ET TA UFFIOÍ
DEL REGNO
.D 'I TA LIA
PARTE PRIMA Ron
-Giovedi, 29 luglio 1987
-ANNO XŸ
, MENO IFESTIVI
DIREZIONE E REDAZIONE PRE380 IL MINISTERO 01 ORAZlA E CIUSTIZIA- UFFICIOPUBBLICAZIONE DELLE L£CCI-- TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914 CONDImix0NI DI ABBONAl%EION'2'O
In Roma sia presso l'Amministrazione ehe a Anno Bem. ? Abbonamento speciale ai soli fasefooli contenenti i numeridei titoli obbli.
domic'ilio
ed in ttttto il Regno (ParteIeII) L. 108 OS 45 gazionart sorteggiati per 11 rimborso, annue L. 48 - EsteroL. 100.All'estero (Paesi dell'Unione postale) , . . , g RAG 140 100
stm(I
a n harm dton
e ai supplementi ordinari. I supplementi In Roma, sia presso l'Amministrazione che a il prezze di vendita di ogni puntata defia «Oazzetta Ufnoiale» (Par.domicilio ed in tutto 11 Regno (soloParteI). s TS 65 81.50 te i e il complessivamente) 6 Basato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 ai•
AR'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . • 160 100 TO Ilestere.
Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le
normeriportate nella testata della parte seconda
La
«Gassetta UfBolale» e tutte le altrepubblicazioni
umoialisono in vendita alpubblioo
presso i nerosi della Libreria dello StatoinRoma;Via II
Bettembre,
nelpalamo
del Ministero delle Finanse; Corso Wmberto, 284(angolo
Via MarcoMinghetti, 28-24);
in Milano, Galleria VittorioEmanuele, 8;
inNapoli,
ViaChiais,
5; in Firenze, Viadegli Speziali; 1;
e presso le libreriedepositarie
di Bomae di tutti iCapilmoghi
delle provincie del
Regno.
Le insersioni nella Parte IIdella «Gametta Umofalea si ricerono: in ROMA -presso la Libreria dello 8tato - Palamo del Ministero delle Finacso. La sede della Librerfs dello,8tatolaMilano: Galleria Vittorio
Emanuele, 8,
6 autorissata ad accettare solamente gli avvisiconsegnati
mano ei
accompagnati
dal relativo importo.SOMMARIO
LEGGI E
DECRETI
LEGGE 7giugno 1937-XV,
n. 1208.Conversione in
legge
delR. decreto·1egge
26 dicembre1936-IV,
n.
2293,
concernenteproroga
al 31 dicembre 1937•XVI del ter.mine per ultimare le costruzioni
g1A
iniziateagli
ettetti della esenzione dallaimposta
sui fabbricati . . . . . .Pag.
2838LEGGE 7
giugno 1937-XV,
n. 1209.Conversione in
legge
delR. decreto=legge
4 febbraio1937-XV,
n.
163,
chedisciplina
le rivalutazioni perconguaglio
monetariodegli
entipatrimoniali
delle societå commerciali . .Pag.
2838 REGIODECRETO-LEGGE
8luglio 1937-XV,
n. 1210.Variazioni allo stato di
previsione
della spesa di diverst Mlal•steri per l'esercizio finanziario
1987-38
. . . . . .Pag.
2838 REGIO DECRETO 10giugno 1937-XV,
n. 1211.Regolamento organico
delCorpo
dellapollzia
coloniale.Pag.
2839 REGIO DECRETO aaprile 1937-XV,
n. 1212.Assicurazione
obbligatoria
controgli
infortuni sul lavoroagrl.
colo in Libia . . . .
Pag.
2845REGIO DECRETO 8 marzo
1937-XV,
n. 1213.Autorizzazione
all'Opera
nazionaleDopolavoro
ad accettareuna donazione . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
2848REGIO
DECRETO 29aprile 1937-XV,
n. 1214.Autorizzazione alla Pondazione «3iatico Pantaleoni> presso la
Regia
università di Roma ad accettare una donazione.Pag.
2848REGIO
DECRETO 7giugno 1937-17,
n. 1215,Approvazione
del nuovo statuto della Pondazione «Ernesta Besso di Venezia» in Roma . . . .Pag.
2848REGIO T)EORETO 7
giugno 1037-IV,
n. 1216.Autorizzazione alla
Regia
università di Roma ad accettare una donarlone . . . . . • • • · · · a a a •Pag.
2848I I i
DECRETO
DEL CAPO DEL GRNO
19luglio
1937-XV.Nomina del
presidenti
delle assecomunali di creditoagrarlo
di
31antalhano
Elicona(Messin )
e di Lèonforte(Enna).
Pag.
2848DECRETO DEL
CAPO
DEL GOVERNO 19luglio 1937-17.
Nomina del
presidenti
delle Casse comunali di credito aglo
di
Oppido
Lucano(Potenza), Trivigno (Potenza),
PietraPotenza), Ricigliano (Salerno), niiglionico (Matera)
e cellaSicura
(Teramo)
. . . . . . . . . . . . .Pag.
2848 DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19luglio
1937-17.Nomina dei
presidenti
delle Casse comunali di creditoagrarlo
diBelvederé
Ostrènse(Anconal,
Corinaldo(Ancona),
Ostra Ve•tero
(Ancona),_
Rotella(Ascoli Piceno),
31onteleone di Fermo(Ascoli Piceno),
Piedimonte S. Germano(Frosinone), Cascia (Perugia)
e Guardea(Terni)
. . . . . . , e .Pag.
2840 DECRETO AIINISTERIALE 15luglio
1937-XV.Sostituzione di un membro della Commissione centrale per i revisori dei conti . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
2849DEORETO MINISTERIALE 23
giugno 1937-XV.
Approvazione
della tabella di variazioni allo stato diprevl.
slone della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio anan.
ziario 1936=37 . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
2849PRESENTAZIONE
DIDECRETI-LEGGE
AL
PARLAMENTO
Ministero
degli
affariestert:.
R.decreto-legge
19aprile 1931-17,
n.
1077,
che ha dato esecuzione al Trattatostipulato
inRoma
il9 marzo1937fra l'Italiae
l'Ungheria
relativo all'estensione ai Possedimenti e Colonie italiane del Trattato dicommercio
e di
navigazione italo-ungherese
del 14luglio
1928.Pag.
2850DISPOSIZIONI E CO31UNICATI
Presidenza del
Consiglio
del 311nistri: Ruoli di anzianità.Pag. 285ti
Ministero del lavori
pubblici: Proroga
della straordinariagestione dell'Istituto
per le casepopolart
di Lanciano . .Pag.
28W 3Ilnistero delle Snanze:Medio dei cambi e dei titoli. . . . . . . . .
Pag.
2850Diffida
per smarrimento diobbligaziono
«danneggiati
terre-moto» ...maa.,
Pag.2851
CONCORSI
3Iinistero dell'interno: Modificazioni nella costituzione delle Com- missioni
giudicatrici
dei concorsi per ilconferimento
deiposti
di sanitario
condotto
. . . . . . . . . . .Pag.
2851 Ministero dell'educarlone nazionale: Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia artica presso ilRegio
istituto italiano di storia antica . . . . . . . . . . . . .Pag.
285fRegia prefetters
di Alessandria: Graduatoriagenerale
del con-corso a
posti di
inedicocondotto
a i e a a a aPag.
28522838 29-aln37 (XV)
« GAZZETTAUFFICLiLE
DELREGNO D'ITALIA
· N. 174LEGGI E DEGRETI
LEGGE 7
giugno
1937-XV,
n. 1208.Conversione in
legge
del R.decreto-legge
28 dicembre1936.XV,
n.
2293,
concernenteproroga
al 31 dicembre 1937•XVI del ter=mino per ultimare le costruzioni
già
iniziateagli
effetti della esenzione dallaimposta
sui fabbricati.VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi
abbia.mo
sanzionato epromulghiamo quanto
segue:'Articolo unico.
2 Eonvertito
inlegge il Regio decreto-legge 20 dicem-
bre 103&XV,
n.2293,
concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI del termine per ultimare le costrazionigià
iniziateagli efetti
della esenzione dallaimposta
suifabbricati.
Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
bia
inserta
nella raccoltautileiale
delleleggi
edei decreti delRegno d'Italia, mandando
achinnque spetti
diosservarla
edi
farla osservare comelegge dello
Stato.Dataa
Roma,
addl 7giugno
1937 - AnnoXV,
VITTORIO EMANGELE
MUSSOLINI - ÜI
ËEVEL.
Visto, R
Guardasigilli:
SOLMI.LEGGE 7
giugno
1937-XV,
n. 1209.Conversione in
legge
delR. decreto•Iegge
4 febbraio1937.XV,
n.
163,
chedisciplina
le rivalutazioni perconguaglio
monetariodegli
entipatrimoniali
delle società commerciali.VITTORIO.EMANUELE
IIIPR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA.NAZIONE RE
D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIÄ
Il
Senato
e la Camera deldeputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:'Articolo unico.
E' bouvertito in
legge
ilRegio decreto-legge
4 febbraio1937-XV,
n.163,
chedisciplina
lerivalutazioni
per congua-glio
monetariodegli
entipatrimoniali
delle società commer-ciali.
Ordiniamo
che lapresente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ufliciale delle
leggi
e dei decreti delRegno d'Italia, mandando
achinnque spetti di
osservarla edi farla osservare come
legge
dello Stato.Data a
Roma,
addì 7giugno
1937 - AnnoXX TITTORIO
EMANUlELEMUSSOLINI -- DI REVEL - SOLMI
- LANTINI.
Visto,
ilGuardasigilli:
SOL11I.REGIO DECRETO-LEGGE
8luglio 1937-IV,
n. 1210.Variazioni allo stato di
previsione
della spesa di diversi Mini, stori per l'esercizio finanziarlo 1937-38.VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIADI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA
IMPERATORE
D'ETIOPIAViste
leleggi 29 aprile 1937-XV,
n.787;
7giugno 1987-XV,
numeri
850, 8õ7,
873 e874,
e 24giugno 1937-XV, numeri 910
e
942;
Visto
l'art.8,
n.2,
dellalegge
31gennaio 192ß,
n. 100 ;Ritenuta
la necessitàurgente ed assointa di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio
-finanziario1937-38,
nello statodi previsione della spesa di
diversi
Ministeri;
Sentito
ilConsiglio
deiMinistri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per
le finanze;
Abbiamo decretato e
decœtiamo:
Articolo ttnico.
Negli
stati diprevisione
deiMinisteri delle ûnanze, degli
affari
esteri,
dell'AfricaItaliana, dell'interno,
dei lavoripubblici,
dellaapicoltura
e delleforeste,
edella
culturapopolare,
perl'esercizio finanziario 1937-38,
sóno introdotte levariazioni
di cui all'annessatabellay firmata, d'ordine Nostro,
dal Ministroproponente.
Questo
decreto andrà invigore
ilgiorno
della suapub- blicazione
.nella GazzettaUfficiale del Regno
e saràpresen-
tato alParlamento
per laconversione
inlegge.
Il Ministro
proponente
èautorizzato alla presentazione
del relativo
disegno
dilegge.
Ordiniamo che il
presente decreto, munito del sigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficialedelle leggi
edei
decreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San
Rossore, addì
8Inglio
193T - AnnoXV
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOI,INÌ
- DIREVEL.
Visto, il
Guardasigillf:
Sot.Mr.Registrato alla Corte dei conti, addi 26 luglio 1937 • Anno IV Atti del Governo,
registro
387,foglio
142. - MANCINI.I
'TABEll.A.
Tabella di variazioni
agli
stati diprevisione
della spesa per l'esercizio Snanziario 1937•38.MINISTERO DELLE FINANZE.
a) In aumento:
Cap. n.28-bis (di nuova
istituzione)
- Appannag- gio a S. A. R. 11Principe
Eugenio di Savoia-Genova Duca di Ancona (R. decreto-legge 18 febbraio 1937,u. 182) . . . . . . . . . . . L. 100.000
Cap. n. 42 -Assegni fissi per spese d'ufficio per 11
servizio speciale riservato . . . * 8.054
Cap. n. 95 - Fitto di locali (Corte dei conti) . al 9.600 Cap. n. 100-bis (di nuova
istituzione)
- Spese dimanutenzione del locali del
Sottosegretario
(Scambi evalute). . . . . . . . . . . . 2 25.000
Cap. n. 153-bis (di nuova isituzione) -
Coinpenso
agli ufficiali postali per il collocamento di buoni deltesoro . . . . . . . . § 100.000
Cap. n. 173-bis (di nuova istituzione) - Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale.
Stipendi ed assegni fissi (Spese flese) . . . . i 160.600 Cap. n. 198-bis (di nuova
istituzione)
-Assegni
fissi per spese d'ufficio . . . . . . . , i 1.200.000
29-yn-1937 (XV)
• GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA · N. 1742839
Cap. n. 200 - Assegni fissi per spese d'ufficio per
le Amministrazioni esterne del catasto, ecc. . . L. 150.000
Cap.
h. PAS - Spese di amministrazione e di ina-nutenzione ordinaria delle
proprietà
demaniali, ecc. . a. 350.000 Cap. n. 334 - Erogazioni a favore di entiagrari
per disciplinare l'approvvigionamento del mercato in-
terno, ecc. . . . . » 3.500.000
Cap. n. 336-bis (di nuova istituzione) -- Contributo dello Stato all'Ente autonomo
Esposizione
universaledi Roma
. . . . . . . . . . » 90.000.000
Cap. n. 336-ter (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Servizio speciale riservato ») -- Retri- buzioni al
personale
non di ruolo addetto al serviziospeciale riservato . . . . . , . . . s 270.000 Cap. n. 404-bis (di nuova istituzione) - Restituzio-
ni e rimborsi di quote di sottoscrizioni al
prestito
redimibile 5 per cento e relativi interessi di cui al-
Part. 16 del R.
decreto-legge
5 ottobre 1936, n. 1743 . » 4.000.000 Totale degli aumenti . e a L. 99.873.254 b) In diminuzione:Cap.
n. 186 -Stipendi, paghe,
ecc.(Regia guardia
di finanza) . . . , , . . . . . . L. 1.200.000 c) Modillchedi denominazione:
Cap. n. 57 - Sussidi al personale in servizio del Commissariato per le fabbricazioni di guerra ed alle loro
famiglie.
Cap. n. 152 - Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi di tesoteria, acquisto di cassefort1, armadi di sicurezza e
recipienti per la conservazione di valori; per 11 funzionamento della Cassa speciale dei biglietti di Stato presso la Tesoreria centrale;
per l'abbruciamento dei biglietti di Stato; per la Commissione tecnica di cui all'art. 15 del regolainento apþrovato col R. decreto- legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella
legge
23 dicembre 1935, n. 2393; pel servizio di vigilanzar per la repressione del falso nummario, rimbor61 e compensi relativi alpersonale
della pub- blica sicurezza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro: retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro;premio
diprolungamento
di orario a favore delpersonale
degli uffici di controllo del Tesoro, presso l'offleina di fabbricaziope ei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spesetelegrafiche
pel servizio diRegia
tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunica- zioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite; spese per l'allestimentodei buoni ordinari del Tesoro.Cap. n. 157 - Spese inerenti all'allestimento ed aRa
spedizione
del titoli di debito
pubblico
espese varie occorrenti per leoperazioni
di debit0
pubblico.
Cap. n. 259 -- Spese per 11 funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette e per i tributi locali e
premi
di ope- rosità e di rendimento agli impiegati addetti allaSegreteria,
com-preso 11
personale
subalterno.Cap. n. 269 - Restituzione di itnposte di fabbricazione sui pro- dotti esportati; spese per premi di denaturazione degli alcool pr
venienti da materie vinose e per indennizzi
all'esportazione
del marsala e del vermut; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperati neÏle industrie; restituzione delle im-poste
di fabbricazione e di quellesul consumo del gase dell'energia elettr3ca indebitamentepercepite
(Spesaobbligatoria).
Cap. n. 333 - Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato
degli
abbuoni concessi sulle tariffe per talunitrasporti
dllegname, ghisa
ed acciaio.MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
In namento•
Cap. n. 33 - Assegno per 11 funzionamento del-
,1'Istituto di malariologia in Roma, ecc. . . . L. 50.000
MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.
ITA gumen10:
Cap.
n. 8- Fitto di locali . . . . . . L. 16.000MINISTEllO DELL'INTERNO.
In
aufg¢nfo:
Cap. n. (- Indennità di missione al persopale,
tec. . . . . . . . . . . . . . L. 40.000
Cap. n. 6 - Premi di operosità, ecc. . . . » 40.000 Cap. n. 16 - Consigli e Commissioni, ecc. . . a 35.000 Cap. n. 19 -
Acquisto
e rilegatura di libri, ecc. . W. 20.000 iCap. n. 21 - Spese casuali . . . . . L.
15.00.0
Cap. n. 31 - Assegni flsei agli stabilimenti diversi di
pubblica
beneficenza, ecc. Suesidi e contributi perprovvidenze eccezionali . . . § 2.000.000 Cap. n.55-bis (di nuova istituzione, sotto la nuo-
va rubrica a Spese per l'Ufficio demografleo cen- trale=). -Spese perricerche inerenti ad indagini bio- logiche presso gabinetti .scientifici. Compensi a per- sonoestranee all'Amministrazione per studi e ricerche
attinenti al problema
demografico
. • 80.000 Cap. n. 85 - Retribuzioni ed indennità di carovi-veri a personalestraordinario ed avventizio,ecc. . . a 60.000 Totale« g . L. 2.290.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.
Modifiche
di denominazioni:Cap. n. 114-Edilizia scolastica.
Cap. n. 117- Acquedotti; opere
Iglentche
e sanitarie.Cap. n.120- Rinnovazione e riparazione di mezzi effossori ed escavazioni marittime nell'interesse di enti e di privati.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.
a) In aumento:
Cap. n. 2- Retribuzioni al
personale
avventizioecc. . . . . . . . , , . . e L. 155.000
b)
In diminuzione:Cap. n.80- Concorso dello Stato
negli
interessi sul mutui da concedersi per la bonifica integrale, ecc.(provinciali
di Ferrara) . . . . . . . U< 65.000 Cap. n. 81 - Concorso dello Stato negli interessisul mutui da concedersi per la bonifica intearale, ecc.
(provincia
diRovigo)
. . . . . . . . a 25.000 Cap. n.82 - Concorso dello Statonegli
interessisui mutui da concedersi per la bonifica
integrale,
ecc.(provincie
diBologna, Mantova,
ecc.) . . . . i 65.000 Totale delle diminuzioni e . . L. 155.000c) Soppressione di
capitolo:
Cap. n. 54 - Contributo al
Segretariato
nazionale per la mon.tagna (articoli 3e22 del R.
decreto-legge
8 marzo 1934, n. 679, ecc.).MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.
In aurnento:
Cap.
n. 1 - Personale di ruolo.Stipendi,
ecc. . L.500.000
Visto, d'ordine di Sua Maesta 11 Re d'Italia,Imperatore d'Etiopia:
11 Ministro per le finanze:1 DI REVEL.
REGIO DECRETO 10
giugno ID37-XV,
n. 1211.Regolamento organico
delCorpo
dellapolizia
coloniale. 7VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂDELLA NAZIONE .
RE
D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIAVisto
Part.
4 del R.decreto-legge
14dicembre 1930-XV,
n.
2874,
sull'ordinamento delpersonale
per iservizi
tecnici especiali delPAmministrazione coloniale;
Sulla
proposta
del MinistroSegretario
di Stato per PAfricaItaliana,
di concerto conil Ministro Segretario
diStato
per
lefinanze;
Abbiamo
decretato edecretiamo:.
Art. 1.
E'
approvato Pannesso regolamento organico
del fornodella polizia coloniale, vistato,
d'ordineNostro,
dal Mini.stro
-Segretario
di Statoper
PAfricaItaliana
edal
Mini-stro
Segretario
di Statoper le finanze..
'2840 20-vn-1937 (XV)
-GAZZETTA UFFTCIALE
DEL REGNOD'ITALIA
-N
174Art. 2.
Il
presente
decreto entrerà invigore
ilgiorno successivo
a
quello della
suapubblicazione
nella GazzettaUfficiale del Regno.
Ordiniamo
che
ilpresente decreto, munito del sigillo
delloStato,
sia inserto nella raccoltaofficiale
délleleggi
e deideëreti del Regno d'Italia, måndando
achiunque spetti
diosservarlo e di
farlo
osservare.. Dato,a San
Rossore, addl
10giugno 1937
-Anno XV, ÑITTORIO EllANUELE.
LassosA
- DI REVEL.isto, il
Guardastgilli:
SOLMI.Réþistmto
alla Corte dei conti, addi 24luglio
1937 - Anno IVatri det
Governo, registro
387, foßlio 131. -MANCINI.Ilegolanento organico
delCorpo
dellapolizia
coloniale.- OAro rmuo.
Funzioni
e¼omþiti.
Art..
1.Il
Corpo della polizia coloniale assicura l'ordine
e la si- curezzanell-Africa
Italiana ecostituisce
una forza di cui si talePAutorità politica
per ilconseguimento
dei finiimpe- riali
che lo Statofascista si
propone, perassicurare
la-di-
Jessdelle istituzioni
e del territorio e persalvaguardare
laannità
tisica
e moraledelle popolazioni.
11
Corpo della polizia coloniale,
in relazione atale
funzio-11e, salvaguarda l'integrità
deiconfini,
-assicura l'osservan-za alle
leggi,
airegolamenti,
alle ordinanzedelle autorità,
il
rispetto.
dellereligioni
e deicostumi,
la tutela del lavoroe della
proprietà,
lasicurezza
e laincolumità
delle persone,presta
soccorsonegli infortuni pubblici
eprivati dirigen-
done
l'opera
ed imezzi, disimpegna
tutte lealtre partico.
Jari
incombenze
chegli
sonoaffidate
dal Ministro per PAfricaItaliana
edalle
autorità di governo inAfrica
Italiana per
Pespletamento
deiservizi
dipolizia.
'Art. 2.
11
Corpo della polizia coloniale
èorganizzato militarmente, forma
il nucleoessenziale
eprincipale
della forzapubblica nell'Africa Italiana,
faparte
delleForze
armate dello Stato ecopcorrp alleoperazioni niilitati
dipolizia
.e di guerra.eso.dipende-dal 3linistro
perl'Africa
Italiana.Art.
3.
Le funzioni di
polizia civile inerenti all'Africa
Italiana sonoproprie
del soloCorpo della polizia
coloniale che le di-simpegna
ovunqueesplicando
iseguenti compiti:
a) polizia politica:
ordinepubblico
evigilanza
preven-tira ; informazioni
generali; associazioni
eriunioni;
stra-nieri;
casellario dipolizia politica; polizia
deiconfini; poli.
zia delle vie di comunienzione e
trasporti;
esecuzione deiprovvedimenti speciali
di governo;. assistenza escorte;
b) polizia giudiziaria: prevegzione
dei reati eprovvedi-
menti di
politia; repressione
delfeati
edinvestigazioni;
ca-sellario
generale; esecuzione dei provvedimenti
digiustizia;
cLpolizia amministratica:
autorizzazioni dipolizia
ri-guardanti armi, esplosivi, industrie pericolose, spettacoli,
esercizi
pubblici, tipografie, agenzie pubbliche,
mestieri am-bulanti,
domestici eportieri, istituti
di.vigilanza
eguardie particolari, lotterie, affittacamere, affissioni pubbliche ed ogni
altra anateriasottoposta
adautorizzazione
dipolizia;
anagrafe
dipolizia; polizia dei costumi; tufela sociale ed al-
tre forme diassistenza pubblica.
Art. 4.
Gli ufficiali
egli agenti
delCorpo
dellapolizia colonialo che prestano servizio
presso il MinisterodelPAfrica
Italianahanno
lefunzioni,
leprerogative,
lequalifiche
ele
facoltàspettanti agli
ufficiali eagli agenti
dellapubblica
sicurezzadipendenti
dalMinistero delPinterno.
Nell'Africa Italiana, gli ufficiali
egli egenti
delCorpo
della
polizia
colonialehanno
lefunzioni,
leprerogative,
loqualifiche
ele
facoltàstabilite
nelpresente regolamento
odagli ordinamenti
dipolizia.
Essi
devono
considerarsipermanentemente
inservizio
enon
possono,
per nessunanotivo,
essere distratti dailoro peculiari servizi.
Gli
ufficiali
ed i sottufficiali delCorpo della polizia
colo-niale
rivestono
laqualifica
di uûiciali dipolizia giudiziaria,
e
gli agenti
.nazionali delCorpo
stessoquella
diagenti
dipolizia giudiziaria.
Gli ufficiali del
Corpo
dellapolizia coloniale
hanno la re-sponsabilità
e la direzione dei servizi d'istituto anchequando
vi concorrano altre forze di
polizia
eforze
armate ingenerale.
Art. 5.
Gli
ufficiali
egli agenti
delCorpo
dellapolizia coloniale dipendono
daipropri superiori gerarchici
perquanto
si ri- feriscealla disciplina
edavanzamento,
allatecnica
del ser.vizio ed
alla gestione
- che siévolgerà
con Posservanza del- leapposite
norme amministrative -deimateriali
edeifondi loro altidati.
Per i
servizi d'istituto
i Comandi delCorpo dipendono
dalle
autorità di governo(governatori generali, governato- ri, commissari provinciali,
commissari di governo,residenti,
vice
residenti)
aventigiurisdizione
sulterritorio
nelquale
hanno
sede.
Dette
autorità,
salvo casistraordinari,
sirivolgono
ai solicomandanti i
quali provvedono
a- dare ledisposizioni
no-cessarie.
Art. 6.
I Comandi del
Corpo
dellapolizia
colonialecorrispondono:
a)
a firma delle autorità di governo,dalle quali dipen.
dono ai sensi del secondo comma
dell'art.
5 delpresente
regolamento,
per motivi dipolizia politica
;b)
tra diloro, direttamente,
per motivi dipolizia giu-
diziaria ed
amministrativa
e, in casi dieccezionale gravità
e urgenza,
anche
per motivi dipolizia politica,
nelquale
caso devono dare
sollecita
conoscenza delleloro comunica-
zioni allepredette
autorità digoverno; gerarchicamente,
per il tramite dei
superiori
delCorpo,
pertutti gli altri
motivi di
servizio;
c)
con le altreautorità pubbliche della colonia, diret- tamente,
per motivi diservizi d'istituto eseJusi quelli
dipolizia politica;
a firma delle autorità di governo dallequali dipendono
ai sensipredetti,
per tuttigli
altri motivi diservizio, stilvi
casi dieccezionale gravità
ed urgenza neiquali
casi devono dare sollecita conoscenza delle lorocomu- nicazioni allepredette
autorità di governo.Per motivi di
servizio
d'istitutogli Ispettorati generall,
le
Questure
egli
Ufficicommissariali
dipolizia
possonocol
municare direttamente con leQuesture, gli
Uffici dipub-
blica
sicurezza
ed i Comandidei carabinieri
Reali nelRegno,
Art.
7.Con
provvedimento
daemanarsi
conle stesse forme del presente regolamento
saranno stabilitile inforità, le
Am-aninistrazioni
statali egli
Enti aiquali "data' facoltà
di chiedererapporti, accertamenti, indagini
einforninzioni
aComandi
del Corpo
dellapolizia coloniale ed indicate k
materie
sullequali le richieste possono esserà fivolt&
29--VIr-1937 (XV)
-GA2ZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
·N. 174 2841
Qualora
ostinosegreti
di niicio omotivi speciali,
i co-mandanti potranno investire
delle richieste iquestori
i qua-li,
seautorizzati
daigovernatori,
hannofacoltà di
nondarvi
corso.
ÛAPO SECONDO.
Inquadramonto
eforza.
Art. 8.
I
componenti
ilCorpo
dellapolizia coloniale
sonosoggetti
alle norme
disciplinari
contenute nelregolamento generale
del
Corpo previsto
nelPart. 4 del R.decreto-legge
14 dicembre
1936-XV,
n.2374,
e allesanzioni del codice penale per
PEsercito per i reatimilitari previsti
dalregolamento
stesso.Fra
icomponenti
ilCorpo della polizia coloniale ed
icom-ponenti
le altre Forze armate eCorpi di polizia dello
Statostabilita,
anche nelRegno,
inconformith
alledisposizioni degli ordinamenti politico-amministrativi
per l'Africa Orien- tale Italiana e per laLibia,
lareciprocità
del saluto edegli
onori
iprescritti
dairegolamenti
didisciplina
e sulservizio
territoriale per
ilRegio esercito.
Art.
9.
GN
uficiali
hanno lequalifiche tecniche
equelle militari
stabilite nel
R. decreto-legge
11 dicembre1936-XV,
n. 2374.Gli umciali ed i
sottumciali
sono icomandanti
delle for- anazioni e delpersonale
daessi dipendenti
ed hanno tutte leattribuzioni
ele facoltà inerenti alla
funzione dicomando.
Art. 10.
Gli
organici degli agenti
delCorpo della polizia
colonialesono
stabiliti
perogni grado nell'annessa tabella
A.Art. 11.
Gli
uficiali
egli agenti
nazionali delCorpá della polizia
coloniale
sonoripartiti
ingradi
edequiparati,
perquanto
si riferisce allafunzione militare,
nicomponenti
le altre For-se armate e
gli
altriCorpi
dipolizia dello
Stato in con-formità
delPannessa tabella
B.Art.
12.
La
gerarchia degli agenti indigeni
òstabilita
nell'annessatabella
A e non hacorrispondenza
conquella degli agenti nazionali.
61i
agenti indigeni
sonosoggetti
a normeparticolari sta- Lilite
nelregolamento generale
delCorpo.
Art. 13.
Compatibilmente
con leesigenze
deiservizi d'istituto,
ilCorpo della polizia coloniale interaviene
conproprie
rap-presentanze alle parate, riviste, funzioni, solennità
e pro-sentazioni
dellealtre
Forze armate.Fornisce le
guardie
eipicchetti
d'onore inservizio conti- huntivo
od a turno con lealtre
Forze armate.'Art. 14.
.Cop. provvedimento del Ministro
per PAfricaItaliana
pagapprovato
ilgegolamento per
le uniformidel Corpo.
,,Gli pggetti che
fannoparte della prima distribuzione di
yt,iario
pergli agenti
saranno stabiliticon decreto del Mi-mistro, per l'Africo Italiana,
di concerto con ilMipistro per Ragaze,
CAro 'rzuzo.
Ord inamen t o, Art. 15.
I
Comandi
delCorpo della polizia coloniale si distinguono in fissi
e mobili.I
Comandi
fissi sonoi seguenti:
a)
il Comandogeneraic che costituisce
unodegli nlllei
centrali nei
quali ripartito
ilMinistero dell'Africa
Ita-liana;
b) gli Ispettorati generali
alledipendenze rispettiva-
mente del
governatore generale delPAfrica Orientale
Ita-liana
e delgovernatore genei•ale della Libia
;c) le Questure
alledipendenze rispettivamente del
go.vernatori
delPAfrica Orientale Italiana, del governatore di
Addis Abeba e deicommissari provinciali della Libia;
d) gli Uffici
commissariali dipolizia
alledipendenze del
commissari di governo;
e) le
ßezionidi polizia
alledipendenze
deiresidenti;
f)
le ßtazioni ed i Posti dipolizia
alledipendenze
deirice
residenti
o, in mancanza, deiresidenti.
I
Comandi previsti
nelle lettereb), c)
ed),
sonoistituiti
in tutte le
circoscrizioni amministrate
dalleautorità
di governo a fianco di ciascuno di esseindicate
ed hannosede
nelrispettivo capoluogo.
I
Comandi previsti
nelle letteree)
edf)
possono essere istituiti nelle località ove la necessità del servizio lo ri- chieda.Fuori
delle
sedidi
residenza le sezioni dipolizia
sonoistituite
conprovvedimento
del Ministro per l'Africa Ita-linna,
suproposta del governatore. Dipendono
dal vice re-sidente nel caso che vengano
istituite
nelterritorio di
unavice residenza. . . »
Le sezioni di
polizia,
nelle sedi diresidenza,
e le stazioni ed iposti
dipolizia,
inogni
caso, sohoistituiti
con prov.vedimento
delgovernatore.
Con
gli
stessiprovvedimenti
vienedeterminato
ilterr1·
torio
dirispettiva colupetenza.
L'istituzione di nuove
sezioni, stazioni
eposti
dipolizia
deve effettuarsi entro i limiti
degli organici
di ettiall'an-
nessa tabella A.
Art. 16.
I
Comandi mobili, permanenti
otemporanei,
sonocosti-
tuiti
da:a) Distaccantenti
dipolizia coloniak;
b)
Bande dipolizia coloniale
e altre formazioni similaricomposte
diindigeni
einquadrate
da uiliciali e sottufBeiali dellapolizia coloniale.
Per far fronte a
everituali gravi esigenze di
ordinepub- blico,
acalamith
o adavvenimenti eccezionali,
possono es-sere
costituiti repaVti
dimaggiore
entitàdenominati
colon-ne di
polizia
coloniale.I
Comandi
mobilipermanenti
sono istituiticonprovvedi.
mento del Siinistro per l'Africa Italiana e
quelli temporanei
con
provvedimento del governatore.
Art.
17.
Il
Corpo della polizia
colonialecomprende
una opiù
scuole di addestramento per la formazione
ed il perfezio.
namento del
personale
nazionale edindigeno.
Le
disposizioni
perl'istituzione
ed il funzionamentodel-
lescuole
sono stabilite ncIregolamento generale del Corpo.
Art.
18.
Il
Comando generale
èl'organo direttivo centraTe del Mini-
sterodell'Africa
Italianacompetente
per iservizi di polizia
inerenti
alPAfrica Italiana.
2842
.29-Vrathi7 (XV)
-GAEZETTA UFFTOL.LE DEL
ItEONO O l'lALTA N.174
Il Comando
generale dirige
eregola
il funzionamento tec- nicodegli Ispettorati, generali
e delleQuesture
salva la di-pendenza dalle autoiità di
governoprevista
dalPart. 5 delpresente regolamento; studia
e propone ledisposizioni
per ilcoordinamento dell'attività
eper
ladislocazione
ed im-piego delle
forze dipolizia
comunqueoperanti nell'Africa Italiana.
Art.
19.Al
Comando generale
èproposto
il capodella polizia colo- niale,
comandantegenerale
delCorpo,
ilquale dipende diret-
tanteste dal
Ministro
perPAfrica Italiana.
Il
capo della polizia coloniale
è coadiuvato esostituito,
incaso.di
impedimento
o di assenza, da unispettore generale
con
la
caricadi
vice capodella polizia coloniale;
tale ca-fica
à conferita
conprovvedimento
delMinistro
perPAfrica Italiana.
'Art.
20.11 Comando generale colnprende
lasegreteria del capo
del- lapolizia
coloniale equattro uffici:
I -Coordinamento,
II •
Polizia politica, III
- Poliziagiudiziaria;
eamnlinistra- tíva, IV
-Tecnico-amministrativo.
A capo di ogni ufScio
èposto
unufficiale di grado
66oT•.
11
numerocom;plessivo degli ufficiali.ed agenti assegnati
alComando
generale
nonpotrà
superare ilquindici
per centodei rispettivi
ruoli.'Art. 21.
Gli lepettorati generali provvedono
acoordinare
evigilare Pandamento
di tuttigli organi
eservizi
delCorpo
e Patti- vitàdel
relativopersonale;
studiano e propongono ai go- Vefriatorigenerali
ledisposizioni
per il coordinamento del-l'attività .delle
forze dipolizia
comunqueoperanti rispetti- vamente nelPAfrica
Orientale Italiana enella Libia,
e per in lorodislocazione
edimpiego.
Gli
Ispettori generali ricevono
le direttive dalla Direzionedegli affari politici
delrispettivo
governogenerale
e fannocapo alle Direzioni di governo secondo la natura
degli
affarida espletare.
A capo
di ogni Ispettorato generale
èposto
unufficiale
digrado
5° o 6°.L'organico
delpersonale addetto
a ciascunIspettorato
èdeterininato dal Ministro per PAfrica Italiana.
'Art. 22.
Le
Queeture
hanno ladirezione
elaresponsabiHtà
dei ser-Vizi
d'istituto
nel territorio dirispettiva tompet
aza e lafacoltà di emanare in merito ordinanze e di
chiederne
la esecuzioneagli
afficiali edagenti
dipubblica
sicurezza.Esse
danno disposizioni
edistruzioni
per attivare e re-gulare l'azione
deidipendenti organi
dellapolizia
colonialee possono essere
incaricate
didisimpegnare
mansioni dipolizia
urbana emunicipale
in genere.Le
Questure
studiano e propongono aigovernatori (o
al commissariprovinciali)
ledisposizioni
per il coordina2nento dell'attività delle forze digiolizia
comunqueoperanti
nelrispettivo
teriitorio e per la lorodislocazione
edimpiego.
NelPAfrica
Orientale Italiana leQuesture
ricevono le direttive dalla Direzionedegli
affaripolitici
delrispettivo
goVerno o dal
governatore
di Addis Abeba e fanno capo alle Direzioni di governo secondo la naturadegli «Rari
daespletare.
Nella Libia le
Questure
ricevono ledirettive dall'Ufficio deglí
affaripolitici
e civili delrispettivo
Commissariato pro-yincide
efanno
capoagli
altri Uffici secondo la naturadegli
affari
da espletare.
A capo di
ogni Questura
èposto
un ufficiale digrado
6• o 7°.
L'organico
delpersonale
addetto aciascuna Questura 4 determinato
dalMinistro
per PAfrica Italiana.Art. 23.
Gli
Ufßci
commissariali dipolizia
e leSezioni
dipolizia provvedono, uniformandosi alle disposizioni impartite dalle rispettive
autorità digoverno,
ai servizi dipolizia
e dipubblica
sicurezza della propria circoscrizione.Agli
uffici dipolizia
sonopreposti ufficiali di grado
8• o
9*
e vi è addetto ilpersonale strettamente necessario
nel numero stabilito dal Ministroper
PAfricaItaliana.
Le sezioni
dipolizia
sono rette da ufficiali di grado
10
* o 11·.'Art. 24.
Le Stazioni di
polizia
sono le unitàorganiche
base del-l'inquadramento degli agenti
eprovvedono
alladisciplina,
alPamministrazione
ed alPaccasermamento.Esse sono comandate da sottufficiali. Possono avere fun- zioni di
polizia
o soltanto funzionidisciplinari
e amminisstrative
quando
sono istituitenelle
sedi ove esiste unaQue- stura,
un Ufficio commissariale od una Sezione dipolizia.
Esse
fanno capoal
Comandi dipolizia della rispettiva
circoscrizione
territoriale.I Posti di
polizia
sonocoinandati
dagraduati nazionali
oindigeni
e sono amminist1•atidalla più vicina stazione
dellagoale
fannoparte integrante.
Art.
25.
Nel
regolamento generale del Corpo
sarannostabilite
le dotazioni da assegnare a ciascunComando,
Tisso omobile,
di mezzi animali e
meccanici, terrestri,
natanti edaerei,
per
agevolare
Pattività delpersonale
econsentirgli
la pos, sibilità dirapidi spostamenti.
Nello stesso
regolamento
saranno fissate le norme per la eventuale costituzionepresso
ciascunComando,
a secondadelle
esigenze
delservizio,
direparti
acavallo, camellati, ciclisti, motociclisti, carristi, autocarrati, marittimi,
flu•viali,
lacuali edaerei.
Art. 26.
Agli
ufficiali delCorpo·della polizia coloniale, qualunque sia Pimpiego
e la caricaricoperta,
è fattoobbligo,
avetariguardo
aUeparticolarl
funzionid'intituto
dicui all'art 2,
di
alloggiare
nelle sedi deipropri comandi
o caserme. Talisedi,
oltre arisipondere
aspeciali requisiti
per far fronte aqualsiasi esigenza,
dovranno contenereadeguati aHoggi
pergli ufficiali, gli agenti
ele.rispettive famiglie.
Ove manchi
disponibilità
dialloggi nelle sedi predette,
terrà
fornito
altroalloggio nelle immediate vicinanze
equalora
ciò non siapossibile
o nonopportuno,
verrannoapplicate
ledisposizioni del
secondo commadell'art.
2del
R. decreto 3agosto 1928-VI,
n.1886, integrate dal decreto
del Ministro per Pinterno 10 settembre 1928-VI.Le
singole
sedi in Coloniasarannoclassificate,
condecreto
del
Ministro
per PAfricaItaliana,
di concerto conquello
per le
finanze,
fra lecategorie
di cuialPart.
4 deldecreto
Ministeriale citato nelprecedente
comma.Ai
sottufficiali
eguardie
scelteammogliati
nonprovvisti
di