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Il canone di concessione minimo, I.V.A. esclusa, posto a base d asta per ogni singola Azienda è riportato nella tabella seguente:

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CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE (MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO) DI

DISTRIBUTORI AUTOMATICI Art. 1. (Oggetto della concessione)

Costituisce oggetto del presente capitolato tecnico l’affidamento in concessione (con gestione completa) del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione e la gestione (manutenzione e rifornimento) di distributori automatici, suddiviso in quattro lotti territoriali coincidenti con il territorio di ogni singola Azienda Contraente, da collocare presso le varie sedi delle medesime Aziende elencate, per singolo lotto, nell’Allegato 1 al presente Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale.

Art. 2. (Canoni di concessione e pagamenti)

Il Concessionario dovrà corrispondere alle singole Aziende contraenti un canone di concessione annuo, pari a quanto offerto in sede di gara, a titolo di rimborso spese forfettario per le utilità usufruite.

Tale canone sarà dovuto alle Amministrazioni quale corrispettivo per:

a) la concessione del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione e la gestione (manutenzione e rifornimento) di distributori automatici;

b) il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano;

c) lo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.

Il canone di concessione minimo, I.V.A. esclusa, posto a base d’asta per ogni singola Azienda è riportato nella tabella seguente:

AZIENDA Canone complessivo

(riferito alla durata contrattuale)

AOU Maggiore della Carità 1.946.304,00

ASL BI 1.355.940,00

ASL NO 290.160,00

ASL VCO 654.534,00

Il canone dovrà essere versato in quattro rate trimestrali anticipate, a seguito di emissione da parte di ciascuna Azienda della relativa fattura. Solo il primo pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dall’inizio del periodo di concessione.

Le modalità del pagamento del canone trimestrale verranno indicate da ciascuna Amministrazione.

Il canone annuo resterà valido ed invariato per tutto il periodo di vigenza del contratto.

Art. 3. (Durata della concessione)

Il contratto di concessione avrà durata di 60 mesi, decorrenti dalla data di avvenuta installazione dei distributori ed avvio del servizio.

Alla scadenza del termine naturale del rapporto, il Concessionario sarà obbligato alle stesse condizioni contrattuali convenute fino alla stipulazione di nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei.

(2)

Art. 4. (Quantità e tipologia dei distributori)

La quantità e le tipologie dei distributori sono indicate nell’Allegato 1 al presente Capitolato tecnico, sul quale sono altresì indicate le sedi dove dovranno essere installati ed il numero presunto di erogazioni.

E’ possibile l’installazione di distributori comprensivi di più tipologie.

I distributori automatici dovranno garantire l’erogazione di:

• bevande calde;

• bevande analcoliche fredde;

• prodotti alimentari dolci e salati.

Il numero di installazioni per singola tipologia è indicativo; andrà quindi soggetto a verifica puntuale al momento dell’installazione iniziale e potrà, successivamente, subire variazioni in base alle effettive esigenze di ciascuna Azienda contraente.

I distributori automatici debbono corrispondere ai seguenti requisiti:

• essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;

• rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;

• essere nuovi di fabbrica, essere in Classe Energetica A, A+ o superiore al fine di poter ridurre i consumi energetici, studiati appositamente per generare un ridotto impatto ambientale durante l’erogazione, l’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, privilegiando l’ottimizzazione del consumo energetico e l’illuminazione a LED a basso voltaggio;

• essere a norma con le disposizioni in materia di igiene, sicurezza, antinfortunistica ed essere coperti da polizza assicurativa contro danni a cose e persone;

• essere costruiti nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi, delle norme CE e munite di tale marchio, nonché essere di ultima generazione e in possesso di regolare autorizzazione igienico sanitaria rilasciata dalle competenti autorità;

• rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (CEI 61-233) (Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare. Part 2: Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita);

• essere dotati di impianto refrigerante privo di CFC; i fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale;

• essere in perfetto stato tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione;

• essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;

• avere le superfici destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;

• avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti, bevande e dolciumi;

• essere dotati di adeguata attrezzatura che garantisca l’idonea temperatura di conservazione ed essere muniti di un dispositivo atto a bloccare la distribuzione qualora la temperatura di conservazione si discostasse dai limiti indicati sulla confezione;

• essere adeguatamente sollevati dal pavimento in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;

• per i soli distributori funzionanti tramite cialde, essere dotati di idoneo supporto;

• avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;

• riportare una targhetta recante il numero identificativo dell’apparecchiatura, nominativo e ragione sociale del Concessionario e le modalità per contattare via telefono e/o via fax il referente a cui rivolgersi per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti;

• essere dotati di sistemi di rilevazione delle erogazioni per fasce di prezzo;

• essere dotati di idonei contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata, in quantità e di capienza adeguate alle macchine installate e all’utenza potenziale;

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• essere dotati di “lettore” per strumenti elettronici “cash less” (es. chiavetta magnetica ricaricabile ecc., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire a cura ed onere del Concessionario previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di €. 5,00 (euro cinque/00) che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;

• segnalare chiaramente l’indisponibilità del prodotto e l’eventuale assenza di monete per il resto;

fornire automaticamente bicchieri, cucchiaini e/o palettine per mescolare le bevande erogate adatte all’uso alimentare in materiale di origine rinnovabile, compostabile o biodegradabile e comunque conferibili in contenitori per la carta;

• consentire la possibilità di regolazione dello zucchero per le bevande calde (da zero ad un livello massimo);

• essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con moneta di diversa pezzatura.

Sui distributori automatici debbono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 64 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, nonché l'indicazione dell'eventuale presenza di additivi e coloranti, secondo le vigenti disposizioni.

I distributori dovranno essere dotati dei principali sistemi di pagamento:

- a monete di tutti i tagli a partire da €. 0,05, dovrà comunque essere garantito un numero adeguato di distributori che accetti anche le banconote, il cui posizionamento dovrà essere concordato con le singole Aziende Contraenti; tutti i distributori dovranno avere il sistema rendi-resto;

- a scheda o chiave elettronica ricaricabile (di seguito “chiavetta”) o altra “modalità di pagamento innovativo” offerto in gara.

Ciascuno strumento elettronico dovrà permettere di utilizzare indistintamente tutti i distributori automatici collocati presso le varie sedi delle Aziende contraenti per ciascun lotto, in modo da favorirne l’utilizzo da parte del personale che presta servizio e/o si reca in più strutture.

La ricarica delle “chiavette” dovrà avvenire in modo automatico tramite gli stessi distributori automatici.

Il valore massimo della cauzione richiesta per la "chiavetta" non potrà superare il valore di € 5,00 (cinque/00) e l'importo dovrà essere rimborsato all'utente a fine contratto o in caso di anticipata restituzione della

“chiavetta”.

La gestione della consegna/ritiro/sostituzione dei dispositivi ricaricabili, la riscossione/rifusione dell’eventuale deposito cauzionale e l’effettuazione degli eventuali rimborsi sarà effettuata a esclusiva cura del Concessionario nei luoghi di esecuzione del servizio.

Qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all’utente utilizzatore, i dispositivi ricaricabili dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo.

La Stazione appaltante e le singole Aziende contraenti sono sollevate da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i, qui integralmente richiamate.

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Per la A.O.U. Maggiore della Carità dovranno essere utilizzati distributori con serbatoi autonomi di acqua. In tal caso l’acqua dovrà rispondere ai requisiti di potabilità ed occorrerà adottare tutte le misure igienico – sanitarie come igienizzazione del recipiente, ricambio completo dell’acqua (non rabbocco), dotazione di eventuali filtri, ecc..; tale possibilità, in casi del tutto eccezionali, dovrà essere garantita anche alle altre Aziende Contraenti.

Art. 5. (Prodotti da erogare)

Il Concessionario si impegna a porre in distribuzione solo prodotti di primissima qualità, contraddistinti da primari marchi di rinomanza nazionale e conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di prodotti alimentari; in particolare dovranno rispondere ai requisiti richiesti previsti dall’art. 33 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 (Requisiti delle sostanze alimentari e delle bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici o semiautomatici).

Sono vietati alimenti transgenici, conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti.

E’ esclusa la vendita di: alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani o quant’altro non espressamente previsto dal presente Capitolato Tecnico descrittivo e prestazionale.

Il servizio dovrà prevedere, obbligatoriamente, l’erogazione delle seguenti tipologie di prodotti:

A) Bevande calde

I distributori di bevande calde dovranno erogare almeno le seguenti tipologie:

1. Caffè espresso nei tipi: classico, ristretto, lungo, macchiato, con cioccolato, decaffeinato, decaffeinato macchiato

2. Caffè d’orzo, caffè d’orzo macchiato

3. Cappuccino nei tipi: classico, decaffeinato, d’orzo, con cioccolato 4. Latte, latte macchiato

5. Tè al limone

6. Cioccolato, cioccolato con latte 7. Acqua calda con bicchiere 8. Bicchiere vuoto

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:

- caffè in grani, prodotto di marca di rilevanza nazionale, da macinare al momento della consumazione con grammatura di gr. 7 di caffè ad ogni erogazione; miscela con percentuale di arabica non inferiore al 70%;

- bevande a base di caffè;

- caffè d’orzo: grammatura minima per erogazione gr. 3,2 di caffè d’orzo solubile;

- bevande a base di ginseng: almeno gr. 14 di ginseng in polvere ad erogazione;

- caffè decaffeinato: grammatura minima gr. 1,5 per erogazione;

- latte – grammatura minima gr 10 di latte in polvere ad ogni erogazione;

- cappuccino – almeno gr 7 di latte in polvere ad ogni erogazione;

- bevande a base di tè – almeno gr 14 di tè in polvere ad ogni erogazione;

- cioccolato – almeno gr. 30 di miscela di cioccolato in polvere ad ogni erogazione;

Si possono prevedere anche erogazioni combinate: cappuccino + cioccolato; cioccolato + latte, cioccolato extra forte, ecc…

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B) Bevande analcoliche fredde

1. bevande in lattina: contenuto minimo ml. 330 destinate alla distribuzione automatica;

2. bevande in tetrapak (succhi di frutta, tè) ml. 200;

3. bevande in PET, capacità varie;

4. acqua oligominerale naturale e frizzante in PET da minimo ml. 500, con tappo a vite.

C) Prodotti alimentari dolci e salati

1. snack a lunga conservazione, quali prodotti da forno dolci e salati, merendine, patatine, barrette al cioccolato;

2. prodotti deperibili, quali panini, sandwich, tramezzini, pizzette, yogurt, purea di frutta, frutta fresca (confezionata in atmosfera controllata).

Non sono ammessi prodotti con oli vegetali (palma e cocco).

Le Aziende sanitarie contraenti promuovono corrette abitudini alimentari al fine di favorire la diffusione di una cultura della prevenzione e di tutela della salute, con l’obiettivo di rendere la distribuzione automatica uno strumento in grado di fornire agli utenti nuove opportunità per scegliere abitudini di vita più salutari, ed in particolar modo un’alimentazione varia ed equilibrata.

In tale ottica, il concessionario dovrà mettere a disposizione i seguenti prodotti:

• yogurt;

• prodotti a contenuto energetico inferiore/uguale alle 150 kcal per singola porzione pari a circa il 5% della quota energetica giornaliera raccomandata per un individuo sano;

• prodotti con un apporto totale di lipidi inferiore a gr. 9 per porzione;

• prodotti senza grassi saturi e grassi trans;

• frutta e verdura e altri prodotti e preparati alimentari caratterizzati da proprietà nutrizionali quali: basso contenuto in grassi e densità energetica, elevato apporto di fibra, vitamine, sali minerali e antiossidanti;

• cereali integrali o alimenti che li contengono in percentuale superiore al 50%;

• fra le bevande, succhi di frutta con contenuto di frutta pari al 100% e privi di zuccheri aggiunti;

• prodotti a basso contenuto di sodio: apporto non superiore a 0,12 g /100g;

• prodotti salati e dolci privi di glutine in tutti i distributori;

• prodotti alimentari freschi e locali, senza impiego di OGM, prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta), prodotti da agricoltura biologica, produzione integrata, prodotti da produzioni locali, di provenienza equosolidale.

L’eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere autorizzata da ciascuna Azienda contraente.

Ogni monoporzione dovrà riportare l’indicazione della composizione e la data di scadenza o T.M.C.; gli stessi dovranno essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo le normative vigenti a livello locale e comunitario.

I prodotti offerti, devono esporre l’etichettatura nutrizionale come previsto dal Regolamento (UE) n.

1169/2011, del Parlamento Europeo con l’indicazione:

• del contenuto calorico (energia), grassi, grassi saturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione nel campo visivo principale (parte anteriore dell’imballaggio);

• l’indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene;

l’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo;

• la specifica di quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato.

(6)

L’inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo all’applicazione di penali e nei casi più gravi darà logo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Art. 6 (Aree messe a disposizione)

I siti di installazione dei distributori automatici verranno messi a disposizione da ciascuna Azienda che si riserva, comunque, la facoltà di modificare il numero, la tipologia e la collocazione dei distributori; gli oneri derivanti dallo spostamento sono a carico del Concessionario.

Le aree occupate dai distributori automatici, che dovranno comunque essere collocati in maniera tale da non ostacolare le vie d’esodo e le uscite di sicurezza, nonché le aree immediatamente antistanti dette macchine saranno messe a disposizione del Concessionario che ne potrà usufruire solo per il deposito delle macchine e per svolgere le attività connesse con il servizio stesso.

Il Concessionario dovrà fare uso degli spazi, dei locali e di tutti gli impianti con ogni più attenta cura;

eventuali danni arrecati per incuria o mancanze di varia natura dovranno essere risarciti alle singole Aziende.

Il Concessionario dovrà provvedere allo spostamento delle attrezzature, su richiesta dell’Amministrazione, per consentire l’effettuazione delle pulizie periodiche di risanamento ambientale.

Dovrà altresì essere garantita la costante pulizie dell’area circostante il distributore dopo le operazioni di ricarica/manutenzione.

Art. 7 (Installazione e manutenzione)

Il Concessionario dovrà effettuare l’installazione e gli allacciamenti di tutti i distributori richiesti ed indicati all’allegato 1, entro e non oltre 60 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata del contratto; e ciò nel rispetto del piano concordato fra il CS e il DEC prima dell’avvio del contratto e secondo il calendario riportato nel verbale di avvio del contratto.

Dell’avvenuto completamento della consegna e installazione dei distributori automatici faranno fede appositi verbali, redatti congiuntamente dal Concessionario e dalle Aziende contraenti, dai quali dovrà rilevarsi:

• la consegna, per ogni apparecchiatura installata delle dichiarazioni di conformità CE e la dichiarazione del costruttore dei distributori automatici riguardo l’anno di costruzione;

• il corretto funzionamento del distributore installato.

Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l’allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica (laddove previsto impianto idrico) per un perfetto ed immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di installazione dei distributori, il Concessionario fornirà l’elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate distinte per sedi, tipologia dei prodotti erogati nonché per potenza energetica assorbita. Lo stesso elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasioni di modificazioni del parco macchine distributrici, installate previa comunicazione e autorizzazione delle Aziende contraenti.

(7)

Il Concessionario dovrà:

• eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi di trasporto, installazione, realizzazione degli impianti di allaccio e attivazione dei distributori negli spazi designati;

• dotare i distributori o i gruppi di distribuzione di idonei contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata, in quantità e di capienza adeguate alle macchine installate e all’utenza potenziale;

• eseguire, a propria cura e spese, ogni intervento di miglioramento, adeguamento o sostituzione dei distributori e/o degli impianti di allaccio che risulti necessario per dare attuazione a modifiche normative o a specifiche richieste da parte delle autorità competenti (Comune, Vigili del Fuoco, ASL e Autorità Sanitarie, etc.) o degli uffici delle Aziende contraenti con competenze tecniche (Uffici Tecnici, RSPP).

Il Concessionario dovrà effettuare l’installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nelle aree assegnate, a propria cura e spese ed a regola d’arte ed in osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e CEI/UNI, prelevando corrente elettrica ed acqua in caso di apparecchiature prive di serbatoio interno, secondo le indicazioni e prescrizioni fornite dai Servizi Tecnici delle Aziende contraenti.

Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D.

Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e smi.

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (CAPITOLO III Reg. CE n. 852/2004).

Il Concessionario dovrà essere in possesso dell’Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall’Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori.

Dell’installazione di ogni distributore dovrà essere data comunicazione scritta all’Autorità cui spetta l’esercizio della Vigilanza igienico-sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 3 dell’art. 32 del Regolamento approvato con D.P.R. 26/03/1980 n. 327, e copia della stessa dovrà essere inviata all’Azienda interessata.

Sono posti a carico del Concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori, provvedendo a proprie spese, alla riparazione e/o alla sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate; il Concessionario deve altresì garantire la costante pulizia e l’igiene dei distributori installati, ivi compreso lo smaltimento dei residui prodotti dal distributore (a titolo esemplificativo: fondi del caffè, tè, cioccolata, ecc ecc) ed il conferimento nelle apposite aree indicate da ogni singola Azienda Contraente al momento dell’aggiudicazione, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva europea sul sistema HACCP.

L’AOU Maggiore della Carità richiede di garantire l’effettuazione di almeno un intervento di pulizia ed igienizzazione giornaliera.

Le riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze su aree di proprietà delle singole Aziende, oggetto della concessione (siti di installazione) causati dalla installazione e dal funzionamento dei predetti distributori sono posti a carico del Concessionario.

Art. 8 Subentro

Il Concessionario dovrà acquisire presso le Aziende i dati relativi alla effettiva ubicazione dei distributori e formulare un piano operativo di subentro che garantisca la continuità del servizio senza interruzioni di sorta, entro il tempo massimo previsto all’art. 7.

(8)

Art. 9 (Acqua - energia elettrica - riscaldamento)

Ciascuna Azienda si assumerà l’obbligo di fornire l’energia elettrica e l’acqua per i distributori che verranno allacciati alla rete idrica, nonché il riscaldamento dei locali messi a disposizione.

Art. 10 (Prezzi da praticare al pubblico)

I sottoelencati prezzi di vendita al pubblico non potranno essere superati ed i prezzi offerti dovranno mantenersi fissi ed invariati per tutta la durata della concessione.

I prezzi di vendita al pubblico non dovranno essere superiori a:

Tipologia prodotto Prezzo in Euro

con chiave

Prezzo in Euro con moneta Bevande calde:

caffè, caffè lungo, caffè macchiato, cappuccino, tè, cioccolata

0,32 0,50

Acqua minerale gasata e normale in bottiglie PET

bottiglie da 500 ml. 0,32 0,45

I prezzi in moneta dovranno essere esposti sui distributori in modo da consentire una facile lettura.

I prezzi praticati al pubblico dovranno essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto presso tutte le sedi interessate dal servizio.

Il Concessionario non potrà variare, per tutta la durata contrattuale, in alcun modo i prezzi di vendita al pubblico come sopra indicati.

Art. 11 (Modalità di gestione)

Prima dell’avvio del servizio il Concessionario deve acquisire in autonomia da parte delle Autorità preposte (qualora non già rilasciati, o se del caso volturare a proprio nome), tutte le necessarie licenze, autorizzazioni nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell’espletamento.

Il Concessionario dovrà essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo il sistema HACCP (Piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) dall’art. 5 Reg. (CE) n° 852/2004 previsto dal D. Lgs.

del 06/11/2007 n. 193, che dovrà consegnare in copia a ciascuna Azienda contraente alla data di inizio del servizio; tale manuale dovrà essere aggiornato puntualmente nel corso del contratto. Il manuale dovrà, inoltre, prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

Per la sola la Azienda A.O.U. Maggiore della Carità la frequenza della sostituzione deve essere almeno giornaliera.

Art. 12 (Disinstallazione e ripristino degli spazi)

Alla scadenza contrattuale, il Concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del contratto, pena l’applicazione delle penali.

A tal proposito, verranno redatti appositi verbali di riconsegna degli spazi, in contraddittorio tra le singole Aziende contraenti e il Concessionario.

(9)

Per tutte le disinstallazioni (quelle conclusive del Contratto e quelle richieste o autorizzate nel corso del Contratto) il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:

• disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori;

• rimozione degli impianti elettrico e idrico precedentemente realizzati dal Concessionario per l’alimentazione e l’allaccio dei distributori, salvo diversa indicazione del DEC e/o dei Responsabili di Sede;

• rimozione di eventuali materiali di risulta;

• ripristino e pulizia degli spazi.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto delle Aziende contraenti ad ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria o deposito cauzionale sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione.

Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

Art. 13 (Personale)

Il Concessionario si obbliga ad impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, in regola con la vigente normativa in materia di requisiti igienico-sanitari, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore.

Prima dell’inizio del periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà fornire a ciascuna Azienda contraente un elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nell’espletamento del servizio, con le relative qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere.

Il Concessionario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto della Concessione, le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, C.C.N.L ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni.

Il Concessionario è obbligato all'osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Ai dipendenti dovranno essere riconosciute condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro della categoria e nei loro confronti dovranno essere adempiuti tutti gli obblighi di legge previsti in materia di assicurazioni assistenziali, previdenziali antinfortunistiche per sé, eventuali collaboratori e dipendenti sollevando così ciascuna Azienda da ogni responsabilità in merito.

A richiesta dell’Amministrazione di ciascuna Azienda il Concessionario sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante il rispetto dei su indicati adempimenti.

(10)

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dalle Amministrazioni delle Aziende contraenti, o segnalato dall’Ispettorato del Lavoro, le AASSRR procederanno alla escussione della garanzia definitiva, per il corrispondente importo occorrente per l’adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l’Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l’avvenuta regolarizzazione della posizione della ditta.

Il personale del Concessionario incaricato all’espletamento del servizio dovrà:

a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell’Amministrazione e degli utenti;

c) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.

Nell’esecuzione del servizio il Concessionario dovrà avvalersi di proprio personale, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dello stesso in ogni periodo dell’anno.

In particolare, il Concessionario si impegna al rispetto delle norme inerenti la sicurezza e la salute dei propri lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, ottemperando alle norme relative alla prevenzione infortuni in relazione all’attività svolta, istruendo il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui viene espletato il servizio, il tutto rilevabile dal Documento di Valutazione dei Rischi, di cui al suddetto decreto ed esonerando così l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Il personale dell’impresa dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della Ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia e riportante la qualifica.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di competenza in osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

Nello svolgimento del servizio deve evitarsi qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività istituzionale dei comandi interessati.

Il dipendente della ditta dovrà mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni, concernenti il personale, l’organizzazione e l’andamento dei comandi marittimi presso i quali svolge la propria attività lavorativa.

Il Concessionario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato. La Ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

(11)

Art. 14 (Responsabilità)

Le Aziende contraenti non potranno in alcun modo essere considerate depositarie di mobili, macchine, attrezzi, suppellettili, provviste e materiali in genere che in qualsiasi momento si trovino nei locali messi a disposizione del Concessionario, per cui solo a quest’ultimo spetterà la loro custodia e conservazione, restando così le Aziende sollevate da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause. A tal fine il Concessionario dovrà esonerare le AASSRR da qualsiasi responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso dei distributori, e per furti, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori medesimi.

Il Concessionario sarà, inoltre, responsabile di tutti i danni che per fatto proprio, dei familiari o del personale dipendente potranno derivare a persone (degenti, dipendenti, visitatori, ecc.) od a beni mobili ed immobili di proprietà dell’Azienda in relazione all’uso dei distributori automatici ed a tale scopo dovrà dimostrare di avere stipulato una polizza di assicurazione adeguata a copertura della responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 per sinistro.

Il Concessionario, infine, assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio.

L’interruzione ingiustificata del servizio di cui al presente articolo è causa di risoluzione contrattuale.

Art. 15 (Penali)

Qualora per qualsiasi motivo, imputabile al Concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato si applicheranno le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell’inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.

PIANO DI INSTALLAZIONE

• In caso di ritardato, incompleto o parziale attuazione del Piano di Installazione dei distributori, concordato con il DEC, rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente capitolato: €. 100,00 per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;

• per ogni giornata lavorativa di ritardo, rispetto al termine disciplinato nel presente capitolato, per la rimozione di ogni singolo distributore automatico: €. 100,00 per ogni giornata lavorativa alla scadenza del termine previsto.

GESTIONE ORDINARIA

• Mancato funzionamento dei distributori: per ogni infrazione accertata, penale pari a €. 20,00;

• mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente Capitolato:

penalità pari al 15% del canone trimestrale anticipato, salvo il diritto di risolvere il contratto;

• aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari ad €. 50,00.

INTERVENTI ORDINARI

• Mancata effettuazione dei passaggi previsti nel presente Capitolato: penale pari ad €. 50,00 per passaggio;

• insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici, degli spazi circostanti e dei contenitori portarifiuti in dotazione, da eseguire nel corso dei passaggi di rifornimento: per ogni infrazione accertata, penale di € 100,00 per max n. 5 infrazioni nel corso di una annualità. Oltre il numero max di infrazione, ciascuna Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto;

• distribuzione di generi alimentari di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste in Capitolato: €. 50,00 a prodotto per la prima infrazione, € 100,00 a prodotto per quelle successive;

• prodotti scaduti o con confezionamento danneggiato o manomesso: applicazione di una penale di €. 50,00 per ogni prodotto segnalato, salvo l’immediato ritiro e sostituzione.

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INTERVENTI STRAORDINARI O A CHIAMATA

• In caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato nel presente capitolato: € 50,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo, a partire dall’ora successiva a quella massima consentita prevista per l’intervento per max n. 5 infrazioni nel corso di una annualità. Oltre il numero max di infrazione, ciascuna Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ALTRE PRESTAZIONI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE: per ogni infrazione accertata, penale pari a € 50,00.

In presenza di inadempienze contrattuali, l’Azienda contraente trasmetterà al Concessionario, in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale;

decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del Concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate.

Si ribadisce che in tutti i casi sarà sempre fatto salvo il diritto dell’Azienda contraente al risarcimento del maggior danno eventualmente subito; le penalità e il maggior danno eventualmente dovuti dal Concessionario, saranno fatturati al concessionario.

Ad ulteriore precisazione di quanto disciplinato nel presente capitolato, si specifica che per giornata lavorativa sono da intendersi tutte le giornate della settimana escluse sabato, domenica e festivi.

Le eventuali penali saranno pagate dal Concessionario con le modalità indicate dall’Amministrazione; in caso di mancato pagamento nei termini e secondo le modalità indicati, verranno trattenute dal deposito cauzionale.

Art. 16 (Mancato pagamento del canone e rilascio coattivo)

Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione.

Il Concessionario avrà comunque l’obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all’Azienda che a tal fine potrà avvalersi della cauzione definitiva.

Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, l’Amministrazione potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell’art.

823, comma secondo, del codice civile.

Riferimenti

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