• Non ci sono risultati.

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

1

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA SEDE DI CATANZARO RICORRE il sig. Bruno Pugliesi, nato il 25.01.1996, a Cosenza, residente a Bocchigliero (CS), alla via Roma n. 20 P II, cod. fisc. PGLBRN96A25D086B, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, per procura in calce, dall’Avv. Domenico

Colaci (cod. fisc. CLCDNC67D20I639V – pec

domenico.colaci@avvocativibo.legalmail.it – fax 0963/471818), dall’avv. Claudia Romano (cod. fisc. RMNCLD87L64M208A – claudia.romano@pec.giuffre.it- fax 0963471818) e dall’avv. Pasquale Filippelli (cod. fisc. FLPPQL87C15D086B- avv.pasqualefilippelli@pec.giuffre.it – fax 0984483623) ed elettivamente domiciliato in Catanzaro Lido, Via Bausan, n. 20, presso lo studio dell’Avv. Virgilio Conte;

CONTRO la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché contro l’A.R.S.A.C., Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria, in persona del legale rappresentante;

E NEI CONFRONTI della SOCIETA' AGRICOLA F. & G. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Giffone, Reggio Calabria (P.I 02958910800) con indirizzo pec: fgsocagricola@pec.it (collocata in posizione 979 nell’allegato A, punteggio 32);

PER L’ANNULLAMENTO – PREVIA TUTELA CAUTELARE - dei seguenti provvedimenti: A) il decreto dirigenziale n. 730 dell’1.8.2019, prot. n. 9554 del 02/08/2019 del “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”, avente ad oggetto “PSR CALABRIA2014-2020 - REG. (UE) N. 1305/2013 - DDG N. 7516/2016 - PACCHETTO GIOVANI MISURA 6 "SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE" E MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" (INTERVENTI 6.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. - 4.1.4) - ANNUALITÀ 2016 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FINALE ANNUALITÀ 2016”, e dei relativi allegati, nella parte in cui ha escluso la domanda, n. 54250133730, del sig.

Pugliesi dall’ammissione al beneficio richiesto collocandola nell’allegato B alla posizione 705 con la seguente motivazione “Documentazione progettuale incoerente e non esaustiva”; B) il decreto del dirigente generale vicario n. 845 del 07.12.2017, prot.

n. 13907 del 7.12.2017 del Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria dalla quale la domanda n.

(2)

2

54250133730 del Sig. Pugliesi Bruno è stata esclusa per “Assenza di certificato attribuzione Partita Iva o Allegato 5”; C) il verbale di riesame del 26 ottobre 2018 della Commissione incaricata con Deliberazione Commissario Straordinario ARSAC, protocollo n. 130/CS del 17.10.2018, nella parte in cui ha rigettato l’istanza di riesame proposta dal sig. Pugliesi ed ha dichiarato la domanda “NON AMMISSIBILE”; D) la nota manoscritta dell’11 luglio 2019 con cui il responsabile di misura ha confermato l’esito istruttorio; E) la citata Deliberazione del Commissario Straordinario ARSAC, protocollo n. 130/CS del 17.10.2018, non conosciuta, con cui è stata nominata la commissione che ha riesaminato l’istanza della ricorrente; F) ogni altro atto, precedente, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

E PER L’ADOZIONE di ogni provvedimento ritenuto idoneo a garantire piena effettività alla tutela giurisdizionale richiesta dal ricorrente.

FATTO

Con decreto dirigenziale n. 827 del 27.06.2016, prot. n. 7516 del 29.06.2016 del

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”, è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno/aiuto relative al “Pacchetto Giovani”, Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4

“Investimenti in immobilizzazioni materiali”, Annualità 2016, del PSR, nonché le disposizioni attuative e relativi documenti a corredo con apertura dei termini per la presentazione delle domande.

In data 17.01.2017, il sig. Pugliesi, per il tramite del CAA Coldiretti Cosenza, Ufficio n.

009, ha trasmesso la domanda di sostegno per le seguenti misure: 1) aiuto all’avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori per un importo di euro 50.000,00 (Misura 6, Sottomisura 6.1); 2) investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore per un importo di euro 165.659,93 (Misura 4, Sottomisura 4.1) tramite la procedura SIAN così come previsto dal bando.

In data 07.12.2017 con decreto del dirigente generale vicario assunto n. 845 del 07.12.2017, prot. n. 13907 del 7.12.2017 del Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, è stata approvata la graduatoria provvisoria dalla quale la domanda n.

54250133730 del Sig. Pugliesi Bruno è stata esclusa con la seguente motivazione:

“Assenza di certificato attribuzione Partita Iva o Allegato 5”.

(3)

3

In data 15.12.2017, il sig. Pugliesi ha quindi presentato istanza di riesame evidenziando che “la Partita Iva, per come previsto dal bando, è stata aperta in data 01.01.2017 (prima dell’inoltro della domanda) dall’Agenzia delle Entrate ufficio di Rossano (Cs) e tale informazione è presente anche nel fascicolo aziendale, dato questo fruibile dalla Regione Calabria. Ad ogni buon fine si allega nuovamente quanto contestato”, ma, nonostante queste contestazioni, con decreto dirigenziale n. 730 dell’1.8.2019, prot. n.

9554 del 2.08.2019 del Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, è stata approvata la graduatoria definitiva, annualità 2016, con cui la domanda n. 54250133730 del Sig. Pugliesi Bruno è stata dichiarata inammissibile con la seguente motivazione

“documentazione progettuale incoerente e non esaustiva”.

Sicché, in data 27.8.2019 il ricorrente, per il tramite dell’avv. Pasquale Filippelli, ha presentato a mezzo pec istanza di accesso agli atti, all’esito della quale, in data 23 settembre 2019, lo stesso avv. Filippelli ha estratto copia della seguente documentazione: “checklist per il RIESAME di ricevibilità ed ammissibilità della domanda di sostegno” (peraltro effettuata da due funzionari) dalla quale si evince la

“ricevibilità della domanda”, ma la sua non ammissibilità per la seguente motivazione: “in nessun allegato o relazione o elaborato sono dettagliate le aree dove verranno realizzate le opere indicando in maniera generica e non esaustiva solo le particelle ed il foglio. Elaborati grafici e progettuali non esaustivi. Non si possono identificare chiaramente le aree di intervento” (cfr. verbale di riesame del 26.10.2018).

Tuttavia, dalla documentazione in atti emerge l’illegittimità dell’esclusione della domanda del Sig. Pugliesi dalla graduatoria finale, in quanto l’esame di tale domanda è avvenuta in violazione del principio del collegio perfetto, essendo stato condotto da soltanto dai due funzionari, che hanno firmato il verbale.

La contestata esclusione è, pertanto, illegittima e deve essere annullata per le suesposte premesse di fatto e per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 14.3. N. 7) E N. 8) DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI.

(4)

4

Come premesso in fatto, il ricorrente è stato escluso dall’ intervento richiesto con la seguente motivazione: “in nessun allegato o relazione o elaborato sono dettagliate le aree dove verranno realizzate le opere indicando in maniera generica e non esaustiva solo le particelle ed il foglio. Elaborati grafici e progettuali non esaustivi. Non si possono identificare le aree di intervento”.

Tuttavia, per come emerge dagli atti posti a corredo del presente ricorso, il sig. Pugliesi ha allegato alla domanda tutta la documentazione prevista dal punto 14.3 delle disposizioni attuative per il trattamento delle misure di sostegno rubricato

“Documentazione specifica per la misura 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4”, ed, in particolare, ha allegato:

7) Piano Aziendale elaborato secondo quanto previsto nelle disposizioni procedurali e sottoscritto da tecnico abilitato. Per le imprese associate e per gli investimenti collettivi i Business Plan dovrà essere unico e riguardare l’intera iniziativa oggetto del finanziamento;

8) Atti progettuali consistenti in:

- elaborati grafici dell’intervento (situazione ex ante e situazione ex post), Planimetrie, Piante, Sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi di sistemazione proposti. Per le zone montane/svantaggiate andrà, altresì, prodotto l’estratto cartografico acquisibile dal sito www.calabriapsr.it – sezione Cartografie;

- computo metrico estimativo delle opere con annessa specificazione della fonte utilizzata per la quantificazione, ovvero Costi standard o Prezziario. Laddove la voce di spesa sia prevista dal costo standard, non potrà essere utilizzato il prezziario. …

- Relazione tecnica con documentazione fotografica ex ante” (cfr. punto 14.3 delle Disposizioni Attuative Pacchetto Giovani).

In ossequio a quanto disposto dal punto 14.3 n. 7 e n. 8 delle disposizioni attuative, il ricorrente ha dunque allegato, tra l’altro, alla domanda di ammissione i seguenti elaborati: computo metrico estimativo analitico (allegato n. 13 alla domanda di ammissione alla misura di sostegno); preventivi spesa comparativi (allegato n. 14 alla domanda); quadro economico di riepilogo (allegato n. 15 alla domanda); planimetria aziendale con precisa ubicazione dell’intervento (allegato n. 16 alla domanda);

relazione tecnica descrittiva (allegato n. 17 alla domanda); il business plan/piano aziendale (allegato n. 18 alla domanda).

(5)

5

Sicché, il ricorrente ha prodotto tutta la documentazione richiesta dal citato punto 14.3.

Ciò posto, l’Amministrazione, in sede di istruttoria, avrebbe ben potuto constatare che nella relazione tecnica, a firma del dott. Forestale Peppino Anselmi e dell’ing.

Alessandra Calendino, allegata alla domanda di sostegno, sono stati esattamente indicati i terreni oggetto di intervento, con espresso riferimento ai fogli ed alle particelle interessate, atteso che, alla pagina 2 di siffatta relazione tecnica, è stato riportato:

(6)

6

Ne deriva de plano l’illegittimità dell’esclusione della domanda di sostegno presentata dal sig. Pugliesi per violazione del punto 14.3, n. 7) e n. 8) delle disposizioni attuative e per eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti e per omessa e/o carente istruttoria. Ove, difatti, i funzionari istruttori avessero esaminato con attenzione la suesposta documentazione giammai avrebbero disposto l’esclusione della domanda del ricorrente.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1, LETT.

B LEGGE N. 241/1990 E DELL’ART. 83, COMMA 9, DEL D. LGS. N. 50/2016.

OBBLIGO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Sulla scorta delle superiori considerazioni è agevole inoltre rilevare che la commissione di verifica ha violato l’art. 6, comma 1, lett. b, della l. n. 241/1990, secondo cui “… il responsabile del procedimento … può chiedere … la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete … e ordinare esibizioni documentali …” ed ha violato anche i fondamentali principi dell’attività amministrativa di cui questa norma è espressione, avendo omesso di applicare a favore del ricorrente l’istituto generale del soccorso istruttorio (o rettificazione documentale), che vale anche al di fuori della normativa degli appalti pubblici. Di particolare interesse è al riguardo la sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, n. 527 del 29 maggio 2018, secondo la quale nelle procedure di massa il soccorso istruttorio deve avere massima operatività, anche a discapito della par condicio. Difatti, alla luce delle norme succedutesi nel tempo e che hanno trovato un approdo nell’art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016, è ormai fortemente ridotta la portata del principio del rispetto della par condicio anche nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici e, nel contempo, è ampliata in misura corrispondente l’area di operatività del dovere di soccorso istruttorio. Ciò comporta l’estensione del dovere di soccorso istruttorio alla generalità degli altri procedimenti di massa (o, comunque, a quelli in cui sono interessati una pluralità indeterminata di soggetti), nei quali è doveroso provvedere a quelle integrazioni documentali che consentano di superare la mancanza o incompletezza delle dichiarazioni presentate dagli interessati.

Inoltre, il principio della parità di trattamento, solitamente invocato quale limite del soccorso istruttorio, subisce un’ulteriore perdita di rilevanza proprio nell’ambito di quei procedimenti di massa nei quali l’attribuzione dell’utilità (contributo finanziario) cui aspirano i partecipanti alla procedura non è effettuata attraverso una valutazione

(7)

7

comparativa delle domande, ma è assegnata sino ad esaurimento delle risorse disponibili previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’avviso. Ciò posto, prima di escludere la domanda del ricorrente dall’accesso alla misura di sostegno, la commissione di riesame, ovvero il responsabile del procedimento, avrebbero dovuto consentire al sig. Pugliesi ed ai relativi tecnici di interloquire direttamente per chiarire la documentazione eventualmente mancante.

In altri termini, nella fattispecie un adeguato e doveroso approfondimento istruttorio, condotto con il supporto e la partecipazione dell’interessato, avrebbe permesso una rapida soluzione della vicenda, garantendo piena soddisfazione ai diritti ed agli interessi del ricorrente. Tanto in ossequio alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa, per la quale “In tema di soccorso istruttorio, l'introduzione …. dell'art. 38, comma 2- bis, nel Codice dei contratti pubblici, con la sanzione pecuniaria proporzionale per il caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, ha inteso prevenire, nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell'ammissione alla gara delle offerte presentate, il fenomeno delle esclusioni dalla procedura causate da mere carenze documentali; e ha "in tal caso" (cioè: di fronte alla semplice mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di cui sopra) imposto uno spedito sub-procedimento – il "soccorso istruttorio" - ordinato alla produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, e ha previsto l'esclusione solamente quale conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, dell'obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tale fine, dalla stazione appaltante” (Cons. Stato, Sez. V, 22-08-2016, n. 3667; T.A.R. Veneto, Sez. I, 09.02.2017, n. 144), con l’ulteriore precisazione, relativa ad altra materia, secondo cui è ammesso “il potere di soccorso istruttorio allorché le Amministrazioni possono invitare i concorrenti di un pubblico concorso a completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinatamente all'esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali (d.p.r. n.

487/1994)” (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 12/05/2016, n. 798).

III) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL COLLEGIO PERFETTO IN SEDE DI RIESAME. INVALIDITÀ DERIVATA DEGLI ATTI SUSSEGUENTI.

(8)

8

Gli atti impugnati sono altresì illegittimi per violazione del principio del collegio perfetto giacché l’istanza di riesame del sig. Pugliesi è stata valutata soltanto da due membri della Commissione, la quale, in assenza di elementi di segno diverso, deve ritenersi quale collegio perfetto nei momenti in cui adotta determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei concorrenti. Difatti, è ius receptum che “la commissione giudicatrice di gare di appalto costituisce un collegio perfetto, che deve operare con il plenum, e non con la semplice maggioranza, dei suoi componenti almeno in ordine alle attività implicanti valutazioni di carattere tecnico-discrezionale, consentendosi una deroga a tale principio soltanto per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate” (Cons. Stato, sez. VI, 27.12.2000, n. 6875 ; Cons. Stato, sez. IV, 07.07.2000, n. 3819) e, pertanto, in base ad un principio pacifico in giurisprudenza, la commissione giudicatrice “… ha natura di collegio perfetto solo nei momenti in cui adotta determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (come la fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali, la selezione degli argomenti e la redazione delle tracce delle prove scritte, la determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali, la correzione degli elaborati e lo svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso” (Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1218;

Cons. St. Sez. VI, 18.09.2017, n. 4362). Ne discende quindi l’inevitabile illegittimità dell’esclusione della domanda del sig. Pugliesi.

IV) VIOLAZIONE E/ O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL

PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE.

L’Amministrazione procedente, nella valutazione della domanda del ricorrente, ha posto in essere un comportamento negligente e superficiale, rigettandola sulla base della presunta carenza di un elemento che, invece, era stato indicato in modo particolare e dettagliato in atti. Ne segue la palese violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di buona amministrazione, nella sua espressione di principio funzionale alla tutela dei diritti dei cittadini (“ex parte civis”) e di obbligo dell’amministrazione ad operare nel rispetto dei principi di imparzialità, ragionevolezza, equità, obiettività, coerenza, proporzionalità, assenza di discriminazioni. Per contro, l’esclusione

(9)

9

illegittimamente perpetrata ai danni dell’Azienda agricola del sig. Bruno Pugliesi lede i predetti principi e lo ha costretto a presentare il presente ricorso, sostenendo i relativi costi.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria si chiede all’On.le TAR adito, ove non dovesse essere sufficiente la documentazione versata in atti, di voler disporre ogni opportuna verificazione e/o consulenza volta ad accertare che la corretta lettura degli elaborati allegati alla domanda del ricorrente, alla luce delle disposizioni dell’avviso pubblico, avrebbero imposto l’ammissione della domanda presentata dal sig. Bruno Pugliesi e l’assegnazione del relativo punteggio così come autodeterminato.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono i presupposti per la concessione di una misura cautelare che, previa ammissione e previo riesame della domanda del ricorrente, gli consenta di ottenere il giusto punteggio e la collocazione in graduatoria che conseguentemente spetta. Il fumus è nei motivi suesposti. Il pregiudizio grave ed irreparabile è in re ipsa poiché, in mancanza del provvedimento cautelare invocato, la decisione di merito arriverebbe in un momento in cui le risorse finanziarie messe a disposizione con l’avviso pubblico sarebbero definitivamente consumate. In ogni caso, potrebbe essere adottato un provvedimento cautelare che imponga alla Regione Calabria di congelare, fino alla decisione di merito, un importo corrispondente al contributo spettante al sig. Pugliesi Bruno.

P.Q.M.

Voglia l'On.le TAR adito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare, previa adozione di un’adeguata misura cautelare, i provvedimenti impugnati, adottando, comunque, ogni provvedimento ritenuto idoneo a garantire piena effettività alla tutela giurisdizionale richiesta dal ricorrente.

Con vittoria di spese e di onorari di giudizio e con dichiarazione, come per legge, del diritto alla restituzione del contributo unificato.

Salvo ogni altro diritto.

Ai fini fiscali si dichiara che la presente causa è assoggettata al pagamento di un contributo unificato di euro 650,00.

Vibo Valentia - Catanzaro lì 28.10.2019

(10)

10

Avv. Domenico Colaci Avv. Claudia Romano

Avv. Pasquale Filippelli

Romano

Claudia

Firmato

digitalmente da

Romano Claudia

Data: 2019.10.28

17:57:09 +01'00'

Riferimenti

Documenti correlati

A decorrere dal 1° giugno 2020, il Segretario Generale di questo Tribunale dovrà programmare l’attività dell’ufficio nel tendenziale rispetto del seguente rapporto

In altre parole, oggi, secondo il Consiglio di Stato, il criterio discretivo da adottare ai fini della delibazione delle controversie sorte in tema di corretta delimitazione

B) NEL MERITO:.. Il provvedimento che si impugna va ritenuto illegittimo per i seguenti motivi in diritto. 3-97 della Costituzione», in quanto, di fatto, la Commissione

▪ Responsabile all’interno dell’Azienda della Direzione che si occupa di tutte le attività di programmazione, pianificazione, analisi, progettazione, realizzazione e gestione

Nel caso di specie, invece, l’affidamento riguarda la sorveglianza in favore dei conducenti di autobus. Il settore di interesse sarebbe perciò del tutto diverso, in quanto relativo

Affidamenti, Appalti e concessioni di lavori pubblici, progettazione e servizi, project financing relativi alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali

La Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie vuole offrire ai Medici di Medicina Generale, e in generale a tutti gli operatori sanitari delle Cure Primarie, un

l’avvertimento rivolto ai destinatari dell’atto “che la rottura o la manomissione dei sigilli comporterà la denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.