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STATUTO ASSOCIAZIONE SISSI E CUGINI ONLUS

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Academic year: 2022

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STATUTO ASSOCIAZIONE SISSI E CUGINI ONLUS

Art. 1 - Denominazione e sede

E’ costituita in Trezzano sul Naviglio (MI), Via F. Petrarca n. 8/A, l'associazione denominata “Sissi e cugini ONLUS”; associazione animalista e anti-specista che si ispira ai principi della non-violenza, per la difesa dell'integrità di ogni individuo. Ai sensi del Decreto Legislativo 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni “Sissi e cugini” chiede il riconoscimento di “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”ed inserirà l’acronimo “ONLUS” nella denominazione dell’Associazione, nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni in pubblico. Il logo dell'Associazione è costituito da un riquadro con fondo azzurro chiaro, riportante una sagoma di cane (rosso), di gatto (bianco) e di tartaruga (verde), con la scritta “Sissi e cugini Onlus” di colore nero.

Art. 2 - Scopi associativi L'associazione si occupa:

• di togliere dalla strada animali abbandonati (cani, gatti, conigli, tartarughe, ecc.), di fornire loro assistenza sanitaria adeguata, di accoglierli e mantenerli, in strutture di ricezione idonee, fino alla loro adozione;

• di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti;

• intervenire contro la vivisezione e qualsiasi forma di sfruttamento nonché di maltrattamento;

• promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali e l’ambiente.

L’Associazione è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), le cui attività sono rivolte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell’art.10, D. Lg. 4 dicembre 1997, n. 460, con il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate precedentemente ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Art. 3 – Soci

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, senza limitazione di cittadinanza o di residenza. L'iscrizione all'associazione avviene con il versamento della quota di adesione.

Tutte le quote sono annuali, non trasmissibili (sia per atto tra vivi che per eredità) né rivalutabili.

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Il diritto di voto in seno all’Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria e la possibilità di essere eletti alle cariche sociali, è attribuito a tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali. Gli iscritti di età inferiore costituiscono una speciale categoria senza diritto di voto.

L'aspirante socio non deve svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'associazione.

L'accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del Consiglio Direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata.

Si decade da socio:

a) automaticamente, per mancato versamento della quota associativa allo scadere del novantesimo giorno successivo alla data del dovuto rinnovo annuale;

b) per dimissioni esplicite scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;

c) per decesso

d) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

Obblighi e diritti:

i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni prese dagli organi Sociali, a dare il proprio contributo alle iniziative dell'Associazione.

I soci hanno diritto:

• a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione stessa;

• a candidarsi alle cariche elettive;

• a votare i consiglieri direttivi;

• a votare l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti.

Art. 4 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo e derivanti da elargizioni, contributi, donazioni e lasciti, specificatamente destinati al fondo sociale, nonché dagli eventuali avanzi netti di gestione. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

A) Contributi degli aderenti B) Contributi dei privati

C) Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti

D) Contributi di organismi internazionali E) Donazioni e lasciti testamentari F) Rimborsi derivanti da Convenzioni

G) Qualsiasi altra entrata permessa dalla legge in conformità agli scopi associativi H) Quote annuali dei soci

I) Le rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario, salvo diverse direttive del Consiglio Direttivo. È fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, rispettando il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

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Art. 5 – Organi

Sono organi dell’organizzazione:

a)l’Assemblea dei Soci;

b)il Consiglio Direttivo;

c)il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e)il Segretario;

f)il Tesoriere.

Art. 6 - Assemblea dei Soci

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci che abbiano versato la quota associativa entro la data di spedizione della convocazione. L’Assemblea viene convocata, in via ordinaria, una volta l’anno ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Di norma è convocata presso la sede dell’Associazione ed è presieduta dal Presidente, che deve predisporre l’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della data stabilita con comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax o e-mail).

L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’assemblea sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei Soci presenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti . Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L’Assemblea ha le seguenti incombenze:

• eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

• eleggere il Segretario;

• approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

• approvare il bilancio preventivo;

• approvare il bilancio consuntivo;

• approvare eventuali regolamenti;

• stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci.

D’ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli soci.

Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti gli soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione. E' validamente costituita e le sue delibere sono valide se assunte, sia in prima che in seconda convocazione:

a) con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei soci regolarmente iscritti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti per modificare lo Statuto;

b) con la presenza ed il voto favorevole del settantacinque per cento dei soci regolarmente iscritti per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, anche eleggendo un Liquidatore.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre a cinque membri e si riunisce ogni quattro mesi. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve predisporre l’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire almeno dieci giorni prima della data stabilita con comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax o e-mail). Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti dello stesso, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro dodici giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione deve essere tenuta entro venti giorni dalla convocazione. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e ha le

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seguenti incombenze:

• eleggere il Presidente;

• eleggere il Vice Presidente;

• fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

• sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi;

• determinare il programma delle attività approvate dall’Assemblea autorizzandone la spesa;

• esaminare le domande degli aspiranti Soci e delle richieste di apertura delle Sezioni per l’eventuale approvazione;

• compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;

• ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di urgenza, nella prima seduta utile.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente, che è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso, rappresenta legalmente l’ Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e preside l’Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente termina il proprio mandato secondo quanto stabilito dal successivo articolo 14. Viene sollevato dall’incarico nel caso in cui non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6 e 7. Nomina o revoca, con la ratifica del Consiglio Direttivo, i Presidenti e Vice Presidenti delle Sezioni. In caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile. In caso di impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'Associazione viene eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra gli Associati. Svolge le seguenti funzioni:

• coadiuva il Presidente nei suoi compiti;

• fa le veci del Presidente in caso di sua assenza;

• si occupa della promozione degli scopi dell'Associazione presso Enti o Istituti, previo accordi con il Presidente e con l'Assemblea dei Soci;

• si fa promotore di iniziative dell'Associazione e né cura la pubblicizzazione;

• può conferire procura ad uno o più soci, sia per singoli atti, che per categorie di atti;

• la sua elezione e la sua revoca sono deliberate a maggioranza assoluta.

Art.10 – Segretario

Il segretario è eletto dall’Assemblea dei Soci e viene scelto tra gli associati. Collabora con il Presidente e ha i seguenti compiti:

• compila e tiene aggiornato il libro dei Soci;

• provvede al disbrigo della corrispondenza;

• è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali;

• predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo;

• provvede alla tenuta dei registri contabili dell’Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione;

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• controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione.

Art. 11 -Il Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea dei Soci e viene scelto tra gli associati.

Ha i seguenti compiti:

a) gestire i fondi sociali;

b) riscuotere somme e valori;

c) effettua pagamenti;

d) rilascia quietanze;

e) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

f) provvede alle operazioni bancarie attive e passive.

Art.12 -Costituzione delle Sezioni

L’Associazione può operare tramite Sezioni Regionali, Provinciali e Comunali che vengono coordinate dai rispettivi Presidenti e Vice Presidenti di Sezione. La richiesta di costituzione di una nuova Sezione viene esaminata in via preventiva dal Presidente e successivamente dal Consiglio Direttivo per l’eventuale approvazione. I Presidenti e i Vice Presidenti di Sezione sono nominati dal Presidente con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente, con successiva ratifica del Consiglio Direttivo, e/o il Consiglio Direttivo possono rimuovere, per gravi e giustificati motivi, i Presidenti e i Vice Presidenti di Sezione.

Le Sezioni hanno sede in locali autonomi o presso il domicilio del Presidente di Sezione. Possono sottoscrivere atti e convenzioni previo parere favorevole e vincolante del Presidente Generale e del Consiglio Direttivo.

Le Sezioni hanno la seguente denominazione: “ Sissi e cugini – Sezione di……..”.

Art. 13 - Responsabilità verso Terzi

L’Organizzazione è vincolata verso Terzi dalla firma del Presidente o, in caso di impedimento o cessazione dello stesso, dal facente funzione. Il Vice Presidente, i Consiglieri, il Segretario, i Presidenti di Sezione e i Vice Presidenti di sezione, sono vincolati verso Terzi unicamente dalla loro firma.

Art. 14 - Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sono senza compenso, salvo un giustificato rimborso spese. Esse hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 15 - Quota sociale

La quota associativa, che è annuale, a carico dei Soci è fissata dall’Assemblea. La quota non è frazionabile ne ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di Socio.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle assemblee né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16 - Bilancio e rendiconto

Il Consiglio Direttivo predispone annualmente i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconto) da sottoporre all’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio consuntivo (rendiconto) devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio o

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rendiconto annuale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 4.12.1997 n. 460. Eventuali utili o avanzi di gestione serviranno per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 17 - Modifiche allo statuto e scioglimento dell’associazione

Le proposte per la modifica dello Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli Organi dell’Organizzazione o da almeno la metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione è validamente costituita e le sue delibere sono valide se assunte, sia in prima che in seconda convocazione:

a) con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei soci regolarmente iscritti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti per modificare lo Statuto;

b) con la presenza ed il voto favorevole del settantacinque per cento dei soci regolarmente iscritti per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, anche eleggendo un Liquidatore.

I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile. Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Soci, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'Albo Avvisi nella sede sociale, che può essere richiesta dai soci.

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