• Non ci sono risultati.

LE ISTRUZIONI INPS PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QU.I.R.: SI PARTE DA MAGGIO ^ PARTE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LE ISTRUZIONI INPS PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QU.I.R.: SI PARTE DA MAGGIO ^ PARTE"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Previdenziale

LE ISTRUZIONI INPS PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QU.I.R.: SI PARTE DA MAGGIO 2015

- 2

^

PARTE

• INPS, Circolare n. 82 del 23 aprile 2015

Prosegue con l’Aggiornamento AP di oggi l’analisi della Circolare INPS n. 82 del 23 aprile 2015 recante le istruzioni per la liquidazione, da parte dei datori di lavoro, della Qu.I.R. in busta paga ai lavoratori che ne facciano richiesta nonché le modalità di compilazione del flusso UniEmens.

(2)

FINANZIAMENTO DELLA QU.I.R.

Con riferimento al finanziamento assistito da garanzia, l’INPS ribadisce che possono accedervi i datori di lavoro chiamati a liquidare mensilmente la Qu.I.R. che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

1. numero di addetti non superiore a 49 unità;

2. non tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria.

L’Istituto chiarisce che il predetto finanziamento riguarda anche l’erogazione della Qu.I.R. dei lavoratori che, in precedenza, avevano scelto la destinazione del TFR, in misura integrale o parziale, ai fondi di previdenza complementare.

Base occupazionale

Con riguardo al primo requisito (numero di addetti non superiore a 49 unità considerato il datore di lavoro nel suo complesso), ai fini del relativo calcolo, si applicano i principi e i criteri adottati per l’individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo Tesoreria.

Ciò che si evince dalla circolare è che l’INPS procederà ad un nuovo calcolo della base occupazionale (sulla falsa riga di quanto avvenuto nel 2007 per l’individuazione dei datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria).

A tal fine, l’Istituto chiarisce che

• in via generale, il requisito occupazionale verrà calcolato assumendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2014;

• per i datori di lavoro che iniziano l’attività nel corso del 2015 o negli anni successivi, il requisito occupazionale verrà calcolato con riferimento all’anno civile di inizio attività. Conseguentemente, per tali datori di lavoro, l’eventuale ricorso al finanziamento assistito da garanzia sarà possibile, ricorrendone i presupposti, a partire dall’anno successivo a quello di avvio dell’attività (ad esempio, nel 2016 per chi inizia l’attività nel 2015). Resta fermo che, qualora, durante l’anno di avvio dell’attività, maturando l’anzianità minima richiesta dalla legge, i dipendenti facessero richiesta di accesso alla Qu.I.R, i datori di lavoro dovranno provvedere alla relativa liquidazione con risorse proprie.

Per inizio dell’attività si intende, a detta dell’Istituto, la data di immatricolazione del datore di lavoro ai fini previdenziali, data che, di norma, individua il mese dal quale decorre l’insorgenza degli obblighi contributivi per i lavoratori subordinati.

Insussistenza dell’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria

Per quanto concerne il secondo requisito (insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria), l’INPS chiarisce che sono escluse dalla possibilità di accedere al finanziamento le aziende che versano il TFR al Fondo Tesoreria ancorché le stesse, al 31 dicembre dell’anno precedente la richiesta di accesso al finanziamento, possano contare su una media occupazionale inferiore ai 50 dipendenti.

(3)

Modalità operative

Per accedere al finanziamento della Qu.I.R. da liquidare, i datori di lavoro devono preventivamente richiedere all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del predetto finanziamento. A tal fine utilizzeranno il modulo di istanza on-line “Qu.I.R.”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it (il percorso completo è: servizi on line/per tipologia di utente/aziende, consulenti e professionisti/servizi per le aziende e consulenti/Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente).

L’Istituto, entro 30 giorni dalla data della richiesta, attesta, ove ne ricorrano le condizioni, la sussistenza dei seguenti requisiti in capo alla posizione contributiva (matricola) del datore di lavoro:

• numero di addetti non superiore a 49 unità nell’anno civile precedente a quello della domanda;

Il calcolo viene effettuato sulla base delle informazioni relative alle denunce UniEmens trasmesse.

• insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria.

Nel caso non ricorrano congiuntamente le suddette condizioni, il datore di lavoro effettua l’erogazione della Qu.I.R. attraverso risorse proprie.

Nell’ambito della stessa certificazione che, si ricorda, è valida per tutta la durata del finanziamento (dunque, anche con riferimento a successive richieste di liquidazione della Qu.I.R.) l’INPS dà evidenza anche dell’assenza di provvedimenti in corso di CIGS ovvero CIGD (se in prosecuzione della CIGS), riferiti alla specifica matricola aziendale.

L’insussistenza delle ulteriori condizioni che precludono l’accesso alla Qu.I.R. (quali l’iscrizione nel registro delle imprese di un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero l’iscrizione presso il Registro delle imprese di un piano di risanamento ovvero la sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti) è attestata dal datore di lavoro, anche attraverso la produzione, alla banca, della visura camerale e dell’ulteriore documentazione utile a tal fine.

Sulla base della certificazione rilasciata dall’INPS, il datore di lavoro può accedere al finanziamento, stipulando il relativo contratto con la banca aderente all’Accordo- quadro (cfr Aggiornamento AP n. 123/2015).

La richiesta di finanziamento della Qu.I.R. può riguardare tutte le posizioni dei lavoratori che ne abbiano fatto istanza ovvero una parte di esse, purché, in quest’ultimo caso, sia riferita all’intera posizione individuale del lavoratore.

La banca, da parte sua, deve comunicare tempestivamente all’INPS l’avvenuta concessione del finanziamento e la relativa decorrenza. A questo punto, sulla base di quanto dichiarato dal datore di lavoro nel flusso UniEmens, l’Istituto, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza della maturazione della Qu.I.R., certifica alla banca la misura della Qu.I.R. da finanziare.

La misura della Qu.I.R. maturata nel mese di luglio 2015, da erogare con le competenze di ottobre dello stesso anno, verrà comunicata dall’INPS alla banca entro il 30 settembre 2015.

(4)

Rimborso del finanziamento

Il rimborso del finanziamento deve avvenire

• entro il 30 ottobre 2018 ovvero

• entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro se precedente al 30 giugno 2015.

Con riferimento a tale ultima ipotesi (risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di vigenza della Qu.I.R.), l’INPS chiarisce che la liquidazione della Qu.I.R. maturata e non ancora finanziata per effetto del differimento del periodo di liquidazione rispetto a quello di maturazione, è effettuata dal datore di lavoro attraverso l’utilizzo delle ultime tranches di finanziamento e, per la quota di Qu.IR. maturata nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, attraverso risorse finanziarie proprie.

Si ipotizzi il caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta il 18 maggio 2016.

Il datore di lavoro, erogherà

 le quote di Qu.I.R. maturate a marzo e aprile 2016 attraverso l’utilizzo del finanziamento,

 la quota della Qu.I.R. di maggio dello stesso anno con risorse proprie.

Interruzione anticipata dell’erogazione del finanziamento

Il DPCM n. 29/2015 ha espressamente individuato le cause di interruzione anticipata dell’erogazione del finanziamento.

In particolare, l’erogazione del finanziamento è interrotta

• qualora sia accertato che lo stesso sia stato utilizzato, in tutto o in parte, per finalità diverse dalla liquidazione delle quote di Qu.I.R.;

Ricorrendo tale circostanza, il datore di lavoro deve procedere al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e dei relativi interessi.

• a fronte dell’insorgenza di procedure concorsuali ovvero di atti che prefigurano condizioni di crisi che interessano il datore di lavoro (cfr Aggiornamento AP n. 116 e 123/2015).

Preme evidenziare che tra le cause di interruzione anticipata del finanziamento (nonché tra quelle ostative alla fruizione della stessa Qu.I.R.) vi è la presenza di provvedimenti di autorizzazione di interventi di CIGS e CIGD se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria.

La perplessità che si pone a tale riguardo risiede nel fatto che, di norma, i provvedimenti di autorizzazione in questione intervengono successivamente all’inizio dell’evento e, in alcuni casi, addirittura dopo il termine dell’evento stesso.

Salvo diverse successive indicazioni in materia da parte dell’Istituto, nella prima fase di avvio della Qu.I.R., si ritiene opportuno, in via prudenziale, interrompere l’erogazione della Qu.I.R. in concomitanza dell’inizio della sospensione lavorativa, anche in anticipo, dunque, rispetto all’emanazione del relativo provvedimento di autorizzazione.

(5)

Laddove si verifichi una delle predette condizioni (procedure concorsuali ovvero atti che prefigurano condizioni di crisi che interessano il datore di lavoro) nel corso dell’erogazione della Qu.I.R., il finanziamento è interrotto a partire dal periodo di paga successivo a quello d’insorgenza della specifica condizione e per tutta la sua durata. Nei predetti casi, con riferimento alla Qu.I.R. maturata e non ancora finanziata per effetto del differimento del periodo di liquidazione rispetto a quello di maturazione, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’INPS specifiche denunce di variazione (UniEmens/Vig) per ognuno dei mesi in cui si sono formate le quote di Qu.I.R. non finanziate con conseguente recupero, per quei mesi, dell’ulteriore esonero contributivo pari allo 0,28% (in quanto le quote di Qu.I.R. sono finanziate con risorse proprie) e del contributo dello 0,20% all’epoca versato per il finanziamento.

Si ipotizzi che, a seguito della sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, in data 20 maggio 2016, la banca interrompa il finanziamento a partire dalla rata di giugno 2016.

Il datore di lavoro

erogherà, tramite risorse proprie, le quote di Qu.I.R. maturate in marzo, aprile e maggio 2016 (che dovevano essere erogate rispettivamente in giugno, luglio e agosto dello stesso anno tramite finanziamento)

procederà ad operare la variazione delle denunce contributive già trasmesse (presumibilmente quella di marzo 2016), valorizzando l’elemento

<QUIRLiquidataBustaPaga> in luogo di quello <QUIRFinMaturata>, ed a valorizzare l’elemento <QUIRLiquidataBustaPaga> delle denunce non ancora trasmesse (presumibilmente quelle di aprile e maggio 2016);

 godrà, in relazione ai mesi non finanziati (dunque, marzo, aprile e maggio) dell’ulteriore esonero contributivo (nella misura dello 0,28%) e recupererà il contributo dello 0,20% versato al Fondo di Garanzia (in relazione al mese di marzo).

Le istruzioni sopra indicate valgono anche in caso di cessione individuale di contratto ovvero di trasferimenti d’azienda per effetto di operazioni straordinarie (fusione, cessione aziendale, ecc.). Il datore di lavoro cedente (che in precedenza ha richiesto il finanziamento) è tenuto ad erogare con risorse proprie le quote di Qu.I.R. maturate e non ancora finanziate effettuando specifiche denunce di variazione (UniEmens/Vig) per ognuno dei mesi in cui si sono formate le quote di Qu.I.R. non finanziate. Il piano di liquidazione della Qu.I.R. del lavoratore interessato proseguirà, con il datore di lavoro cessionario, sulla base delle modalità in uso presso il medesimo (tramite risorse proprie ovvero mediante ricorso al finanziamento). In particolare, se il cessionario

• eroga la Qu.I.R. senza il ricorso al finanziamento garantito, il piano di liquidazione proseguirà a partire dal mese successivo a quello del trasferimento/cessione;

• fa ricorso al finanziamento, le quote di Qu.I.R. riprenderanno a maturare a partire dal mese successivo a quello del trasferimento/cessione e ad essere erogate a partire dal terzo mese successivo a quello di maturazione.

È, infine, prevista la possibilità che il datore di lavoro richieda l’estinzione anticipata del finanziamento. In tale ipotesi, lo stesso datore di lavoro è tenuto a restituire alla banca l’importo complessivamente utilizzato.

(6)

Contributo per il finanziamento del Fondo Garanzia

Lo specifico Fondo di garanzia, istituto presso l’INPS, è alimentato da un contributo in misura pari a 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzano il finanziamento per provvedere all’erogazione della Qu.I.R.

L’obbligo di versamento del contributo opera con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R. pertanto in via anticipata rispetto alla fruizione del finanziamento della stessa.

L’INPS precisa che il contributo di finanziamento (0,20%) resta escluso da qualsiasi disposizione in materia di agevolazioni contributive, compreso l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015.

MISURE COMPENSATIVE

In relazione ai periodi di paga per i quali, a seguito dell’opzione esercitata, i datori di lavoro provvedono, con risorse proprie ovvero tramite il ricorso al finanziamento assistito da garanzia, alla liquidazione ai lavoratori della Qu.I.R., trova applicazione l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia del TFR, pari, per la generalità dei lavoratori, allo 0,20% dell’imponibile previdenziale (0,40% per i dirigenti industria).

L’esonero opera sulla base del principio della competenza, pertanto si applica con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R. che, nel caso di ricorso al finanziamento, non coincide con il mese di erogazione della stessa.

In caso di finanziamento, in relazione alla quota di TFR maturata nel mese di agosto 2015, ancorché la relativa liquidazione in forma di Qu.I.R. avvenga con la busta paga del mese di novembre 2015, l’esonero si applica nel mese di agosto 2015, che è quello di maturazione della Qu.I.R.

Per i medesimi periodi, a favore esclusivamente dei datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al finanziamento, trovano applicazione anche le seguenti ulteriori misure compensative:

• deducibilità dal reddito di impresa del 4 o del 6%, rispettivamente, se l’impresa ha oltre 49 addetti ovvero non più di 49 (art. 10, comma 2, D.Lgs n. 252/2005), relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che hanno richiesto la liquidazione della Qu.I.R.;

• l’ulteriore esonero (pari, a decorrere dal 2014, allo 0,28%) dal versamento dei contributi per ANF, maternità, ecc. Anche tale esonero, si ritiene, trova applicazione sulla base del principio di competenza. 

Riferimenti

Documenti correlati

8 del 15 gennaio 2016 ha parzialmente depenalizzato il reato di “omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro

opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni

Comunicazioni Uniemens dei datori di lavoro con matricola DM che applicano CCNL del settore privato.. SOMMARIO: Con la presente circolare si dà attuazione all’articolo 16-quater

Il provvedimento ANF43 dovrà, invece, essere inviato qualora la domanda sia stata presentata in riferimento ad una posizione tutelata di “operaio agricolo a tempo indeterminato

Nel dettaglio della domanda sono visibili la data di inizio di ogni periodo, il numero dei familiari divisi per tipologia, il reddito del nucleo nel periodo frazionato, la

A seguito della nuova classificazione, per la precedente categoria 01.13.2 “Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in

Questa classe include esercizi la cui attività prevalente è la: vendita al dettaglio di una grande varietà di articoli, fra i quali predominano i prodotti

Ai Direttori regionali Ai Direttori di coordinamento metropolitano Ai Direttori delle Strutture territoriali Con il presente messaggio si comunica che, a decorrere dal 29 luglio