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ING. MARCO BELARDI

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Academic year: 2022

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Testo completo

(1)

CONSULENTE MISE

PRESIDENTE UNI CT 519 «TECNOLOGIE ABILITANTI PER INDUSTRY 4.0»

LEAN4.DIGITAL

CT 519 UNINFO

(2)

Marco Belardi

marco.belardi@l4d.srl lean4.digital

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(4)

Semplificazione PATENT BOX

Altre misure nel Decreto Crescita

Bonus Formazione

Credito di Imposta R&S

Nuova Sabatini

Iperammortamento

Voucher Innovation Manager

Chiarimenti intervenuti e prassi di riferimento

(5)

sull’incremento del patrimonio netto.

• La quota di utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto avrà i seguenti “sconti di tassazione”:

Anno 2019 – riduzione del 1,5%

Anno 2020 – riduzione del 2,5%

Anno 2021 – riduzione del 3,0%

a partire dal 2022 – riduzione del 3,5%

2 A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito d'impresa dichiarato dalle societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, e' assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 3,5 punti percentuali; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa aliquota e' ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali. Alla quota di reddito

assoggettata all'aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l'addizionale di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.

(6)

benefici fiscali nei 3 anni successivi.

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• BONUS AGGREGAZIONI (art. 11)

• FONDO DI GARANZIA SVILUPPO MEDIA IMPRESA

• SEMPLIFICAZIONE FONDO DI GARANZIA PMI ED ACCESSO ANCHE PER SOCIAL LENDING E CROWDFUNDING (art. 18)

• MODIFICHE ALLA NUOVA SABATINI (art. 20)

• NUOVA SABATINI “POTENZIATA” PER LA RICAPITALIZZAZIONE (art. 21)

• AGEVOLAZIONI RICERCA E SVILUPPO ECONOMIA CIRCOLARE (art. 26)

• MODIFICHE A “NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO” (art. 29)

• MODIFICHE A “SMART & START” (art. 29)

• DIGITAL TRANSFORMATION (art. 29)

• VOUCHER 3I – INVESTIRE IN INNOVAZION

Testo Decreto Crescita

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• Nuova Sabatini

• Iperammortamento

• Voucher Innovation Manager

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Imprese e società di qualsiasi forma giuridica

• 50% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 300.000 €

• 40% per le medie imprese, con un tetto massimo di 300.000 €

• 30% per le grandi imprese con un tetto di massimo di 200.000 €

• Spese sostenute da 01/01/19 a 31/12/19

(10)

• la misura del credito d’imposta passa in generale dal 50% al 25%

• 50% con riferimento alle seguenti specifiche ipotesi (nuove lettere a e c del comma 6):spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo

• l’importo massimo annualmente concedibile a ciascuna impresa scende da 20 a 10 milioni di euro

(11)

Spese agevolabili

• al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo

• al personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo, o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo

• contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati

• contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e Pmi innovative

• contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate sopra, per il diretto svolgimento delle attività di R&S

• vengono incluse anche quelle relative a materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale

(12)

• Nuova modalità di determinazione del beneficio

(13)

Utilizzabilità (modifiche al comma 8)

• Viene chiarito che il credito d’imposta è utilizzabile (mediante compensazione con F24) solo “subordinatamente” all’avvenuto adempimento degli obblighi di

certificazione previsti dal nuovo comma 11.

(14)

• Necessaria apposita certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti

(15)

Controlli (nuovo comma 11-bis)

• le imprese beneficiarie del bonus devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di

realizzazione

(16)

• Le modifiche introdotte dalla legge di bilancio hanno effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Tuttavia, in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie previsto dalla Statuto del contribuente (articolo 3, legge 212/2000), le modifiche in materia di

utilizzabilità del credito d’imposta, adempimenti certificativi e controlli si applicano già a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

(17)

Riproposto l’incentivo con nuove aliquote/soglie:

• 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro

• 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

• 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

(18)

• Montante investimenti 2019 – 2020: 4.000.000 €

• maggiorazione in base al nuovo regime 5.750.000 € Data da:

• da 4.250.000 sui primi 2.500.000 €

• da 1.500.000 sul eccedenza di 1,5 mln

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Dubbi interpretativi

• 01 gen 2017 - 31 dic 2017 L. 232/16

• 01 gen 2018 - 31 dic 2018 L. 205/17

• 01 gen 2019 - 31 dic 2019 L. 145/18 01 gen 2017 - 31 dic 2017 L. 232/16

• 01 gen 2018 - 31 dic 2018 L. 205/17

• 01 gen 2019 - 31 dic 2019 L. 145/

(20)

• Circolare MiSE n.177355 del 23/05/18

• Circolare MiSE n° 295485 del 01/08/18 in tema di caricamento istruzioni e/o part program e bidirezionalità

Marco Belardi | Consulente MiSE | Presidente UNI CT 519 «Tecnologie Abilitanti per Industry 4.0»

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Impianti tecnici di servizio

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• Circolare MiSE 1 marzo 2019, n. 48610

(23)

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 - Paragrafo 2.3

Circolare 1 marzo 2019 n. 48160 -Applicazione dell’iper ammortamento al settore sanitario

Circolare Agenzia delle Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017: primi chiarimenti su super e iper ammortamento

Circolare direttoriale 15 dicembre 2017, n. 547750: chiarimenti e istruzioni per l’adempimento documentale relativo alla perizia Circolare direttoriale 23 maggio 2018, n. 177355: ulteriori chiarimenti concernenti l’individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell’interconnessione

Circolare direttoriale 1 agosto 2018, n. 295485: Ulteriori chiarimenti concernenti il requisito dell’interconnessione per taluni beni del primo gruppo dell’allegato A

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 del 24 ottobre 2017: Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing - Ulteriori chiarimenti sull’effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno e il 30 settembre 2018

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 152/E del 15 dicembre 2017: Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata

Risoluzione n. 27 del 9 aprile 2018: Iper ammortamento -Ulteriori chiarimenti sui termini per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa

Risoluzione n. 62 del 9 agosto 2018: Ulteriori chiarimenti relativi agli investimenti in magazzini autoportanti Sezione dedicata alle domande & risposte su iper e super ammortamento.

(24)

Nei casi in cui i dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico. La richiesta di parere va inviata all’indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI.

La facoltà di presentazione delle istanze di parere tecnico presupponel’esistenza di un’obiettiva incertezza sulla qualificazione delle fattispecie, con la conseguenza che quelle ricorrenti, se non caratterizzate da elementi di peculiarità o, comunque, di complessità, non possono costituire oggetto dell’istanza.

La mancanza di un’obiettiva incertezza, in assenza di un dubbio che legittimi la presentazione di un’istanza di parere tecnico, si traduce in un vizio dell’istanza tale da determinarne l’inammissibilità. Si ricorda, infatti, che l’istanza di parere tecnico non può essere considerata uno strumento di accertamento preventivo, né è uno strumento sostitutivo della dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero della perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato prevista al comma 11 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In merito alla presentazione delle istanze, si fa presente che queste devono contenere i seguenti elementi:

dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale

circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, da valutarsi alla luce della possibilità di rendere una risposta al quesito prospettato

specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione

esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta

indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta.

(25)

(Bozza del decreto ministeriale al 03/06/19)

• Articolo 1 (Oggetto)

• Articolo 2 (Soggetti beneficiari)

• Articolo 3 (Spese ammissibili)

• Articolo 4 (Determinazione e misura del contributo)

• Articolo 5 (Elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza)

• Articolo 6 (Presentazione delle domande e procedura erogazione del voucher)

• Articolo 7 (Cumulo)

• Articolo 8 (Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari)

• Articolo 9 (Revoche)

Testo del Decreto Ministeriale (Bozza)

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Articolo 2 (Soggetti beneficiari)

• micro, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE

• imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 1, aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge l O febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva e stabile e specifiche previsioni nel programma

(28)

Si definisce PMI, e nel dettaglio micro impresa, piccola impresa e media impresa, l’impresa che a seguito della verifica dello status di associata, collegata o autonoma, rientra nei parametri in tabella. I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza

dell’azienda, devono entrambi sussistere. Per fatturato si intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile.

Per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale. I dipendenti vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (ULA)*. Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei

compensi per l'attività lavorativa svolta.

La verifica dello status di impresa deve essere effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, prendendo in considerazione i dati dell'ultimo bilancio chiuso ed approvato.

Le imprese che rientrano nei parametri dimensionali specificati, una volta verificato lo status di associata, collegata, autonoma, sono definite imprese PMI ossia micro impresa, piccola impresa e media impresa.

Per una prima valutazione alleghiamo una tabella di sintesi "Tabella Parametri PMI ". La tabella contiene diversi elementi di semplificazione rispetto alla definizione comunitaria completa: si invita pertanto chi fosse interessato ad effettuare valutazioni sulle dimensioni aziendali o ad altri approfondimenti in merito a prendere visione della Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE (GUUE L124 del 20.05.2003) e

del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2005 (GU 238/2005).

Marco Belardi | Consulente MiSE | Presidente UNI CT 519 «Tecnologie Abilitanti per Industry 4.0»

(29)

Articolo 3 (Spese ammissibili)

• prestazioni di consulenza specialistica

• rese da un manager dell'innovazione qualificato, indipendente e

• inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi,

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• al fine di indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso l'applicazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti: a) big data e analisi dei dati; b) cloud,fog e quantum computing; c) cyber security; d)

integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; e) simulazione e sistemi cyberfisici;f) prototipazione rapida; g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); h) robotica avanzata e collaborativa; i)

interfaccia uomo-macchina; l) manifattura additiva e stampa tridimensionale; m) internet delle cose e delle macchine; n) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; o) programmi di digitai marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. '·branding") e sviluppo commerciale versomercati; p) programmi di open innovation.

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Articolo 3 (Spese ammissibili)

al fine di indirizzarne e supportarne i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:

a) l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa;

b) l'avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non

regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capitai, all'utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, I' equity

crowdfimding , I' ìnvoìce financing, l'emissione di minibond.

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Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per servizi di consulenza

specialistica relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o dimera promozione commerciale o pubblicitaria.

(33)

Articolo 4 (Determinazione e misura del contributo)

• Micro e Piccole: 50% max 40.000 €

• Medie 30% max 25.000 €

• Rete 50% max 80.000 €

(34)

• Decreto D.G. per modalità iscrizione elenchi

(35)

Requisiti persone fisiche

2. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a) essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;

b) essere accreditate negli elenchi dei manager dell'innovazione istituti presso le regioni ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal presente decreto .

3. Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda , siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche;

03-Scienze Chimiche; 05-Scienze Biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell'informazione; I 3-Scienze economiche e statistiche;

b) master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree di cui alla precedente lettera a), nonché lo svolgimento documentabile di incarichi, per almeno I anno, presso imprese negli ambiti di cui all'articolo 3;

c) laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree di cui alla precedente lettera a), nonché lo svolgimento documentabile, per almeno 3 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all'articolo 3;

d) svolgimento documentabile, per almeno 7 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all'articolo 3.

(36)

4. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco di cui al comma 1 le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;

b) essere costituite nella forma di società di capitali;

c) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

d) non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati indicati nell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) aver eseguito progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate dall'articolo 3 ed essere costituite da almeno 24 mesi; oppure, essere accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni

partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali, ovvero presso le regioni o le province autonome ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari aventi finalità analoghe a quelle previste dal presente decreto.

Marco Belardi | Consulente MiSE | Presidente UNI CT 519 «Tecnologie Abilitanti per Industry 4.0»

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Articolo 5 (Elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza)

• Altri soggetti

5. Possono inoltre presentare domanda di iscrizione all’elenco di cui al comma I:

a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;

b) gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del

Registro delle Imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179".

(38)

Altri vincoli

6. In sede di presentazione della domanda di iscrizione, i soggetti di cui ai commi 4 e 5 sono tenuti ad indicare, entro la misura massima di dieci nominativi, i manager, in

possesso dei requisiti di cui ai commi 2 o 3, destinati allo svolgimento degli incarichi rilevanti agli effetti del presente decreto.

7. Ogni manager iscritto all'elenco di cui al presente articolo oppure indicato dai soggetti di cui ai commi 4 e 5 potrà stipulare, nell'arco dello stesso anno solare, un solo contratto di consulenza rilevante agli effetti del presente decreto.

Marco Belardi | Consulente MiSE | Presidente UNI CT 519 «Tecnologie Abilitanti per Industry 4.0»

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Articolo 6 (Presentazione delle domande e procedura erogazione del voucher)

(40)
(41)

Articolo 8 (Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari)

(42)
(43)

Marco Belardi

marco.belardi@l4d.srl lean4.digital

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