CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA 2017
Testo completo
Documenti correlati
La Corte di appello nella sentenza impugnata ha accertato che il ricorrente svolse attività di concorrenza con il proprio datore di lavoro lavorando in un esercizio concorrente
La Corte distrettuale ha evidenziato che vi era un'assoluta carenza di allegazioni circa il contenuto delle mansioni da ultimo attribuite e che il ricorso introduttivo era privo
La Corte di appello riteneva, con riguardo alla domanda relativa al danno da mobbing, e non potendosi riconoscere un danno in re ipsa, la correttezza della statuizione del
1.Con sentenza del 14 ottobre 2013, la Corte d'appello di Genova, in riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettò la domanda avanzata da Gianfranco Miraglia, dipendente
Corte di Cassazione - copia non ufficiale.. stipulanti il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva il diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei
E' stato, invero, sottolineato che "la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non
Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione
lavoratore (e non gli enti), funzione che non ricorrerebbe con riferimento all'assicurazione Inail nella quale vige il principio dell'automaticità delle prestazioni, in quanto non