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Diritto delle Relazioni Industriali

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Academic year: 2021

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Diritto delle Relazioni Industriali

Rivista trimestrale già diretta da

MARCO BIAGI

Pubblicazione Trimestrale - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/2004 n° 46) articolo 1, comma 1, DCB (VARESE)

Jacques Rojot: un ricordo molto personale

R

iceRche

La digitalizzazione del lavoro tra legge e contrattazione collettiva

i

nteRventi Le collaborazioni eterorganizzate La specialità degli ammortizzatori sociali “emergenza Covid-19”

La tutela del lavoro nell’impresa sequestrata o confiscata Rendimento esigibile, performance e licenziamento nelle PA

G

iuRispRudenzaitaliana Accordi di riduzione della retribuzione Salute e sicurezza dei riders al tempo del Covid-19 Il dumping contrattuale nel settore della vigilanza privata Sulle conseguenze del licenziamento per giustificato motivo oggettivo Manifesta insussistenza del fatto e dubbi di costituzionalità dell’art. 18 Esposizione all’amianto e onere della prova

l

eGislazione

,

pRassiamministRativeecontRattazionecollettiva Rischio di contagio e rifiuto della prestazione:

l’autotutela in tempi di pandemia

G

iuRispRudenzaepolitichecomunitaRiedellavoRo La discriminazione collettiva basata sull’orientamento sessuale

N. 3/XXX - 2020

ISSN 1121-8762

In questo numero

Diritto delle Relazioni Industriali

3

2020

Diritto delle Relazioni Industriali fa parte della

International Association of Labour Law Journals

21101281

(2)

Direzione

Tiziano Treu, Mariella Magnani, Michele Tiraboschi (direttore responsabile) Comitato scientifico

Gian Guido Balandi, Francesco Basenghi, Mario Biagioli, Andrea Bollani, Roberta Bortone, Alessandro Boscati, Umberto Carabelli, Bruno Caruso, Laura Castelvetri, Giuliano Cazzola, Gian Primo Cella, Maurizio Del Conte, Riccardo Del Punta, Raffaele De Luca Tamajo, Pietro Ichino, Vito Sandro Leccese, Fiorella Lunardon, Arturo Maresca, Luigi Mariucci, Oronzo Mazzotta, Luigi Montuschi, Gaetano Natullo, Luca Nogler, Angelo Pandolfo, Roberto Pedersini, Marcello Pedrazzoli, Giuseppe Pellacani, Adalberto Perulli, Giampiero Proia, Mario Ricciardi, Mario Rusciano, Giuseppe Santoro-Passarelli, Franco Scarpelli, Paolo Sestito, Luciano Spagnuolo Vigorita, Patrizia Tullini, Armando Tursi, Pier Antonio Varesi, Gaetano Zilio Grandi, Carlo Zoli, Lorenzo Zoppoli.

Comitato editoriale internazionale

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Redazione

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Comitato dei revisori

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ADAPT – Centro Studi Internazionali e Comparati del Dipartimento di Economia Marco Biagi Diritto Economia Ambiente Lavoro – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Viale Berengario, 51 – 41100 Modena (Italy) – Tel. +39 059 2056742; Fax +39 059 2056043. Indirizzo e-mail: dri@unimore.it

Dipartimento di Studi Giuridici – Università degli Studi di Pavia

Corso Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia (Italy) – Tel. +39 0382 984013; Fax +39 0382 27202.

Indirizzo e-mail: dri@unipv.it

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Registrazione presso il Tribunale di Milano al n. 1 del 4 gennaio 1991 R.O.C. n. 6569 (già RNS n. 23 vol. 1 foglio 177 del 2/7/1982)

Direttore responsabile: Michele Tiraboschi

Rivista associata all’Unione della Stampa Periodica Italiana

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Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

(3)

SOMMARIO - n. 3/2020

Diritto delle Relazioni Industriali Numero 3/XXX - 2020. Giuffrè Francis Lefebvre, Milano

M ANFRED W EISS Jacques Rojot: un ricordo molto personale ... 607

Ricerche: La digitalizzazione del lavoro tra legge e contrattazione collettiva I LARIA B RESCIANI Il lavoro al tempo di Uber tra interventi normativi e orientamenti giurisprudenziali ... 611 O RNELLA L A T EGOLA Il conflitto collettivo nell’era digitale ... 638 M ARCO L AI Innovazione tecnologica e riposo minimo giornaliero ... 662 M ARIANNA R USSO Esiste il diritto alla disconnessione? Qualche spun- to di riflessione alla ricerca di un equilibrio tra tecnologia, lavoro e vita privata ... 682

Interventi

A NTONELLO Z OPPOLI Le collaborazioni eterorganizzate tra antiche questioni, vincoli di sistema e potenzialità ... 703 G UIDO C ANAVESI La specialità degli ammortizzatori sociali “emer- genza Covid-19”: intervento emergenziale o nuovo modello di tutela? .. 749 L ORENZO M ARIA D ENTICI La tutela del lavoro nell’impresa seque- strata o confiscata tra contratto e mercato ... 773 P ASQUALE M ONDA Rendimento esigibile, performance e licenziamen- to individuale: le peculiarità del lavoro pubblico ... 799

Osservatorio di giurisprudenza italiana

I LARIO A LVINO Accordi di riduzione della retribuzione: natura giuri-

dica e limiti dell’autonomia individuale (nota a App. Milano 15 gen-

naio 2020, n. 1974) ... 827

(4)

M ARCO B IASI La salute e la sicurezza dei riders al tempo del Covid- 19 (nota a Trib. Bologna decreto 14 aprile 2020 e Trib. Firenze decreto 1° aprile 2020) ... 841 G IULIO C ENTAMORE I minimi retributivi del CCNL confederale Vigi- lanza privata, sezione Servizi fiduciari, violano l’art. 36 Cost.: un caso singolare di dumping contrattuale e una sentenza controversa del Tri- bunale di Torino (nota a Trib. Torino 9 agosto 2019, n. 1128) ... 848 V INCENZO F ERRANTE È costituzionalmente legittimo consentire al giudice di scegliere fra reintegra e indennizzo nel caso di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo? (nota a Trib. Ravenna ord. 7 febbraio 2020) ... 855 C ARLO P ISANI Dubbi (infondati) sulla costituzionalità del “può” rein- tegrare ex art. 18 Stat. lav. (nota a Trib. Ravenna ord. 7 febbraio 2020) ... 863 S ARA S ANSARO Esposizione all’amianto e onere della prova nell’ambito delle malattie professionali tabellate multifattoriali (nota a Cass. 4 febbraio 2020, n. 2523) ... 870

Osservatorio di legislazione, prassi amministrative e contrattazione U MBERTO G ARGIULO Rischio di contagio e rifiuto della prestazione:

l’autotutela in tempi di pandemia ... 877

Osservatorio di giurisprudenza e politiche comunitarie del lavoro

G IULIA C ASSANO La discriminazione collettiva basata sull’orienta-

mento sessuale: spunti per una riflessione sulla tutela in caso di vitti-

ma non identificabile (nota a C. giust. 23 aprile 2020, NH c. Associa-

zione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, causa C-

507/2018) ... 893

(5)

INDICE ANALITICO

Diritto delle Relazioni Industriali Numero 3/XXX - 2020. Giuffrè Francis Lefebvre, Milano

Contrattazione collettiva

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 [877] (con nota di U. G

ARGIULO

).

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il conte- nimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020 [877] (con nota di U. G

ARGIULO

).

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il conte- nimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 2020 [877] (con nota di U. G

ARGIULO

).

 Retribuzione costituzionalmente adeguata - Contrattazione collettiva - Pluralità di CCNL con campo di applicazione sovrapposto - Dumping contrattuale - Con- trattazione c.d. pirata - Rappresentatività sindacale [848] (Trib. Torino 9 agosto 2019, n. 1128, con nota di G. C

ENTAMORE

).

Discriminazioni

 Discriminazione - Orientamento sessuale - Dichiarazioni omofobe sulla assun- zione di lavoratori - Violazione della direttiva 2000/78/CE circa le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro sussiste - Libera manifestazione del pensiero non sussiste [893] (C. giust. 23 aprile 2020, NH c. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, causa C-507/2018, con nota di G. C

ASSANO

).

 Discriminazione - Orientamento sessuale - Violazione della direttiva 2000/78/CE circa le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro sussiste - Legittimazio- ne ad agire di associazioni sussiste - Risarcimento del danno [893] (C. giust. 23 aprile 2020, NH c. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, causa C-507/2018, con nota di G. C

ASSANO

).

Infortuni e malattie professionali

 Amianto - Malattia professionale - Nesso causale - Onere probatorio [870] (Cass.

4 febbraio 2020, n. 2523 con nota di S. S

ANSARO

).

Licenziamento

 Art. 18 Stat. lav. (testo vigente) - Licenziamento individuale per giustificato mo-

tivo oggettivo - Regime sanzionatorio - Tutela indennitaria - Reintegra - Scelta

del giudice quanto alle conseguenze derivanti dall’accertamento della manifesta

insussistenza del giustificato motivo oggettivo - Questione di legittimità costitu-

zionale [855] (Trib. Ravenna ord. 7 febbraio 2020, con nota di V. F

ERRANTE

).

(6)

 Art. 18, settimo comma - Manifesta insussistenza del fatto posto a base del licen- ziamento per giustificato motivo oggettivo - Sanzione - Reintegra - Non obbliga- torietà - Dubbi di costituzionalità per contrasto artt. 3, 24 e 41 Cost. [863] (Trib.

Ravenna ord. 7 febbraio 2020, con nota di C. P

ISANI

).

Mansioni

 Retribuzione - Principio di irriducibilità - Art. 2103 c.c. - Art. 2113 c.c. - Man- sioni [827] (App. Milano 15 gennaio 2020, n. 1974, con nota di I. A

LVINO

).

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

 Lavoro tramite piattaforma - Lavoro etero-organizzato - Salute e sicurezza - Di- spositivi di protezione individuale - Onere della fornitura in capo al committente - Sussiste [841] (Trib. Bologna decreto 14 aprile 2020, con nota di M. B

IASI

).

 Lavoro tramite piattaforma - Lavoro etero-organizzato - Salute e sicurezza - Di-

spositivi di protezione individuale - Onere della fornitura in capo al committente

- Sussiste [841] (Trib. Firenze decreto 1° aprile 2020, con nota di M. B

IASI

).

(7)

Diritto delle Relazioni Industriali Numero 3/XXX - 2020. Giuffrè Francis Lefebvre, Milano

La specialità degli ammortizzatori sociali

“emergenza Covid-19”: intervento emergenziale o nuovo modello di tutela?

Guido Canavesi

Sommario: 1. Pandemia e occupazione. – 2. Sospensione delle attività e blocco dei licenziamenti: la sostanziale obbligatorietà dell’ammortizzatore sociale. – 3. Cau- sale speciale Covid-19 e trattamento ordinario: un pasticcio evitabile. – 4. Rica- dute dell’oggettività della causale sulla disciplina del trattamento. – 5. La Cassa in deroga. – 6. Il finanziamento. – 7. Qualche considerazione finale.

1. Pandemia e occupazione

La pandemia da Covid-19 ha colto tutti impreparati.

Basta considerare l’ossessivo incedere temporale delle misure che han- no condotto al c.d. lockdown per avere il senso di un’emergenza finora mai registrata in epoca repubblicana e peraltro nemmeno immaginabile.

A prescindere dal loro contenuto, impressiona anche il solo succedersi dei provvedimenti legislativi d’urgenza: il primo decreto-legge è del 23 febbraio, poi sono venuti quelli del 2, 5, 8, 9, 17, 25 marzo, del 8, 24 e 30 aprile, del 10 16 e 19 maggio 2020.

In termini sostanziali, invece, dopo i primi blocchi territorialmente de- limitati (

1

), la sospensione delle attività di commercio al dettaglio, di ristorazione e inerenti i servizi alla persona data all’11 marzo, quella di

«tutte le attività produttive industriali e commerciali» è arrivata appena

* Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Macerata. De- stinato agli scritti in onore di Oronzo Mazzotta.

(

1

) Il primo, riguardante la c.d. “zona rossa” composta da alcuni Comuni della Lom-

bardia ed uno del Veneto, è stato disposto dal d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, ed è poi sta-

to esteso alle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto,

Liguria e Piemonte, con d.P.C.M. 25 febbraio 2020.

(8)

due settimane dopo, il 22 marzo, con decorrenza dal 25. E sempre, si noti, tramite regolamenti amministrativi, i famosi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai quali ha dato ex post copertura l’articolo 2, comma 3, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (

2

).

Questi provvedimenti lasciano trasparire almeno tre elementi che con- notano d’eccezionalità e di emergenzialità la situazione: a) la geografia del contagio, per quanto d’interesse coincidente con l’intero territorio nazionale, ma addirittura globale; b) l’estensione soggettiva della so- spensione, col coinvolgimento, oltre ai lavoratori dipendenti, di tutti i settori del lavoro autonomo, dai collaboratori coordinati e continuativi ai liberi professionisti, passando per partite IVA e autonomi occasiona- li, fino agli artigiani e piccoli imprenditori; c) il legame simultaneo di questi due elementi.

Non occorre spendere parole sulle ricadute sul lavoro, bastano i numeri a documentarle sia in termini di riduzione dell’occupazione o comun- que crescita degli inattivi, sia di esplosione del ricorso agli ammortizza- tori sociali (

3

).

Né vale a ridimensionare la portata il fatto che la sospensione non sia stata totale.

Quanto al lavoro autonomo, ad esempio, non sospese sono rimaste le

“attività professionali”, anche se la limitazione, se non l’impedimento, nell’esercizio è spesso conseguito in via di fatto dal blocco delle altre attività. D’altronde è proprio l’autonomia, ossia l’assenza di vincoli modali, temporali e di spazio nell’esecuzione della prestazione a rende- re difficoltosa la riconduzione ad un quadro omogeneo ed esaustivo di questo mondo.

Sull’altro versante, invece, sono stati garantiti i servizi di pubblica utili- tà e quelli essenziali, ai sensi della legge n. 146/1990 – anche se non tutti (

4

) –, oltre alle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di alcune produzioni predeterminate.

In secondo luogo, quale modalità alternativa alla «sospensione o limi- tazione dello svolgimento delle attività lavorative», ancora una volta

(

2

) D.P.C.M. 11 marzo e 22 marzo 2020.

(

3

) Si veda ANPAL, Evidenze degli effetti della crisi sanitaria sulla dinamica dei rap- porti di lavoro, 2020, nota n. 3; per la CIG, cfr. I

NPS

, Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione. Ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale, domande e beneficiari di disoccupazione e mobilità, report mensile, maggio 2020.

(

4

) In proposito, A. M

ARESCA

Il diritto del lavoro al tempo del COVID-19, in Federa-

lismi.it, 2020, n. 8, p. 2.

(9)

L

A SPECIALITÀ DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

EMERGENZA

C

OVID

-19” 751

anche professionali, qualora possano «essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza» è stato incentivato il ricorso ad una prestazio- ne definita di “lavoro agile”. Invero, già l’articolo 1, comma 2, lettera o, decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in relazione alla primigenia

“zona rossa”, rimetteva ai suddetti provvedimenti di consentirne il ri- corso e di derogare «ai limiti e alle modalità di svolgimento». Analo- gamente, «anche in deroga alla disciplina vigente», il lavoro agile è

“misura” che l’articolo 1, comma 2, decreto-legge n. 19/2020 consente al Presidente del Consiglio dei Ministri di prevedere per un periodo di trenta giorni, peraltro sempre reiterabile fino al termine dello stato d’emergenza.

Quale sia questa “disciplina” le fonti ricordate non dicono, mentre i de- creti del Presidente del Consiglio dei Ministri la individuano per ri- chiamo alla legge 22 maggio 2017, n. 81, della quale richiedono il ri- spetto dei “principi”, mentre escludono la necessità dell’accordo indi- viduale (

5

). Qui, peraltro, non interessa tanto la coincidenza o non tra le due fattispecie quanto la configurazione del ricorso all’attuale presta- zione in termini di “potere” – non certo “dovere” – del datore di lavoro, ancorché se ne raccomandi il «massimo utilizzo» (

6

).

Nella prospettiva d’indagine su cui ci soffermeremo a breve, ciò signi- fica che la continuazione in tal forma dell’attività produttiva è opzione posta su un piano distinto ed autonomo rispetto agli speciali ammortiz- zatori sociali in costanza di rapporto di lavoro predisposti per risponde- re alla situazione pandemica. In questo senso è significativo l’assoluto silenzio che la loro disciplina riserva a simile prestazione di lavoro.

Come dire che, anche laddove fosse soluzione concretamente attivabile,

(

5

) D.P.C.M. 10 aprile 2020, art. 1, comma 1, lett. ii; d.P.C.M. 17 maggio 2020, art. 1, comma 1, lett. ll.

(

6

) In tal senso, C. A

LESSI

, M.L. V

ALLAURI

, Il lavoro agile alla prova del Covid-19, in O. B

ONARDI

, U. C

ARABELLI

, M. D’O

NGHIA

, L. Z

OPPOLI

(a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Ediesse, 2020, pp. 137 ss.; anche, pur in termini interrogativi, M. M

A- RAZZA

, F. S

CARPELLI

, P. S

ORDI

, I giuslavoristi di fronte all’Emergenza COVID-19, in Giustizia civile.com, 2020, n. 1, pp. 3-4. In senso contrario sembrano esprimersi, in- vece, N. D

E

M

ARINIS

, Obbligazione di lavoro ed emergenza epidemiologica, e L. F

O- GLIA

, Emergenza lavoro e il lavoro in emergenza, entrambi in A. P

ILEGGI

(a cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, in LPO, 2020, suppl. al n.

3-4, rispettivamente, pp. 23 e 27. Più in generale, si vedano anche B. C

ARUSO

, Tra

lasciati e rovine della pandemia: più o meno smart working?, in RIDL, 2020, n. 1, I,

pp. 1 ss.; A.R. T

INTI

, Il lavoro agile e gli equivoci della conciliazione virtuale, Wor-

king Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2020, n. 419.

(10)

il lavoro agile non è condizione preventiva per l’accesso alla integra- zione salariale (

7

).

Se ciò è esatto, allora, la sospensione ex lege delle attività produttive è comunque idonea ad integrare nell’immediato un’ipotesi di impossibili- tà sopravvenuta della prestazione lavorativa, non imputabile né al dato- re di lavoro né ai lavoratori.

Oltre l’immediato, poi, gli scenari sono negativi, la discussione riguar- dando non il “se” bensì il “quanto” della caduta del PIL e della occupa- zione, a livello tanto nazionale quanto dell’area euro e perfino globale (

8

).

Tradizionalmente, rispetto a scenari similari, la risposta giuridico- istituzionale s’incentra su due istituti, l’uno rivolto al rapporto di lavo- ro, l’altro di taglio previdenziale, dunque tra loro profondamente diver- si anche se correlati: i licenziamenti per motivi economici sia collettivi sia individuali per giustificato motivo oggettivo e i trattamenti di inte- grazione salariale nelle diverse e note declinazioni, l’ordinaria (CIGO), la straordinaria (CIGS) e i Fondi di solidarietà bilaterali (FSB), anche alternativi (FSBA), con il Fondo di integrazione salariale (FIS) a chiu- dere questo segmento.

Entrambi, è noto, riguardano il lavoro dipendente.

L’osservazione è fin troppo ovvia se non aiutasse a focalizzare un pun- to forse non nuovo, ma rispetto al quale la pandemia ha funto da deto- natore, portandolo alla luce con indiscutibile evidenza, pur senza esser- ne la causa esclusiva.

Si allude alla mancata considerazione dei lavoratori autonomi, secondo la molteplicità di forme prima accennate, nella legislazione a tutela del lavoro nelle crisi/fluttuazioni dei mercati. Sottesa a questa assenza sta

(

7

) In tal senso, M. M

ARAZZA

, F. S

CARPELLI

, P. S

ORDI

, op. cit., p. 4. Chi tra gli Autori citati alla nota precedente prospetta l’obbligatorietà del ricorso del lavoro agile, in realtà lo fa nella prospettiva del rapporto individuale del lavoro, ma sembra conse- quenziale che tale soluzione si rifletta sul piano della tutela previdenziale in parola.

(

8

) L’Istat ha previsto una contrazione del PIL interno nel 2020 del -8,3% (I

STAT

, Le

prospettive per l’economia italiana nel 2020-2021, Comunicato stampa, 8 giugno

2020), mentre nell’area euro la Banca centrale europea ha stimato una decrescita del -

7,7% per il 2020. Secondo le previsioni del Centro Studi di Confindustria, inoltre, il

calo dell’occupazione sarà del 7,6%, Previsioni Italia: faticosa risalita dopo il crollo,

investimenti ed export soffrono più dei consumi, Congiuntura Flash, maggio 2020: nel

solo mese di aprile, rispetto a marzo, l’occupazione è diminuita dell’1,2%, pari a

274.000 unità, I

STAT

, Aprile 2020. Occupati e disoccupati. Dati provvisori, Statistiche

flash, 3 giugno 2020.

(11)

L

A SPECIALITÀ DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

EMERGENZA

C

OVID

-19” 753

un’equazione tra autonomia/professionalità e autosufficienza economi- ca/tenore di vita medio-alto, non privo di ragioni, tuttavia in buona mi- sura appartenente alla storia più che all’oggi (

9

).

In effetti, è noto che innovazione tecnologica e trasformazioni del lavo- ro abbiano messo in sofferenza il ceto medio e lo faranno ancor più in futuro, accrescendo il divario tra lavori a basso ed alto contenuto pro- fessionale (

10

).

In realtà, se sul lato, per così dire, del “rapporto”, che peraltro include anche tutele di carattere previdenziale, non mancano “spie” d’una presa di consapevolezza del legislatore (

11

), non altrettanto può dirsi in rela- zione al mercato del lavoro e, ove inteso in senso largo (

12

), alle sue cri- si, dove gli indici normativi sono episodici e a tratto residuale se non esortativo (

13

).

(

9

) Ne dà testimonianza il percorso interpretativo sull’art. 35 Cost. nell’arco di un ses- santennio: si vedano T. T

REU

, Art. 35, comma 1, in G. B

RANCA

(a cura di), Commen- tario della Costituzione. Rapporti Economici, tomo I, Art. 35-40, Zanichelli-Foro Ita- liano, 1979, pp. 1 ss.; M. N

APOLI

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ANAVESI

(a cura di), La pre-

(12)

Nella legislazione emergenziale, la risposta al problema evidenziato non è comunque sistemica, probabilmente non poteva esserlo, ma nep- pure pare offrire utili indicazioni di prospettiva e progettuali.

Piuttosto si tratta di un intervento “tampone” di chiara matrice assisten- ziale, come evoca la stessa denominazione “reddito di ultima istanza”

(

14

), della misura di cui all’articolo 44, decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nondimeno la pluralità di “indennità” (

15

) riconosciute dal medesimo decreto agli articoli 27 e 28, cui l’articolo 84, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha aggiunto la “nuova indennità”.

Pur nella comune afferenza al Titolo II del decreto legge, non è privo di rilievo sistematico l’inserimento di quelle misure nel capo II, invece che, insieme alla disciplina degli ammortizzatori sociali, di natura pre- videnziale, nel capo I. È la stessa struttura formale del provvedimento a rimarcare la separazione concettuale tra le due aree di intervento.

2. Sospensione delle attività e blocco dei licenziamenti: la sostan- ziale obbligatorietà dell’ammortizzatore sociale

In questo quadro, tornando al lavoro dipendente, qual è stata la risposta delle Istituzioni?

In teoria le possibilità erano molteplici, dalla creazione di schemi giuri- dici totalmente nuovi a tutela dell’occupazione alla estensione/rafforza- mento di quelli già esistenti, passando per soluzioni intermedie tra que- sti due poli.

Com’è noto la scelta del Governo è caduta sulla strada di mezzo fin dalle misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese adottate dal decre-

videnza dei libero professionisti dalla privatizzazione alla riforma Fornero, Giappi- chelli, 2017, p. 231: G. P

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(

14

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(

15

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autonomi e atipici, in A. P

ILEGGI

(a cura di), op. cit., p p. 97 ss.

(13)

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A SPECIALITÀ DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

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to-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alla zona rossa composta dai co- muni lombardi del lodigiano e poco più e ora abrogato.

Il decreto dettava gli articoli 13, 14 e 15 «norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario».

Le linee essenziali della misura sono così sintetizzabili: a) è identificata una specifica e speciale causale di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa «in conseguenza dell’emergenza epidemiologica». Si tratta di causale “a termine” e di tipo oggettivo, nel senso che è prestabilito il tempo entro cui può essere attivata e la sua esistenza è presunta sia in ragione dell’insistenza su un determinato territorio – appunto la zona rossa – delle unità produttive interessate sia della residenza/domicilio di lavoratori occupati in aziende situate altrove; b) rispetto alla disciplina generale, questa connotazione determina effetti derogatori quanto all’ambito di operatività della misura e alla procedura di concessione, da un lato, neutralità della nuova misura, dall’altro; c) il finanziamento è integralmente a carico del bilancio dello Stato; d) a chiusura del dise- gno è prevista una cassa integrazione in deroga per garantire l’integrazione a tutti i lavoratori dipendenti da datori non coperti dalla misura speciale.

Nel breve volgere di quindici giorni dalla sua emanazione, il decreto- legge n. 18/2020 affina questo schema lungo una linea di continuità scolpita nel titolo del capo I, Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

A mutare, nel frattempo, è però stato lo scenario sociale e normativo in cui va a collocarsi la misura. Un primo dato è la dimensione ormai na- zionale del blocco delle attività lavorative, che esalta il carattere emer- genziale dell’intervento e sottolinea la prevalenza di interessi pubblici rispetto alle normali dinamiche individuali e, sotto certi profili, anche collettive del mercato del lavoro.

Il secondo elemento da considerare è l’articolo 46, decreto-legge n.

18/2020, ossia il blocco del potere di recesso per motivi economici di

tutti i datori di lavoro, a prescindere dalle dimensioni della organizza-

zione produttiva. La disposizione, infatti, dapprima per 60 giorni – fino

al 17 maggio – ora per cinque mesi – fino al 17 agosto – impedisce di

avviare licenziamenti collettivi, sospende le procedure a tal fine già av-

(14)

viate dal 23 febbraio e pone il divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (

16

).

Orbene, è evidente che in tal modo il legislatore rende di fatto obbligato il ricorso al nuovo ammortizzatore sociale da parte dei datori la cui at- tività sia sospesa e non sia proseguita in modalità a distanza (vedi su- pra). Se mai ce ne fosse bisogno, lo conferma da ultimo il comma 1- bis, aggiunto al nostro articolo 46, dall’articolo 80, comma 1, lettera a, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, quando consente di «revocare in ogni tempo il recesso, purché contestualmente faccia richiesta del trat- tamento di cassa integrazione guadagni, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento».

È quasi d’obbligo, al riguardo, il richiamo al blocco dei licenziamenti nel Nord d’Italia del 1945, tra l’altro all’origine dell’istituzione della Cassa integrazione guadagni. A ben vedere, però, l’analogia è molto pallida, ma non tanto per la diversità di condizioni economico-sociali né per la sua fonte inizialmente contrattuale-collettiva (

17

). Di diverso, in realtà, c’è soprattutto il quadro legislativo, a partire dalla Costituzio- ne per arrivare alla legislazione limitativa del potere di recesso.

In ogni caso, a prescindere qui dai molti problemi interpretativi solleva- ti dall’articolo 46, la scelta politica è chiara e, almeno nel breve termi- ne, comprensibile sia nell’ottica dei lavoratori sia in quella dell’organizzazione produttiva. È piuttosto il protrarsi del blocco a sol- levare interrogativi, anche di rilievo costituzionale, e comunque c’è da chiedersi cosa succederà alla sua scadenza. Con le previsioni economi- che di cui detto, è reale il rischio che i licenziamenti siano stati solo rinviati e si concentrino nel tempo immediatamente successivo al bloc-

(

16

) U. G

ARGIULO

, V. L

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, Emergenza Covid-19 e “blocco” dei licenziamenti:

commento all’art. 46 del d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), in O. B

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(

17

) Sulle vicende dell’epoca, L. C

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, Gli accordi interconfederali, in F. P

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relazioni industriali in Italia dal 1934 al 1948, Le Monnier, 1976, pp. 392 ss.

(15)

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-19” 757

co, producendo l’esplosione di un conflitto sociale d’altri tempi, di cer- to per nulla utile al Paese.

3. Causale speciale Covid-19 e trattamento ordinario: un pasticcio evitabile

Delineato il contesto, l’analisi deve volgersi allo schema adottato dal decreto-legge n. 18/2020 s.m. con il duplice obiettivo di coglierne i profili strutturali in relazione con la disciplina generale di cui decreto legislativo n. 148/2015 e, in proiezione futura, le potenzialità riforma- trici/innovatrici dell’assetto normativo attuale.

Inizialmente contenuta negli articoli da 19 a 22, decreto-legge n.

18/2020, dopo la legge di conversione, n. 27/2020, e le modifiche ap- portate dal decreto-legge n. 34/2020, la disciplina delle speciali misure di ammortizzatori sociali si è ampliata fino a comprendere gli articolo 19-bis, 22-ter, quater e quinqiues, senza peraltro che ne sia stata altera- ta la struttura portante (

18

).

Questa ha il suo perno nel tratto oggettivo – e insieme temporaneo – della causale ora definita “emergenza Covid-19” (articolo 19, comma 1). Un tratto accentuato, rispetto all’intervento precedente, dall’implicito collegamento con il divieto di licenziamento, che rende irrilevante l’esistenza in concreto e l’accertamento delle condizioni ri- chieste in via generale per godere del trattamento.

Come nel precedente decreto-legge la nuova causale dà accesso al

«trattamento ordinario di integrazione salariale» oppure all’«assegno ordinario», erogato dai FSB/FSBA/FIS.

Il riferimento a questi trattamenti, in particolare il primo, incide neces- sariamente sull’assetto complessivo della misura, ma il modo o peso del condizionamento dipende dalla lettura che si voglia dare della sua specialità.

(

18

) Quanto al rapporto le corrispondenti norme del d.l. n. 9/2020, non ha inizialmente comportato alcun effetto abrogativo, disposto soltanto dall’art. 1, comma 2, l. n.

27/2020, ma con la conferma nella zona rossa dell’integrazione salariale «in conse- guenza dell’emergenza epidemiologica» per un massimo di tre mesi, che vanno ad aggiungersi, nella zona rossa, ai periodi di cassa integrazione consentiti dal d.l. n.

18/2020.

(16)

Al riguardo, non c’è dubbio che vi sia un’analogia di ratio con le cau- sali previste per il trattamento ordinario dall’articolo 11, decreto legi- slativo n. 148/2015 (

19

), né che si tratti di «event(o) oggettivamente non evitabil(e)» (c.d. EONE).

Tutto ciò, però, non basta a ridurre la specialità a semplice predicato della nuova disciplina, come sostenuto da alcuni dei primi commentato- ri (

20

).

Invece, a rendere “emergenza Covid-19” incommensurabile con quelle causali è la sua dimensione perfino globale, comunque nazionale ed in- sieme generale, ossia non limitata a situazioni aziendali o di mercato (

21

), ciò che ne fa una fattispecie speciale.

E la differenza si coglie quando si passa a considerarne il campo di ap- plicazione della CIGO/AO Covid-19.

Questo, nella prospettiva qui criticata, è desunto dalla qualifica di ordi- nario attribuita al trattamento. Secondo l’Inps e il Ministero, infatti, vi rientrerebbero soltanto le imprese industriali di cui all’articolo 10, de- creto legislativo n. 148/2015 – ossia le imprese coperte dalla CIGO –, con l’aggiunta, ai sensi dell’articolo 20, decreto-legge n. 18/2020, di quelle che «abbiano in corso un periodo di CIGS al 23 febbraio 2020», purché, ancora a detta dell’ente previdenziale, rientranti nel campo di applicazione del medesimo articolo 10. Pertanto, le altre imprese am- messe unicamente al trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 20, decreto legislativo n. 148/2015) dovrebbero ricorrere alla CIGD prevista dall’articolo 22, decreto-legge n. 18/2020 (

22

).

(

19

) Perché la sospensione non è imputabile a datori di lavoro e lavoratori ed è di ca- rattere transitoria (lett. a), oltre che essere riguardabile come situazione temporanea di mercato (lett. b).

(

20

) C. C

ARCHIO

, Gli ammortizzatori sociali alla prova dell’emergenza Covid-19:

un’ennesima conferma, in LG, 2020, n. 5, pp. 455 ss.; E. R

OCCHINI

, Coronavirus, ammortizzatori sociali e bilateralità: primissime considerazioni, in MGL, 2020, n. 1, pp. 141 ss.; S. R

OSSI

, IL Fondo di integrazione salariale al tempo del Covid-19, in LG, 2020, n. 5, pp. 471 ss.

(

21

) Più radicalmente, secondo M. F

AIOLI

, Covid-19 e istituti speciali di sostegno al reddito, in O. B

ONARDI

, U. C

ARABELLI

, M. D’O

NGHIA

, L. Z

OPPOLI

(a cura di), op. cit., pp. 169 ss., la pandemia come rischio di disoccupazione non è considerata dal nostro e d altri ordinamenti di sicurezza sociale.

(

22

) Circ. 28 marzo 2020, n. 47, punto B; nota Min. lav. 8 aprile 2020, n. 8. In tal sen- so, E. R

OCCHINI

, op. cit., pp. 147 ss.; C. C

ARCHIO

, op. cit., pp. 458, pp. 462 ss.; S.

R

OSSI

, Il Fondo di integrazione salariale al tempo del Covid-19, in LG, 2020, n. 5, pp.

471 ss.; anche, in senso dubitativo, S. C

AFFIO

, Prestazioni dei fondi di solidarietà bi-

(17)

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A SPECIALITÀ DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

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La soluzione non è condivisibile e dà luogo a conseguenze irrazionali.

Innanzitutto, non è supportata sul piano letterale: da un lato, l’articolo 22, decreto-legge n. 18/2020, esclude dalla CIGD i datori di lavoro

«per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti di- sposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro», formula la cui genericità copre anche l’indennità straordinaria (

23

); dall’altro, l’articolo 20, non seleziona in alcun modo fra le imprese fruitrici di CIGS.

S’aggiunga che l’evidente distinzione posta dalla disciplina generale tra CIGO/CIGS e FSB/A/FIS tende quantomeno a ridursi in ragione dell’oggettività della causale Covid-19 e la conseguente unitaria disci- plina speciale, di cui all’articolo 19. In questo contesto, allora, non è ir- rilevante che l’AO sia erogato dai FBS/A «in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie» (articolo 30, decreto legislativo n. 148/2015) e similmente fa il FIS (articolo 29).

Quanto agli effetti derivanti dall’interpretazione qui non condivisa, si consideri che: a) l’impresa inclusa nel campo di applicazione CIGO che abbia in corso una sospensione/riduzione dell’attività lavorativa con intervento CIGS, ha diritto di sospendere quest’ultimo ed accedere alla misura speciale, prolungando il periodo di godimento complessivo degli ammortizzatori sociali; b) l’impresa che non rientra nell’ambito CIGO e abbia in corso un trattamento CIGS conserva quest’ultimo e non può accedere alla CIGD; c) l’impresa che avrebbe diritto soltanto alla CIGS, senza fruirne effettivamente, può chiedere la CIGD; d) nell’area della bilateralità le imprese possono sempre godere del tratta- mento speciale.

L’assetto delineato appare privo di razionalità, anche senza contare che il blocco delle attività incide indistintamente su tutte le aziende e può compromettere i programmi di fuoriuscita dalle situazioni di riorganiz- zazione o di crisi aziendale per cui è concessa la CIGS.

Diversi sarebbero gli esiti ove si legga quella qualifica come indice di maggiore prossimità alle causali CIGO e quindi la loro disciplina quale

laterali e inadempimento contributivo datoriale, in LG, 2020, n. 5, p. 486; G. F

IAC-

CAVENTO

, Integrazioni salariali speciali: un primo tentativo di universalizzazione delle tutele, in A. P

ILEGGI

(a cura di), op. cit., pp. 129 ss.; D. M

ESITI

, La tutela previ- denziale temporanea speciale dei lavoratori nell’emergenza Covid-19, ivi, p. 117.

(

23

) Come nota S. C

AFFIO

, op. loc. cit.

(18)

parametro per le deroghe, ossia, in positivo, quale tecnica regolatoria della nuova misura. Neppure implicitamente, invece, può ravvisarsi un implicito rinvio al loro campo di applicazione, proprio perché le indica- zioni offerte dalle disposizioni ricordate sono sufficienti a fondare l’estensione della nuova misura a tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione CIGS, senza alcuna distinzione.

Del resto, a dirimere la questione nel senso indicato è da ultimo l’articolo 68, comma 1, decreto-legge n. 34/2020. Infatti, nell’incrementare il periodo di fruizione del trattamento di quattro set- timane, da godere tra settembre e ottobre 2020, la norma ne consente l’anticipo a periodi anteriori il 1° settembre «esclusivamente per i dato- ri di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche» e purché – qui sta il punto – «i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso» (corsivo mio). Ed anche se tale anticipo è stato esteso a tutti i datori nelle condizioni suddette dall’articolo 1, decreto-legge 16 giu- gno 2020, n. 52, resta che i soggetti cui era inizialmente riservato non godono della CIGO eppure la norma li ha considerati fruitori ab origine del trattamento speciale.

S’aggiunga che nel riconoscere la causale Covid-19 per il trattamento di cassa integrazione salariale degli operai agricoli (CISOA), il mede- simo articolo 68 ha sì riprodotto lo schema generale dell’articolo 19, decreto-legge n. 18/2020, ma si è preoccupato di precisarne il campo di applicazione, rinviando espressamente alla CIGD i lavoratori dipenden- ti da aziende del settore agricolo non coperti dalla CISOA (

24

).

In conclusione, sia il dato legislativo sia il momento effettuale confer- mano l’ambiguità del predicato “ordinario” – o almeno della sua inter- pretazione – attribuito a un trattamento con le caratteristiche evidenzia- te. Quel predicato è specchio della posizione mediana assunta dal Go- verno, probabilmente non del tutto consapevole delle conseguenze e certo anche dettata dall’urgenza e dalla prospettiva di appoggiarne la gestione su un apparato burocratico/amministrativo già esistente e rite- nuto adeguato ad affrontare l’emergenza.

(

24

) Si veda il comma 3-bis dell’art. 19, d.l. n. 18/2020, aggiunto dall’art. 68, comma

1, lett. e, d.l. n. 34/2020. Prima della sua emanazione, C. C

ARCHIO

, op. cit., pp. 467

ss., ha evidenziato la lacuna di tutela per questa categoria di lavoratori e i limiti

dell’soluzione adottata dall’Inps per porvi rimedio, segnalando la necessità di un in-

tervento legislativo.

(19)

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4. Ricadute dell’oggettività della causale sulla disciplina del trat- tamento

Dapprima indiscutibile in ragione dal blocco ex lege delle attività, c’è da chiedersi se o quanto permanga il tratto di oggettività della causale

“emergenza Covid-19” dopo il 3 giugno, data d’avvio della progressiva ripresa delle attività produttive.

Una risposta positiva l’ha data il Governo incrementando dapprima il periodo di fruizione del trattamento da nove a tredici settimane entro il 31 agosto 2020 e di altre quattro tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020 (

25

), ora, s’è visto, fruibili anche prima.

È vero che sarebbe sempre possibile accedere agli ammortizzatori so- ciali, per così dire, “normali”, ricorrendone le condizioni, tuttavia a fondare la perdurante validità del tratto, foss’anche solo in termini pre- suntivi, sembra basti il drammatico scenario economico-occupazionale che si va profilando all’orizzonte, conseguenza diretta della pandemia.

Ne, d’altra parte, è al momento venuto meno il divieto di licenziamenti per motivi economici, peraltro ormai non più coordinato con la copertu- ra CIGO-Covid-19.

Oggettività (e temporaneità) restano perciò gli elementi “specializzanti”

una fattispecie che la tecnica regolatoria, in deroga alla disciplina gene- rale, connota quantomeno in termini di ampia autonomia dalla discipli- na generale.

Ciò risulta chiaro soprattutto con riferimento ai FSB, FSBA e ai Fondi bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, cui l’articolo 19, commi 6, 6- ter e 7, decreto-legge n. 18/2020 prescrive l’erogazione dell’AO Covid- 19 «con le medesime modalità di cui al presente articolo», quasi a porre una cesura con le disposizioni contenute nel titolo II, decreto legislativo n. 148/2015.

Ma altrettanto può dirsi della neutralizzazione dei periodi di CIGO Co- vid-19 rispetto ai periodi massimi di fruizione sia dell’intervento con- giunto di integrazione ordinaria e straordinaria sia del solo trattamento ordinario sia, ancora, del limite di ore di integrazione salariale ordinaria autorizzabili (articoli 4, commi 1 e 2, 12, commi 1 e 5). Analogamente, i periodi di AO Covid-19 sono neutri ai fini della durata delle presta- zioni erogate dal FIS e dai FSB anche alternativi (articoli 29, comma 3, 30, comma 1).

(

25

) Si veda l’art. 19, d.l. n. 18, come modificato dal d.l. n. 34/2020.

(20)

Ne segue che la nuova misura è riconoscibile anche alle imprese cha abbiano esaurito i periodi di fruizione delle altre forme di integrazione salariale.

Ancora, derogati sono il requisito di anzianità di effettivo lavoro nell’unità produttiva per cui è richiesta l’integrazione salariale (

26

) (ar- ticolo 1, comma 2), mentre la prestazione è riconosciuta anche ai datori di lavoro che occupino mediamente più di cinque dipendenti, obbliga- toriamente iscritti al FIS, ma cui l’articolo 29, comma 3, non riconosce normalmente l’AO.

Rinviando ad altro paragrafo quanto alle norme sul finanziamento, i profili di maggior criticità del nuovo regime riguardano le norme di semplificazione delle procedure d’accesso al trattamento.

La volontà di semplificare per consentire una rapida erogazione del trattamento ai lavoratori era evidenziata già nel decreto-legge n. 9/2020 dalla disapplicazione sia della procedura di informazione e consulta- zione sindacale di cui all’articolo 14, decreto legislativo n. 148/2015, sia dei termini stabiliti al successivo articolo 15. Nel passaggio al de- creto-legge n. 18, tuttavia, l’articolo 19, comma 2, ha dapprima dispo- sto che informazione, consultazione e accordo congiunto siano svolti

«anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della in- formazione preventiva», poi la legge di conversione ha ripristinato la totale dispensa dalla procedura, infine con l’articolo 68, decreto-legge n. 34/2020, il Governo è tornato sui suoi passi ed ha reintrodotto la pro- cedura semplificata.

Nel settore della bilateralità la deroga riguarda i termini di presentazio- ne delle domande di accesso all’AO Covid-19, ma non le procedure, regolate dalle fonti negoziali, rispetto a cui l’articolo 19, decreto-legge n. 18/2020 tace. Peraltro, se si considera che i vari fondi assicurano l’erogazione con le «medesime modalità» stabilite dal suddetto articolo, allora dovrebbe ritenersi applicabile la procedura d’informazione e consultazione sindacale, richiesta, stando alla lettera del comma 2, a tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione riguardo al trattamento (

27

).

(

26

) Peraltro, già escluso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 148/2015 nel caso di EONE, come evidenza S. R

OSSI

, op. cit., p. 476.

(

27

) L’art. 68, d.l. n. 34/2020, oltre a reintrodurre la procedura sindacale (supra nel

testo) ha aggiunto all’art. 19 un comma 6-ter che sancisce anche per i FSB

l’erogazione dell’AO Covid-19 «con le medesime modalità di cui al presente artico-

(21)

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OVID

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Invece, le ipotesi di sospensione/sostituzione della CIGS e dell’assegno di solidarietà con la CIGO/AO Covid-19 (articoli 20 e 21, decreto- legge n. 18/2020) scontano a monte l’esistenza di una procedura sinda- cale, che non necessità di rinnovazione in ragione dell’oggettività della nuova causale. Nel caso della CIGS tuttavia per accedere al trattamento non basta la domanda amministrativa all’Inps, perché la sua concessio- ne è subordinata alla sospensione degli effetti del provvedimento di ammissione alla CIGS, di competenza del Ministero del lavoro (

28

).

In questo quadro, è da ritenere che la sostanziale obbligatorietà del ri- corso agli ammortizzatori sociali riduca l’utilità del passaggio sindaca- le. Tuttavia è anche vero che, a fronte della dimensione nazionale as- sunta dall’intervento, la totale disapplicazione della procedura equivar- rebbe alla cancellazione del tradizionale ruolo delle organizzazioni sin- dacali nella gestione delle crisi aziendali. Da qui, probabilmente, il rin- corrersi delle soluzioni con il prevalere infine della scelta di compro- messo (

29

).

Peraltro, la norma non precisa le conseguenze dell’eventuale ritardo, mentre l’Inps sembra aver depotenziato il rilievo procedimentale dell’adempimento. Dopo aver richiamato la dispensa dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015, «fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello del- la comunicazione preventiva» l’ente ha precisato che la dispensa

«comporta, in particolare, che le aziende non sono tenute all’adempimento di cui al comma 6 del medesimo articolo. Pertanto,

li». In precedenza tale regola riguardava i FSBA e i due fondi del Trentino-Alto Adi- ge. L’Inps consente sì la conclusione dell’accordo in data successiva alla domanda, ma in sua totale assenza ritiene di non poter autorizzare l’intervento, perché manca una «espressa deroga legislativa che dispensi in tal senso i datori di lavoro»: circ. Inps n. 47/2020, punto D).

(

28

) Per l’analisi delle disposizioni, C. C

ARCHIO

, op. cit., pp. 462 ss. Nel senso nel ca- so dell’art. 20, che mancherebbe poiché la concessione interviene in una situazione in cui “manca” il bisogno, essendo l’evento protetto già indennizzato dalla procedura di integrazione esistente. Anzi, l’accesso alla più vantaggiosa CIGO emergenziale po- trebbe impattare sul programma di riorganizzazione aziendale o di rientro dalla crisi che è stato presupposto per la concessione del trattamento, oltreché determinare un aiuto anticoncorrenziale per la specifica azienda. Per una valutazione critica sull’art.

20, E. R

OCCHINI

, op. cit., p. 147.

(

29

) La soppressione della procedura semplificata è stata valutata negativamente da

una parte della dottrina, cfr., M. F

AIOLI

, op. cit., p. 177; C. C

ARCHIO

, op. cit., p. 460.

(22)

all’atto della presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all’Inps dell’esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l’Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimen- to autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti» (

30

).

Passando ad altro aspetto, forse ancora più contorta è la vicenda dei termini di presentazione della domanda di concessione della CIGO/AO Covid-19. Sempre per accelerarne l’erogazione ai lavoratori, ancora l’articolo 19, comma 2, anche nella versione finale, ne consentiva la presentazione in deroga agli articoli 15, comma 2, prima parte, e 30, comma 2, decreto legislativo n. 148/2015, «entro il quarto mese succes- sivo» a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavo- rativa. Senonché, il medesimo articolo 68, decreto-legge n. 34/2020, ha ridotto a un mese tale termine, ritornando alla regola generale in caso di EONE (articolo 15, comma 2, ultima parte), ora confermata dall’articolo 1, comma 2, decreto-legge n. 52/2020, con l’aggiunta che si tratta di termine di decadenza.

Tuttavia, la retroattività del repentino cambiamento ha creato notevoli difficoltà gestionali soprattutto per i datori di lavoro che già erano ri- corsi all’integrazione salariale. Donde l’esigenza di provvedere per il periodo transitorio – dal 23 febbraio al 30 aprile, nonostante il provve- dimento sia del 19 maggio – fissando, però, in modo poco avveduto al 31 maggio, meno di 15 giorni dopo l’entrata in vigore della norma, il termine di presentazione della domanda di CIGO/AO Covid-19, da ul- timo tuttavia posticipato al 15 luglio, dall’articolo 1, comma 2, decreto- legge n. 52/2020.

Ma non basta, ché ancora l’articolo 68 riproduce anche la norma dell’articolo 15, comma 3, decreto legislativo n. 148/2015, così preclu- dendo, in caso di domanda fuori termine, l’erogazione della prestazione previdenziale «per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione», con conseguente onere in capo al datore di lavoro per la parte restante (

31

) .

Prima della conversione del decreto-legge n. 18/2020 è stato scritto che

«l’intento di de-burocratizzare i procedimenti che normalmente sono effettuati nell’ambito del d.lgs. n.148/2015» «denota l’intera operazio-

(

30

) Circ. Inps n. 47/2020.

(

31

) Si vedano i commi 2-bis e ter, aggiunto all’art. 19, d.l. n. 18/2020 dall’art. 68,

comma 1, lett. c e d.

(23)

L

A SPECIALITÀ DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

EMERGENZA

C

OVID

-19” 765

ne di emergenza» (

32

). A ben vedere, da allora molta acqua è passata sotto i ponti e per lo più controcorrente rispetto a quell’intento. E non bisogna sottovalutare le implicazioni in termini di inefficacia della ge- stione, da un lato, di incertezza giuridica e sfiducia politica, dall’altro, di un così repentino e disorganico cambio di regole.

5. La Cassa in deroga

La scelta di predisporre un intervento a misura dei trattamenti di inte- grazione salariale apriva inevitabilmente un problema rispetto ai datori di lavoro non coperti dall’ammortizzatore sociale, imprenditori e non, comunque obbligati a sospendere l’attività.

Sulla falsariga dell’articolo 15, decreto-legge n. 9/2020, la soluzione è stata individuata nella Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), misura ormai ricorrente nell’ordinamento italiano, nonostante la deno- minazione ne accrediti un qualche tratto di occasionalità o eccezionalità (

33

).

Ora prevista e regolata agli articoli 22 e 22-quater, quest’ultimo ag- giunto al decreto-legge n. 18 dal decreto-legge n. 34/2020, in questo caso essa è “in deroga” appunto perché rivolta a chi non sia coperto da- gli ammortizzatori sociali, siano la CIGO/CIGS oppure i FSB/FSBA/FIS.

Difatti, la disposizione richiama i «datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli en- ti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro».

(

32

) M. F

AIOLI

, op. cit., p. 176.

(

33

) Al riguardo, D. G

AROFALO

, Gli ammortizzatori sociali in deroga, Ipsoa, 2010; F.

L

ISO

, Gli ammortizzatori sociali. Percorsi evolutivi e incerte prospettive di riforma, in

P. C

URZIO

(a cura di), Ammortizzatori sociali, regole, deroghe, prospettive, Cacucci,

2009, pp. 19 ss.; R. P

ESSI

, Gli ammortizzatori in deroga: persistenza o fine del model-

lo assicurativo?, in RDSS, 2010, n. 2, pp. 325 ss. Significativa della degenerazione

assistenzialistica della Cassa in deroga è l’art. 87, d.l. n. 34/2020, laddove riconosce ai

lavoratori cessati dal trattamento in deroga tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre

2018, senza diritto alla NASpI, «un’indennità pari al trattamento di mobilità in dero-

ga» per un massimo di dodici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2020.

(24)

L’elenco non è esaustivo, dovendosi ad esempio aggiungere i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente meno di cinque lavora- tori, mentre, come s’è detto, l’Inps include anche i soggetti rientranti nel campo di applicazione della CIGS, ma non della CIGO, che non abbiano in corso un trattamento di integrazione straordinaria alla data del 23 febbraio 2020.

Neppure così, tuttavia, la tutela copre tutti i lavoratori subordinati.

Coordinando l’articolo 19 e l’articolo 22, ne restano privi i dirigenti e, sembrerebbe, i lavoratori a domicilio, estranei tanto alla CIGO quanto alla CIGS (articolo 1, comma 1, decreto legislativo n. 148/2015), ma recuperati da alcuni degli accordi-quadro stipulati dalle Regioni.

Esclusi sono pure i lavoratori domestici, in questo caso per espressa previsione dell’articolo 22 (

34

), oltre che i soggetti in tirocinio, che non costituisce rapporto di lavoro.

Alla dimensione derogatoria accede un tasso di complicazione ammini- strativa e procedurale ben maggiore della misura CIGO Covid-19.

Per un verso, infatti, sulla scia delle esperienze pregresse, sono le Re- gioni a concedere il trattamento, mentre è direttamente l’Inps a erogar- lo, previa verifica delle compatibilità finanziarie, e già questa duplica- zione di passaggi amministrativi ha dilatato i tempi di effettivo godi- mento da parte dei beneficiari. Per ovviare a questa situazione l’articolo 22-quater, aggiunto al decreto-legge n. 18/2020 dal decreto-legge n.

34/2020 ha attribuito direttamente all’Inps la competenza a concedere il trattamento per i periodi successivi alle prime nove settimane inizial- mente previste (

35

).

Da altro lato, invece, l’articolo 22, mentre esclude l’applicazione al trattamento in deroga dell’articolo 19, comma 2, primo periodo (

36

), re- lativo alla procedura semplificata, al contempo ne condiziona la con- cessione al «previo accordo», anche in via telematica, con le organizza-

(

34

) L’art. 85, d.l. n. 34/2020, ha riconosciuto ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro e con uno o più contratti di lavoro per una durata complessi- vamente superiore a 10 ore, un’indennità di 500 euro per i mesi di aprile e maggio.

(

35

) Sia la CIGO/AO Covid-19 sai il trattamento in deroga sono stati dapprima ricono- sciuti per un periodo di nove settimane comprese fra il 23 febbraio e il 31 agosto, poi incrementato di altre nove settimane, cinque nel periodo indicato, quattro successiva- mente ed entro il 31 ottobre (artt. 68 e 70, d.lgs. n. 34/2020), rese però godibili anche entro il 1° settembre 2020, dall’art. 1, d.l. n. 52/2020.

(

36

) Lo evidenzia C. D

E

M

ARCO

, La Cassa integrazione guadagni in deroga alla pro-

va del Covid-19, in A. P

ILEGGI

(a cura di), op. cit., p. 145.

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