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AVVISO PER L ASSEGNAZIONE, PER L ANNO 2010, DEI DIRITTI CIP 6 DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 27 NOVEMBRE 2009

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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE, PER L’ANNO 2010, DEI DIRITTI CIP 6 DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 27 NOVEMBRE 2009

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) rende note, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 novembre 2009 (di seguito: D.M. 27 novembre 2009), le modalità per l’assegnazione per l’anno 2010 dei diritti relativi all’energia elettrica di cui al decreto del Ministro dell’Industria, Commercio ed Artigianato 21 novembre 2000 (di seguito diritti CIP 6) alle condizioni e secondo le modalità previste dal D.M. 27 novembre 2009.

1. ENERGIA ELETTRICA ASSEGNABILE PER L’ANNO 2010

Il GSE comunica, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.M. 27 novembre 2009, che la quantità totale di energia elettrica da acquisire, per l’anno 2010, ai sensi del DM 21 novembre 2000 è pari a circa 36,0 TWh.

Il GSE, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 27 novembre 2009, procederà alla assegnazione, per l’anno 2010, di diritti CIP 6 per una quantità costante in tutte le ore dell’anno pari a 4.100 MW suddivisi in MW o multipli di MW.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.M. 27 novembre 2009 il GSE rende noto che:

a) la quantità di diritti CIP 6 assegnati all’Acquirente Unico è pari a 697 MW;

b) la quantità di diritti CIP 6 assegnabile a clienti idonei del mercato libero è pari a 3.403 MW;

Si specifica che ai sensi di quanto previsto all’articolo 2, comma 5 e all’articolo 3. comma 3 del D.M. 27 novembre 2009, nel caso di variazioni della quantità di energia elettrica assegnabile il GSE provvederà all’aggiornamento in corso d’anno delle quantità di energia elettrica assegnate, dando evidenza preventiva di tali modifiche sul proprio sito internet entro il giorno venti di ciascun mese per il mese successivo.

Il presente avviso ha per oggetto modalità e condizioni per l’assegnazione di diritti CIP 6 ai clienti idonei del mercato libero aventi i requisiti di cui al D.M. 27 novembre 2009 e al presente avviso.

2. ASSEGNAZIONE DI DIRITTI CIP 6 AL MERCATO LIBERO

SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE RICHIESTA

Sono legittimati a presentare richiesta di assegnazione gli utenti del dispacciamento in prelievo. Ai fini del presente avviso è utente del dispacciamento in prelievo il soggetto che ha concluso un contratto di dispacciamento per punti di prelievo valido ed efficace al 1.1.2010.

Si precisa che non è consentito l’invio di una richiesta congiunta da parte di più utenti del dispacciamento in prelievo. Eventuali richieste formulate in tal senso saranno considerate inammissibili.

CONTENUTO DELLA RICHIESTA

Le richieste di assegnazione, a pena di inammissibilità, devono contenere i seguenti elementi:

a) dichiarazione circa il possesso della qualifica di utente del dispacciamento per punti di prelievo indicando il codice identificativo del contratto di dispacciamento in essere al 1 gennaio 2010 stipulato con Terna S.p.A.;

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b) indicazione del riferimento con indirizzo e-mail, numero di telefono e fax cui il GSE può chiedere eventuali informazioni nel corso della procedura di assegnazione;

c) l’indicazione che la richiesta è irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del codice civile fino alla conclusione della procedura di assegnazione;

d) la potenza media annuale di prelievo, calcolata con le modalità di cui al punto 4 della delibera AEEG n.

248/05, come certificata agli utenti del dispacciamento dai gestori di rete ove hanno sede i punti di prelievo, pari al rapporto tra l’energia elettrica complessivamente consumata nei punti di dispacciamento in prelievo di cui alla successiva lettera e) nel periodo 1 gennaio 2008 - 31dicembre 2008 e il numero di ore comprese nel medesimo periodo (8.784); nel caso di disponibilità parziale dei dati di prelievo, si seguono le indicazioni fornite dalla società Terna e pubblicate sul sito internet della stessa, ai sensi del punto 5 della delibera AEEG n. 248/05. In assenza delle certificazioni rilasciate dai gestori di rete, è consentita, ai soli fini della partecipazione alla procedura di cui al presente avviso, la presentazione, da parte del richiedente, di una autocertificazione; resta inteso che, in tal caso, l’utente di dispacciamento assegnatario deve far pervenire al GSE, a pena di revoca dei diritti assegnati, entro e non oltre il 2 marzo 2010, la documentazione, comprensiva delle certificazioni dei gestori di rete, attestante la potenza media annuale di prelievo;

e) l’elenco dei punti di prelievo inclusi nel contratto di dispacciamento di cui il richiedente risulta essere titolare indicando per ciascuno di essi:

- il gestore di rete sulla cui rete è allacciato;

- la potenza media annuale in MW secondo quanto previsto alla precedente lettera d) con la specificazione di almeno 3 cifre decimali;

tali informazioni devono essere fornite su CD ROM non riscrivibile utilizzando il modello allegato al presente avviso e disponibile sul sito internet del GSE;

f) il numero di diritti CIP 6 richiesto in numero intero pari a 1 MW o multipli di 1 MW; al riguardo si precisa che la quantità di diritti CIP 6 richiesta non può eccedere la “potenza media annuale di prelievo” di cui alla precedente lettera d);

g) che il firmatario della richiesta sia il legale rappresentante della società e sia dotato dei necessari poteri in relazione a quanto oggetto del presente avviso;

h) copia del presente avviso debitamente firmata per esteso dal legale rappresentante in segno di incondizionata ed integrale accettazione.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a), d), e) e g) rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000, devono essere rilasciate con l'osservanza delle modalità di cui all’art. 38, del medesimo D.P.R. 445/2000 e, quindi, recare la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste, redatte in lingua italiana, su carta intestata del soggetto richiedente, debitamente firmate dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, dovranno pervenire in plico chiuso al seguente indirizzo:

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Viale Maresciallo Pilsudski, 92

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a pena di irricevibilità entro e non oltre le ore 20:00 del 22 gennaio 2010.

Per la data di ricezione della richiesta fa fede esclusivamente il protocollo di arrivo del GSE.

Sul plico dovrà essere indicato il nominativo del soggetto richiedente e riportata la seguente dicitura:

“Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.pA. - Richiesta per l’assegnazione di diritti CIP6 per l’anno 2010 ai sensi del D.M. 27 novembre 2009”.

Le spese e/o gli oneri sostenuti per la presentazione delle richieste sono totalmente a carico del soggetto richiedente e nessun rimborso sarà riconosciuto dal GSE.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

Il GSE, nell’esaminare le richieste, in sedute riservate, seguirà i seguenti criteri:

• si atterrà al criterio della massima partecipazione, nel rispetto comunque del principio di parità di trattamento, e al principio della conservazione della richiesta per la parte accettabile, procedendo a considerare ammissibile la richiesta di assegnazione di diritti CIP 6 , anche per quantità parziali, senza richiedere, di norma, chiarimenti ai soggetti richiedenti. Pertanto a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

o saranno considerate irricevibili le richieste pervenute dopo il termine del 22 gennaio 2010, ore 20:00;

o nel caso di errori materiali relativi ai plichi (errato riferimento alle date di pubblicazione dell’avviso o delle delibere o dei decreti richiamati, ecc.) o inesattezze o omissioni relative alle richieste, le stesse saranno comunque ritenute ammissibili purché sia chiaramente desumibile la volontà del soggetto richiedente;

• saranno considerate inammissibili: le richieste che presentino carenze tali da non consentire di risalire alla volontà del richiedente; le richieste di soggetti che risultino privi dei requisiti soggettivi per la partecipazione all'assegnazione; le richieste che non contengano anche una sola delle dichiarazioni e delle firme espressamente previste nel presente avviso, le richieste congiunte presentate da una pluralità di utenti del dispacciamento.

Ispirandosi a tali principi il GSE:

1. qualora l’ammontare del numero di diritti CIP 6 ecceda la potenza media annuale di prelievo risultante dalla richiesta, considererà la richiesta ammissibile per un numero di diritti CIP 6 pari alla potenza media annuale di prelievo;

2. procederà, ove eccezionalmente necessario, a chiedere chiarimenti ai soggetti richiedenti tramite e-mail o fax per tutto il tempo di espletamento della procedura di assegnazione; le risposte alle richieste di chiarimenti dovranno pervenire al GSE agli indirizzi e-mail o ai numeri di fax indicati nella richiesta di chiarimenti stessa secondo la tempistica ivi indicata;

3. procederà ad assegnare diritti CIP 6 agli aventi titolo, qualora l’ammontare complessivo di diritti CIP 6 richiesti non ecceda la quantità complessiva di diritti CIP 6 assegnabili;

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4. effettuerà l’assegnazione di diritti CIP 6 secondo le modalità riportate nel successivo paragrafo qualora il numero di diritti CIP 6 complessivamente richiesti ecceda la quantità complessiva di diritti CIP 6 assegnabili ai clienti idonei del mercato libero.

Successivamente all’assegnazione il GSE provvede ad effettuare controlli sulla veridicità dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni fornite ai sensi dell’art. 4 del D.M. 27 novembre 2009. L’esito negativo dei controlli comporta la conseguenze indicate nel medesimo art. 4.

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

Qualora la quantità complessiva di diritti CIP 6 richiesti ecceda la quantità complessiva di diritti CIP 6 assegnabili, il GSE assegna diritti CIP 6 ai richiedenti riducendo le richieste in misura proporzionale al rapporto tra la quantità complessiva di diritti CIP 6 assegnabili e la quantità complessiva di diritti CIP 6 richiesti, arrotondandoli al primo MW inferiore.

I diritti CIP 6 residui non assegnati, rappresentati dalle parti decimali non considerate ai fini della assegnazione, vengono sommate e divise in singoli diritti CIP 6 da 1 MW. Tali diritti CIP 6 da 1 MW sono assegnati ai richiedenti in ragione delle relative parti decimali ordinate in senso decrescente fino a concorrenza del numero di diritti CIP 6 residui. Qualora per l'assegnazione dei diritti CIP 6 vi siano più richieste con uguale parte decimale si procederà a sorteggio.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

Ciascun soggetto che a seguito della procedure di assegnazione risulti assegnatario di diritti CIP 6 è tenuto ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 27 novembre 2009.

In particolare si precisa che:

• l’assegnatario è tenuto ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.M. 27 novembre 2009; in considerazione della data di pubblicazione del D.M. 27 novembre 2009, avvenuta in data 13 gennaio 2010, e del conseguente ritardo nell’espletamento della procedura di assegnazione, la data a partire dalla quale l’assegnatario è tenuto ad approvvigionarsi verrà definita dal GSE successivamente all’espletamento della suddetta procedura nell’ambito della comunicazione di esito dell’assegnazione;

• l’assegnatario è tenuto a stipulare con il GSE un contratto per differenza, secondo lo schema allegato al presente avviso, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.M. 27 novembre 2009. Il contratto, che il GSE provvederà ad inoltrare agli assegnatari, per la stipula, entro la fine del mese di febbraio, produce effetti sin dal 1 gennaio 2010;

• la regolazione delle partite economiche associate al contratto per differenza avverrà come di seguito:

¾ il GSE, entro il decimo giorno lavorativo del mese di febbraio 2010, emette fattura per il versamento di un deposito cauzionale da parte degli assegnatari, di un importo pari al prodotto, tra il prezzo di assegnazione e, con riferimento a un mese di 30 giorni, la quantità di energia elettrica derivante dall’assegnazione e oggetto del contratto per differenza; il termine di scadenza della fattura, “Data di Pagamento”, è fissato, al terz’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio 2010; l’assegnatario provvede al pagamento con valuta beneficiario la “Data di

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in fattura. Il deposito cauzionale versato dall’assegnatario è altresì utilizzato dal GSE per l’adeguamento, a favore dello stesso assegnatario ovvero del soggetto da questi delegato, delle garanzie finanziarie richieste dal GME a copertura degli acquisti sul mercato elettrico. A tal fine il GSE comunica al GME l’avvenuto pagamento da parte dell’assegnatario. Il mancato versamento del deposito cauzionale comporta la revoca dei diritti CIP6 assegnati.

¾ L’assegnatario, entro il quinto giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di scadenza del contratto, emette fattura nei confronti del GSE per il recupero del solo importo versato a titolo di deposito cauzionale; il termine di scadenza della fattura, “Data di Pagamento”, è fissato al diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di scadenza del contratto; il GSE provvede al pagamento con valuta beneficiario la “Data di Pagamento”

accreditando gli importi complessivi fatturati solo successivamente all’avvenuto pagamento nei confronti del GME, da parte dell’assegnatario ovvero del soggetto da questi delegato, degli acquisti effettuati sul mercato elettrico nel periodo di validità del contratto per differenza.

¾ In caso di incremento o riduzione del prezzo di assegnazione di entità superiore al 5% rispetto all’ultimo prezzo utilizzato per il calcolo del deposito cauzionale o in qualsiasi caso di variazione della quantità di energia oggetto del contratto per differenza, il GSE, entro il decimo giorno lavorativo del mese in cui è intervenuto l’aggiornamento, emette fattura integrativa o nota di credito nei confronti dell’Assegnatario per l’adeguamento del deposito cauzionale; il termine di scadenza della fattura o della nota di credito “Data di Pagamento” è fissato al terz’ultimo giorno lavorativo del mese di emissione della fattura o nota di credito. Nel caso di nota di credito il GSE provvede al pagamento con valuta beneficiario la “Data di Pagamento” solo previa autorizzazione del GME al quale compete la verifica della posizione dell’assegnatario, ovvero del soggetto da questi delegato, in termini di garanzie finanziarie a copertura degli acquisti sul mercato elettrico. Il GSE comunica al GME l’avvenuto pagamento o incasso da parte dell’Assegnatario.

¾ L’assegnatario, entro il quinto giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento, emette fattura nei confronti del GSE nel caso di saldo mensile positivo [riceve fattura dal GSE nel caso di saldo mensile negativo] per l’importo pari al prodotto, in ciascuna ora, tra il differenziale tra PUN (Prezzo Unico Nazionale così come definito ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. c) della delibera AEEG n. 168/03 come successivamente integrata e modificata) e prezzo di assegnazione e la quantità di energia elettrica derivante dall’assegnazione e oggetto del contratto per differenza. Il termine di scadenza della fattura, “Data di Pagamento”, è fissato al diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento. Nel caso di saldo mensile positivo il GSE provvede al pagamento con valuta beneficiario la “Data di Pagamento” accreditando gli importi complessivi fatturati solo successivamente all’avvenuto pagamento nei confronti del GME da parte dell’assegnatario, ovvero del soggetto da questi delegato, degli acquisti effettuati sul mercato elettrico nel mese di riferimento. Nel caso di saldo mensile negativo l’assegnatario provvede al pagamento con valuta beneficiario la “Data di Pagamento” accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato in fattura.

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• Qualora, al termine del mese di competenza, l’assegnatario dovesse risultare debitore nei confronti del GSE e non dovesse corrispondere gli importi dovuti entro il diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento, il GSE invierà all’assegnatario una comunicazione scritta, contenente l’avvertimento che in caso di mancato adempimento entro 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione di tale comunicazione, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile con conseguente revoca dei diritti assegnati.

3 COMUNICAZIONI

Al termine delle procedura di assegnazione il GSE, comunicherà sul proprio sito web (www.gse.it) i nomi degli assegnatari e i relativi quantitativi di diritti CIP 6 assegnati.

4 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente avviso valgono le disposizioni del D.M. 27 novembre 2009.

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