AGGIORNAMENTO n. 2/2021 1 DATA DECORRENZA 01/11/2021
FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Istituto per il Credito Sportivo, Ente di Diritto Pubblico, costituito con legge del 24/12/1957, n. 1295 e successive modificazioni e integrazioni.
Sede legale: Roma Via G. Vico, 5 - 00196
Tel. 06.324981 Fax 06/3612143 Uffici di rappresentanza: Milano Foro Buonaparte 12- 20121
Tel. 02.67481808 Fax 02.67481774 Palermo Via della Libertà, 56 – 90143
Tel. 091.344532 Fax 091.6269820
Iscritto nell’Albo delle banche autorizzate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385, al numero 10630 e aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Sito internet: www.creditosportivo.it E-mail [email protected]
BANCA
CHE COS’E’ IL FACTORING
Il factoring è un contratto con il quale la Società di Factoring acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) generalmente di natura commerciale, ma eventualmente anche di natura finanziaria (crediti di imposta), vantati dal Cedente verso uno o più Debitori con la possibilità di ottenere l’anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere – nei limiti dei singoli Plafond accordati per ciascun Debitore – l’assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto a inadempimento e/o insolvenza dei Debitori medesimi. Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.
OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO Descrizione del servizio
In questo tipo di operazioni il rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti, anche se dovuto ad insolvenza degli stessi, rimane a carico del Cedente. L’utilizzo di questo servizio permette al Cedente disporre di una fonte di finanziamento.
La cessione del credito può essere o meno comunicata ai debitori ceduti.
GARANZIE PRESTATE DAL FORNITORE
Garanzie standard per operazioni analoghe ivi incluse:
a) esistenza e certezza dei Crediti nel loro ammontare;
b) esigiblità a scadenza dei Crediti, in quanto integralmente riferibili a prestazioni regolarmente e puntualmente eseguite;
c) i Crediti non sono stati oggetto di riscadenziazione;
d) il Fornitore è l’unico legittimo ed assoluto titolare dei Crediti, i quali sono legittimamente trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi, né sussistono altri diritti, vincoli di sorta sui beni, merci, documenti, ecc. cui i Crediti si riferiscono;
e) assenza di ragioni di compensazione opponibili al Factor;
f) validità ed efficacia dei contratti da cui sorgono i Crediti che sono stati e/o saranno regolarmente ed esattamente adempiuti dal Fornitore nel rispetto delle normative applicabili, anche fiscali, vigenti;
g) qualora il Debitore Accettato sia soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006 o di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’importo dei Crediti è incontestabilmente dovuto dal Debitore Accettato al Fornitore, nei termini indicati in fattura, quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti o di servizi effettivamente resi a seguito di regolare gara o trattativa privata nei termini previsti dalla normativa vigente e per le quali è applicabile la disciplina di cui all’art. 117 D. Lgs.
163/2006 o di cui all’art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016, e per le quali è in possesso di un ordine scritto.
AGGIORNAMENTO n. 2/2021 2 DATA DECORRENZA 01/11/2021 RISCHI
Rischi a carico del Cliente
Il Cedente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri), e assume le obbligazioni previste dal contratto. Ad esempio, l’obbligo di cessione di tutti i crediti permane in capo al Fornitore anche in presenza di revoca, sospensione del plafond, nonché per tutte le ipotesi di scioglimento, recesso, risoluzione del contratto di factoring, sino a che il Factor non abbia estinto il proprio rischio.
L’inadempimento delle obbligazioni previste in contratto legittima il Factor a richiedere l’immediata restituzione delle somme eventualmente erogate quale anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati dal Factor.
Il Factor potrà procedere alla compensazione volontaria di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del Fornitore, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.
Il tasso di interesse nominale può essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile lo stesso viene correlato ad un Parametro di indicizzazione (quale ad esempio l’Euribor), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno Spread. Tale tasso varia in funzione dell’andamento del Parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il Parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo, allo stesso verrà convenzionalmente attributo un valore pari a 0 (zero) in caso di pattuizione di un tasso floor (tasso minimo); per l’effetto, il tasso di interesse nominale non potrà essere inferiore al valore dello Spread pattuito con il Cliente.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
• possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
• in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso variabile al di sotto del tasso minimo.
Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 118 del D.lgs. 385/1993.
DESTINATARI
Società di calcio iscritte ai campionati nazionali professionistici Lega A, Lega B e Lega Pro;
Produttori di opere audiovisive;
CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI
Codice Condizione Descrizione Condizione Valore Condizione
C102 COM GEST FLAT LORDO NC* 2,00%
C104 COM FLAT SU ORDINI E/O SAL* 2,00%
C188 SPESE CERTIFICAZIONE A TERZI € 500,00
C301 TASSO DI INTERESSE CON CAPITALIZZ. TRIM.POSTICIPATA** 5,00%
C401 SPESE ISTRUTTORIA PRATICA € 2.000,00
C403 SPESE RINNOVO PRATICA € 1.000,00
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della Legge sull’Usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni
“Anticipi e sconti commerciali”, può essere consultato sul sito internet nell’area “Trasparenza” e presso le sedi aperte al pubblico dell’Istituto.
*da applicare sul valore nominale dei crediti ceduti di volta in volta
**In caso di applicazione di tasso variabile, il tasso di interesse sarà pari alla quotazione dell'Euribor, pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria, quali ad es. Reuters e Bloomberg, maggiorata di uno spread.
I DI EROGAZIONE
AGGIORNAMENTO n. 2/2021 3 DATA DECORRENZA 01/11/2021 RECESSO, RISOLUZIONE, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA E RECLAMI
Recesso Sia il Factor sia il Fornitore potranno comunicare, in qualsiasi momento, a mezzo lettera raccomandata, senza alcun obbligo di motivazione la rispettiva intenzione di risolvere le condizioni generali, che continuerà a disciplinare e regolare le Cessioni di Credito già perfezionate.
Risoluzione Il presente accordo potrà essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore ai sensi dell'art. 1453 c.c..
Il Factor potrà, inoltre, risolverlo ai sensi dell’art. 1456 c.c., dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata (o PEC), in caso di violazione di una delle obbligazioni principali delle Condizioni Generali.
Tempi massimi di chiusura
del rapporto 15 gg lavorativi, salvo cause di impedimento comunicate dal Factor.
Reclami Il cliente può presentare un reclamo all’Istituto, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Via G. Vico 5, 00196 Roma oppure [email protected]).
La Banca deve rispondere entro 60 giorni. Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d‘Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all‘autorità giudiziaria, può alternativamente:
- attivare – anche in assenza di preventivo reclamo - presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto.
Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all‘autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all‘Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all’ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all‘Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d‘Italia oppure alla Banca.
Le decisioni dell‘ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all‘autorità giudiziaria. In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).Per ulteriori informazioni sull’Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it.
AGGIORNAMENTO n. 2/2021 4 DATA DECORRENZA 01/11/2021 LEGENDA
1. Parti Factor: indica ICS;
Fornitore: indica l’impresa cliente del Factor, cioè la controparte del presente accordo;
Debitori: indica i nominativi dei soggetti nei cui confronti il Fornitore è creditore;
2. Definizioni principali Crediti: indica i crediti pecuniari sorti da contratti stipulati dal Fornitore nell’esercizio dell’impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi, ovvero quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore, come identificati dalle fatture o altre fonti di credito, oltre interessi maturati e maturandi, accessori, privilegi, pegni e in genere tutte le garanzie relative al Credito stesso; in relazione ai crediti derivanti da operazioni soggette al regime di c.d. split payment (scissione dei pagamenti), previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni nonché relative disposizioni attuative, l’importo ceduto, in linea capitale, corrisponde all’importo imponibile a fini IVA, quale indicato in fattura;
3. Termini e modalità di effettuazione della cessione del credito
Nel caso in cui la cessione dovesse essere oggetto di comunicazione al debitore a mezzo atto notarile (Debitori Pubblici), le relative spese saranno a carico del Fornitore.
4. Indennizzi assicurativi Impegno del Fornitore a compiere tutti gli atti eventualmente necessari per consentire al Factor il subingresso nel diritto alla corresponsione degli indennizzi assicurativi rinvenienti dalle eventuali polizze assicurative stipulate dal Fornitore, nei termini e nelle modalità indicate dal Factor.
5. Corrispettivo Il Factor riconoscerà al Fornitore un corrispettivo pari al valore nominale in linea capitale dei Crediti, che sarà erogato al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore Accettato in relazione a eventuali note di credito o altre cause che ne diminuiscano l’entità, nonché al netto dei compensi dovuti al Factor, come specificati nel Documento di Sintesi riportato nella relativa Proposta di Acquisto, nonché al netto di ogni altra somma eventualmente dovuta dal Fornitore in forza del presente accordo.
6. Inefficacia della cessione nei confronti del Debitore - Indennizzo
Obbligo del Fornitore a trasferire immediatamente al Factor qualsiasi eventuale importo incassato presso il Debitore, a titolo di pagamento dei Crediti, qualora il Debitore non aderisca alla Cessione, ovvero rigetti e/o rifiuti la medesima con atto, provvedimento o comportamento valido e/o legittimo ai sensi della normativa applicabile, o eccepisca vizi fondati relativi alla Cessione e/o alla titolarità in capo al Factor dei crediti ceduti.
7. Durata [5] anni a decorrere dalla data di sottoscrizione
AGGIORNAMENTO n. 2/2021 5 DATA DECORRENZA 01/11/2021 IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
RAPPRESENTANTE ICS CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE FUORI DELLA SEDE DELL’ISTITUTO
NOME________________________________________________COGNOME_______________________________________________
QUALIFICA____________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO (da compilare solo se non RCZ)_________________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO__________________________________E MAIL__________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART .13 REGOLAMENTO UE 2016/679
L’Istituto per il Credito Sportivo, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 n. 7 del Reg. UE 2016/679, informa che i dati da Lei forniti tramite la scheda di seguito compilata sono trattati per finalità di assolvimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza bancaria. Il conferimento di tali dati è necessario e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati ai sensi dell’art. 6, I comma lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla finalità di trattamento sopra descritte e saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici.
Responsabile della protezione dei dati personali c/o Istituto per il Credito Sportivo – email [email protected] Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 potrà rivolgersi al Responsabile della UO Organizzazione –email [email protected] ”.
- - - DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE
SOCIETA’ _______________________________________________________________
INDIRIZZO__________________________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO______________________________________________________________________
NOME__________________________________________________________________________________________________
COGNOME _____________________________________________________________________________________________
QUALIFICA_______________________________________________________________________________________________
DATA____________________________________________________________________________________________________
Dichiaro di avere ricevuto il Foglio Informativo n. ___/_____.
Per Ricevuta________________________________________________________________________________