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Silenzio assenso(art. 20, l. n. 241/1990)

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Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

silenzio assenso ““silenzio assenso Silenzio assenso

(art. 20, l. n. 241/1990)

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Modi di conclusione del procedimento

1) Art.2 - Conclusione del procedimento

“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”

2) art. 20 – Silenzio assenso

“nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2”.

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Articolo 20 - Silenzio assenso

(una breve premessa: la situazione precedente) In precedenza

- La PA aveva l’obbligo di concludere ogni procedimento

- I casi in cui si poteva derogare erano tassativamente previsti dalla legge e prendevano il nome di silenzio-assenso e silenzio-diniego.

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La “vecchia” disciplina

del silenzio-assenso (art. 20)

Con regolamento (di delegificazione) sono determinati i casi

in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato.

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I poteri della P.A.

(nella vecchia disciplina)

Sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente

può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato.

* salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

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L’attuazione dell’art. 20

(il d.P.R. 300/1992, succ. modif. 407/1994) Oltre ai casi previsti espressamente

dalle leggi di settore

1. ISCRIZIONE COOPERATIVE REGISTRO PREFETTIZIO (MINISTRO INTERNO – 180 GG.)

2. COSTRUZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE AUTOSTRADE IN DEROGA ALLE DISTANZE PRESCRITTE PER LEGGE

(MINISTRO LAVORI PUBBLICI - 90 GG.)

3. ISCRIZIONE ALBO COMMERCIANTI ALL'INGROSSO (MINISTERO DELL'INDUSTRIA - 60 GG.)

4. AUTORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO DEGLI ALIMENTI PRIMA INFANZIA E PRODOTTI DIETETICI

(MINISTERO DELLA SANITÀ - 180 GG.

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Il contenuto della domanda (d.P.R. 300/1992, art. 3)

La denuncia e la domanda devono identificare:

- le generalità del richiedente e le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;

- la dichiarazione del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quella attività.

- quando la legge richieda particolari requisiti soggettivi, la denuncia e la domanda devono contenere anche i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento dei requisiti stessi.

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Le eventuali integrazioni (per incompletezza)

3. Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari.

4. Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda.

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Segue … la situazione precedente

Al di fuori di questi casi specifici l’inerzia della PA era del tutto illegittima:

Aprendo la via del ricorso al TAR (c.d. ricorso contro il silenzio)

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Le novità

Con il decreto sulla competitività DL 35/05, invece, si ribaltano drasticamente i termini della questione:

il silenzio assenso diviene regola generale

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Le “eccezioni”

(per modo di dire)

ipotesi tassativamente previste quali:

l’ambiente, la sicurezza, l’immigrazione il patrimonio culturale e paesaggistico la salute

la pubblica incolumità

Si richiede invece: l’adozione di un formale

provvedimento amministrativo pena l’integrazione del silenzio inadempimento.

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Segue …

Al riguardo (e in connessione con il nuovo art.

20):è ampliato il termine di conclusione del procedimento (passato da trenta a novanta giorni);

-si dà alla PA, in caso si debbano sentire altri soggetti pubblici, la possibilità di convocare la conferenza di servizi con interruzione dei termini per maturare il silenzio assenso.

-si prevede la possibilità di sospendere il decorso del tempo procedimentale, per non più di novanta giorni, per acquisire valutazioni tecniche da altre PA.

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Articolo 20 - Silenzio assenso (il nuovo testo)

1. … nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

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Una soluzione per evitare il mero silenzio:

la conferenza di servizi

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

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I poteri di autotutela (come nella dia)

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21- quinquies e 21-nonies.

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Le esclusioni esplicite – il comma 4 (le ipotesi tassative di silenzio-rifiuto)

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti:

1. il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente

2. la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità

3. casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali

4. casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,

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Altri casi di esclusione … il rinvio al D.P.C.M

Altri casi di procedimenti amm.vi esclusi dal silenzio-assenso sono:

nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

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Articolo 21 - Disposizioni sanzionatorie (per dia e silenzio-assenso)

… In caso di dichiarazioni mendaci o di

false attestazioni (o in mancanza dei

requisiti richiesti o, comunque, in contrasto

con la normativa …) il dichiarante è punito

con la sanzione prevista dall'articolo 483

del codice penale, salvo che il fatto

costituisca più grave reato.

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