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COMUNE DI SPILIMBERGO PROVINCIA DI PORDENONE

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(1)

COMUNE DI SPILIMBERGO

PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI E PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE

PUBBLICHE AFFISSIONI

D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 16/02/1996.

Modificato con deliberazione consiliare n. 80 del 21/12/2009.

(2)

SOMMARIO

Titolo I: DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI

Capo I:DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Ambito territoriale di applicazione Art. 3 – Gestione del servizio

Art. 4 – Gestione contabile Art. 5 – Funzionario responsabile

Art. 6 – Entrata in vigore del regolamento – disciplina transitoria

Capo II: DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’

Art. 7 – Disciplina generale

Art. 8 – Disciplina dei mezzi pubblicitari

Art. 9 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

Capo III: IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Art. 10 – Oggetto

Art. 11 – Disposizioni generali Art. 12 – La pubblicità esterna

Art. 13 – Classificazione del territorio comunale Art. 14 – Edifici monumentali

Art. 15 – Centro storico e zone soggette a vincolo e controllo ambientale Art. 16 – Centro commerciale, industriale, artigianale e periferia

Art. 17 – Caratteristiche e modalità di installazione dei mezzi pubblicitari: Insegne Art. 18 – Caratteristiche e modalità di installazione dei mezzi pubblicitari: Cartelli

Art. 19 – Caratteristiche e modalità di installazione dei mezzi pubblicitari: Striscioni, locandine, stendardi

Art. 20 – Caratteristiche e modalità di installazione dei mezzi pubblicitari:

Segni orizzontali reclamistici

Art. 21 – Caratteristiche e modalità di installazione dei mezzi pubblicitari: Pannelli luminosi Art. 22 – Caratteristiche e modalità di installazione dei mezzi pubblicitari: Impianti di pubblicità o propaganda

Art. 23 – Caratteristiche e modalità di installazione dei mezzi pubblicitari: Gli Impianti per le pubbliche affissioni

Capo IV: AUTORIZZAZIONII E INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE Art. 24 – Autorizzazioni

Art. 25 – Documentazione

Art. 26 – Termini per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 27 – Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità Art. 28 – Manutenzione degli impianti

Art. 29 – Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari

Titolo II: DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I: DISCIPLINA GENERALE

Art. 30 – Applicazione dell’imposta e del diritto Art. 31 – Classificazione del Comune

Art. 32 – La deliberazione delle tariffe

Capo II: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – DISCIPLINA Art. 33 – Presupposto dell’imposta

Art. 34 – Soggetto passivo

Art. 35 – Modalità di applicazione dell’imposta Art. 36 – Dichiarazione

Art. 37 – Rettifica ed accertamento d’ufficio Art. 38 – Pagamento dell’imposta e del diritto

Capo III: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – TARIFFE Art. 39 – Tariffe

Art. 40 – Pubblicità ordinaria

Art. 41 – Pubblicità ordinaria con veicoli

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Art. 42 – Pubblicità con veicoli dell’impresa Art. 43 – Pubblicità con pannelli luminosi Art. 44 – Pubblicità con proiezioni Art. 45 – Pubblicità varia

Art. 46 – Imposta sulla pubblicità – riduzioni Art. 47 – Imposta sulla pubblicità – esenzioni

Capo IV: IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 48 – Finalità

Art. 49 – Affissioni – prenotazioni – registro cronologico Art. 50 – Criteri e modalità per l’espletamento del servizio

Capo V: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE Art. 51 – Tariffe – applicazione e misura

Art. 52 – Tariffa – riduzioni Art. 53 – Diritto – esenzioni

Titolo III: SANZIONI, CONTENZIOSO DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I: SANZIONI

Art. 54 – Sanzioni tributarie Art. 55 – Interessi

Art. 56 – Sanzioni amministrative

Capo II: CONTENZIOSO Art. 57 – Giurisdizione tributaria Art. 58 – Procedimento

Capo III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 – Accertamenti e rettifiche d’ufficio di cui al D.P.R. n° 639/1972 Art. 60 – Pubblicità annuale iniziata nel 1993

Art. 61 – Entrata in vigore – effetti

(4)

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l’effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.

2. Stabilisce le modalità per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l’effettuazione delle forme di pubblicità di cui all’art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

a. dal Capo I del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507;

b. dall’art. 233 del D. Lgs 30 aprile 1992, n° 285, modificato dall’art.13 del D.Lgs 10 settembre 1993, n°360;

c. dagli artt. da 47 a 59 deel D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

d. dall’art. 14 della legge 29 giugno 1939, n° 1497;

e. dall’art. 22 della legge 1° giugno 1939, n° 1089;

f. dalla Legge 18 marzo 1959, n° 132 e dall’art.10 della legge 5 dicembre 1986, n° 856;

g. dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l’effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art. 3

Gestione del Servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica – imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.

2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n° 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell’albo previsto dall’art. 32 del D.Lgs 15 novembre 1993, n°507.

3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs 15 novembre 1993, n° 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.4

Gestione contabile

1. La gestione contabile dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è rapportata ad anno solare di riferimento.

2. Essa dovrà essere esercitata, qualunque sia la forma prescelta per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta e del diritto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, dal D.Lgs 15 novembre 1993, n°507 e dal decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 – artt. da 1 a 5.

Art.5

Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale

(5)

dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone rimborsi.

2. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale – entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 6

Entrata in vigore del regolamento – disciplina transitoria

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 3 del D. Lgs 15 novembre 1993, n°507, il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l’esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:

- dal D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507;

- dall’art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n° 285, modificato dall’art. 13 del D. Lgs 10 settembre 1993, n°360;

- dagli artt. da 47 a 59 del D. P. R. 16 dicembre 1992, n° 495;

- dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l’effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle soprachiamate.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’

Art. 7

Disciplina Generale

1. Nell’installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell’effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. In conformità a quanto dispone la Legge 18 marzo 1959, n°132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie

3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall’art. 57 del presente regolamento.

4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall’art. 24 del D.Lgs. n° 507/1993, indicate nell’art. 57 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 8

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1 Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. n°

507, in:

A) pubblicità ordinaria

B) pubblicità effettuata con veicoli

(6)

C) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni D) pubblicità effettuata con proiezioni

E) pubblicità varia.

A) La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell’art.47 del regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92, intendendosi compresi negli “altri mezzi pubblicitari” i segni “orizzontali reclamistici”

ed esclusi gli “striscioni”, disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla pubblicità varia.

È compresa nella “pubblicità ordinaria” la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi.

B) La pubblicità effettuata con veicoli è così distinta:

1) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno o all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita “pubblicità ordinaria con veicoli”;

2) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita “pubblicità con veicoli dell’impresa”.

Per l’effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992, n° 495.

C) La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

D) E’ compresa fra la “pubblicità con proiezioni”, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

E) La pubblicità varia comprende:

1) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, di seguito definita “pubblicità con striscioni”;

2) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d’acqua, di seguito definita “pubblicità da aeromobili”;

3) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito “pubblicità in forma ambulante”;

4) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, “definita pubblicità con palloni frenati”;

5) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita “pubblicità fonica”.

Art. 9

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L’installazione di mezzi pubblicitari, consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall’art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n° 285, modificato dall’art.13 del D.Lgs 10 settembre 1993, n° 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilita dal par.3°, capo I, Titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495.

2. Fermo restando i diritti e le competenze dell’A.N.A.S., della Regione o della Provincia sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica.

3. Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

(7)

4. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

5. Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S., fuori dai centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mt. 3 dal ciglio delle strade.

6. All’interno dei centri abitati la dimensione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari non deve superare la superficie di mq. 4; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 10;

7. All’interno dei centri abitati, di regola, la distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100, fatti salvi comunque eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio o di complessi e manufatti di interesse storico ed artistico.

8. L’installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dagli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 ed è autorizzata con le modalità stabilite dagli artt. da 24 a 29 del presente regolamento.

9. Il sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;

10. Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall’art. 50 del D.P.R. n° 495/92.

CAPO III

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 10 Oggetto

1. Il presente capo disciplina i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti e le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari nell’ambito del territorio comunale.

Art.11

Disposizioni generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e del presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti.

La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all’art. 8, lettere A), C), E) del presente regolamento.

La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art.23.

3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale, previo parere della Commissione edilizia.

4. Dall’entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l’installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 507/93.

Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

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5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall’anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell’espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art.12

La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l’installazione può essere consentita, con l’espletamento della procedura stabilita dal presente capo.

3. All’interno dei centri abitati il piano prevede, le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l’installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell’ambito di quelle massime stabilite dall’art. 9.

4. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

5. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad un’altezza non inferiore a mt. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a mt. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell’art. 9 del D. Lgs 15 novembre 1993, n° 507.

Art.13

Classificazione del territorio comunale

1. Ai fini della collocazione dei mezzi di pubblicità esterna il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

A) edifici monumentali

B) centro storico e zone soggette a vincolo e controllo ambientale C) centro commerciale, industriale, artigianale e periferia

Art.14

Edifici monumentali

1. Sugli edifici monumentali, mura e porte della città, sul muro di cinta e nelle zone di ripetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari.

2. Può essere autorizzata l’apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell’ambiente nel quale sono inseriti.

3. Sul percorso di immediato accesso agli edifici suddetti, può essere autorizzata l’installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D. P. R. 16.12.1992, n°495.

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Art.15

Cento storico e zone soggette a vincolo e controllo ambientale

1. All’interno del centro storico e delle zone soggette a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non è autorizzata l’installazione di insegne, cartelli, ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori tradizionali ed ambientali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.

2. Per l’applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni previste dal Piano regolatore generale.

Art.16

Centro commerciale, industriale artigianale e periferia

1. In tali aree possono essere collocati mezzi di pubblicità ordinaria di ogni tipo.

2. L’inserimento di detti mezzi deve essere fatto salvaguardando i criteri estetici e gli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti, e nel rispetto delle norme di legge vigente e di quelle contenute nel presente regolamento.

Art.17

Caratteristiche e modalità di installazione dei mezzi pubblicitari: Insegne

1. Sono considerate tali le scritture in caratteri alfanumerici, completate da simboli o marchi, installate nella sede delle attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa. Possono essere realizzate in materiale di qualsiasi natura, purchè esso sia in armonia con le caratteristiche dell’edificio sul quale vengono installate e compatibili con l’ambiente del quale l’edifico stesso fa parte. Possono essere luminose sia per luce propria che per luce diretta.

2. Nei centri abitati le insegne d’esercizio possono essere autorizzate in tutte le forme e con ogni materiale non deperibile, compatibile con le caratteristiche dell’edificio e dell’ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria.

3. All’interno dei centri storici e delle zone soggette a vincolo e a controllo ambientale, le caratteristiche delle insegne d’esercizio devono essere in armonia con le esigenze di salvaguardia del pregio degli edifici e dell’ambiente nel quale devono essere collocate.

Sono di norma escluse le insegne di tipo “scatolato” od a “cassonetto” in materiale plastico o simile ad illuminazione diretta e indiretta.

Sono invece ammesse:

a) le insegne realizzate in mosaico;

b) le insegne di tipo “scatolato”, in metallo, cristallo o legno, ad illuminazione diretta;

c) le insegne a cassonetto con fronte in legno o metallo traforato “in negativo con illuminazione interna trasparente dalle lettere e dai marchi;

d) le iscrizioni effettuate su pannelli in metallo, legno, vetro od apposte direttamente sugli intonaci degli edifici, ed illuminate direttamente;

e) le insegne bifacciali a bandiera “artistiche” di dimensioni e caratteristiche da valutare in relazione all’edificio ed all’area di circolazione sulla quale prospettano, ad illuminazione indiretta; l’illuminazione interna è ammessa solo per le insegne traforate, per evidenziare all’esterno le iscrizioni ed i simboli nelle stesse contenuti;

f) le targhe professionali o di esercizio di dimensioni e caratteristiche tali da non alternare o coprire le strutture architettoniche dell’edificio.

Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate ed avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

4. Il Comune di Spilimbergo, in armonia con le disposizioni dello Statuto della Città, privilegia l’installazione sul territorio di mezzi ed impianti pubblicitari realizzati in mosaico, favorendo in tal modo la valorizzazione dell’attività musiva qui esercitata e la promozione turistico – culturale della

“Città del mosaico”.

5. Altre tipologie di insegne possono essere ammesse nei centri storici su conforme parere della Commissione edilizia comunale.

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6. Al di fuori dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade comunali dove è consentita l’installazione di insegne ed altri mezzi pubblicitari, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si osservano le disposizioni previste e richiamate nel precedente art. 9.

Art.18

Caratteristiche e modalità di installazione dei mezzi pubblicitari: Cartelli

1. Sono considerati tali i manufatti mono o bifacciali, supportati da idonea struttura di sostegno o di collocazione su prospetti di edifici, recinzioni e simili, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi.

I cartelli bifacciali sono utilizzabili nelle due facciate con immagini diverse. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta.

Di norma devono avere un’aspetto decoroso ed essere costituiti da materiali duraturi.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L’altezza da terra della base dei cartelli dovrà interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L’altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno mt. 1.5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

2. Per la loro collocazione all’interno dei centri abitati si osservano le disposizioni previste e richiamate nel precedente art. 9.

L’installazione provvisoria in occasione di manifestazioni, avvenimenti ed altri eventi non ricorrenti è autorizzata dal Sindaco.

L’installazione permanente può essere autorizzata all’interno ed all’esterno di impianti pubblici, su edifici, recinzioni, zone del centro abitato, a condizione che non si determinino contrasti dannosi con le caratteristiche dell’ambiente.

L’installazione permanente può essere autorizzata sugli edifici e nelle zone le cui caratteristiche sono individuate nel Piano generale degli impianti pubblicitari.

Per ogni altra posizione all’interno dei centri abitati l’autorizzazione può essere concessa dal Sindaco previo parere della Commissione edilizia comunale.

3. All’interno dei centri storici e delle zone soggette a vincolo e controllo ambientale, l’installazione dei cartelli può essere autorizzata in via provvisoria in occasione di manifestazioni, avvenimenti ed altri eventi non ricorrenti nonché sulle strutture ivi poste temporaneamente in opera da privati a protezione di lavori, purché siano compatibili con i valori estetico ambientali della zona per la quale viene richiesta l’installazione.

L’installazione permanente può essere autorizzata sugli edifici e nelle zone le cui caratteristiche sono individuate nel Piano generale degli impianti pubblicitari.

4. Fuori dai centri abitati, lungo od in prossimità delle strade comunali dove ne è consentita l’installazione, essa deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste e richiamate dall’art.9 del presente regolamento.

Art.19

Caratteristiche e modalità di installazione dei mezzi pubblicitari: Striscioni, locandine, stendardi

1 Si considerano con tali definizioni i mezzi mono o bidimensionali, realizzati in materiale privo di rigidezza, finalizzati alla promozione di manifestazioni, avvenimenti e spettacoli. Possono essere illuminati indirettamente.

2 Nei centri abitati l’installazione in via temporanea di striscioni, festoni di bandierine ed altri mezzi simili che attraversano strade o piazze deve essere preventivamente autorizzata, sentito il parere dell’Ufficio di polizia municipale.

3 All’interno dei centri storici i mezzi pubblicitari di cui sopra e gli stendardi possono essere autorizzati solo nel caso che abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che si tengono negli abitati dei quali i centri storici fanno parte.

4 Fuori dai centri abitati, lungo le strade ove è consentita l’installazione, gli striscioni, festoni di bandierine, stendardi, devono essere collocati con l’osservanza delle norme di cui all’art.9.

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5 Il collocamento delle locandine è consentito in tutto il territorio comunale all’interno e sulle vetrine di negozi, esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico od aperto al pubblico, previo pagamento dell’imposta sulla pubblicità ed annotazione da parte dell’Ufficio del periodo di esposizione.

Art.20

Caratteristiche e modalità di installazione dei mezzi pubblicitari: segni orizzontali reclamistici

1 Sono considerate tali le riproduzioni sulla superficie stradale, con pellicole adesive, in scritte alfanumeriche, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2 La loro effettuazione può essere consentita in tutto il territorio comunale, escluse le località e le zone di particolare pregio ambientale, all’interno del centro storico.

3 Non è consentita l’effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l’uso di vernici o di altri materiali diversi da quelli di cui al primo comma, che non consentono l’immediata rimozione al termine concesso con l’autorizzazione.

Art.21

Caratteristiche e modalità di installazione dei mezzi pubblicitari: Pannelli luminosi

1 Si definisce “pubblicità con pannelli luminosi” quella effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, anche con diffusione di più messaggi pubblicitari.

2 Nei centri abitati l’installazione è consentita nei luoghi indicati nel Piano generale degli impianti pubblicitari.

3 Nel centro storico l’installazione dei mezzi predetti può essere consentita, solo in via temporanea e per motivate finalità, nelle località indicate nello stesso Piano.

4 Lungo le strade comunali fuori dei centri abitati si osservano le disposizioni richiamate dall’art. 9 del presente regolamento e dell’art. 50 del D.P.R. 16.12.1992, n° 495.

Art.22

Caratteristiche e modalità di installazione dei mezzi pubblicitari: Impianti di pubblicità o propaganda

1 E’ qualificato tale qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, con le definizioni di cui alle classi precedenti; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2 Nei centri abitati l’installazione in via temporanea o permanente di tali mezzi è consentita nei luoghi indicati nel Piano generale degli impianti pubblicitari; non è consentita sugli edifici monumentali.

3 Nel centro storico l’installazione degli impianti predetti può essere consentita solo per periodi temporanei e per manifestazioni o avvenimenti, subordinatamente alle limitazioni e condizioni da prevedersi nell’autorizzazione.

4 In attuazione del disposto di cui all’art.3 del D.Lgs 15.11.1993, n° 507, il Comune prevede le sottoindicate tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

- n°20 bacheche-vetrine contenenti cartine, indicazioni ed informazioni di interesse pubblico;

- n°100 impianti posti a margine delle strade, in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;

- n°150 impianti su pali posti su suolo pubblico contenenti indicazioni direzionali;

- n°100 impianti costituiti da manufatti diversi da quelli sopradescritti.

5. La localizzazione nel territorio comunale e le caratteristiche degli impianti pubblicitari di cui al precedente comma sono indicate nel piano generale degli impianti.

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6. La tipologia e quantità degli impianti pubblicitari può essere rideterminata, qualora se ne avvisi la necessità, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal primo gennaio dell’anno successivo.

Art.23

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformità a quanto disposto dal terzo comma dell’art. 18 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n° 10.955 abitanti, e considerate le esigenze territoriali, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 480.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è così ripartita:

a) mq. 144, pari al 30 per cento è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale compresa la superficie da destinare all’affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali, ai sensi dell’art.1 – comma 69 della Legge 28.12.1995, n.549;

b) mq. 240, pari al 50 per cento è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;

c) mq. 96, pari al 20 per cento è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

4. Gli impianti delle pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

a) vetrine per l’esposizione di manifesti;

b) stendardi porta manifesti;

c) posters per l’affissione di manifesti;

d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l’affissione di manifesti;

e) superfici adeguatamente predisposte e limitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicenti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;

g) da altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 X 100 e sono collocate in posizioni tali da consentire, per tutti i lati utilizzati per l’affissione la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario dagli spazi ed aree pubbliche circostanti.

6. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l’indicazione “Comune di Spilimbergo – Servizio Pubbliche Affissioni” ed il numero di individuazione dell’impianto.

7. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l’installazione di mezzi pubblicitari.

8. L’installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all’art.9 del presente regolamento e, in genere, alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

a) la destinazione dell’impianto secondo quanto previsto dal comma 3;

b) l’ubicazione;

c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;

d) le dimensioni ed il numero di fogli cm. 70 x 100 che l’impianto contiene;

e) la numerazione dell’impianto ai fini della sua individuazione.

10. Il piano stesso è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l’elenco degli impianti con il numero distintivo, l’ubicazione, la destinazione e la superficie.

11. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più

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categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

12. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell’ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l’utilizzazione dell’impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l’impianto non viene usufruito.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI ED INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 24 Autorizzazioni

1. E’ fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di avere ottenuto la prescritta autorizzazione.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 53 del D.P.R. n°495/1992 ed è effettuato dal Sindaco al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo articolo.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell’art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285.

4. L’esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

a. pubblicità effettuata all’interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi e gli impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;

b. avvisi pubblicitari relativi a vendite e locazioni di immobili sui quali gli stessi sono posizionati;

c. pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere;

d. le targhe, di tipo e formato standard esposte a lato dei portoni degli edifici a condizione che:

- contengano le sole generalità identificative dell’impresa, arte o professione ivi esercitata;

- sia data preventiva comunicazione con indicazione delle caratteristiche e del loro posizionamento, nel rispetto della normativa di cui al presente regolamento;

Nel caso di inosservanza di dette prescrizioni, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui al successivo art. 57.

5. In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

6. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, polizia locale e pubblica sicurezza.

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Art.25 Documentazione

1. Il soggetto interessato al rilasciato dell’autorizzazione presenta la domanda presso l’ufficio comunale, allegando:

a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

b) un progetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l’indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene memorizzato ed installato;

c) una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;

d) il nulla osta tecnico dell’ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

2. Per l’installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto- attestazione.

Se l’autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

3. Le domande di voltura devono essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

Art.26

Termini per il rilascio dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Nello stesso termine deve essere data comunicazione dell’eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il diniego deve essere comunque motivato.

2. Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

3. Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse saranno archiviate.

4. Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati alle istanze.

Art.27

Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità

1. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall’art.55 del D.P.R. n°495/1992.

2. La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l’armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e la rimessa in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature, nei modi idonei a cancellare ogni traccia dall’impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Allo stesso modo dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell’utente interessato.

In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all’art. 57 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nell’autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione sono da considerarsi abusivi.

4. Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

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5. Il soggetto autorizzato all’esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezione o limitazioni di sorta a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo, potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all’autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

Art.28

Manutenzione degli impianti

1. Tutte le autorizzazioni si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

2. Conseguentemente il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riveniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

3. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

Art.29

Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari

1. In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza dell’autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso l’interessato dovrà provvedere a rimuovere l’impianto entro quindici giorni dalla data di scadenza.

2. Qualora l’intimato non ottemperi all’ordine di rimozione, l’impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 57 del presente regolamento.

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TITOLO II

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE

PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30

Applicazione dell’imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un’imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 31

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno 1992, penultimo precedente a quello, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall’I.S.T.A.T. risulta costituita da n° 10.955 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all’art. 2 del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507, nella classe IV.

2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l’adeguamento delle tariffe per l’anno successivo.

Art. 32

La deliberazione delle tariffe

Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s’intendono prorogate di anno in anno.

1. Per la prima applicazione del D. Lgs 15 novembre 1993, n° 507, le tariffe per l’anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994.

2. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall’adozione.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

1. E’ soggetta all’imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accadere senza necessità di particolari autorizzazioni.

3. Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione:

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a) i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;

Art. 34 Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

2. E’ solidamente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all’obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell’imposta. Allo stesso è notificato l’eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell’imposta, accessori e spese.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l’ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento, al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d’imposta, accessori e spese.

Art. 35

Modalità di applicazione dell’imposta

1. L’imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2. L’imposta per mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all’imposta per la superficie corrispondente all’ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. L’imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. L’imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l’efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicità ordinaria effettuata mediane locandine da collocare a cura dell’utenza all’esterno od all’interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall’ufficio comunale, previo pagamento dell’imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell’esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l’elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.

Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall’obbligo di presentazione dell’elenco dei locali.

9. L’imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l’arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

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10. Le maggiorazioni d’imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono comulabili.

11. L’imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, è dovuta per l’anno solare di riferimento a cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d’imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 36 Dichiarazione

1. Ottenuta l’autorizzazione prevista dall’art. 11, il soggetto passivo dell’imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all’ufficio comunale, ovvero, nel caso di gestione in concessione, al concessionario, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari.

La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n° 462, modificato dal D.P.R.

30.12.1982, n° 955).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino modificazioni della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Quando dalla stessa dichiarazione risulti dovuta l’integrazione dell’imposta pagata per lo steso periodo, deve essere allegata l’attestazione del pagamento eseguito.

Nel caso che al contribuente sia dovuto un rimborso, il Comune o il Concessionario vi provvede, dopo le necessarie verifiche, entro novanta giorni, a mezzo assegno di conto corrente postale, senza spese per l’utente.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Tale pubblicità annuale si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, semprechè non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all’art. 8, lettere, A) – B) – C) del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs, n° 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 8, lettere D) – E), (art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n° 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.

Art. 37

Rettifica ed accertamento d’ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui è stata – o avrebbe dovuto essere – presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.

2. Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo, l’ammontare dell’imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni di pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento e di rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell’imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l’indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 38

Pagamento dell’imposta e del diritto

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1. Il pagamento dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o, se il servizio è affidato in concessione, al Concessionario del Comune.

L’importo dovuto è arrotondato a L. 1000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore. L’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 36.

Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l’attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d’imposta per essere esibite in occasione di eventuali controlli.

Per il pagamento deve essere utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

2. L’imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell’effettuazione della pubblicità stessa, contestualmente alla dichiarazione.

3. L’imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Qualora l’importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all’ufficio comunale o al concessionario, al momento della richiesta del servizio d’affissione.

L’attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l’affissione dei manifesti.

Per il pagamento diretto l’ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato.

5. La riscossione coattiva dell’imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43 e successive modificazioni.

6. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni.

Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

7. I crediti del Comune relativi all’imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell’art.

2752, comma quarto del Codice Civile.

8. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n°642/1972) indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni, ovvero al Concessionario del Servizio, i quali devono provvedere al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta

CAPO III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - TARIFFE

Art. 39 Tariffe

1. Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507 e secondo quanto disposto dal seguente capo e dagli articoli:

a) 8 – per la tipologia dei mezzi pubblicitari;

b) 31 – per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;

c) 32 – per le modalità, i termini e la procedura dell’atto deliberativo;

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del presente regolamento.

Art. 40 Pubblicità ordinaria

1. L’imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all’art.8, lettera A) del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l’art. 12 del D.Lgs.

n° 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie, determinata con le modalità di cui al precedente art. 35.

2. Per la pubblicità che non ha durata superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella annua.

Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica una tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all’esposizione diretta di tali mezzi, si applica l’imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto, determinata in conformità all’art. 35, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dalla effettiva durata dell’utilizzazione.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

a) compresa tra mq. 5.5 e mq 8.5, la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50 per cento;

b) superiore a mq. 8.5, la tariffa dell’imposta è maggiorata del 100 per cento.

5. Qualora la pubblicità di cui al precedente articolo sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa dell’imposta è maggiorata del 100 per cento.

6. Le maggiorazioni di imposta si applicano con le modalità previste dall’art. 35 comma 10.

Art. 41

Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L’imposta sulla pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall’art. 8, lettera B), punto 1 del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune, dal 1° comma dell’art. 13 del D. Lgs. n° 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie, determinata con le modalità di cui al precedente art. 35.

2. Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell’art. 40, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superficie da tale norma previste.

3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l’imposta è dovuta per metà ai Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 42

Pubblicità con veicoli dell’impresa

1. L’imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare e secondo la tariffa deliberata alla Giunta comunale in conformità all’art. 13, comma terzo del D.Lgs n° 507/93:

- al Comune ove ha sede l’impresa o qualsiasi sua dipendenza;,

- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;

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2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell’imposta è raddoppiata.

3. Non è dovuta l’imposta per l’indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

4. L’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 43

Pubblicità con pannelli luminosi

1. L’imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall’art. 8, lettera C), del regolamento, si applica indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell’art. 18 del D. Lgs. n° 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all’art. 35.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.

3. L’imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell’impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 44

Pubblicità con proiezioni

1. L’imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall’art. 8, lettera D), del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune del quarto comma dell’art. 14 del D.Lgs n° 507/93, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 45 Pubblicità varia

1. La tariffa dell’imposta per la pubblicità effettuata:

1) con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell’art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all’art. 35, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario.

2) da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall’art.15, secondo comma, del decreto.

3) con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, alla misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall’art. 15, secondo comma, del decreto.

4) in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari si applica, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell’art. 15 del decreto;

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