• Non ci sono risultati.

TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

nel proc. RACL n. 704/2011 riunito a quello RACL n. 4471/2013 letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede, visto l’art. 102 c.p.c.,

premesso che in materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'as- segnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda diretta ad ottenere la riformulazione della graduatoria (Cass. civ., Sez. L, 5 giugno 2008, n. 14914);

considerato che nella specie i ricorrenti impugnano, tra l’altro, le graduatorie per cui è causa al fine di ottenerne la caducazione e la riformulazione, cosicché litisconsorti necessari devono intendersi tutti coloro i quali risultino posizionati utilmente nelle graduatorie impugnate;

ritenuto che la notifica nei modi ordinari sia sommamente difficile per l’elevato numero dei destinatari;

visto l’art. 150 c.p.c. e tenuto conto dell'orientamento della Sezione Lavoro di questo Tribunale in materia;

P.Q.M.

autorizza e dispone la notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica da effettuarsi a cura della parte ricorrente secondo il procedimento previsto

dall'articolo 150 c.p.c.;

autorizza altresì il ricorso alla notificazione in forma telematica ordinando al Ministero del lavoro di pubblicare, nel proprio sito Internet istituzionale, un idoneo avviso corredato di copia degli atti introduttivi dei giudizi riuniti, del presente provvedimento e delle graduatorie impugnate contenenti il nominativo di coloro che vi sono utilmente collocati, previa tempestiva trasmissione di tali atti su supporto informatico a cura di parte ricorrente;

Fissa per le notificazioni sopra disposte il termine del 20 giugno 2016 e rinvia per la comparizione personale delle parti all’udienza del 21 settembre 2016, ore 9:30 e ss, con termine di legge per la costituzione di eventuali controinteressati.

Manda alla Cancelleria per la integrale comunicazione alle parti costituite.

Cagliari, 31 marzo 2016

IL GIUDICE

Dott. Riccardo Ponticelli

Firmato Da: PONTICELLI RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3e5b8

Riferimenti

Documenti correlati

10 In via di premessa teorica, si rammenta che – secondo Cass., sez. 29467/2019: “Il giudice ordinario non può esercitare il potere di disapplicazione di un atto

➢ depositare in via telematica verbale di tutte le operazioni effettuate nel corso degli accessi, e relazioni semestrali nel corso della custodia ed una finale

Non si ha conoscenza dell'esistenza di certificazione/schema degli impianti, così come dell'attuale efficienza  degli  stessi;  la  determinazione  del  valore  a 

10 comma V della predetta legge regionale, nella parte in cui prevede che il Coordinatore dell’Avvocatura valuta l’opportunità della costituzione in giudizio della Regione

• le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n.

g) la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita; h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di

miR-126 is downregulated in pericytes following exposure to mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles obtained in diabetic-like conditionsA. Terms of use:

SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA ASINCRONA: il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle

SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA ASINCRONA: il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita;

32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell’offerta (a condizione che l’invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa

Appare quindi non assolto l'onere di prova che incombeva alla società, di giustificare il licenziamento con riferimento non solo alla chiusura del cantiere, ma anche

Preliminarmente deve rilevarsi come debba ritenersi conforme al dato normativo la previsione di limitare il perimetro soggettivo della proposta al soddisfacimento

• apporre all’esterno degli immobili un cartello con la scritta VENDESI, l’indicazione del numero e dell’anno della procedura nonché il numero telefonico del custode, visibile

3 e 102 Cost., atteso che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte costituzionale sentenze n. 146 del 2008) e le differenze,

 l’ espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e delle condizioni della vendita. 3) Nel caso in cui l’offerente fosse

Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in persona del Ministro in carica, contestando innanzitutto la natura

32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell’offerta (a condizione che l’invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati.

32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell’offerta (a condizione che l’invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa

SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA ASINCRONA: il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle

- www.garavirtuale.it – ove verrà creata per ciascun professionista un aula virtuale per lo svolgimento di tutte le operazioni di vendita accessibile agli offerenti

Nel caso di specie, il Tribunale ha avuto modo di riscontrare sia la completezza e regolarità della documentazione allestita a supporto della domanda, sia la logicità e

solo in termini di minore rischio di diffusione della pandemia, ma anche in termini di minore gravità della malattia e specialmente di minore rischio di ospedalizzazione; con