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Sistema tessera sanitaria, invio dei dati con nuove regole dal 2021

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GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I

GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Giovedì, 29 ottobre 2020

Anno 161° - Numero 270

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata:

gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:

gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 ottobre 2020, n. 138.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di par- tenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, fatto a Bru-

xelles il 5 ottobre 2016. (20G00157) . . . Pag. 1

LEGGE 12 ottobre 2020, n. 139.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Go- verno della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio

2016. (20G00158) . . . Pag. 30

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell’economia e delle finanze

DECRETO 19 ottobre 2020.

Adeguamento del tracciato del Sistema tesse- ra sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sani-

tarie e veterinarie. (20A05834) . . . Pag. 42

DECRETO 20 ottobre 2020.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell’operazione di concambio dell’8 ottobre 2020 dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo

circolante. (20A05859) . . . Pag. 153

(2)

DECRETO 22 ottobre 2020.

Emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° settembre 2020 e scadenza 1° settembre 2051, finalizzata ad

operazioni di concambio. (20A05899) . . . Pag. 154

Ministero della salute

DECRETO 28 ottobre 2020.

Sospensione dell’entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante: «Aggiornamento del- le tabelle contenenti l’indicazione delle sostan- ze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.

Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di

Cannabis». (20A05955) . . . Pag. 157

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 21 ottobre 2020.

Disposizioni di attuazione delle misure incen- tivanti a favore delle imprese di autotrasporto di

cui al decreto 14 agosto 2020. (20A05844) . . . Pag. 158

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 15 settembre 2020.

Disposizioni transitorie di modifica del decre- to 2 agosto 2018 concernenti la proroga dei ter- mini per il completamento dell’attività effettuata dagli organismi di controllo del settore vitivini-

colo. (20A05858) . . . Pag. 163

DECRETO 14 ottobre 2020.

Iscrizione di varietà di colza al relativo regi-

stro nazionale. (20A05793) . . . Pag. 164

DECRETO 14 ottobre 2020.

Iscrizione di varietà da conservazione di spe- cie agrarie e ortive al relativo registro naziona-

le. (20A05794) . . . Pag. 166

DECRETO 14 ottobre 2020.

Variazione del responsabile della conserva- zione in purezza di varietà da conservazione di

DECRETO 19 ottobre 2020.

Variazione della denominazione di una va- rietà di girasole e del responsabile del manteni- mento in purezza di una varietà di riso iscritte al registro nazionale delle varietà di specie agra-

rie. (20A05796) . . . Pag. 170

DECRETO 19 ottobre 2020.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia al rela-

tivo registro nazionale. (20A05797) . . . Pag. 171

Presidenza del Consiglio dei ministri DIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE

ORDINANZA 22 ottobre 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civi- le in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de- rivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza

n. 708). (20A05857) . . . Pag. 174

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 9 ottobre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso uma- no «Xanax», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina

n. DG/1028/2020). (20A05689) . . . Pag. 176

DETERMINA 9 ottobre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso uma- no «Xanax», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina

n. DG/1029/2020). (20A05690) . . . Pag. 177

DETERMINA 14 ottobre 2020.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a segui- to di nuove indicazioni terapeutiche, del medi- cinale per uso umano «Imnovid». (Determina

n. DG/1045/2020). (20A05749) . . . Pag. 179

DETERMINA 14 ottobre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso uma- no «Imnovid», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina

(3)

Corte dei conti

DECRETO 27 ottobre 2020.

Regole tecniche e operative in materia di svol- gimento in videoconferenza delle udienze del giu- dice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, del- le camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto

del pubblico ministero. (20A05954) . . . Pag. 183

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Singu-

lair» e «Lukasm». (20A05835) . . . Pag. 184

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nuva-

ring» (20A05836) . . . Pag. 185

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Liore-

sal» (20A05837) . . . Pag. 185

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isop-

tin» (20A05838) . . . Pag. 186

Autorità di bacino distrettuale dell’appennino meridionale

Adozione di misure di salvaguardia (20A05860) Pag. 186

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi posta-

li (20A05925) . . . Pag. 186

Ministero dell’economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

del giorno 12 ottobre 2020 (20A05886) . . . Pag. 186 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

del giorno 13 ottobre 2020 (20A05887) . . . Pag. 187 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

del giorno 14 ottobre 2020 (20A05888) . . . Pag. 187 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

del giorno 15 ottobre 2020 (20A05889) . . . Pag. 188 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

del giorno 16 ottobre 2020 (20A05890) . . . Pag. 188

Ministero della difesa Concessione della croce d’oro al merito dell’Eser-

cito (20A05842) . . . Pag. 189 Concessione di medaglie di bronzo al merito di

Marina (20A05843) . . . Pag. 189

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 2 adottata dall’Assemblea dei delegati dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

(ENPACL) in data 23 aprile 2020. (20A05885) . . Pag. 189

(4)
(5)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 ottobre 2020 , n. 138 .

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di partenariato sulle relazioni e la coope- razione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 58 dell’Accordo medesimo.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 2020

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

AMENDOLA, Ministro per gli affari europei

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

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ACCORDO DI PARTENARIATO

sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione», e

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA

LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

(7)

Stati membri dell'Unione europea, in seguito denominati gli «Stati membri», da una parte, e

LA NUOVA ZELANDA dall'altra,

in seguito denominati «le parti»,

CONSIDERANDO i valori comuni e gli stretti legami storici, politici, economici e culturali che le uniscono;

ACCOGLIENDO con favore i progressi compiuti nello sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose dopo l'adozione, il 21 settembre 2007, della dichiarazione comune sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda;

RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite («Carta dell'ONU») e a rafforzare il ruolo dell'ONU;

RIAFFERMANDO il loro fermo impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, nonché i principi dello Stato di diritto e della buona governance;

RICONOSCENDO il particolare impegno del governo della Nuova Zelanda a favore dei principi del trattato di Waitangi;

SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di fornire un quadro coerente per promuoverne lo sviluppo;

ESPRIMENDO la comune volontà di elevare le loro relazioni al livello di un partenariato rafforzato;

CONFERMANDO il desiderio di intensificare e sviluppare il dialogo politico e la cooperazione;

DETERMINATE a consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse a livello bilaterale, regionale e mondiale e sulla base di mutui vantaggi;

RICONOSCENDO la necessità di una maggiore cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza;

RICONOSCENDO il loro desiderio di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;

RICONOSCENDO ULTERIORMENTE il comune interesse a promuovere la comprensione reciproca e forti legami interperä sonali, anche mediante il turismo, accordi reciproci in virtù dei quali i giovani possano soggiornare in altri paesi alternando periodi di lavoro e di studio e altri soggiorni di breve durata;

RIBADENDO il loro fermo impegno a promuovere la crescita economica, la governance economica globale, la stabilità finanziaria e il multilateralismo efficace;

RIBADENDO il loro impegno a cooperare per promuovere la pace e la sicurezza internazionali;

PARTENDO dagli accordi conclusi tra l'Unione e la Nuova Zelanda, segnatamente in materia di gestione delle crisi, scienza e tecnologia, servizi aerei, procedure di valutazione della conformità e misure sanitarie;

PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi alla Nuova Zelanda che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione, conforä memente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'Unione che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità con il protocollo n. 21.

Rilevando inoltre che tali futuri accordi o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nel campo di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,

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HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità dell'accordo

La finalità del presente accordo è instaurare un partenariato rafforzato tra le parti e approfondire e promuovere la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni, anche intensificando il dialogo ad alto livello.

Articolo 2

Base della cooperazione

1. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare i principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto e la buona governance.

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle libertà fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, e del principio dello Stato di diritto costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento essenziale del presente accordo.

2. Le parti ribadiscono l'impegno nei confronti della Carta dell'ONU e dei valori condivisi ivi sanciti.

3. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere uno sviluppo e una crescita sostenibili, in tutti i loro aspetti, contribuendo agli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale e cooperando per affrontare le sfide ambientali, compresi i cambiamenti climatici.

4. Le parti sottolineano l'impegno comune a favore del carattere globale delle loro relazioni bilaterali e dell'amä pliamento e approfondimento di tali relazioni anche tramite la conclusione di accordi o intese specifici.

5. L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

Articolo 3

Dialogo

1. Le parti convengono di intensificare il dialogo regolare in tutti i settori disciplinati dal presente accordo in vista di realizzarne la finalità.

2. Il dialogo tra le parti si svolge tramite contatti, scambi e consultazioni a tutti i livelli, in particolare nelle seguenti forme:

a) vertici a livello di leader, da tenersi regolarmente ogni qualvolta le parti lo ritengano necessario;

b) consultazioni e visite a livello ministeriale, nelle occasioni e nelle sedi stabilite dalle parti;

c) consultazioni a livello di ministri degli esteri organizzate a cadenza regolare, se possibile una volta all'anno;

d) riunioni a livello di alti funzionari per consultazioni su questioni di interesse reciproco o incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali;

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e) dialoghi settoriali su questioni di interesse comune;

f) scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento della Nuova Zelanda.

Articolo 4

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

Le parti si impegnano a cooperare scambiando pareri su questioni politiche di interesse reciproco e, ove opportuno, condividendo informazioni sulle rispettive posizioni nei consessi e nelle organizzazioni regionali e internazionali.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E SICUREZZA

Articolo 5 Dialogo politico

Le parti convengono di intensificare il dialogo politico regolare a tutti i livelli, specie in vista di discutere le materie di interesse comune disciplinate dal presente titolo e rafforzare l'approccio comune alle questioni internazionali. Le parti convengono che, ai fini del presente titolo, per «dialogo politico» si intendono gli scambi e le consultazioni, formali o informali, a tutti i livelli di governo.

Articolo 6

Impegno a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto

Nell'intento di promuovere l'impegno comune a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, le parti convengono di:

a) promuovere i principi fondamentali in relazione ai valori democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, anche nei consessi multilaterali, e

b) collaborare e, ove opportuno, coordinarsi per la promozione pratica dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, anche nei paesi terzi.

Articolo 7 Gestione delle crisi

Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere la pace e la sicurezza internazionali anche tramite l'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, firmato a Bruxelles il 18 aprile 2012.

Articolo 8

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la pace e la sicurezza internazionali. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare e attuare pienamente a livello nazionale gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, e gli altri obblighi internazionali in materia. Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

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2. Le parti convengono inoltre di cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori:

a) adottando le misure necessarie, secondo il caso, per firmare, ratificare o aderire e attuare integralmente tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;

b) mantenendo un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

3. Le parti convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.

Articolo 9

Armi leggere e di piccolo calibro

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (small arms and light weapons, SALW) e relative munizioni nonché la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2. Le parti ribadiscono l'impegno a osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al commercio illecito di SALW e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nonché gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

3. Le parti s'impegnano a cooperare e ad assicurare il coordinamento e la complementarità delle loro azioni di contrasto al commercio illecito di SALW e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale e convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.

Articolo 10

Corte penale internazionale

1. Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con provvedimenti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.

2. Nel promuovere il rafforzamento della pace e della giustizia internazionale, le parti ribadiscono la loro determiä nazione:

a) a prendere misure per attuare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale («statuto di Roma») e relativi strumenti, secondo il caso;

b) a condividere l'esperienza con i partner regionali nell'adottare gli adattamenti giuridici necessari per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma, e

c) a cooperare per promuovere l'obiettivo dell'universalità e integrità dello statuto di Roma.

Articolo 11

Cooperazione nella lotta contro il terrorismo

1. Le parti ribadiscono l'importanza di contrastare il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare la Carta dell'ONU e le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del diritto in materia di diritti umani, del diritto dei rifugiati e del diritto internazionale umanitario.

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2. In questo quadro e tenuto conto della strategia globale dell'ONU contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale dell'ONU dell'8 settembre 2006, le parti convengono di cooperare nella prevenzione e repressione degli atti di terrorismo, in particolare:

a) nell'ambito della piena attuazione delle risoluzioni 1267, 1373 e 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altre risoluzioni e strumenti internazionali applicabili;

b) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

c) scambiando pareri:

i) sui mezzi e metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione;

ii) sulla prevenzione del terrorismo e

iii) sulle migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo;

d) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il suo quadro giuridico e adoperandosi per accelerare la conclusione di una convenzione globale contro il terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU;

e) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri dell'ONU ai fini di un'attuazione efficace, con tutti i mezzi opportuni, della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite.

3. Le parti ribadiscono l'impegno nei confronti delle norme internazionali del Gruppo di azione finanziaria internaä zionale (GAFI) per combattere il finanziamento del terrorismo.

4. Le parti ribadiscono l'impegno a collaborare per prestare assistenza allo sviluppo delle capacità antiterrorismo di altri Stati che necessitino risorse e competenze per prevenire e contrastare l'attività terroristica, anche nel quadro del forum globale antiterrorismo (GCFT).

TITOLO III

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO GLOBALE E AIUTI UMANITARI

Articolo 12

Sviluppo

1. Le parti ribadiscono l'impegno a favorire lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo allo scopo di ridurre la povertà e contribuire a un mondo più sicuro, equo e prospero.

2. Le parti riconoscono il valore della collaborazione per garantire che le attività di sviluppo abbiano maggiore impatto, portata e influenza, anche nel Pacifico.

3. A tale scopo, le parti convengono:

a) di scambiare opinioni e, ove appropriato, coordinare le rispettive posizioni sulle questioni di sviluppo nei consessi regionali e internazionali per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano, e

b) di scambiare informazioni sui rispettivi programmi di sviluppo e, ove appropriato, coordinare l'impegno a livello di paesi specifici per accrescerne l'impatto sullo sviluppo sostenibile e sull'eliminazione della povertà.

Articolo 13

Aiuti umanitari

Le parti ribadiscono il comune impegno nell'ambito degli aiuti umanitari e si adoperano per offrire risposte coordinate secondo il caso.

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TITOLO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA ECONOMICA E COMMERCIALE

Articolo 14

Dialogo in materia economica, commerciale e di investimenti

1. Le parti si impegnano a dialogare e cooperare in materia economica, commerciale e di investimenti al fine di agevolare il commercio e i flussi di investimenti bilaterali. Nel contempo, riconoscendo l'importanza di perseguire questo obiettivo tramite un sistema commerciale multilaterale regolamentato, le parti confermano il loro impegno a collaborare con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per una maggiore liberalizzazione degli scambi.

2. Le parti convengono di promuovere la condivisione di informazioni ed esperienze sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, compreso lo scambio di informazioni sul coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali.

3. Le parti avviano un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi di beni, ivi compresi prodotti agricoli e altri prodotti primari, materie prime, manufatti e prodotti ad alto valore aggiunto. Le parti riconoscono che un approccio trasparente e basato sul mercato è la via migliore per creare un ambiente favorevole all'investimento nella produzione e nel commercio di tali prodotti e per promuoverne una distribuzione e un uso efficienti.

4. Le parti avviano un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi bilaterali di servizi e a condividere informazioni ed esperienze sui rispettivi quadri di vigilanza. Le parti convengono altresì di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.

5. Le parti incentivano lo sviluppo di un contesto attraente e stabile per gli investimenti bilaterali tramite un dialogo che favorisca la comprensione reciproca e la cooperazione in materia di investimenti, ricerchi meccanismi per agevolare i flussi di investimenti e promuova norme stabili, trasparenti e accessibili per gli investitori.

6. Le parti si informano reciprocamente degli sviluppi del commercio bilaterale e internazionale, degli aspetti di altre politiche connessi agli investimenti e agli scambi, compresi i rispettivi approcci agli accordi di libero scambio (ALS), i rispettivi programmi in materia di ALS e le questioni normative connesse, che potrebbero incidere sugli scambi e sugli investimenti bilaterali.

7. Il dialogo e la cooperazione in materia di scambi e investimenti si svolgeranno in particolare tramite:

a) un dialogo annuale di politica commerciale a livello di alti funzionari, integrato da incontri ministeriali sul commercio, quando stabilito dalle parti;

b) un dialogo annuale sul commercio di prodotti agricoli;

c) altri scambi settoriali, quando stabilito dalle parti.

8. Le parti si impegnano a cooperare per assicurare condizioni favorevoli all'intensificazione degli scambi e degli investimenti reciproci, promuovendoli anche tramite la negoziazione di nuovi accordi, ove ciò sia fattibile.

Articolo 15

Questioni sanitarie e fitosanitarie

1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione sulle questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS) nel quadro dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie e della Commissione del CODEX Alimentarius (Codex), dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (International Office of Epizootics, OIE) e delle pertinenti organizzazioni internazionali e regionali che operano nel quadro della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (International Plant Protection Convention, IPPC). Tale cooperazione è diretta a favorire la reciproca comprensione delle rispettive misure SPS e ad agevolare gli scambi tra le parti, e può riguardare:

a) la condivisione di informazioni;

(13)

b) l'applicazione di prescrizioni in materia di importazione a tutto il territorio dell'altra parte;

c) la verifica integrale o parziale dei sistemi di ispezione e certificazione delle autorità dell'altra parte, conformemente alle pertinenti norme internazionali del Codex, dell'OIE e della IPPC sulla valutazione di tali sistemi, e

d) il riconoscimento delle zone indenni da parassiti o da malattie e delle zone a limitata diffusione di parassiti o malattie.

2. A tal fine le parti si impegnano a fare pieno uso degli strumenti esistenti, quali l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale firmato a Bruxelles il 17 dicembre 1996, e a cooperare in un consesso bilaterale ad hoc sulle altre questioni SPS che quell'accordo non disciplina.

Articolo 16

Benessere degli animali

Le parti ribadiscono anche l'importanza di sostenere la reciproca comprensione e cooperazione in materia di benessere degli animali, e continueranno a condividere informazioni e a cooperare nell'ambito del Forum per la cooperazione relativa al benessere degli animali della Commissione europea e delle competenti autorità della Nuova Zelanda e a collaborare strettamente presso l'OIE su queste materie.

Articolo 17

Ostacoli tecnici agli scambi

1. Le parti concordano che la maggiore compatibilità tra norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità è una condizione essenziale per agevolare lo scambio di beni.

2. Le parti riconoscono il loro interesse reciproco a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi e a tal fine concordano di cooperare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e tramite l'accordo sul reciproco riconoä scimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda firmato a Wellington il 25 giugno 1998.

Articolo 18

Politica della concorrenza

Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere la concorrenza nelle attività economiche tramite le rispettive leggi e normative a riguardo. Le parti convengono di condividere le informazioni sulla politica della concorrenza e gli aspetti connessi e di promuovere la cooperazione tra le rispettive autorità della concorrenza.

Articolo 19

Appalti pubblici

1. Le parti ribadiscono l'impegno a favore di procedure di appalto aperte e trasparenti che, fatti salvi gli obblighi internazionali, promuovano il principio di economicità, la competitività dei mercati e pratiche di acquisto non discrimiä natorie, favorendo così gli scambi commerciali reciproci.

2. Le parti concordano di rafforzare le consultazioni, la cooperazione e gli scambi di esperienze e buone pratiche nel settore degli appalti pubblici sulle questioni di interesse reciproco, compresi i rispettivi quadri normativi.

(14)

3. Le parti concordano di esplorare le modalità per promuovere ulteriormente l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici e di condividere opinioni in merito alle misure e alle pratiche che potrebbero pregiudicare gli scambi nel settore degli appalti.

Articolo 20

Materie prime

1. Le parti si impegneranno a promuovere la cooperazione sulle questioni relative alle materie prime tramite il dialogo bilaterale o nei pertinenti consessi plurilaterali o organizzazioni internazionali, su richiesta di una di esse. Tale cooperazione mira soprattutto a eliminare gli ostacoli agli scambi di materie prime, rafforzandone il commercio globale regolamentato e promuovendo la trasparenza dei mercati mondiali di questo settore.

2. Possono costituire materia di cooperazione, ad esempio:

a) le questioni in materia di offerta e domanda, commercio bilaterale e investimenti, come pure altre materie di interesse derivanti dal commercio internazionale;

b) gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di materie prime, ai servizi connessi e agli investimenti;

c) i quadri normativi delle parti e

d) le buone pratiche in relazione allo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria, comprese la politica mineraria, le procedure per il rilascio delle licenze e la pianificazione territoriale.

Articolo 21 Proprietà intellettuale

1. Le parti ribadiscono l'importanza dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprietà intellettuale, in particolare al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai modelli e brevetti, e del loro rispetto in conformità dei massimi standard internazionali cui le parti hanno aderito.

2. Le parti convengono di scambiare informazioni e condividere esperienze sulle questioni di proprietà intellettuale, tra cui:

a) la pratica, promozione, divulgazione, semplificazione, gestione, armonizzazione, tutela ed efficace applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;

b) la prevenzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

c) la lotta contro la contraffazione e la pirateria tramite forme adeguate di cooperazione e d) il funzionamento degli organi preposti alla tutela e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Le parti convengono di scambiare informazioni e promuovere il dialogo sulla tutela delle risorse genetiche, delle conoscenze tradizionali e del folklore.

Articolo 22 Dogane

1. Le parti rafforzano la cooperazione in materia doganale, compresa la facilitazione degli scambi, con l'intento di semplificare e armonizzare ulteriormente le procedure doganali e di promuovere azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali pertinenti.

2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti valutano la possibilità di concludere strumenti di cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

(15)

Articolo 23

Cooperazione in materia di fiscalità

1. Al fine di rafforzare e sviluppare le attività economiche tenendo conto nel contempo della necessità di sviluppare un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi della buona governance nel settore della fiscalità, quali la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale.

2. A tal fine e secondo le rispettive competenze, le parti si adopereranno per migliorare la cooperazione internaä zionale in materia fiscale, agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e sviluppare misure per un'efficace attuazione dei principi di buona governance di cui al paragrafo 1.

Articolo 24

Trasparenza

Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza e del rispetto delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale e ribadiscono a tal fine gli impegni assunti a norma degli accordi OMC, in particolare l'articolo X del GATT 1994 e l'articolo III del GATS.

Articolo 25

Commercio e sviluppo sostenibile

1. Le parti riconoscono il contributo che può apportare all'obiettivo dello sviluppo sostenibile la promozione di politiche commerciali, ambientali e del lavoro che si sostengano a vicenda e ribadiscono l'impegno a promuovere il commercio e gli investimenti a livello globale e bilaterale in modo da concorrere a quell'obiettivo.

2. Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di fissare i loro livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e di adottare o modificare le pertinenti politiche e disposizioni legislative, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale.

3. Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando o proponendo di abbassare i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro. Le parti riconoscono che non è parimenti opportuno usare la legislazione, le politiche e le pratiche in materia di ambiente o di lavoro per finalità protezionistiche.

4. Le parti condividono informazioni ed esperienze sulle iniziative volte a promuovere la coerenza e le reciproche sinergie tra gli obiettivi commerciali, sociali e ambientali, anche in settori quali la responsabilità sociale delle imprese, i beni e i servizi ambientali, i prodotti e le tecnologie rispettosi del clima e i sistemi di garanzia della sostenibilità, nonché negli altri aspetti di cui al titolo VIII, e rafforzano il dialogo e la cooperazione su eventuali questioni di sviluppo sostenibile nel quadro delle relazioni commerciali.

Articolo 26

Dialogo con la società civile

Le parti incoraggiano il dialogo tra le organizzazioni governative e non governative, ad esempio sindacati, datori di lavoro, associazioni di imprese e camere di commercio, nell'intento di promuovere il commercio e gli investimenti nei settori di interesse reciproco.

(16)

Articolo 27 Cooperazione tra imprese

Le parti incoraggiano le relazioni tra imprese e promuovono le relazioni tra governo e imprese tramite attività che coinvolgano queste ultime, anche nel contesto dell'incontro Asia-Europa (ASEM).

Questa cooperazione mira in particolare a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese.

Articolo 28 Turismo

Riconoscendo il valore del turismo come strumento per approfondire la comprensione e l'apprezzamento reciproci tra i popoli dell'Unione e della Nuova Zelanda, nonché i benefici economici derivanti dall'aumento del turismo, le parti convengono di collaborare per un suo incremento in entrambe le direzioni.

TITOLO V

COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA Articolo 29

Cooperazione giudiziaria

1. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, segnatamente le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie a livello internazionale e di protezione dei minori.

2. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti continuano a impegnarsi sulle questioni di assistenza giudiziaria reciproca in conformità degli strumenti internazionali pertinenti.

Possono eventualmente rientrare in questo impegno l'adesione ai pertinenti strumenti dell'ONU e la loro applicazione nonché il sostegno ai pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa e la cooperazione tra le autorità neozelandesi competenti e Eurojust.

Articolo 30

Cooperazione nell'attività di contrasto

Le parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sventare e smantellare le minacce della criminalità e del terrorismo transnazionale comuni a entrambe. La cooperazione tra autorità, agenzie e servizi di contrasto può attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attività di contrasto e di ogni altro tipo di attività congiunta e di assistenza determinato di comune accordo tra le parti.

Articolo 31

Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione

1. Le parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale, economica e finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le operazioni illecite adempiendo pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresi quelli di cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione.

(17)

2. Le parti promuovono l'attuazione della Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottata il 15 novembre 2000.

3. Le parti promuovono altresì l'attuazione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata il 31 ottobre 2002, tenendo conto dei principi di trasparenza e di partecipazione della società civile.

Articolo 32

Lotta contro le droghe illecite

1. Conformemente ai rispettivi poteri e alle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro le droghe illecite.

2. Le parti collaborano per smantellare le reti di criminalità transnazionale responsabili del traffico di droga anche scambiando informazioni, organizzando formazioni o condividendo le pratiche migliori, comprese le tecniche investiä gative speciali. Uno sforzo particolare è volto a combattere la penetrazione della criminalità organizzata nell'economia legale.

Articolo 33

Lotta contro la criminalità informatica

1. Le parti rafforzano la cooperazione al fine di prevenire e combattere la criminalità ad alta tecnologia, informatica e elettronica e la diffusione di contenuti illeciti su internet, compreso il materiale terroristico e pedopornografico, mediante lo scambio di informazioni ed esperienze pratiche nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani.

2. Le parti scambiano informazioni nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati nella criminalità informatica, delle indagini sulla criminalità informatica e della scienza forense digitale.

Articolo 34

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

1. Le parti ribadiscono la necessità di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per combattere il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero di beni o fondi derivanti da attività criminali.

2. Le parti scambiano informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e attuano misure appropriate per combattere contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in conformità delle norme adottate dagli organismi internazionali competenti per il settore, quali il GAFI.

Articolo 35 Migrazione e asilo

1. Le parti ribadiscono l'impegno a cooperare e a condividere opinioni in materia di migrazione, anche irregolare, tratta di esseri umani, asilo, integrazione, mobilità dei lavoratori e sviluppo, visti, sicurezza dei documenti, dati biometrici e gestione delle frontiere.

2. Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare la migrazione irregolare. A questo scopo:

a) la Nuova Zelanda accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità, e

b) ciascuno Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio della Nuova Zelanda, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalità.

(18)

In linea con i loro obblighi internazionali, tra cui quelli previsti dalla convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata il 7 dicembre 1944, gli Stati membri e la Nuova Zelanda forniscono ai propri cittadini documenti d'identità appropriati a tal fine.

3. Su richiesta di una di esse, le parti vaglieranno la possibilità di concludere un accordo tra la Nuova Zelanda e l'Unione europea in materia di riammissione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1 del presente accordo. Tale accordo prenderà in considerazione adeguate disposizioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi.

Articolo 36

Protezione consolare

1. La Nuova Zelanda conviene che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato sul suo territorio possono esercitare la tutela consolare per conto di altri Stati membri che non dispongano di una rappreä sentanza permanente ivi accessibile.

2. L'Unione e gli Stati membri convengono che le autorità diplomatiche e consolari della Nuova Zelanda possono esercitare la tutela consolare per conto di un paese terzo e che i paesi terzi possano esercitare la tutela consolare nell'Unione per conto della Nuova Zelanda in luoghi in cui la Nuova Zelanda o il paese terzo interessato non dispongano di una rappresentanza permanente accessibile.

3. I paragrafi 1 e 2 sono intesi a sopprimere gli eventuali requisiti di notifica o di approvazione che potrebbero essere altrimenti applicabili.

4. Le parti convengono di facilitare un dialogo sugli affari consolari tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 37

Protezione dei dati personali

1. Le parti convengono di cooperare al fine di migliorare le loro relazioni in seguito alla decisione della Commissione europea sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Nuova Zelanda, e di assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali in conformità con i pertinenti strumenti e standard internazionali, ivi comprese le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE») sulla protezione della privacy e sui flussi transfrontalieri di dati personali.

2. Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, lo scambio di informazioni e competenze. Essa può comprendere anche la cooperazione tra le controparti responsabili della regolamentazione, in organismi quali il gruppo di lavoro dell'OCSE sulla sicurezza e la tutela della privacy nell'economia digitale e la rete globale per la protezione della privacy (Global Privacy Enforcement Network).

TITOLO VI

COOPERAZIONE IN MATERIA DI RICERCA, INNOVAZIONE E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Articolo 38

Ricerca e innovazione

1. Le parti convengono di rafforzare la loro cooperazione in materia di ricerca e innovazione.

2. Le parti promuovono, sviluppano e agevolano le attività di cooperazione nei settori della ricerca e dell'innovazione a scopo pacifico, a sostegno dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda, firmato a Bruxelles il 16 luglio 2008.

(19)

Articolo 39

Società dell'informazione

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di condividere opinioni sulle rispettive politiche in questo settore.

2. La cooperazione in questo settore può incentrarsi, tra l'altro:

a) sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare la diffusione della banda larga ad alta velocità, le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy e la protezione dei dati personali, l'e- government e il governo aperto (open government), la sicurezza di internet e l'indipendenza e l'efficienza delle autorità di regolamentazione;

b) sull'interconnessione e interoperabilità delle reti di ricerca e delle infrastrutture e dei servizi di elaborazione dei dati scientifici, anche in un contesto regionale;

c) sulla standardizzazione, certificazione e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) sugli aspetti delle tecnologie e dei servizi di informazione e comunicazione legati alla sicurezza, alla fiducia e alla privacy, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro l'uso improprio delle tecnologie dell'inforä mazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica e la condivisione delle informazioni;

e) sugli scambi di opinioni riguardo le misure che affrontano il problema dei costi di roaming per la telefonia mobile internazionale.

TITOLO VII

COOPERAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E CONTATTI INTERPERSONALI

Articolo 40

Istruzione e formazione

1. Le parti riconoscono il contributo cruciale dell'istruzione e della formazione per la creazione di posti di lavoro di qualità e di una crescita sostenibile per le economie basate sulla conoscenza, in particolare tramite la formazione di cittadini che siano non solo preparati a partecipare in modo informato ed efficiente alla vita democratica, ma anche in grado di risolvere problemi e cogliere le opportunità che derivano da un mondo connesso a livello globale proprio del XXI secolo. Di conseguenza, le parti riconoscono di avere un interesse comune a cooperare nel settore dell'istruzione e della formazione.

2. Conformemente ai reciproci interessi e agli scopi delle loro politiche in materia d'istruzione, le parti s'impegnano a sostenere congiuntamente opportune attività di cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione. La cooperazione riguarderà tutti i settori dell'istruzione e può comprendere:

a) la cooperazione nell'ambito della mobilità ai fini dell'apprendimento individuale, attraverso la promozione e l'agevoä lazione degli scambi di studenti, ricercatori, docenti e personale amministrativo degli istituti di istruzione superiore e degli insegnanti;

b) il sostegno a progetti comuni di cooperazione tra istituti d'istruzione e di formazione dell'Unione europea e della Nuova Zelanda, nell'intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio, i programmi di studio e i corsi di laurea comuni e la mobilità degli studenti e del personale;

c) la cooperazione istituzionale, i contatti e i partenariati al fine di rafforzare la componente formativa del triangolo della conoscenza e di promuovere lo scambio di esperienze e di know-how;

d) il sostegno alla riforma delle politiche attraverso studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e valutazioni comparative e lo scambio di informazioni e buone pratiche, in particolare in considerazione dei processi di Bologna e di Copenaghen e degli strumenti e dei principi in grado di aumentare la trasparenza e l'innovazione nel settore dell'istruzione.

(20)

Articolo 41

Cooperazione in materia di cultura, mezzi audiovisivi e media

1. Le parti convengono di promuovere una cooperazione più stretta nei settori culturali e creativi al fine di migliorare, tra l'altro, la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture.

2. Le parti si impegnano a prendere misure volte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative culturali comuni di vario tipo, ricorrendo agli strumenti e ai quadri di cooperazione disponibili.

3. Le parti si adoperano per promuovere la mobilità dei professionisti della cultura, delle opere d'arte e di altri beni culturali tra la Nuova Zelanda e l'Unione e i suoi Stati membri.

4. Le parti convengono di esaminare, attraverso il dialogo politico, una serie di modalità per rendere accessibili beni culturali conservati al di fuori dei paesi d'origine alle comunità da cui provengono tali beni.

5. Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile, nonché tra i loro cittadini.

6. Le parti convengono di cooperare in particolare attraverso il dialogo politico presso i consessi internazionali competenti, segnatamente l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale, anche mediante l'attuazione delle disposizioni della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

7. Le parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e i profesä sionisti del settore degli audiovisivi e dei media.

Articolo 42

Contatti interpersonali

Riconoscendo il valore dei contatti interpersonali e il loro contributo al rafforzamento della comprensione tra l'Unione e la Nuova Zelanda, le parti convengono di incoraggiare, promuovere e approfondire opportunamente tali contatti, che possono comprendere anche scambi di funzionari e tirocini per laureati.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE, ENERGIA E TRASPORTI

Articolo 43

Ambiente e risorse naturali

1. Le parti convengono di cooperare sulle questioni ambientali, compresa la gestione sostenibile delle risorse naturali.

Obiettivo della cooperazione è promuovere la protezione dell'ambiente e integrare considerazioni di ordine ambientale in settori pertinenti della cooperazione, anche in un contesto regionale e internazionale.

2. Le parti convengono che la cooperazione può svolgersi ricorrendo al dialogo, a workshop, seminari, conferenze, programmi e progetti di collaborazione, condivisione di informazioni e migliori prassi e scambi di esperti, anche a livello bilaterale o multilaterale. I temi e gli obiettivi della cooperazione sono individuati congiuntamente, su richiesta di una delle parti.

(21)

Articolo 44

Tutela e miglioramento della salute, e relative norme

1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore della salute, anche nel contesto della globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di promuovere la cooperazione e gli scambi di informazioni ed esperienze sui seguenti temi:

a) protezione della salute;

b) sorveglianza delle malattie trasmissibili (come influenza aviaria e focolai di malattie acute) e altre attività rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento sanitario internazionale (2005), comprese azioni di preparazione contro le gravi minacce transfrontaliere, in particolare la pianificazione della preparazione e la valutazione dei rischi;

c) cooperazione in materia di norme e di valutazione della conformità per gestire la normativa e i rischi connessi ai prodotti (compresi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici);

d) questioni relative all'attuazione della convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità («OMS»);

e) questioni relative all'attuazione del codice di condotta mondiale sul reclutamento del personale sanitario dell'OMS.

2. Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare efficacemente, come opportuno, pratiche e norme sanitarie riconosciute a livello internazionale.

3. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro: programmi e progetti specifici concordati congiunä tamente, dialogo, cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.

Articolo 45

Cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono che i cambiamenti climatici rappresentano una pressante preoccupazione a livello mondiale che richiede un'azione collettiva coerente con l'obiettivo generale di mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali. Nell'ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le discussioni in altri consessi, le parti convengono di cooperare nei settori di interesse comune affrontando, tra l'altro, aspetti quali:

a) la transizione verso economie a basse emissioni di gas a effetto serra mediante strategie e azioni di attenuazione adatte alla situazione nazionale, comprese strategie di crescita ecosostenibile;

b) la progettazione, l'attuazione e il funzionamento dei meccanismi basati sul mercato, e in particolare dei sistemi di scambio delle quote di emissione;

c) strumenti di finanziamento del settore pubblico e privato, destinati all'azione per il clima;

d) la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che consentano basse emissioni di gas a effetto serra;

e) il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra e l'analisi dei loro effetti, incluse la definizione e l'attuazione di strategie di adattamento, a seconda del caso.

2. Le parti convengono di collaborare ulteriormente sugli sviluppi internazionali in questo settore e, in particolare, sui progressi verso l'adozione di un nuovo accordo internazionale per il periodo successivo al 2020 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché sulle iniziative di cooperazione compleä mentari che potrebbero contribuire a colmare il divario esistente in materia di mitigazione entro il 2020.

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