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Discrimen » Ergastolo, la speranza nasce da una cella

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Academic year: 2022

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RGASTOLO

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LA SPERANZA NASCE DA UNA CELLA*

Andrea Pugiotto

Pena fino alla morte, l’ergastolo ostativo è salito alla ribalta nei giorni scorsi in ragione di due decisioni. La prima, ora definitiva, è la sua condanna a Strasburgo perché nega dell’ergastolano la dignità umana, che non si acquista per meriti né sì perde per demeriti. La seconda è l’attesa sentenza della Consulta, chiamata a misu- rarne la conformità alla Costituzione secondo cui tutte le pene devono sempre ten- dere alla rieducazione e non possono mai essere inumane o degradanti.

Ho riletto la (spesso sguaiatamente urlata) rassegna stampa di questi giorni, ri- levandone il silenzio su un aspetto decisivo. Provo a colmare la lacuna.

La sentenza della Corte europea dei diritti nasce dal ricorso di Marcello Viola, ergastolano ostativo ristretto a Sulmona. Chiede due volte il beneficio del permesso premio, senza esito. Domanda la liberazione condizionale, senza esito. Ogni volta prospetta al suo giudice l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, sempre senza esi- to. Ci sarà pure un giudice, si chiede testardamente, e lo trova: non a Berlino, ma a Strasburgo.

È grazie a lui che la Corte europea, per la prima volta, si è pronunciata su que- sto italico “fine pena mai”, condannandolo perché pena perpetua de facto non ridu- cibile. E se il legislatore non ne modificherà tempestivamente la disciplina, la natura strutturale del problema provocherà una slavina di ricorsi da parte degli attuali 1.255 ergastolani ostativi (il 70,1% dei 1.790 condannati a vita). Oggi, per gli ergastolani senza scampo, viola è il colore della speranza.

Anche Sebastiano Cannizzaro è un ergastolano ostativo, ristretto a L’Aquila, in galera da ventiquattro anni. Gli è negata l’ammissione al permesso premio, prima dal magistrato e poi dal tribunale di sorveglianza. Gli stessi respingono anche l’ipotesi di un’impugnazione costituzionale della legge che vieta ogni beneficio penitenziario a chi non collabora con la giustizia. Ricorre allora in Cassazione che, finalmente, sol-

* È il testo dell’articolo pubblicato dal quotidiano Il Manifesto del giorno 16 ottobre 2019.

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Andrea Pugiotto

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leva la quaestio. Si deve alla sua cocciutaggine se, il 22 ottobre prossimo, la Consulta sarà chiamata a misurare la conformità dell’ergastolo ostativo alla Costituzione.

Tutto ciò ci racconta del protagonismo di Caino nel rimettere sui binari di una ritrovata legalità non solo sé stesso, ma l’intero ordinamento. La cella di un condan- nato, addirittura a vita, è l’ultimo posto dove si poteva immaginare di avviare una simile rivoluzione copernicana. Invece, è proprio da lì che tutto nasce, grazie all’uso del diritto (lex) in funzione dei diritti (jura), adoperato da chi pure il diritto e i diritti ha calpestato in passato.

Non sono casi così a testimoniare la metanoia del reo? Le molteplici defini- zioni che la Corte costituzionale ha dato della finalità rieducativa della pena con- vergono, tutte, nella necessità di favorire il recupero del reo ad una vita nella socie- tà, rispettosa dell’ordinamento democratico configurato in Costituzione. Di ciò, quale segnale è più tangibile che quello di Caino che sostituisce alla violenza l’arma nonviolenta del diritto?

Si badi. La Corte europea non ha riconosciuto a Viola alcuna somma a titolo di indennizzo. E se la Consulta gli darà ragione, Cannizzaro non tornerà libero: potrà solo domandare al suo giudice se la sua condotta carceraria e l’assenza di pericolosità sociale giustificano la concessione di un permesso di qualche ora, dopo un quarto di secolo di galera. Entrambi, dunque, hanno agito non tanto per interesse individuale, ma nell’interesse generale o, perlomeno, di tutti quelli che ancora pensano che l’unica pena giusta sia quella conforme a Costituzione.

Spes contra spem, Caino che si fa speranza contro ogni speranza: questo è ac- caduto. È una buona notizia: a impedire la recidiva e a proteggere la società, infatti, è più utile la risocializzazione che le manette.

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