• Non ci sono risultati.

53 del 3 ottobre 1990 Oggetto: Nuove misure degli importi mensili dell'assegno di incollocabilità a partire dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1990, rideterminate a norma dell'art

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "53 del 3 ottobre 1990 Oggetto: Nuove misure degli importi mensili dell'assegno di incollocabilità a partire dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1990, rideterminate a norma dell'art"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 53 del 3 ottobre 1990

Oggetto: Nuove misure degli importi mensili dell'assegno di incollocabilità a partire dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1990, rideterminate a norma dell'art. 20, comma 6, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Abrogazione della circolare n. 17/1989.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con Decreto del 13 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1990, ha approvato la delibera del Comitato esecutivo dell'Istituto, adottata nella seduta del 22 marzo 1990, con la quale sono stati determinati i nuovi importi mensili dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1 luglio 1987, 1 luglio 1988 e 1 luglio 1989.

Detto Decreto (all. n. 1), ha rideterminato la nuova misura della prestazione economica in argomento, in conformità al disposto del comma 6, dell'art. 20, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo cui "la riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'INAIL, avverrà a decorrere dal 1 luglio 1985, con cadenza annuale".

Vengono di seguito indicati i coefficienti annui di variazione calcolati dall'ISTAT sulla base degli indici dei prezzi al consumo, per il periodo 1 luglio 1985 - 30 giugno 1987, e le nuove misure degli importi mensili dell'assegno di incollocabilità:

Alle operazioni di conguaglio relative alla rivalutazione degli importi mensili dell'assegno di incollocabilità provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione.

Sarà cura delle competenti Unità operative comunicare agli interessati le nuove misure degli importi mensili dell'assegno, rivalutati secondo la data di decorrenza della concessione, a partire dal 1 luglio 1987.

Abrogazione della circolare n. 17/1989

E' abrogata la circolare n. 17 del 3 aprile 1989 in quanto all'assegno di incollocabilità è stato applicato il disposto di cui al comma 6 dell'art. 20 della Legge finanziaria n. 41/1986, in deroga alla procedura stabilita dal D.M. 26 gennaio 1988, allegato alla circolare medesima.

- dal 1.7.1985 al 30.6.1987

(la misura mensile di L. 200.000 resta invariata fino al 30 giugno 1987, in quanto già superiore alla misura che deriverebbe applicando l'indice ISTAT a quella in vigore al 30 dicembre 1985);

- dal 1.7.1987: L. 200.000 x 1,0610 = L. 212.200

- dal 1.7.1988: L. 212.200 x 1,0462 = L. 222.003

- dal 1.7.1989: arrotondato come da D.M. in L. 222.000 L. 222.003 x 1,0495 = L. 232.992 arrotondato come da D.M. in L. 232.995

Riferimenti

Documenti correlati