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76 del 10 novembre 1982 Oggetto: Rilevazione attività Enti di Patrocinio

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 76 del 10 novembre 1982 Oggetto: Rilevazione attività Enti di Patrocinio.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro, in attuazione del disposto di cui all'articolo 3 della Legge n. 112/1980, ha dettato con Decreto del 26 giugno 1981 le modalità di esercizio e i criteri di valutazione e di finanziamento della attività degli Istituti di Patronato.

Il Decreto stabilisce anche che gli Enti previdenziali debbano produrre elaborati meccanografici di raffronto dai dati rilevati.

Al fine di adempiere al disposto ministeriale, si impartiscono le istruzioni inerenti alla nuova procedura di lavoro.

Le norme al riguardo sono raccolte nell'allegato manuale operativo che si compone di due parti:

parte prima:

1) illustrazione dei moduli;

2) fasi della procedura;

3) tabelle di consultazione;

4) fac-simili delle comunicazioni;

5) testo del Decreto e note a commento;

parte seconda:

1) schede degli interventi.

Eventuali incertezze sulla nuova procedura dovranno essere segnalate a questa Direzione generale per i necessari chiarimenti.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in materia, in contrasto con le presenti istruzioni.

All.: n.1

Nelle pagine seguenti sono indicate alcune comunicazioni tipo da usare nei rapporti con gli enti di patrocinio.

Le Unità territoriali potranno integrare tali comunicazioni o adottarne altre in relazione alle proprie esigenze.

FAC-SIMILE N. 1 SEDE DI . . . ufficio Infortuni/Rendite N. . . Rif. pratica

Intervento/Fase . . . Del . . . AL PATRONATO

(2)

OGGETTO: . . .

Si comunica che l'intervento attivato da codesto Ente per il caso in oggetto, non può essere preso in esame per il motivo indicato al punto contrassegnato:

1 - Il mandato presentato è formalmente irregolare 2 - Il mandato a suo tempo rilasciato è estinto 3 - Il caso risulta patrocinato da altro Ente.

4 - La revoca pervenuta è irregolare

5 - Trattasi di intervento "sempre autonomo" per il quale è necessario uno specifico mandato 6 - I l mandato a suo tempo rilasciato risulta regolarmente revocato.

FAC-SIMILE N. 2 SEDE DI . . . Ufficio Infortuni/Rendite N. . . Rif. pratica

Intervento/fase . . . Del . . . AL PATRONATO

OGGETTO: . . .

Si comunica che l'intervento attivato da codesto Ente per il caso in oggetto, non è valutabile statisticamente per il motivo indicato al punto contrassegnato:

1 - Non trattasi di intervento "autonomamente configurabile" (doveva essere presentato con modulo 2-P) 2 - L'intervento è "autonomamente configurabile" (doveva essere presentato con modulo 1-P)

3 - La pratica di patrocinio non è stata chiusa (doveva essere presentato con modulo 2-P)

4 - La prestazione richiesta non rientra fra quelle elencate nella tabella B allegata al D.M. 26.6.1981 5 - L'intervento presentato non è compatibile con la pratica di patrocinio in corso di trattazione 6 - L'intervento attivato nella fase proposta è già stato trattato e definito con altro Ente di patrocinio FAC-SIMILE N. 3

SEDE DI . . . Ufficio Infortuni/Rendite N. . . Rif. pratica

Intervento/Fase . . . Del . . . AL PATRONATO (revocato)

OGGETTO:

(3)

Con riferimento all'intervento in oggetto, si comunica che la fase in corso di trattazione al momento della revoca del mandato, a suo tempo rilasciato a codesto Ente, ha avuto esito:

positivo/negativo.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DELLA SEDE FAC-SIMILE N. 4

SEDE DI . . . Ufficio Infortuni/Rendite N. Rif. Pratica . . . Intervento/Fase Del . . . AL PATRONATO

OGGETTO:

Si comunica che l'intervento attivato da codesto Ente per il caso in oggetto, presenta le irregolarità indicate al punto contrassegnato:

1 - I codici indicati sono errati

2 - Il modulo 3-P pervenuto e irregolare

3 - L'intervento non è proponibile nella fase richiesta

Si invita pertanto a comunicare le opportune rettifiche. In caso contrario l'intervento sarà valutato negativamente.

FAC-SIMILE N. 5 SEDE DI . . . Ufficio Infortuni/Rendite N. Rif. Pratica . . .

Intervento/Fase Del . . . AL PATRONATO

OGGETTO:

Si comunica che l'intervento attivato da codesto Ente per il caso in oggetto, non è valutabile statisticamente per il motivo indicato al punto contrassegnato:

1 - L'obbligo della denuncia compete per legge alla stessa persona che ha contratto la malattia/subito l'infortunio.

2 - Questa Sede era a conoscenza del caso prima della data di attivazione dell'intervento.

3 - Non risulta che codesto Patronato abbia partecipato all'inchiesta pretorile.

(4)

4 - L'intervento è stato attivato prima dei termini stabiliti.

5 - La data di attivazione è successiva a quella del provvedimento emesso dall'INAIL per la medesima prestazione.

6 - La documentazione/certificazione, essenziale per l'intervento in riferimento, manca/non è idonea.

7 - L'intervento è stato attivato dopo la data dell'invito a visita per la corrispondente revisione disposta dall'INAIL.

8 - Il pagamento dell'indennità temporanea è disposto in attuazione dell'art. 70 T.U./localizzato presso il datore di lavoro.

9 - Il primo pagamento dell'indennità temporanea è stato disposto il testo del decreto e note a commento Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro

VISTO il D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804;

VISTA la legge 27 marzo 1980, n. 112;

RILEVATA l'esigenza di dare attuazione al disposto dell'art. 3 della succitata legge n. 112/1980 mediante la determinazione dei criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione idonea a dimostrare l'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale;

SENTITE le Organizzazioni promotrici degli Istituti medesimi maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA:

Art. 1. - Il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale previsto dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, è effettuato sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione alla estensione ed efficienza dei servizi degli Istituti medesimi.

Art. 2. - A decorrere dall'anno 1982 la ripartizione dei fondi sarà effettuata in base alle seguenti quote percentuali:

- attività svolta ai sensi del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 e delle successive norme che hanno esteso la competenza degli Istituti di patronato e di assistenza sociale:

- in Italia 66%

- all'estero 9%

- organizzazione degli uffici:

- in Italia 18%

- all'estero 4%

- attività promozionale e di ricerca:

- in Italia 3%

Art. 3. - L'attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale è rilevante ai fini del finanziamento quando viene svolta a seguito di esplicito mandato di assistenza da parte dell'interessato, ha per scopo il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali o socio-assistenziali o di interventi ad esse collegati, autonomamente configurabili nell'ambito della vigente normativa, ed è esplicata nei confronti degli Enti competenti alla loro erogazione o definizione.

(5)

L'attività di patrocinio espletata nei confronti dell'Inps e dell'Inail e degli altri Enti competenti è suscettibile di finanziamento se riferita alle prestazioni ed agli interventi tassativamente indicati, con i relativi coefficienti di valutazione, nelle apposite tabelle, con note esplicative, allegate al presente decreto, che potranno essere modificate o integrate con la procedura prevista dall'art. 3 della legge 27 marzo 1980, n.

112.

L'attività di patrocinio suscettibile di valutazione ai fini delle erogazioni dei contributi di finanziamento è quella che si concreta in interventi del Patronato definiti positivamente in favore degli assistiti, di cui all'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804.

L'attività di cui ai commi precedenti deve essere svolta gratuitamente da ciascun Istituto di patronato e di assistenza sociale nei confronti di tutti gli interessati senza alcuna limitazione.

Art. 4. Il mandato rilasciato dall'assistito all'Ente di patronato agli effetti della tutela prevista dal citato D.L.C.P.S. n. 804/1947 deve rispondere a criteri di uniformità, deve essere notificato, a cura dell'Ente di patronato interessato, all'atto dell'intervento, all'Ente erogatore della prestazione richiesta.

Il mandato deve contenere la sottoscrizione del mandante, l'espressa indicazione del mandatario nonché la data e l'oggetto del mandato stesso e deve, inoltre, essere firmata dall'operatore autorizzato dall'Ente di patronato a riceverlo.

Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con il conseguimento della prestazione o con la definizione positiva dell'intervento richiesto e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo.

Ai fini del finanziamento degli interventi degli Istituti di patronato, quando sia stata rilasciata per il conseguimento della medesima prestazione successiva delega ad altro patronato, è considerata valida soltanto la revoca espressa del mandato, che deve essere comunicata, a mezzo lettera raccomandata, dal patronato subentrante a quello precedentemente delegato e all'Ente erogatore della prestazione. In tal caso l'attività svolta dal patronato nei cui confronti opera la revoca, e valutabile con riferimento all'intervento già svolto se definito positivamente. Qualora, invece, l'intervento sia stato definito negativamente, il nuovo mandato ha effetto per le eventuali successive fasi del procedimento amministrativo.

Art. 5. L'attività di patrocinio è svolta attraverso tre fasi di intervento:

a) fase amministrativa originata da istanza o denuncia;

b) fase di contenzioso amministrativo;

c) fase di contenzioso amministrativo medico-legale.

Non sono riconoscibili tutti quegli interventi che si inseriscono nel corso di una delle predette fasi procedurali, come momento strumentale, di natura istruttoria o sollecitatoria, rispetto al fine da perseguire (conseguimento della prestazione o definizione dell'intervento di cui alle tabelle allegate), ferma restando la validità del mandato in ordine alle eventuali successive fasi del procedimento amministrativo.

Art. 6. - Ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza in sede giudiziaria dovrà essere rilasciato dall'assistito specifico mandato e l'intervento della consulenza legale del patronato, per il conseguente riconoscimento in caso di esito positivo del giudizio, dovrà risultare dagli atti del fascicolo processuale e, comunque, da documentazione idonea a dimostrare il contributo sostanziale del patronato e della predetta consulenza legale allo svolgimento del procedimento.

L'assistenza in sede giudiziaria, anche se ha fatto seguito alla trattazione amministrativa del caso da parte dello stesso patronato, ha un riconoscimento autonomo, ai fini della valutazione, consistente nell'attribuzione di:

a) punti 3 per gli interventi previsti dall'art. 446 C.P.C. nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973, n.

533, nei giudizi definiti positivamente;

b) punti 15 per il giudizio di merito definito positivamente;

(6)

c) punti 24 per il giudizio di legittimità.

I predetti punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra di loro.

Il giudizio concluso con transazione si considera definito positivamente.

Art. 7. - Il finanziamento dell'attività degli Istituti di patronato è basato sul sistema di un punteggio da attribuirsi a ciascuno degli interventi di patrocinio previsti nelle allegate tabelle di classificazione e definito positivamente per l'assistito, con riferimento alle fasi previste dagli artt. 5 e 6 del presente decreto.

Art. 8. - Ai fini del finanziamento dell'organizzazione di cui al successivo art. 12 si considera la seguente articolazione della struttura degli Istituti di patronato:

- Sede centrale - Sedi regionali - Sedi provinciali - Sedi zonali

La Sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e controllare l'attività dell'intera struttura periferica.

Ad essa devono essere addetti almeno sei impiegati dipendenti dall'Istituto di patronato.

La Sede regionale ha il compito di coordinare l'attività interprovinciale.

Ad essa devono essere addetti almeno due impiegati, di cui uno responsabile della sede, aventi regolare rapporto di lavoro con l'Istituto o con la sua organizzazione promotrice.

La Sede provinciale deve possedere le caratteristiche di una unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata nonché chiaramente identificabile ai fini dell'attività di patrocinio e di ogni eventuale controllo. La presenza del patronato nella provincia deve essere garantita da personale addetto esclusivamente all'attività di patrocinio.

Alla Sede provinciale devono essere addetti almeno due impiegati, di cui uno responsabile della sede, aventi regolare rapporto di lavoro con l'Istituto o con la sua organizzazione promotrice.

Limitatamente al periodo intercorrente dalla data del presente decreto sino al 31 dicembre 1983 sarà considerata sufficiente, ai fini del riconoscimento della sede provinciale, fermi restando gli altri requisiti, la presenza, con regolare rapporto di lavoro, del responsabile della sede medesima.

La Sede zonale è costituita da una unita operativa avente una propria struttura funzionale ed autonoma rispetto alla sede provinciale.

Alla sede zonale deve essere addetto almeno un impiegato responsabile della sede, avente regolare rapporto di lavoro con l'Istituto di patronato o con l'Organizzazione promotrice.

Le sedi di cui ai punti precedenti devono essere strutturalmente e funzionalmente autonome dalla Organizzazione promotrice.

E' necessario, in caso di comando di personale da parte dell'Organizzazione promotrice, uno specifico provvedimento in tal senso, che dovrà essere vistato, per presa d'atto, dal competente Ispettorato del Lavoro.

Al competente Ispettorato provinciale del lavoro deve essere comunicato, a cura di ciascun Istituto di patronato, l'elenco degli impiegati a tempo pieno, nonché i nominativi dei responsabili delle Sedi regionali, provinciali, zonali.

(7)

Art. 9. - La vigilanza sugli Istituti di patronato, ai sensi del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 e della legge 27 marzo 1980, n. 112, è normalmente affidata all'Ispettorato del lavoro.

Per quanto attiene l'attività dei Patronati all'estero il Ministero provvede d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Il Ministero dispone ispezioni straordinarie quando esse sono determinate da particolari esigenze relative al funzionamento dei patronati nel territorio nazionale ed all'estero.

Art. 10. L'attività svolta dagli Istituti di patronato viene rilevata attraverso la seguente documentazione:

a) apposito registro di apertura delle pratiche, preventivamente vidimato dal competente Ispettorato provinciale del lavoro, da tenere presso le sedi provinciali, presso le sedi zonali e presso le sedi estere riconosciute, o tabulati meccanografici sostitutivi;

b) apposito registro di chiusura delle pratiche o tabulato meccanografico conforme, convalidato, all'atto del controllo, dal competente Ispettorato provinciale del lavoro e da tenere presso le sedi provinciali, presso le sedi zonali e presso le sedi estere riconosciute;

c) tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche trattate in ciascuna provincia che devono pervenire al Ministero del Lavoro debitamente verificate e convalidate dall'Ispettorato provinciale del lavoro. Eventuali contestazioni o rilievi da parte dell'Ispettorato devono essere notificati all'Istituto di patronato interessato;

d) relazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro da trasmettere al Ministero unitamente alle tabelle suddette contenente essenziali elementi di valutazione e di giudizio sull'espletamento dell'attività dei vari Enti operanti nell'ambito della provincia;

e) tabelle o supporti meccanografici conformi contenenti le risultanze statistiche rilevate direttamente dagli enti previdenziali, in particolare dall'Inps e dall'Inail;

f) tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività svolta in sede nazionale ed estera compilate dai Patronati, da trasmettere direttamente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con relazione riassuntiva e con espressa dichiarazione, da parte del legale rappresentante dell'Ente, in ordine alla esattezza e veridicità dei dati comunicati.

Art. 11. - Ai fini dell'erogazione del contributo al finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello considerato:

a) i Patronati sono tenuti a produrre le tabelle di cui alla lettera f) del precedente art.10 entro il 30 aprile;

b) entro il 30 aprile il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, provvede ad emanare il decreto impositivo delle aliquote di prelievo sui contributi incassati dagli Enti previdenziali ai sensi dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nell'anno considerato ai fini del finanziamento;

c) entro il 31 maggio il Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale provvede ad erogare congrue anticipazioni sulle competenze dovute per l'attività svolta nell'anno precedente;

d) le verifiche ed i controlli a livello periferico di cui alle lettere b) e o) del precedente art. 10 devono essere espletati dagli Ispettorati provinciali del lavoro entro il 31 ottobre;

e) entro il 31 dicembre si provvede ad emanare il decreto di concerto previsto dall'art. 5 del citato D.L.C.P.S. n. 804/1947, per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito conto istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Art. 12. - L'organizzazione degli uffici nel territorio nazionale è valutata mediante l'attribuzione del seguente punteggio nell'ambito della quota percentuale dei fondi riservata alla organizzazione delle strutture:

a) Per la sede centrale un punto, cui è da aggiungere un ulteriore punto per ogni sede regionale e provinciale riconosciuta.

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b) Per ogni sede regionale un punto, cui è da aggiungere un ulteriore punto per ogni sede provinciale riconosciuta nell'ambito regionale. Limitatamente al periodo previsto dall'ottavo comma del precedente art. 8, invece di un punto è attribuito mezzo punto per ogni sede provinciale presso la quale risulti addetto il solo responsabile della sede medesima.

c) Per la sede provinciale un punto, cui e da aggiungere mezzo punto per ogni sede zonale riconosciuta. In aggiunta a tale punteggio è attribuito un punto-organizzazione ogni 1.000 punti-attività. Ai fini del presente articolo, fermi restando i requisiti di cui al precedente art. 8, la sede provinciale deve produrre almeno 1.000 punti-attivita e la sede zonale almeno 500 punti-attivita.

Art. 13. - L'attività e l'organizzazione degli uffici degli Istituti di patronato all'estero sono valutate con gli stessi criteri adottati per il territorio nazionale e con punteggio doppio entro i limiti complessivi di spesa previsti dal precedente art. 2.

Ove gli importi complessivi delle somme da erogare rispettivamente per l'attività e l'organizzazione all'estero superino le quote percentuali stabilite ai sensi del precedente art. 2, essi saranno proporzionalmente ridotti. Ove invece i predetti importi complessivi risultino inferiori alle quote percentuali di cui al richiamato art. 2, le eccedenze saranno aggiunte alle disponibilità relative all'attività ed all'organizzazione nel territorio nazionale.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'organizzazione degli uffici all'estero, in ciascun Stato la sede centrale è equiparata alla "Sede regionale" e ogni sede decentrata è equiparata alla "Sede provinciale".

Art. 14. - La quota di finanziamento relativa alle attività promozionali e di ricerca degli Istituti di patronato è ripartita sulla base dei consuntivi relativi a specifici progetti preventivamente approvati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e finalizzati:

- alla formazione professionale del personale;

- ad iniziative di studio, ricerca ed editoriali sulle politiche previdenziali;

- ad iniziative attinenti la propaganda per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro e di vita;

- all'istituzione ed adozione di strumenti tecnici di ricerca e di elaborazione intesa a realizzare, nell'esercizio della funzione istituzionale, la proficua collaborazione con gli Istituti pubblici previdenziali ed assistenziali.

La misura percentuale delle quote spettanti a ciascun Patronato non potrà essere superiore al doppio della percentuale attribuita allo stesso Patronato nella ripartizione del fondo riservato al finanziamento dell'organizzazione degli uffici risultante dall'applicazione delle relative quote percentuali previste dal precedente art. 2.

Art. 15. - Limitatamente all'anno 1980 i criteri di finanziamento già in vigore saranno applicati sul 90%

dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10% sarà corrisposto secondo i seguenti criteri:

1) una quota pari all'8% agli Enti di patronato ed assistenza sociale che alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) abbiano in attività strumenti di elaborazione elettronica o meccanografica usati per un più efficiente espletamento dei compiti istituzionali;

b) abbiano pubblicato periodici informativi dall'attività di patrocinio ed abbiano attuato iniziative divulgative sulla politica della sicurezza sociale in Italia o tra gli emigrati;

c) abbiano realizzato, anche in collaborazione tra loro, nel 1980 corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e legislativo per i propri operatori sia in Italia che all'estero;

d) abbiano realizzato iniziative o strutture permanenti per la ricerca di una migliore tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori nei luoghi di vita e lavoro.

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2) una quota pari al 2% agli Enti di patronato ed assistenza sociale che abbiano particolari esigenze di ristrutturazione o di riorganizzazione, tenuto particolarmente conto della situazione del personale dipendente, direttamente connesse con l'applicazione della legge 27 marzo 1980, n. 112.

Art. 16. Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono comunicare, nel termine previsto dall'art. 7 del citato decreto n. 804/1947, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nonché al Ministero del Tesoro, il rendiconto dell'esercizio annuale, che deve essere redatto in conformità dell'apposito schema che sarà predisposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale d'intesa con il Ministero del Tesoro.

Roma, 26 giugno 1981 Per il Ministro del Tesoro

il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale NOTE A COMMENTO

Il Decreto 26.6.1981, emesso dal Ministero dei lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del Tesoro in attuazione del disposto di cui all'art. 3 della Legge n. 112/1980, introduce una disciplina profondamente innovativa in tema di criteri e metodi di statisticazione dell'attività svolta dagli Enti di patrocinio ai fini del relativo finanziamento.

- In particolare, l'art. 10 del decreto affida ai maggiori Enti del settore previdenziale (INPS e INAIL) la predisposizione di tabelle o supporti meccanografici di raffronto contenenti le risultanze statistiche rilevate direttamente dagli Enti che devono essere fornite annualmente al Ministero del lavoro e agli Ispettorati provinciali del lavoro con garanzia di certezza e puntualità di rilevazione.

- La logica che emerge dalla lettura del testo normativo nel suo complesso, cosi come delle singole disposizioni, e la volontà del legislatore, del resto sollecitata dai Patronati stessi in prima linea quelli più rappresentativi sul piano nazionale per un rilancio del servizio sociale a favore dei lavoratori a riconoscimento di un'opera di tutela che sia diretta ed efficace allo scopo.

- Tale impostazione, per quanto riguarda la tematica infortunistica ex T.U. n. 1124/1965, sta a significare che l'esercizio del potere di rappresentanza e di assistenza, nascente dal negozio di mandato concluso fra assistito e Patronato, perché possa assumere rilevanza statistica ai sensi e per gli effetti del D.M.

26.6.1981 deve rispondere a specifici requisiti e finalità:

a) avvenire in virtù di apposita delega rilasciata dal lavoratore secondo il fac-simile di approvazione ministeriale ed in osservanza delle formalità in esso previste;

b) avere per oggetto una delle prestazioni tassativamente indicate nella tabella B del Decreto.

c) servire ad avviare le prescritte procedure amministrative secondo le indicazioni di cui all'art. 5:

in fase A - con la domanda o denuncia.

in fase B - con il ricorso amministrativo;

in fase C - con il ricorso medico-legale.

d) concludersi con esito positivo, con il conseguimento cioè della prestazione oggetto del mandato.

- Congegno innovatore, introdotto altresì dal decreto, e la previsione di una "revoca espressa" nel caso di mutamento nel soggetto delegato (Patronato), a garanzia di certezza del potere di rappresentanza e ad efficace remora al fenomeno delle deleghe plurime.

- Elemento che comunque meglio di ogni altro assomma in se le caratteristiche peculiari del D.M.

26.6.1981, costituendone la imprescindibile chiave interpretativa, e il concetto di unicità della pratica di patrocinio per casi di infortunio o di malattia professionale.

(10)

Esso è sancito alla nota esplicativa in calce all'allegato B) la quale testualmente recita: "Le prestazioni infortunistiche nella previsione analitica della presente tabella costituiscono oggetto di una sola pratica per lo stesso infortunio o malattia professionale fino alla costituzione della rendita o chiusura definitiva per assenza dei postumi indennizzabili".

Il profilo di unitarietà si chiarisce considerando che, in via generale, l'azione di patrocinio in campo infortunistico è vista dal decreto in funzione di due momenti fondamentali del suo operare:

1) durante le fasi di istruttoria, accertamento e liquidazione delle prestazioni di legge e cioè dalla denuncia dell'evento alla costituzione della rendita o chiusura senza postumi;

2) dopo la costituzione della rendita o chiusura per assenza di postumi.

Nella prima delle due fasce temporali accennate l'esercizio del mandato di assistenza per lo stesso evento assume rilevanza statistica una sola volta, indipendentemente dal numero e dal tipo degli interventi effettuati e delle fasi di trattazione.

Nella seconda fascia e richiesto invece un mandato di assistenza "ad hoc" trattandosi di interventi il più significativo e quello per revisione che, per loro intrinseca natura o per collocazione cronologica, non possono essere svolti e ricondotti nell'ambito della I fascia temporale; essi assumono profilo statistico autonomo.

La trattazione unitaria del caso patrocinato (da qui la dizione "pratica unica") si conclude quando il Patronato, reputando di aver perseguito la tutela dei diritti e delle pretese dell'assistito nascenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, provvede a definire la relativa pratica inviando apposito modulo di conferma (sez. D - mod. 1/p).

Tale definizione consente all'Istituto, sulla scorta delle registrazioni "autonomamente" effettuate, di valutare statisticamente la pratica di patrocinio rilevando l'intervento/fase di maggior valore conseguito positivamente nel corso della trattazione del caso patrocinato.

(Parte 2a)

In tutto ciò è evidente lo spirito di concretezza e gli intenti di promozione di una significativa opera di patrocinio che fanno del D.M. 26.6.1981 un reale punto di riferimento anche per gli Enti previdenziali, e quindi l'INAIL, chiamati a collaborare per la realizzazione del sistema nell'ottica più generale della tutela degli assicurati.

Schede degli interventi

Richiesta indennizzo malattia professionale non già denunciata quale intervento iniziale apre una pratica che può accogliere questi interventi successivi:

3.4.5.6.7.9.13.16.17.18.19.20.21.22. 23.24.25.26.27.28.32.33.34.35.37.41

Quale intervento successivo può entrare in pratiche aperte da questi interventi iniziali:

nessuno il mandato presentato con questo intervento ha efficacia:

A - Per i casi non riconosciuti:

- fino all'esaurimento del procedimento contenzioso amministrativo o medico-legale (provvedimento definitivo di reiezione)

B - Per i casi riconosciuti:

- fino alla definizione senza postumi indennizzabili (mod. 20-I)

- fino alla data di costituzione della rendita e successivamente per esperire interventi compatibili con la pratica di patrocinio già aperta:

(11)

- derivanti dall'inerzia dell'INAIL

- relativi all'eventuale contenzioso sorto a seguito di provvedimento sfavorevole, in tutto o in parte Autonomia dell'intervento

Intervento sempre iniziale.

Funzione dell'intervento esperibile in fase a per:

1. - attivare l'inail se il datore di lavoro o il medico non hanno provveduto alla denuncia 2. - esito dell'intervento

ESITO = O SE:

- l'obbligo della denuncia compete per legge alla stessa persona che ha contratto la malattia (es. lavoratori autonomi)

- la data di attivazione e successiva a quella di protocollazione del caso o di ricezione di un documento con valore di denuncia (es. informativa istanza, certificato medico, denuncia, etc.)

 la data di attivazione è precedente a quella di:

 astensione dal lavoro più giorni 5 certificazione medica più giorni 6 se non c'è astensione - manca la documentazione/certificazione

- la malattia professionale non è riconosciuta

Richiesta indennizzo infortunio non già denunciato quale intervento iniziale apre una pratica che può accogliere questi interventi successivi:

3.4.5.6.7.9.13.16.17.18.19.21.23. 24.25.26.27.28.32.33.34.35.37.41

Quale intervento successivo può entrare in pratiche aperte da questi interventi iniziali:

nessuno

il mandato presentato con questo intervento ha efficacia:

a) per i casi non riconosciuti:

- fino all'esaurimento del procedimento contenzioso amministrativo o medico-legale (provvedimento definitivo di reiezione)

b) per i casi riconosciuti:

- fino alla definizione senza postumi indennizzabili (mod. 20-I)

- fino alla data di costituzione della rendita e successivamente per esperire interventi compatibili con la pratica di patrocinio già aperta:

- derivanti dall'inerzia dell'INAIL

- relativi all'eventuale contenzioso sorto a seguito di provvedimento sfavorevole, in tutto o in parte Autonomia dell'intervento

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Intervento sempre iniziale.

Funzione dell'intervento esperibile in fase a per:

1 - attivare l'INAIL se il datore di lavoro o il medico non hanno provveduto alla denuncia Esito dell'intervento

ESITO = 0 SE:

- l'obbligo della denuncia compete per legge alla stessa persona che ha subito l'infortunio (es. lavoratori autonomi)

- la data di attivazione e successiva alla data di protocollazione del caso o a quella di ricezione di un documento avente valore di denuncia (es. pronto soccorso, informativa, istanza, relazione ispettiva, certificato medico, denuncia, etc.)

- la data di attivazione è precedente alla data di:

evento/astensione dal lavoro/fine della carenza più giorni 2 morte/prognosi riservata più giorni 1 - trattasi di carenza

- manca la documentazione/certificazione - l'infortunio non è riconosciuto

Richiesta e partecipazione inchiesta pretorile quale intervento iniziale apre una pratica che può accogliere questi interventi successivi:

4.5.6.7.9.13.16.17.18.19.20.21.22. 23.24.25.26.27.28.32.33.34.35.37.41

Quale intervento successivo può entrare in pratiche aperte da questi interventi iniziali:

1.2.4.13.18.19.20.22.32.37

Il mandato presentato con questo intervento ha efficacia:

A) per i casi non riconosciuti:

fino all'esaurimento del procedimento contenzioso amministrativo o medico-legale (provvedimento definitivo di reiezione)

B) per i casi riconosciuti:

- fino alla definizione senza postumi indennizzabili (mod. 20-I)

- fino alla data di costituzione della rendita e successivamente per esperire interventi compatibili con la pratica di patrocinio già aperta:

- derivanti dall'inerzia dell'INAIL

- relativi all'eventuale contenzioso sorto a seguito di provvedimento sfavorevole, in tutto o in parte Autonomia dell'intervento

In presenza di pratica il cui mandato è ancora efficace e con la quale è compatibile, l'intervento non è MAI autonomamente configurabile.

(13)

Funzione dell'intervento Esperibile in fase a per:

1 - segnalare all'INAIL che è stata presentata domanda di 2

- notificare l'intenzione di partecipare alla inchiesta disposta d'ufficio o richiesta dall'INAIL esito dell'intervento

ESITO = 0 se:

- dal processo verbale non risulta la partecipazione del Patronato alla inchiesta - la data di attivazione è successiva alla data del processo verbale

Riconoscimento del caso quale intervento iniziale apre una pratica che può accogliere questi interventi successivi:

3.5.6.7.9.13.16.17.18.19.20.21.22. 23.24.25.26.27.28.32.33.34.35.37.41

Quale intervento successivo può entrare in pratiche aperte da questi interventi iniziali:

1.2.3.13.19.20.22.26.32.37

Il mandato presentato con questo intervento ha efficacia:

A per i casi non riconosciuti:

- fino all'esaurimento del procedimento contenzioso amministrativo o medico-legale (provvedimento definitivo di reiezione)

B - per i casi riconosciuti:

- fino alla definizione senza postumi indennizzabili (mod. 20-I)

- fino alla data di costituzione della rendita e successivamente per esperire interventi compatibili con la pratica di patrocinio già aperta:

- derivanti dall'inerzia dell'INAIL

- relativi all'eventuale contenzioso sorto a seguito di provvedimento sfavorevole, in tutto o in parte AUTONOMIA DELL'INTERVENTO

In presenza di pratica il cui mandato è ancora efficace e con la quale è compatibile, l'intervento non è MAI autonomamente configurabile.

Funzione dell'intervento Esperibile in fase b per:

1 - fare opposizione al provvedimento di chiusura negativa del caso emesso per motivi amministrativi esito dell'intervento

ESITO = 0 se:

- il provvedimento impugnato è confermato

- mancano idonee argomentazioni a sostegno dell'opposizione

(14)

- la data di attivazione è:

precedente a quella del provvedimento di chiusura negativa successiva all'eventuale provvedimento correttivo

Funzione dell'intervento Esperibile in fase c per:

1 - Fare opposizione al provvedimento d chiusura negativa del caso emesso per motivi medico-legali (es.

malattia comune-nesso causa/effetto etc.) Esito dell'intervento

ESITO = 0 se:

- la certificazione medica manca

- il provvedimento impugnato è confermato - la data di attivazione è:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo riconoscimento postumi grado indennizzabile (senza postumi)

Quale intervento iniziale apre una pratica che può accogliere questi interventi successivi:

9.17.18.19.20.21.22.23.24.26.27.28.35.37.41

Quale intervento successivo può entrare in pratiche aperte da questi interventi iniziali:

1.2.3.4.18.19.20.21.22.24.26.27.28.37

Il mandato presentato con questo intervento ha efficacia:

- fino alla definizione senza postumi indennizzabili (mod. 20-I)

- fino alla data di costituzione della rendita e successivamente per esperire interventi compatibili con la pratica di patrocinio già aperta:

- derivanti dall'inerzia dell'INAIL

- relativi all'eventuale contenzioso sorto a seguito di provvedimento sfavorevole, in tutto o in parte Autonomia dell'intervento

In presenza di pratica il cui mandato è ancora efficace e con la quale è compatibile, l'intervento non è MAI autonomamente configurabile.

Funzione dell'intervento Esperibile in fase c per:

1 - fare opposizione alla comunicazione di definizione senza postumi "con richiesta di postumi superiori al 10%"

Esito dell'intervento ESITO = 0 se:

(15)

- la documentazione medica manca o non è idonea

- la data di attivazione è precedente a quella del provvedimento di comunicazione - nella collegiale si accertano postumi inferiori al'11%

- riconoscimento postumi grado indennizzabile (con postumi non indennizzabili)

Quale intervento iniziale apre una pratica che può accogliere questi interventi successivi:

9.1 7.1 8.19.20.21.22.23.24.26.27.28.35.37.41

Quale intervento successivo può entrare in pratiche aperte da questi interventi iniziali:

1.2.3.4.18.19.20.21.22.24.26.27.28.37

Il mandato presentato con questo intervento ha efficacia:

- fino alla definizione senza postumi indennizzabili (mod. 20-I)

- fino alla data di costituzione della rendita e successivamente per esperire interventi compatibili con la pratica di patrocinio già aperta:

- derivanti dall'inerzia dell'INAIL

- relativi all'eventuale contenzioso sorto a seguito di provvedimento sfavorevole, in tutto o in parte Autonomia dell'intervento

In presenza di pratica il cui mandato è ancora efficace e con la quale è compatibile, l'intervento non è MAI autonomamente configurabile.

Funzione dell'intervento Esperibile in fase c per:

1 - Fare opposizione alla comunicazione di postumi accertati tra l'1% e il 10% "con richiesta di postumi superiori al 10%"

Esito dell'intervento ESITO = 0 se:

- la documentazione medica manca o non è idonea

- la data di attivazione è precedente a quella del provvedimento di comunicazione - nella collegiale si accertano postumi inferiori all'11%

Riconoscimento postumi grado indennizzabile (con postumi indennizzabili)

Quale intervento iniziale apre una pratica che può accogliere questi interventi successivi:

9.17.18.19.20.21.22.23.24.26.27.28.34.35.37.41

Quale intervento successivo può entrare in pratiche aperte da questi interventi iniziali:

1.2.3.4.18.19.20.21.22.24.26.27.28.35.37

(16)

Il mandato presentato con questo intervento ha efficacia:

- fino alla data di costituzione della rendita e successivamente per esperire interventi compatibili con la pratica di patrocinio già aperta:

- derivanti dall'inerzia dell'INAIL

- relativi all'eventuale contenzioso sorto a seguito di provvedimento sfavorevole, in tutto o in parte Autonomia dell'intervento

In presenza di pratica il cui mandato è ancora efficace e con la quale è compatibile, l'intervento non è MAI autonomamente configurabile.

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE C PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI POSTUMI ACCERTATI OLTRE IL 10% "CON RICHIESTA DI PUNTEGGIO SUPERIORE" ESITO DELL'INTERVENTO

ESITO = 0 SE:

- la documentazione medica manca o non è idonea - la DATA Di ATTIVAZIONE è precedente a quella del provvedimento di comunicazione

- nella collegiale il punteggio dell'accertamento postumi risulta confermato

RICHIESTA RENDITA DI PASSAGGIO QUALE INTERVENTO INIZIALE APRE UNA PRATICA CHE PUO' ACCOGLIERE QUESTI INTERVENTI SUCCESSIVI:

27.37

QUALE INTERVENTO SUCCESSIVO PUO' ENTRARE IN PRATICHE APERTE DA QUESTI INTERVENTI INIZIALI:

NESSUNO

IL MANDATO PRESENTATO CON QUESTO INTERVENTO HA EFFICACIA:

- fino all'accoglimento della richiesta

- fino all'esaurimento dell'eventuale procedimento contenzioso amministrativo o medico-legale LA REVOCA E' NECESSARIA:

solo se c'è un precedente mandato rilasciato per la prestazione in esame.

AUTONOMIA DELL'INTERVENTO

Intervento sempre autonomo. E' necessario un mandato rilasciato per la prestazione in esame.

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE A PER:

1 - CHIEDERE LA RENDITA DI PASSAGGIO ESITO DELL'INTERVENTO

(17)

ESITO= 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca - la richiesta è respinta

- la DATA DI ATTIVAZIONE è pari o successiva a quella del provvedimento di concessione o di reiezione

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE B PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE EMESSO PER MOTIVI AMMINISTRATIVI ESITO DELL'INTERVENTO

ESITO = 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca - il provvedimento impugnato e confermato - la DATA DI ATTIVAZIONE è:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE C PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE EMESSO PER MOTIVI MEDICO-LEGALI ESITO DELL'INTERVENTO

ESITO = 0 SE:

- la certificazione medica manca

- il provvedimento impugnato è confermato - la DATA DI ATTIVAZIONE è:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo

COSTITUZIONE RENDITA QUALE INTERVENTO INIZIALE APRE UNA PRATICA CHE PUO' ACCOGLIERE QUESTI INTERVENTI SUCCESSIVI:

17.18.19.20.21.22.23.26.27.28.34.35.37.41

QUALE INTERVENTO SUCCESSIVO PUO' ENTRARE IN PRATICHE APERTE DA QUESTI INTERVENTI INIZIALI:

1.2.3.4.5.6.7.12.13.18.19.20.21.22.24.26.27.28.32.35.37.41

IL MANDATO PRESENTATO CON QUESTO INTERVENTO HA EFFICACIA:

- fino alla data di costituzione della rendita

E SUCCESSIVAMENTE PER ESPERIRE INTERVENTI COMPATIBILI CON LA PRATICA DI PATROCINIO GIA' APERTA:

(18)

- derivanti dall'inerzia dell'INAIL

- relativi all'eventuale contenzioso sorto a seguito di provvedimento sfavorevole, in tutto o in parte AUTONOMIA DELL'INTERVENTO

In presenza di pratica il cui mandato è ancora efficace e con la quale è compatibile, l'intervento non è MAI autonomamente configurabile.

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE B PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE ALL'INERZIA DELL'INAIL ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- l'intervento è presentato prima di:

- gg. 150 dalla data di ricevimento del certificato medicodefinitivo (art 102 T.U)

- gg. 150 dalla data di manifestazione della malattia professionale senza astensione dal lavoro - la DATA DI ATTIVAZIONE è successiva a quella di costituzione

2 - CONTESTARE LA MISURA DELLA RENDITA PER: RETRIBUZIONE, COMPOSIZIONE FAMILIARE, ERRORI DI CALCOLO

3 - CONTESTARE LA DECORRENZA DELLA RENDITA PER MOTIVI AMMINISTRATIVI (errore - date - documenti mancanti)

ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca - il provvedimento impugnato è confermato - la DATA DI ATTIVAZIONE è:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo FUNZIONE DELL'INTERVENTO

ESPERIBILE IN FASE C PER:

1 - CONTESTARE LA DECORRENZA DELLA RENDITA PER MOTIVI MEDICO-LEGALI ESITO DELL'INTERVENTO

ESITO = 0 SE;

- la certificazione medica manca

- il provvedimento impugnato è confermato - la DATA DI ATTIVAZIONE è:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo

(19)

REVISIONE ATTIVA QUALE INTERVENTO INIZIALE APRE UNA PRATICA CHE PUO' ACCOGLIERE QUESTI INTERVENTI SUCCESSIVI:

17.20.22.23.26.27.28.34.35.37.41

QUALE INTERVENTO SUCCESSIVO PUO' ENTRARE IN PRATICHE APERTE DA QUESTI INTERVENTI INIZIALI:

NESSUNO

IL MANDATO PRESENTATO CON QUESTO INTERVENTO HA EFFICACIA:

- fino all'esaurimento dell'eventuale procedimento contenzioso amministrativo o medico-legale LA REVOCA E' NECESSARIA:

se ci sono precedenti revisioni (attive o passive) NON DEFINITE (non è stata conclusa la collegiale/non è pervenuta la SEZ. "D").

In caso di REVOCA questa vale per TUTTE LE REVISIONI NON DEFINITE CHE DEVONO ESSERE CONCLUSE CON IL PATRONATO SUBENTRANTE.

Se la REVOCA è necessaria e non è presentata, l'intervento non può essere preso in esame.

La necessità della REVOCA deve essere comunicata al Patronato subentrante.

AUTONOMIA DELL'INTERVENTO

Intervento sempre autonomo. E' necessario un mandato rilasciato per la prestazione in esame.

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE B PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE DISPOSTA DALL'INAIL E RITENUTA FUORI TERMINI ESITO DELL'INTERVENTO

ESITO = 0 SE:

- la revisione è confermata

- la DATA DI ATTIVAZIONE è successiva a quella del provvedimento correttivo FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE C PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE AL PUNTEGGIO ACCERTATO IN SEDE DI REVISIONE DISPOSTA DALL'INAIL ESITO DELL'INTERVENTO

ESITO = 0 SE:

- la certificazione medica manca

- i postumi accertati in sede di revisione sono confermati - la DATA DI ATTIVAZIONE è:

precedente a quella della comunicazione dell'esito della revisione successiva all'eventuale provvedimento correttivo REVISIONE PASSIVA

QUALE INTERVENTO INIZIALE APRE UNA PRATICA CHE PUO' ACCOGLIERE QUESTI INTERVENTI

(20)

SUCCESSIVI:

17.20.22.23.24.26.27.28.34.35.37.41

QUALE INTERVENTO SUCCESSIVO PUO' ENTRARE IN PRATICHE APERTE DA QUESTI INTERVENTI INIZIALI:

NESSUNO

IL MANDATO PRESENTATO CON QUESTO INTERVENTO HA EFFICACIA:

- fino all'accoglimento della richiesta

- fino all'esaurimento dell'eventuale procedimento contenzioso amministrativo o medico-legale LA REVOCA E' NECESSARIA:

se ci sono precedenti revisioni (attive o passive) NON DEFINITE (non è stata conclusa la collegiale/non è pervenuta la SEZ. "D").

In caso di REVOCA questa vale per TUTTE LE REVISIONI NON DEFINITE CHE DEVONO ESSERE CONCLUSE CON IL PATRONATO SUBENTRANTE.

Se la REVOCA è necessaria e non è presentata, l'intervento non può essere preso in esame.

La necessità della REVOCA deve essere comunicata al Patronato subentrante.

AUTONOMIA DELL'INTERVENTO

Intervento sempre autonomo. E' necessario un mandato rilasciato per la prestazione in esame.

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE A PER:

1 - CHIEDERE UNA REVISIONE ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- la certificazione medica manca - la revisione non è nei termini di legge

- è confermato il punteggio in vigore prima della richiesta

- la DATA DI ATTIVAZIONE è successiva alla data della comunicazione di invito a visita per revisione attiva allo stesso termine

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE B PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE EMESSO PER MOTIVI AMMINISTRATIVI (es.

revisione fuori termini) ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE;

- la documentazione/certificazione manca

(21)

- il provvedimento impugnato è confermato - la DATA DI ATTIVAZIONE è:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo FUNZIONE DELL'INTERVENTO

ESPERIBILE IN FASE C PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE AL PUNTEGGIO ACCERTATO IN SEDE DI REVISIONE PASSIVA ESITO DELL'INTERVENTO

ESITO = 0 SE:

- la certificazione medica manca

- i postumi accertati in sede di revisione sono confermati - la DATA DI ATTIVAZIONE è:

precedente a quella della comunicazione dell'esito della revisione successiva all'eventuale provvedimento correttivo RICHIESTA RENDITA A SUPERSTITI DI TITOLARE DI RENDITA QUALE INTERVENTO INIZIALE APRE UNA PRATICA CHE PUO' ACCOGLIERE

QUESTI INTERVENTI SUCCESSIVI:

9.16.17.26.32.33.

QUALE INTERVENTO SUCCESSIVO PUO' ENTRARE IN PRATICHE APERTE DA QUESTI INTERVENTI INIZIALI:

IL MANDATO PRESENTATO CON QUESTO INTERVENTO HA EFFICACIA:

A - PER I CASI NON RICONOSCIUTI:

- fino all'esaurimento del procedimento contenzioso amministrativo o medico-legale (provvedimento definitivo di reiezione)

B - PER I CASI RICONOSCIUTI:

- fino alla data di costituzione della rendita E SUCCESSIVAMENTE PER ESPERIRE INTERVENTI COMPATIBILI CON LA PRATICA DI PATROCINIO GIA' APERTA:

- derivanti dall'inerzia dell'INAIL

- relativi all'eventuale contenzioso sorto a seguito di provvedimento sfavorevole, in tutto o in parte AUTONOMIA DELL'INTERVENTO

In presenza di pratica il cui mandato è ancora efficace e con la quale è compatibile, l'intervento non è MAI autonomamente configurabile.

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE A PER:

1 - AFFERMARE CHE LA MORTE DEL TITOLARE DI RENDITA "D" E' CONSEGUENZA DELL'INFORTUNIO O DELLA MALATTIA PROFESSIONALE

2 - CHIEDERE LA/LE RENDITA/E PER IL/I SUPERSTITE/I DI TITOLARE DI RENDITA "D"

(22)

ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca - la rendita "S" e negata a tutti i superstiti

- la DATA DI ATTIVAZIONE è successiva a quella della costituzione della rendita

3 - CHIEDERE LA COSTITUZIONE DI UNA RENDITA "S" PER UN TITOLARE IL CUI DIRITTO NASCE SUCCESSIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA "S" BASE (es. figlio di infortunato deceduto sul lavoro nato dopo la costituzione della rendita "S" alla vedova)

4 - CHIEDERE IL RIPRISTINO DI RENDITA "S" CHE ERA STATA SOPPRESSA (es. figlio di 19 anni studente o inabile)

ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca - la richiesta è respinta

- la DATA DI ATTIVAZIONE è pari o successiva a quella del provvedimento di concessione o di relazione FUNZIONE DELL'INTERVENTO

ESPERIBILE IN FASE B PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA DOMANDA EMESSO PER MOTIVI AMMINISTRATIVI NEI CONFRONTI ANCHE DI UNO SOLO DEI RICHIEDENTI

2 - CONTESTARE LA MISURA DELLA/E RENDITA/E ESITO DELL'INTERVENTO

ESITO = 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca - il provvedimento impugnato è confermato - la DATA DI ATTIVAZIONE è:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo 3 - FARE OPPOSIZIONE ALLA MANCATA RISPOSTA DELL'INAIL ALLA DOMANDA DI RENDITA "S"

ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE;

- l'intervento è presentato prima di gg. 150 dalla data della domanda - la DATA DI ATTIVAZIONE è pari o successiva a quella della risposta FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE C PER:

(23)

1 - FARE OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA DOMANDA EMESSO PER MOTIVI MEDICO-LEGALI NEI CONFRONTI ANCHE DI UNO SOLO DEI RICHIEDENTI

ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- la certificazione medica manca

- il provvedimento impugnato è confermato - la DATA DI ATTIVAZIONE è:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo RICHIESTA RENDITA A SUPERSTITI DI NON TITOLARE DI RENDITA QUALE INTERVENTO INIZIALE APRE UNA PRATICA CHE PUO' ACCOGLIERE QUESTI INTERVENTI SUCCESSIVI:

3.4.9.16.17.18.19.20.26.32.33.37

QUALE INTERVENTO SUCCESSIVO PUO' ENTRARE IN PRATICHE APERTE DA QUESTI INTERVENTI INIZIALI:

1.2.3.4.32

IL MANDATO PRESENTATO CON QUESTO INTERVENTO HA EFFICACIA:

A - PER I CASI NON RICONOSCIUTI

- fino all'esaurimento del procedimento contenzioso amministrativo o medico-legale (provvedimento definitivo di reiezione)

B - PER I CASI RICONOSCIUTI:

- fino alla data di costituzione della rendita E SUCCESSIVAMENTE PER ESPERIRE INTERVENTI COMPATIBILI CON LA PRATICA DI PATROCINIO GIA' APERTA:

- derivanti dall'inerzia dell'INAIL

- relativi all'eventuale contenzioso sorto a seguito di provvedimento sfavorevole, in tutto o in parte AUTONOMIA DELL'INTERVENTO

In presenza di pratica il cui mandato è ancora efficace e con la quale è compatibile, l'intervento non è MAI autonomamente configurabile.

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE A PER:

1 - AFFERMARE CHE LA MORTE DI NON TITOLARE DI RENDITA "D" E' CONSEGUENZA DELL'INFORTUNIO O DELLA MALATTIA PROFESSIONALE

2 - CHIEDERE LA/LE RENDITA/E PER IL/I SUPERSTITE/I DI NON TITOLARE DI RENDITA "D"

ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca - la rendita "S" è negata a tutti i superstiti

(24)

- la DATA DI ATTIVAZIONE è successiva a quella della costituzione della rendita

3 - CHIEDERE LA COSTITUZIONE DI UNA RENDITA "S" PER UN TITOLARE IL CUI DIRITTO NASCE SUCCESSIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA "S" BASE (es. figlio di infortunato deceduto sul lavoro nato dopo la costituzione della rendita "S" alla vedova)

4 - CHIEDERE IL RIPRISTINO DI RENDITA "S" CHE ERA STATA SOPPRESSA (es. figlio di 19 anni studente o inabile)

ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca - la richiesta è respinta

- la DATA DI ATTIVAZIONE è pari o successiva a quella del provvedimento di concessione o di reiezione FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE B PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO D REIEZIONE DELLA DOMANDA EMESSO PER MOTIVI AMMINISTRATIVI NEI CONFRONTI ANCHE DI UNO SOLO DEI RICHIEDENTI

2 - CONTESTARE LA MISURA DELLA/E RENDITA/E ESITO DELL'INTERVENTO

ESITO = 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca;

- il provvedimento impugnato è confermato;

- la DATA DI ATTIVAZIONE è:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo 3 - FARE OPPOSIZIONE ALLA MANCATA RISPOSTA DELL'INAIL ALLA

DOMANDA DI RENDITA "S"

ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- l'intervento è presentato prima di gg. 150 dalla data della domanda - la DATA DI ATTIVAZIONE è pari o successiva a quella della risposta FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE C PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA DOMANDA EMESSO PER MOTIVO MEDICO-LEGALI NEI CONFRONTI ANCHE DI UNO SOLO DEI RICHIEDENTI

ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- la certificazione medica manca

(25)

- il provvedimento impugnato è confermato - la DATA DI ATTIVAZIONE è:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo DOMANDA RISCATTO RENDITA AGRICOLA (art. 220 T.U.) QUALE INTERVENTO INIZIALE APRE UNA PRATICA CHE PUO' ACCOGLIERE QUESTI INTERVENTI SUCCESSIVI:

17.23.27.28.34.35.37

QUALE INTERVENTO SUCCESSIVO PUO' ENTRARE IN PRATICHE APERTE DA QUESTI INTERVENTI INIZIALI:

NESSUNO

IL MANDATO PRESENTATO CON QUESTO INTERVENTO HA EFFICACIA:

- fino all'accoglimento della richiesta

- fino all'esaurimento dell'eventuale procedimento contenzioso amministrativo LA REVOCA E' NECESSARIA:

solo se c'è un precedente mandato rilasciato per la prestazione in esame.

AUTONOMIA DELL'INTERVENTO

Intervento sempre autonomo. E' necessario un mandato rilasciato per la prestazione in esame.

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE A PER:

1 - CHIEDERE IL RISCATTO TOTALE O PARZIALE DELLA RENDITA AGRICOLA ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca - la richiesta è respinta totalmente

- la DATA DI ATTIVAZIONE è precedente alla data della costituzione piu 2 anni FUNZIONE DELL'INTERVENTO

ESPERIBILE IN FASE B PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE EMESSO PER MOTIVI AMMINISTRATIVI 2 - CONTESTARE L'AMMONTARE DELLA SOMMA LIQUIDATA ESITO DELL'INTERVENTO

ESITO = 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca - il provvedimento impugnato è confermato - la DATA DI ATTIVAZIONE è:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO (ORFANI, VEDOVE L. 248/1976) QUALE INTERVENTO INIZIALE APRE

(26)

UNA PRATICA CHE PUO' ACCOGLIERE QUESTI INTERVENTI SUCCESSIVI:

NESSUNO

QUALE INTERVENTO SUCCESSIVO PUO' ENTRARE IN PRATICHE APERTE DA QUESTI INTERVENTI INIZIALI:

NESSUNO

IL MANDATO PRESENTATO CON QUESTO INTERVENTO HA EFFICACIA:

- fino all'accoglimento della richiesta

- fino all'esaurimento dell'eventuale procedimento contenzioso amministrativo LA REVOCA E' NECESSARIA:

solo se c'è un precedente mandato rilasciato per la prestazione in esame.

AUTONOMIA DELL'INTERVENTO

Intervento sempre autonomo. E' necessario un mandato rilasciato per la prestazione in esame.

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE A PER:

1 - CHIEDERE L'ASSEGNO SPECIALE CONTINUATIVO ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca - la richiesta è respinta

- la DATA DI ATTIVAZIONE è pari o successiva a quella del provvedimento di concessione o di reiezione FUNZIONE DELL'INTERVENTO

ESPERIBILE IN FASE B PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE EMESSO PER MOTIVI AMMINISTRATIVI ESITO DELL'INTERVENTO

ESITO = 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca - il provvedimento impugnato è confermato - la DATA DI ATTIVAZIONE è:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo REINTEGRAZIONE RENDITA A SUPERSTITI (art. 85, 2° comma, T.U.) QUALE INTERVENTO INIZIALE APRE UNA PRATICA CHE PUO' ACCOGLIERE QUESTI INTERVENTI SUCCESSIVI:

QUALE INTERVENTO SUCCESSIVO PUO' ENTRARE IN PRATICHE APERTE DA QUESTI INTERVENTI INIZIALI:

1.2.3.4.12.13.32.33

IL MANDATO PRESENTATO CON QUESTO INTERVENTO HA EFFICACIA:

(27)

- fino all'accoglimento della richiesta

- fino all'esaurimento dell'eventuale procedimento contenzioso amministrativo N.B. In quanto interventi autonomamente configurabili, se sono esperiti in presenza di pratica di patrocinio chiusa statisticamente, fanno riferimento al mandato già presentato (mod. 1-P delega precedente).

LA REVOCA E' NECESSARIA:

in presenza di precedente mandato efficace che ha aperto una pratica con la quale questo intervento è compatibile.

AUTONOMIA DELL'INTERVENTO

E' AUTONOMAMENTE CONFIGURABILE se esperito:

- DOPO la chiusura statistica di una precedente pratica compatibile - PRIMA della fine della efficacia del mandato della stessa.

In questa condizione:

- deve essere presentato con mod. 1-P

- non e necessario un nuovo mandato FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE A PER:

1 - COMUNICARE LA PERDITA DEL DIRITTO ALLA PROPRIA RENDITA "S"

(es. la vedova comunica il suo nuovo matrimonio)

2 - DENUNCIARE LA PERDITA DEL DIRITTO DI ALTRI TITOLARI DI RENDITA "S" (es. un figlio comunica il nuovo matrimonio della madre)

ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- la variazione non comporta il ricalcolo - la documentazione manca

 la DATA DI ATTIVAZIONE e uguale o successiva a quella del mod. 151-I/mecc. di variazione o di altra documentazione informativa in possesso dell'INAIL - la variazione dipende dal decorso dei termini fissati per legge e l'INAIL opera automaticamente il ricalcolo

- la rendita non deve essere soppressa

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE B PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE AL RIFIUTO DI SOPPRESSIONE DI UNA RENDITA "S" PER MOTIVI AMMINISTRATIVI

2 - CONTESTARE IL MANCATO RICALCOLO AUTOMATICO ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca - il provvedimento impugnato e confermato

(28)

- la DATA DI ATTIVAZIONE e:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo QUOTA INTEGRATIVA RENDITA CON DECORRENZA SUCCESSIVA QUALE INTERVENTO INIZIALE APRE UNA PRATICA CHE PUO' ACCOGLIERE QUESTI INTERVENTI SUCCESSIVI:

23.26.27.28.34.35.37

QUALE INTERVENTO SUCCESSIVO PUO' ENTRARE IN PRATICHE APERTE DA QUESTI INTERVENTI INIZIALI:

1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.13.14.18.19.20. 21.22.23.24.26.27.28.32.34.35.37.41 IL MANDATO PRESENTATO CON QUESTO INTERVENTO HA EFFICACIA:

- fino all'accoglimento della richiesta

- fino all'esaurimento dell'eventuale procedimento contenzioso amministrativo o medico-legale

N.B. In quanto interventi autonomamente configurabili, se sono esperti in presenza di pratica di patrocinio chiusa statisticamente, fanno riferimento al mandato già presentato (mod. 1-P delega precedente).

LA REVOCA E' NECESSARIA:

in presenza di precedente mandato efficace che ha aperto una pratica con la quale questo intervento e compatibile.

AUTONOMIA DELL'INTERVENTO

E' AUTONOMAMENTE CONFIGURABILE se esperito:

- DOPO la chiusura statistica di una precedente pratica compatibile - PRIMA della fine della efficacia del mandato della stessa.

In questa condizione:

- deve essere presentato con mod. 1-P - non e necessario un nuovo mandato

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE A PER:

1 - CHIEDERE NUOVE QUOTE DI RENDITA "D" O IL RIPRISTINO DI QUOTE DI RENDITA "D" SOPPRESSE ESITO DELL'INTERVENTO

ESITO = 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca - la quota non e concessa

- la DATA DI ATTIVAZIONE e:

precedente a quella della costituzione della rendita base successiva o uguale alla data del mod. 150- I/mecc. Di variazione.

FUNZIONE DELL'INTERVENTO

(29)

ESPERIBILE IN FASE B PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO D REIEZIONE EMESSO PER MOTIVI AMMINISTRATIVI ESITO DELL'INTERVENTO

ESITO = 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca - il provvedimento impugnato e confermato - la DATA DI ATTIVAZIONE e:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo FUNZIONE DELL'INTERVENTO

ESPERIBILE IN FASE C PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE EMESSO PER MOTIVI MEDICO-LEGALI ESITO DELL'INTERVENTO

ESITO = 0 SE;

- la certificazione medica manca

- il provvedimento impugnato e confermato - la DATA DI ATTIVAZIONE e:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo RICONOSCIMENTO DIRITTO INDENNITA' "TEMPORANEA" QUALE INTERVENTO INIZIALE APRE UNA PRATICA CHE PUO' ACCOGLIERE QUESTI INTERVENTI SUCCESSIVI:

3.5.6.7.9.17.19.21.23.24.25.26.27.28.34.35.37.41

QUALE INTERVENTO SUCCESSIVO PUO' ENTRARE IN PRATICHE APERTE DA QUESTI INTERVENTI INIZIALI:

1.2.3.4.5.6.7.9.13.19.21.24.25.26.27.28.32.37.41

IL MANDATO PRESENTATO CON QUESTO INTERVENTO HA EFFICACIA:

A - PER I CASI NON RICONOSCIUTI:

- fino all'esaurimento dei procedimento contenzioso amministrativo o medico-legale (provvedimento definitivo di reiezione)

B - PER l CASI RICONOSCIUTI:

- fino alla definizione senza postumi indennizzabili (mod. 20-I)

- fino alla data di costituzione della rendita E SUCCESSIVAMENTE PER ESPERIRE INTERVENTI COMPATIBILI CON LA PRATICA DI PATROCINIO GIA' APERTA:

- derivanti dall'inerzia dell'INAIL

- relativi all'eventuale contenzioso sorto a seguito di provvedimento sfavorevole, in tutto o in parte

(30)

AUTONOMIA DELL'INTERVENTO

In presenza di pratica il cui mandato e ancora efficace e con la quale e compatibile, l'intervento non e MAI autonomamente configurabile.

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE B PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE AL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA INDENNITA' TEMPORANEA 2 - FARE OPPOSIZIONE ALLA MISURA DELL'INDENNITA' TEMPORANEA CALCOLATA DALL'INAIL

ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- la documentazione/certificazione manca - il provvedimento impugnato e confermato - la DATA DI ATTIVAZIONE e:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo

3 - FARE OPPOSIZIONE ALLA MANCATA RILIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' TEMPORANEA CONSEGUENTE A VARIAZIONE DELLA RETRIBUZIONE CONVENZIONALE

ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- la riliquidazione non e dovuta

- la DATA DI ATTIVAZIONE e precedente a quella della pubblicazione sulla G.U. del decreto più 120 giorni - la DATA DI ATTIVAZIONE e uguale o successiva al provvedimento di riliquidazione

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE C PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE EMESSO PER MOTIVI MEDICO-LEGALI ESITO DELL'INTERVENTO

ESITO = 0 SE:

- la certificazione medica manca

- il provvedimento impugnato e confermato - la DATA DI ATTIVAZIONE e:

precedente a quella del provvedimento impugnato successiva all'eventuale provvedimento correttivo RICHIESTA PRIMO PAGAMENTO INDENNITA' "TEMPORANEA" QUALE INTERVENTO INIZIALE APRE UNA PRATICA CHE PUO' ACCOGLIERE QUESTI INTERVENTI SUCCESSIVI:

3.4.5.6.7.9.17.18.21 .23.24.25.26.27.28.34.35.37.41

(31)

QUALE INTERVENTO SUCCESSIVO PUO' ENTRARE IN PRATICHE APERTE DA QUESTI INTERVENTI INIZIALI:

1.2.3.4.5.6.7.9.13.18.21 .24.25.26.27.28.32.37.41

IL MANDATO PRESENTATO CON QUESTO INTERVENTO HA EFFICACIA:

- fino alla definizione senza postumi indennizzabili (mod. 20-I) - fino alla data di costituzione della rendita

E SUCCESSIVAMENTE PER ESPERIRE INTERVENTI COMPATIBILI CON LA PRATICA DI PATROCINIO GIA' APERTA:

- derivanti dall'inerzia dell'INAIL

- relativi all'eventuale contenzioso sorto a seguito di provvedimento sfavorevole, in tutto o in parte AUTONOMIA DELL'INTERVENTO

In presenza di pratica il cui mandato e ancora efficace e con la quale e compatibile, l'intervento non e MAI autonomamente configurabile.

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE A PER:

1 - CHIEDERE IL PRIMO PAGAMENTO DELLA INDENNITA' TEMPORANEA SIA A TITOLO DI ACCONTO SIA DI SALDO

ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- il pagamento e disposto in attuazione dell'art. 70 T.U. o per dipendenti dell'Amministrazione dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche retribuiti direttamente dalle Amministrazioni stesse

- il pagamento e indirizzato presso il domicilio del datore di lavoro che gia retribuisce interamente l'infortunato

- l'INAIL provvede al primo pagamento entro gg. 20 dalla data dell'evento - la DATA DI ATTIVAZIONE e uguale o successiva a quella del primo pagamento - la persona assicurata non ha diritto all'indennità temporanea

2 - SEGNALARE LA MANCATA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE AL LAVORATORE IN COSTANZA DI INABILITA' ASSOLUTA TEMPORANEA DA PARTE DI AZIENDE VINCOLATE DALL'ART. 70 T.U. O DA PAGAMENTO C/O DITTA

ESITO DELL'INTERVENTO ESITO = 0 SE:

- l'autorizzazione per pagamenti ex art. 70 T.U. o localizzati presso il datore di lavoro non e revocata - la DATA DI ATTIVAZIONE e successiva alla revoca operata d'ufficio

FUNZIONE DELL'INTERVENTO

(32)

ESPERIBILE IN FASE B PER:

1 - FARE OPPOSIZIONE ALL'INERZIA DELL'INAIL ESITO DELL'INTERVENTO

ESITO = 0 SE:

- la DATA DI ATTIVAZIONE e:

precedente a quella della prima richiesta più gg. 120 successiva a quella del primo pagamento - il pagamento e disposto ex art. 70 TU. o localizzato presso il datore di lavoro

- la persona assicurata non ha diritto alla indennità temporanea

RICHIESTA PRIMO PAGAMENTO "ASSEGNO GIORNALIERO" QUALE INTERVENTO INIZIALE APRE UNA PRATICA CHE PUO' ACCOGLIERE QUESTI INTERVENTI SUCCESSIVI:

3.4.5.6.7.9.17.22.23.25.26.27.34.35.37.41

QUALE INTERVENTO SUCCESSIVO PUO' ENTRARE IN PRATICHE APERTE DA QUESTI INTERVENTI INIZIALI:

1.3.4.5.6.7.9.10.11.1 3.22.25.26.27.32.35.37.41

IL MANDATO PRESENTATO CON QUESTO INTERVENTO HA EFFICACIA:

A - PER I CASI NON RICONOSCIUTI:

- fino all'esaurimento del procedimento contenzioso amministrativo o medico-legale (provvedimento definitivo di reiezione)

B - PER I CASI RICONOSCIUTI:

- fino alla definizione senza postumi indennizzabili (mod. 20-I) - fino alla data di costituzione della rendita

E SUCCESSIVAMENTE PER ESPERIRE INTERVENTI COMPATIBILI CON LA PRATICA DI PATROCINIO GIA' APERTA:

- derivanti dall'inerzia dell'INAIL

- relativi all'eventuale contenzioso sorto a seguito di provvedimento sfavorevole, in tutto o in parte AUTONOMIA DELL'INTERVENTO

In presenza di pratica il cui mandato e ancora efficace e con la quale e compatibile, l'intervento non e MAI autonomamente configurabile.

FUNZIONE DELL'INTERVENTO ESPERIBILE IN FASE A PER:

1 - CHIEDERE IL PRIMO PAGAMENTO DELL'ASSEGNO GIORNALIERO IN OCCASIONE DI ASTENSIONE DAL LAVORO PER EFFETTUARE ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

ESITO DELL'INTERVENTO

Riferimenti

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