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Cessione di crediti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali

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Testo completo

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 34 del 23 maggio 1996

Oggetto: Legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma 12. Cessione di crediti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali.

QUADRO NORMATIVO

Legge 31.1.1986, n. 11 di conversione del D.L. 2.12.1985, n. 688, "Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato".

Articolo 1, comma 9. Introduce la facoltà per i datori di lavoro di cedere crediti, vantati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, ai fini del pagamento di contributi, premi e relativi oneri accessori.

Legge 29.2.1988, n. 48 di conversione del D.L. 30.12.1987, n. 536, "Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS".

Articolo 6, comma 26. Precisa che, fra i crediti cedibili di cui all'art. 1, co. 9, della legge n. 11/1989, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse o altri oneri fiscali.

I crediti inoltre debbono essere vantati a titolo originario.

Legge 28 luglio 1989, n. 262 di conversione del D.L. 29 maggio 1989, n. 201, "Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi".

Articolo 2, comma 6. Abroga le disposizioni introdotte dall'art. 1, co. 9, del D.L. n. 688/1985 e dall'art. 6, co. 26, del D.L. n. 536/1987 Legge 20.12.1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica".

Articolo 4, comma 12. Specifica che l'abrogazione di cui all'art. 2, co. 6, della legge n. 262/1989 non si applica ad istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unita sanitarie locali.

Circolare n. 6/1990.

*

* *

Le richieste pervenute da parte di istituzioni ed enti indicati in oggetto, relative all'applicazione della specifica disposizione in materia di assistenza sanitaria contenuta nell'articolo 4, comma 12, della legge n.

412/1991, hanno indotto ad un riesame della complessiva disciplina della cessione di crediti ai fini della regolarizzazione contributiva a seguito del quale è stata riconosciuta agli enti stessi la possibilità di fruire di tale forma agevolata di pagamento.

Di conseguenza, ferma restando l'applicabilità in via generale delle istruzioni diramate con la circolare n.

6/1990, le istituzioni e gli enti già menzionati possono regolarizzare, a decorrere dal 1992, la loro posizione contributiva mediante la cessione di crediti vantati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici con le modalità sottoindicate.

In primo luogo, la cessione di cui trattasi deve essere sempre formalizzata mediante scrittura privata (v.

fac-simile allegato) autenticata da notaio, con spese a carico dell'ente cedente. Naturalmente le Unità operative notificheranno con la massima sollecitudine tale atto alla pubblica amministrazione debitrice.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48 (articolo abrogato e poi riattivato, dal 1992, per gli enti in oggetto) l'amministrazione debitrice deve comunicare, entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, se riconosce il credito o se intende contestarlo.

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Inoltre la cessione di crediti non e soggetta all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed e esente da ogni imposta di bollo e di registro.

La cessione è valida per il pagamento di qualsiasi debito, sia pregresso che corrente, e può essere effettuata anche limitatamente a parte del debito.

Fatta salva la validità delle cessioni di credito anteriori al 31 dicembre 1987 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 536/1987), è esclusa la credibilità dei crediti di imposta ed è inammissibile la cessione di crediti non originari ma ricevuti da terzi.

Si sottolinea, altresì, che la cessione opera "salvo buon fine", ovvero con l'assunzione da parte dell'ente cedente della garanzia dell'effettiva realizzazione del credito, precisando che sono a carico del cedente gli interessi di dilazione decorrenti dalla data della cessione medesima (e nella misura vigente a tale data) sino alla data di riscossione del credito da parte dell'Istituto.

Nel caso di debiti pregressi, infine, la sanzione per il tardato pagamento e applicabile fino al giorno antecedente la data della cessione.

Allegato alla circolare n. 34/1996

SCRITTURA PRIVATA DI "CESSIONE DI CREDITO"

Tra l'Ente... in persona del (legale rappresentante) ..., residente in ...,

e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL),

Sede di ..., in persona del Direttore pro tempore..., si conviene quanto segue.

Premesso che l'Ente ... e creditore nei confronti di (Stato, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici economici) ... della somma di Lire ..., in forza di ... (indicare gli estremi dell'atto e della sua registrazione) ...;

l'Ente medesimo dichiara di cedere pro solvendo all'INAIL l'anzidetto credito, come pagamento dei premi e contributi assicurativi e dei relativi oneri accessori dovuti per il periodo ..., ammontanti a Lire ...; dichiara, inoltre, di rispondere della solvenza del debitore ceduto.

L'Ente ... si obbliga a pagare gli interessi di dilazione a decorrere dalla data della presente cessione sino alla data di riscossione del credito da parte dell'INAIL.

Tale cessione pro solvendo sarà notificata dall'INAIL al debitore ceduto, affinché quest'ultimo comunichi - entro novanta giorni dalla notificazione - se riconosce il credito o se intende contestarlo.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Ente...

Data

Firma del rappresentante dell'Ente ...

Firma del rappresentante dell'INAIL ...

AUTENTICA NOTARILE

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