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25.000 - liquidati in capitale o in rendita vitalizia con grado di inabilità dal 60 a 79 per cento: L

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 27 del 10 aprile 1976

Oggetto: Legge 27 dicembre 1975, n. 780. Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale - Articoli 8 e 9.

Con riferimento alla legge indicata in oggetto (v. circolare n. 12/197a) si illustrano le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge stessa.

L'articolo 8 ha fissato, con effetto dal 1° luglio 1975 le seguenti nuove misure per gli assegni continuativi mensili:

GESTIONE INDUSTRIALE (articolo 124 del Testo Unico)

- liquidati in capitale o in rendita vitalizia con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento: L. 25.000 - liquidati in capitale o in rendita vitalizia con grado di inabilità dal 60 a 79 per cento: L. 35.000 - liquidati in capitale o in rendita vitalizia con grado di inabilità dall'80 al 89 per cento: L. 65.000 - liquidati in capitale o in rendita vitalizia con grado di inabilità dal 90 a 100 per cento: L. 100.000

Resta immutato - in L. 35.000 - l'importo dell'assegno per gli invalidi ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale continuativa.

GESTIONE AGRICOLA (articolo 235 del Testo Unico)

- liquidati in capitale o in rendita vitalizia con grado di inabilità dal 50 a 59 per cento: L. 25.000 - liquidati in capitale o in rendita vitalizia con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento: L. 35.000 - liquidati in capitale o in rendita vitalizia con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento: L. 60.000 - liquidati in capitale o in rendita vitalizia con grado di inabilità dal 90 a 100 per cento: L. 85.000 Rimane, del pari, invariato - in L. 30.000 - l'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa.

Detto articolo ha inoltre sancito la riliquidazione triennale degli assegni di cui trattasi a decorrere dal 10 luglio 1977, nella identica misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite per infortunio e malattia professionale.

Agli incombenti relativi all'adeguamento dal 10 luglio 1975 dagli assegni continuativi in atto corrisposti nelle misure fissate dalla legge 12 marzo 1968, n. 235 (cfr. circolare n. 46/ 23 T.U./ 1968), provvederà direttamente questa Direzione generale, Servizio Meccanizzazione, che ne darà comunicazione a beneficiari mediante invio del modulo 170/I Mecc.

Al riguardo, si fa presente che, per i casi in cui i beneficiari dell'assegno continuativo mensile usufruiscono anche dell'assegno "ad personam" - in base alla delibera del Comitato Tecnico per l'Assistenza in data 24 maggio 1968 - l'aumento derivante dalle nuove misure fissate dal succitato articolo 8 assorbe, fino a concorrenza, l'importo della particolare prestazione assistenziale, così come espressamente previsto con la lettera circolare n. 26/1970, pagina 2.

Le nuove disposizioni di legge non determinano, invece, alcun riflesso nei confronti delle altre prestazioni ("assegno continuativo assistenziale" e "assegno speciale assistenziale"), ugualmente disciplinare nel testo della suddetta lettera circolare, la cui entità deve ritenersi invariata.

Si precisa che, al momento, rimangono inoltre esclusi dai miglioramenti introdotti dal già citato articolo 8 i casi afferenti alla gestione per conto dello Stato, atteso che la legge in esame non contiene alcun richiamo alla copertura finanziaria degli oneri incombenti alle Amministrazioni statali interessate. I benefici in questione non trovano neppure applicazione nei riguardi degli invalidi indennizzati in base alle norme

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dell'ex impero austro ungarico.

L'articolo 9 della legge in questione ha stabilito la riapertura per un anno a decorrere dal 6 febbraio 1976, data di entrata in vigore della legge stessa, del termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere gli assegni continuativi mensili da parte degli invalidi liquidati in capitale, sia della gestione industriale, sia di quella agricola, con grado di inabilità compreso tra il 50 e il 59 per cento.

Tali domande, regolarmente sottoscritte dagli interessati, dovranno contenere le esatte generalità degli stessi, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il luogo e la data dell'infortunio, la natura delle lesioni e l'indicazione dell'Istituto o dell'Ente che ha provveduto all'indennizzo.

Le domande stesse, debitamente istruite e corredate dell'eventuale documentazione probatoria, saranno inviate, a questa Direzione generale, Servizio prestazioni assicurative, per le relative decisioni.

Questa Direzione generale medesima, attese le finalità sociali che hanno ispirato la legge in questione, ha già provveduto a darne la massima diffusione sul piano nazionale, a mezzo stampa; si invitano peraltro le Sedi ad assicurare la più ampia divulgazione delle presenti istruzioni attraverso la stampa locale, dando particolare rilievo al termine di scadenza - 6 febbraio 977- per la presentazione di domande dirette ad ottenere le prestazioni, nonché attraverso opportuni contatti con le Sezioni dell'A.N.M.I.L..

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