Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 9 del 29 gennaio 1977
Oggetto: Assicurazione delle persone addette alle lavorazioni di frangitura e spremitura delle olive: D.M. 16 settembre 1976 di abolizione dei salari medi convenzionali.
II Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 16 settembre 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 19 ottobre 1976, ha stabilito che, a decorrere dalla campagna olearia 1976-1977, le retribuzioni da prendere a base ai fini contributivi e indennitari dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone addette alle lavorazioni di frangitura e spremitura delle olive sono quelle effettivamente corrisposte ai lavoratori stessi nelle varie province. Pertanto, con effetto dalla predetta campagna, le misure di premio indicate nell'allegato 7 alla lettera circolare n. 77/1975 vanno rapportate non più alla retribuzione convenzionale massima ma alla retribuzione effettiva percepita dal lavoratore meglio retribuito.
Allorquando manchi una retribuzione effettiva, va fatto ricorso a norma dell'articolo 30, penultimo comma, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, alla retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione e della stessa località.
Le unità operative dovranno aver cura di verificare che la retribuzione dichiarata dal datore di lavoro nella denuncia di esercizio non sia inferiore a quella minima prevista dalla legge e, ove esista, dal contratto collettivo di lavoro vigente in loco per la categoria in parola.
Il premio deve essere richiesto in base alla retribuzione effettiva o di ragguaglio del lavoratore meglio retribuito dichiarata dal datore di lavoro; nell'ipotesi che la retribuzione dichiarata sia inferiore alla misura minima prevista dalla legge, il premio deve essere comunque calcolato su detta misura; nel caso in cui la retribuzione dichiarata sia inferiore alla misura minima prevista da contratti collettivi di lavoro, si richiamano le disposizioni contenute nei notiziari n. 13 del 17 ottobre 1974 e n. 20 del 13 settembre 1976.
Entro trenta giorni dalla fine della campagna, il datore di lavoro deve denunciare all'Istituto le variazioni in aumento della migliore retribuzione eventualmente intervenute durante il periodo assicurativo ed il premio deve essere ricalcolato, ovviamente per l'intero periodo, in relazione a tali variazioni.
A tal fine, unitamente al certificato di assicurazione ed alla richiesta di pagamento del premio, va inviata al datore di lavoro una comunicazione conforme al fac-simile allegato alla presente circolare.
Si precisa altresì che nella lettera-prospetto di cui all'allegato n. 6 della citata lettera-circolare n. 77/1975, con la quale vengono trasmessi a questa Direzione generale i dati di gestione relativi all'assicurazione in questione, l'intestazione della quarta colonna va così modificata "Migliore retribuzione effettiva giornaliera".
Per quanto riguarda le prestazioni, le stesse vanno liquidate sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore infortunato o su quella di ragguaglio di cui all'articolo 30, penultimo comma, del Testo Unico avanti citato.
Infine, si coglie l'occasione per raccomandare una intensificazione dell'opera di censimento nel settore che interessa, dato che da notizie fornite dall'Unione Nazionale Frantoiani Oleari il fenomeno dell'evasione contributiva risulterebbe ancora elevato.
Allegato alla circ. n. 9/1977
(Fac-simile di comunicazione da inviare al datore di lavoro unitamente al certificato di assicurazione ed alla richiesta di pagamento del premio)
A V V E R T E N Z A
Il premio del quale si chiede il pagamento è stato commisurato alla retribuzione di L. ... corrisposta all'operaio meglio retribuito, o da adottarsi a norma dell'art. 30, penultimo comma del T.U. 1965, n. 1124.
Qualora nel corso della campagna olearia dovessero intervenire variazioni in aumento rispetto alla predetta retribuzione o dovessero essere assunti operai con retribuzione superiore a quella sopra citata, la S.V. dovrà darne comunicazione a questo Istituto entro trenta giorni dalla fine della campagna stessa, fermo restando da parte di questo Istituto medesimo il diritto all'accertamento di uffici e, se del caso all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 50, quarto comma, del T.U. 1965, n. 1124.