• Non ci sono risultati.

Deliberazione n.59 27.2.2002

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Deliberazione n.59 27.2.2002"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

DELIBERAZIONE N. 59 DEL 27 FEBBRAIO 2002

Obbligo scorporo oneri sicurezza anche successivamente individuazione importo base d’asta

Dalla regola generale, secondo cui il costo della sicurezza non fa parte dell'importo a base d'asta e non è soggetto a ribasso, si ricava che gli oneri per la sicurezza delle lavorazioni e quelli afferenti alla generale sicurezza nei cantieri costituiscono una necessaria partita economica dell'appalto, distinta ed autonoma rispetto al costo dell'opera:

per ogni appalto accanto all'importo a base d'asta vanno indicati gli oneri di sicurezza ed il loro ammontare.

Relativamente agli appalti nei quali gli oneri di sicurezza non siano stati distinti dall'importo a base d'asta, si deve presumere che detti oneri facciano comunque parte, seppure indistintamente, dell'importo a base d'asta o del prezzo d'appalto, pertanto la stazione appaltante, quando non abbia distinto ex ante il costo di sicurezza, deve provvedervi con operazione "ora per allora", non esclusa una loro stima forfettaria, ma con limite che essi siano adeguati rispetto alla tipologia e dimensione delle lavorazioni e non si produca elusione dell'effettiva sicurezza.

Riferimenti

Documenti correlati