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Lavoratori precoci 41

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Lavoratori precoci Legge di Bilancio 2017

La legge Bilancio 2017 stabilisce nuove regole per il diritto alla pensione dei lavoratori precoci che, dal 1 maggio 2017 e a determinate condizioni, riducono a 41 anni il requisito dei contributi necessari per accedere alla pensione anticipata. La riforma Fornero aveva prodotto infatti l’innalzamento a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

A CHI SPETTA LA PENSIONE “PRECOCE”

Il pensionamento con 41 anni di contributi spetta ai lavoratori che hanno contributi versati al 31 dicembre 1995. Non si applica invece a chi ha cominciato a versare contributi successivamente (dal 1 gennaio 1996 in avanti). Non si applica ai lavoratori iscritti alle Casse professionali o enti privatizzati.

I REQUISITI: 41 ANNI e ALTRI

Il requisito dei 41 anni si raggiunge anche cumulando gratuitamente i periodi contributivi versati alla gestione separata e alle Casse professionali ed enti privatizzati.

Gli altri requisiti sono:

a) Almeno 12 mesi di contributi per lavoro effettivo prima dei 19 anni di età b) Trovarsi in una delle 4 condizioni di disagio sotto riportate:

1. essere in stato di disoccupazione per licenziamento o giusta causa (quindi non per cessazione del contratto a tempo determinato) e, in più, aver esaurito da almeno tre mesi la indennità di disoccupazione.

2. essere impegnati nella assistenza da almeno 6 mesi del coniuge (o persona in unione), genitore o figlio con handicap grave.

3. essere riconosciuto invalido civile almeno al 74%.

4. svolgere da almeno 6 anni e in via continuativa, attività gravose. Per calcolare questi 6 anni si considerano i 7 anni precedenti la domanda durante i quali non si deve aver avuto interruzioni del lavoro che nel totale superano i 12 mesi. Le attività gravose riconosciute sono: operai industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici; conduttori gru o macchinari per le perforazioni; conciatori; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

conduttori mezzi pesanti e camion; personale infermieristico e ostetricia con lavoro a turni;

addetti assistenza persone non autosufficienti; insegnanti scuole infanzia e educatori asilo nido; facchini, addetti alle pulizie; operatori ecologici.

c) svolgere mansioni particolarmente usuranti (vedi Decreto Salvi del 1999) d) svolgere lavori notturni ((vedi decreto 67/2011)

e) svolgere lavori alle dipendenze di imprese con processi produttivi “a catena”. SEGUE

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SEGUE

L’attività lavorativa in questi ultimi 3 casi deve essere svolta per almeno 7 anni negli ultimi dieci o per almeno la metà della vita lavorativa.

LA DOMANDA PENSIONE PRECOCE

Sono previste 3 fasi:

1) il lavoratore presenta la domanda di riconoscimento dei requisiti 2) l’Inps risponde

3) se l’Inps riconosce la sussistenza dei requisiti, il lavoratore presenta la domanda di pensione

La domanda di riconoscimento dei requisiti va presentata:

a) entro il 15 luglio per chi si trova nelle condizioni previste entro il 31 dicembre 2017. L’Inps deve rispondere entro il 15 ottobre 2017. Si può presentare la domanda di riconoscimento anche dopo il 15 luglio ma entro il 30 novembre (in questo caso l’Inps risponde entro il 31 dicembre 2017).

b) Sempre entro il 1 marzo per chi si trova nelle condizioni previste a partire dal 1 gennaio 2018 e negli anni successivi. L’Inps è tenuta a rispondere entro il 30 giugno di ogni anno. Se si presenta la domanda di riconoscimento dopo il 31 marzo la scadenza ultima è il 30 novembre (con l’Inps che risponde entro il 31 dicembre dello stesso anno).

Tutte le domande presentate dopo la prima scadenza ed entro il 30 novembre saranno accettate sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

PENSIONE PRECOCE e ALTRI REDDITI di LAVORO

La pensione “precoce” non è cumulabile con redditi di lavoro (dipendente o autonomo) fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione anticipata “normale” (attualmente la differenza è di 1 anno e dieci mesi per gli uomini e dieci mesi per le donne).

www.cislveneto.it

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