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PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI: NIENTE SOSPENSIVA PER IL D. P.C.M. 26 APRILE SU APERTURA DIFFERENZIATA REGIONE PER REGIONE

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Testo completo

(1)

Pubblicato il 11/05/2020

N. 03750/2020 REG.PROV.CAU.

N. 03199/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3199 del 2020, proposto da

Pasqualino Rumoro, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Maddalena Giungato, Edoardo Cappelli e Nicola Ibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Maddalena Giungato in Roma, via Tibullo 10;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Comitato Tecnico Scientifico, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di ad adiuvandum:

Imprenditore Non Sei Solo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Manuel Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108

del 27.4.2020, nella sola parte in cui all’art. 1, lettera cc) non prevede dal 4 maggio 2020 la riapertura dei pubblici esercizi per i settori di cui fanno parte i ricorrenti in misura differenziata Regione per Regione in considerazione della diffusione del virus Covid-19 su base territoriale;

(2)

2) di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e

comunque connessi, tra i quali, ove occorra, i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

3) degli ulteriori atti presupposti e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod.

proc. amm.;

Considerato che, nella specie, non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio;

P.Q.M.

rigetta l’istanza cautelare indicata in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 giugno 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 maggio 2020.

Il Presidente

Antonino Savo Amodio

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