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Corte di Cassazione, danno da tardiva annotazione

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sul ricorso 4959/2018 proposto da:

Cunsolo Giancarlo, elettivamente domiciliato in Roma, alla via G.

Pisanelli n. 2 presso lo studio dell'AVVOCATO MARIA ANTONIETTA D'INTINO che lo rappresenta e difende unitamente all'AVVOCATO ANNA GIANNERINI

- ricorrente - contro

Comune Di Prato, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pisanelli, n. 40 presso lo studio dell'AVVOCATO GIOVANNA CRESCI che lo rappresenta e difende unitamente all'AVVOCATO STEFANIA LOGLI

- controricorrente - Civile Ord. Sez. 3 Num. 21867 Anno 2019

Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 30/08/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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avverso la sentenza n. 01677/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2019 da Cristiano Valle, osserva:

FATTI DI CAUSA

Giancarlo Cunsolo impugna con unico motivo, ai sensi dell'art.

360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2043 cod. civ.

la sentenza della Corte di Appello di Firenze, di conferma della sentenza de Tribunale di Prato, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dal Cunsolo nei confronti del Comune di Prato per tardiva annotazione della costituzione di fondo patrimoniale, con conseguente sottoposizione ad azione esecutiva dell'immobile in esso conferito.

Resiste con controricorso il Comune di Prato.

Il ricorrente ha depositato in data 3 gennaio 2018 copia della comunicazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, nel termine di legge, memoria per l'adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'unico motivo di ricorso afferma che la Corte di Appello di Firenze, nel confermare la sentenza del primo giudice ha errato, ritenendo insussistente il nesso causale tra la condotta gravemente colposa dell'ente territoriale, che aveva omesso di annotare la costituzione di fondo patrimoniale del 20/11/2001 in calce all'atto di matrimonio tra il Cunsolo e la moglie, nonostante il tempestivo invio con raccomandata con ricevuta di ritorno effettuato in data

15/01/2002, dal notaio rogante all'ente territoriale pubblico.

In conseguenza di ciò l'immobile adibito a casa familiare era stato sottoposto a procedura esecutiva dalla M.P.S. Gestione Crediti s.p.a.

in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo emesso

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R.G. n. 4959/2018

Ud. 21/05/2019; Estensore: C. valle

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anche nei confronti del Cunsolo quale fideiussore per le obbligazioni della Night and Day S.r.l., e sulla cui base la M.P.S. Gestione Crediti S.p.a. aveva iscritto ipoteca giudiziale in data 29/07/2002.

Il ricorso è infondato.

La Corte territoriale ha, ripercorrendo l'argomentazione offerta dal Tribunale, affermato che la stesa M.P.S. Gestione Crediti S.p.a. aveva titolo per iniziare autonomamente il procedimento esecutivo, in quanto aveva iscritto ipoteca volontaria rilasciata dal Cunsolo alla Banca M.P.S. S.p.a. sin dal 1998, e quindi un quadriennio prima del titolo giudiziale che le aveva consentito l'iscrizione di ipoteca giudiziale nel luglio del 2002.

In forza di detta ipoteca volontaria la M.P.S. Gestione Crediti era peraltro, intervenuta nell'esecuzione immobiliare promossa in forza dell'ipoteca giudiziale del luglio 2002 e, in quanto titolare di legittima causa di prelazione, temporalmente anteriore poteva non solo autonomamente promuovere atti esecutivi, ma era insensibile alle vicende della procedura esecutiva iniziata sulla base dell'ipoteca iscritta in base al titolo esecutivo giudiziale.

Tra le diverse ipoteche (giudiziali, legali o volontarie) vi è concorso e la prevalenza dell'una sull'altra, o sulle altre, non è data dalla qualità intrinseca o dal modo in cui ciascuna di esse è costituita, bensì si determina unicamente in base alla data di costituzione, ossia di loro iscrizione, come risulta dagli artt. 2852, 2853 e 2854 cod. civ.

L'ipoteca volontaria, nel caso di specie, risultando costituita per prima sullo stesso immobile sul quale venne successivamente costituita ipoteca giudiziale, prevaleva su quest'ultima.

A norma dell'art. 526 cod. proc. civ. la M.P.S. Gestione Crediti S.p.a., in quanto creditrice munita di autonomo titolo esecutivo e di altrettanto autonomo e poziore diritto di prelazione poteva, inoltre, compiere autonomamente atti esecutivi, indipendentemente dalla

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sorte della procedura esecutiva immobiliare nella quale era intervenuta.

Il percorso motivazionale della sentenza in scrutinio sfugge alla critica che gli viene mossa dal Cunsolo, risultando correttamente ed ampiamente argomentata l'insussistenza del nesso causale tra condotta omissiva del Comune di Prato e le vicende espropriative dell'immobile del Cunsolo.

La difesa di questi si incentra su di un precedente (asseritamente) specifico di questa Corte (Cass. n. 21725 del 23/09/2013) che ha ritenuto la responsabilità in base all'art. 2043 cod. civ. di un Comune per omessa annotazione, ai sensi dell'art. 162 cod. civ., tempestiva della costituzione di fondo patrimoniale.

Il richiamo è, tuttavia, non appropriato, in quanto nella fattispecie concreta decisa dal richiamato precedente non veniva in considerazione alcun titolo di prelazione formato prima — ed opponibile in base alle norme che regolano la graduazione delle cause di prelazione — dell'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale legittimante l'inizio dell'espropriazione immobiliare sui beni successivamente conferiti nel fondo patrimoniale, come, viceversa, risulta inoppugnabilmente nel caso in esame.

Il giudizio controfattuale è stato compiutamente eseguito dai giudici di merito, che hanno escluso che dal comportamento omissivo del Comune di Prato fossero derivate le conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio del Cunsolo, essendo questi comunque esposto, in forza di ipoteca volontaria sullo stesso immobile, costituita prima della costituzione del fondo patrimoniale, con conseguente opponibilità ad esso (art. 167, comma 4, cod. civ.).

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

La mala fede, e comunque la colpa grave, del Cunsolo nell'azionare la pretesa giudiziale, desumibile dalla circostanza che egli era ben a conoscenza dell'esistenza del vincolo ipotecario

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volontario da lui stesso costituito ritualmente quattro anni prima della costituzione del fondo patrimoniale, comporta la revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, dell'ammissione del ricorrente al patrocinio per i non abbienti.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo della controversia.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

previa revoca dell'ammissione di Cunsolo Giancarlo al patrocinio a spese dello Stato, lo condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 21 maggio 2019.

Il pres ente

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