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AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1 ENTE D AMBITO TERRITORIALE NAPOLI 1

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AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1 ENTE D’AMBITO TERRITORIALE NAPOLI 1

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali a mezzo di Ordinanza Ingiunzione fiscale.

(ex art. 32 L.R. Campania n.16 del 26.05.2016 come modificati dalla L.R. Campania n.38 del 29.12.2020)

Approvato con delibera di Consiglio D’Ambito del…… n……del …./…./2021

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dell’EDA individuate dalla Legge Regionale della Campania n.38 del 29.12.2020, art. 32 a mezzo di Ordinanza Ingiunzione Fiscale

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà attribuita agli Enti d’Ambito dall’art 32 della Legge Regionale della Campania n.38 del 29.12.2020, che così testualmente recita: “Alla Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare) sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 32, è inserita la seguente: “g bis) procede al recupero, anche mediante ordinanza - ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari), dei crediti vantati dall’Ente nei confronti dei Comuni inadempienti al versamento del fondo di dotazione di cui all’articolo 25, comma 5 e delle spese di funzionamento previste in base al piano di riparto approvato dal Consiglio d’Ambito;” e parimenti dal Regio Decreto 639/2010, nel testo modificato dalle successive norme di legge.

Il presente Regolamento pertanto disciplina il procedimento di riscossione coattiva per le entrate patrimoniali che l’Ente d’Ambito (di seguito, più sinteticamente, riportato come EDA) può attivare nei confronti dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, morosi nel versamento di quanto di competenza per la costituzione del fondo di dotazione di cui all’articolo 25, comma 5, della Legge Regionale della Campania n. 14 del 2016, nonché per le spese di funzionamento dall’art. 16 L.R.C. cit., punti 1 e 2, come risultanti dal piano di riparto approvato dal Consiglio d’Ambito.

Esso, altresì, disciplina le attività di riscossione coattiva da parte dell’Eda dei crediti patrimoniali come sopra individuati, ai sensi dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.

446.

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2. La riscossione coattiva dei crediti vantati per i titoli individuati nell’art. 32, punto g) bis dell’art.

32 della L.R.C. n.14 del 2016, come modificato dall’art. 32 della L.R.C. n.38 del 2020 viene effettuata tramite ordinanza - ingiunzione fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, tenuto conto anche di quanto previsto dai commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se compatibili.

Art. 2 Responsabile del Procedimento

1. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è affidata ai sensi dell’art. 32 della L.R. Campania n.16 del 2014, come modificata dalla L.R. Campania n.38/2020, al Direttore Generale dell’EDA, che può avvalersi della collaborazione del personale dello stesso Ente o di soggetti qualificati esterni all’Ente ove non sussistono risorse interne utilizzabili allo scopo e secondo le modalità in prosieguo indicate.

2. La fase cautelare e quella esecutiva hanno inizio dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento e procedono con l'avvio delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito.

3. Tutti gli atti di questa fase rientrano nella competenza del Direttore Generale dell’EDA;

4. Il Direttore Generale può nominare un dipendente dell’EDA, che ne abbia i titoli, Funzionario Responsabile della riscossione, avviando e definendo il procedimento di abilitazione di quest’ultimo alle funzioni di responsabile della esecuzione ai sensi di legge, del D.L. 70/2011, come convertito dalla Legge 12.07.2011, n.106.

5. Nelle more della abilitazione del Funzionario responsabile della riscossione l’incarico della riscossione viene affidato ai soggetti di cui al successivo art.6.

6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti dell’EDA che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti ingiuntivi emessi a decorrere dalla data della deliberazione di approvazione del presente regolamento.

Articolo 3 – Recupero tramite sollecito di pagamento

1. Prima dell’attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva per il recupero delle spese di funzionamento e di quanto dovuto per la costituzione del fondo di dotazione iniziale, il Direttore Generale dell’EDA, procede con apposito atto denominato sollecito di pagamento, da valere anche ai fini interruttivi della prescrizione, avvertendo l’ente debitore del debito maturato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento od anche a mezzo pec, invitandolo al pagamento spontaneo delle somme dovute concedendogli un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere, diffidandolo che in mancanza si procederà al recupero coattivo delle somme mediante ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/1910 e successive modifiche e integrazioni.

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Articolo 4 – Ordinanza - ingiunzione fiscale

1. L’ordinanza–ingiunzione fiscale deve essere notificata, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato dai Comuni in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali ordinari previsti per questa tipologia di entrata. Per i pagamenti che dovevano essere effettuati entro la data del 31.12.2020 l’Ordinanza Ingiunzione deve essere emessa e notificata entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

2. L’ordinanza–ingiunzione fiscale può essere notificata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, mediante ufficiale giudiziario o mediante pec, qualora consentito dalla legge e se l’EDA utilizza il dominio ufficiale IPA.

3. Essa deve riportare:

1. l’indicazione dell’ufficio emanante;

2. l’indicazione del Comune debitore;

3. l’indicazione degli importi dovuti per la quota di competenza non versata per la costituzione del Fondo di dotazione e/o per la quota di competenza maturata per le spese di funzionamento come da piano di riparto approvato dal Consiglio d’Ambito, nonché delle somme dovute a titolo di interessi legali maturati fino alla data di approvazione del presente regolamento e di interessi moratori maturati a decorrere dalla stessa data;

4. il richiamo all’avvenuto sollecito di pagamento di cui all’all’art. 3 del presente Regolamento, con il riporto della data del suo ricevimento da parte del Comune ingiunto, nonché il riferimento alla obbligatorietà del pagamento in capo al Comune delle somme sopra indicata in ragione delle specifiche previsioni di cui alla Legge Regionale della Campania n. 14 del 2016 e ss.mm.ii. e dell’avvenuta adesione da parte del Comune stesso all’Eda, con accettazione del relativo Statuto e dei relativi atti regolamentari;

5. l’ordine o intimazione ad adempiere il pagamento della somma dovuta;

6. il termine di 60 giorni entro cui adempiere al pagamento;

7. l’espressa previsione dell’attivazione degli atti esecutivi in caso di mancato pagamento nel detto termine;

8. l’avvertimento della possibilità di applicare misure cautelari e conservative;

9. l’informazione che nel caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 01.09.2011, n. 150, ovvero le norme di cui alla legge del 30.12.2019, n.169, all’art. 1, comma 792, lettere da b) a l).

10. l’informazione che l’ordinanza ingiunzione notificata costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva anche a mezzo di:

a) pignoramento mobiliare ai sensi della legge 639/1910;

b) pignoramento e i crediti presso terzi ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973 anche reperendosi le informazioni previste dall’art. 86 del DPR n.602/1973 dallo stesso Direttore Generale ai sensi dall’art.1 della Legge 160/2019 o a mezzo dei soggetti individuati dall’art. 52, comma 5, lettera b del D. Lgs. n. 446/1997 e dell’art- 1 comma 691 della Legge 27.12.2013 n. 147;

c) fermo amministrativo dei veicoli di proprietà del Comune debitore;

d) trascrizione ipotecaria immobili con successiva espropriazione ai sensi degli artt. 76 e 77 del DPR n. 602/1973 nel caso di importi superiori al limite di legge.

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11. la espressa menzione del presente Regolamento e della possibilità di prenderne visone sul sito on line dell’EDA;

12. l’indicazione dell’Autorità giudiziaria presso la quale è possibile proporre impugnazione avverso l’ordinanza;

13. l’indicazione del termine entro il quale l’intimato debitore può proporre impugnazione;

14. l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell’ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all’atto;

15. la sottoscrizione da parte del Direttore Generale dell’EDA con firma autografa o digitale, ovvero anche con le modalità previste dall’art.1, comma 87, Legge n.549/1995, c.d. “indicazione a stampa”;

Articolo 5 – Efficacia di titolo esecutivo

1. Il contenuto dell’ordinanza-ingiunzione deve essere riprodotto anche nei successivi atti da notificare al Comune debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

2. L’Ordinanza Ingiunzione acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica.

Articolo 6 - Riscossione coattiva

1. L’Ingiunzione acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine di 60 giorni utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto. Decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al funzionario responsabile della esecuzione, nominato ai sensi dell’art. 1 comma 793 della Legge 30.12.2019, n. 169 ovvero al soggetto legittimato alla riscossione forzata allo scopo incaricato.

2. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di ingiunzione è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare l’EDA deve inviare un sollecito di pagamento atto ad avvisare il debitore che il termine indicato nell'atto ingiuntivo è scaduto e che, in caso di mancato pagamento entro i trenta giorni successivi alla notifica del sollecito, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive secondo le modalità ed i termini di legge 3. L'esecuzione è sospesa ex lege per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli

atti al soggetto di cui al punto 1. legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.

4. La riscossione coattiva in virtù dell’ordinanza-ingiunzione soggiace al termine prescrizionale ordinario, con l’avvertimento che se l’esecuzione vera e propria non è iniziata entro il termine di 1 anno dalla notifica dell’ordinanza, essa deve essere preceduta dalla notifica della preventiva intimazione di pagamento ex art.50 del D.P.R. n. 602/73

5. La sospensione dei termini di cui al precedente punto 3. non sospende le azioni cautelari che potranno essere comunque liberamente esperite.

6. In caso di avvenuta proposizione di impugnativa avverso l’emessa ordinanza-ingiunzione, il Direttore Generale dell’EDA valuterà la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alle contingenti o meno esigenze patrimoniali dell’EDA.

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In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, debitamente motivato e portato a conoscenza dell’Ente debitore, decorsi sessanta giorni dalla notifica della Ingiunzione, la riscossione delle somme in essa indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto al punto 2.

7. Nell'ipotesi in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opererà la sospensione di cui al precedente punto 3.;

8. il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui al punto 1 procede alla espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

9. gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo D.P.R.;

10. ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al punto1, come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b) del comma 792 della Legge 169/2019, od anche, nelle more che lo stesso decreto venga adottato, a mezzo delle modalità individuate dal competente Ufficio dell’EDA, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

11. decorso un anno dalla notifica degli atti indicati al punto 1 l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato D.P.R. n. 602 del 1973;

12. nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 22 convertito, con modificazioni, in Legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;

13. ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati al punto 1.

14. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

e) L’EDA, a mezzo di un proprio funzionario, nelle modalità e nei termini di cui all’art., comma 793, della Legge n. 160 del 27.12.2019;

f) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.;

g) i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446 del 1997.

15. Il Direttore Generale dell’EDA individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di efficacia ed efficienza della P.A., oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dal Consiglio d’Ambito e della normativa in materia di affidamenti di servizi pubblici e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

16. Nel caso di presentazione da parte di un Comune Ingiunto di istanza di riesame in autotutela, le procedure per azioni cautelari ed esecutive possono essere sospese fino al momento in cui l’Ente interessato abbia ricevuto comunicazione degli esiti della stessa.

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17. In caso di parziale accoglimento o diniego della richiesta di revisione, il Comune interessato ha l’obbligo di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 5 giorni dal ricevimento della risposta dell’ufficio alla propria istanza in autotutela.

Articolo 7 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute per i predetti crediti dell’EDA, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento e per il periodo successivo alla entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento della riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall’articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019 ed in generale dal D.P.R. n.602/73.

Articolo 8 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell’ordinanza-ingiunzione e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 9 – Dilazione dei pagamenti

1. L’EDA, qualora il Comune ingiunto versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economico-finanziaria debitamente dimostrata, può concedere, a richiesta di parte, la rateazione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 36 rate mensili, secondo le modalità di legge.

2. In caso di rateazioni per importi superiori ad euro 50.000,00 il Comune debitore dovrà presentare, a garanzia della richiesta rateazione, una fideiussione bancaria o assicurativa.

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3. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi moratori di cui al all’art.

7 del presente regolamento.

4. Ai sensi del comma 799, dell’art.1, della legge di Bilancio 2020, una volta assentita la richiesta di rateazione, l’EDA o il soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione, salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione e previo inutile sollecito di pagamento, si determina automatica decadenza del beneficio della rateizzazione;

la medesima fattispecie si determina nell’ipotesi di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi. In tali casi il debito non potrà più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione.

2. Esso si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere operati in ragione della vigenza delle norme stesse.

4. Le norme del presente Regolamento difformi da disposizioni di legge sopravvenute sono da considerate ex nunc inefficaci.

5. La materia oggetto del presente Regolamento nelle parti da esso non normate si intende disciplinata dalla vigente normativa di legge.

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