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AUDIZIONE INFORMALE DAVANTI LA COMMISSIONE IX DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

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Academic year: 2022

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(1)

AUDIZIONE INFORMALE

DAVANTI LA COMMISSIONE IX DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*-*-*-*-*-*-*-*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle

comunicazioni elettroniche (rifusione) Atto n. 289

(2)

Aeranti-Corallo rappresenta, tra l’altro, i seguenti soggetti per i quali

trova applicazione la normativa di cui al Codice delle comunicazioni

elettroniche:

a) Soggetti che, a seguito del passaggio alla tecnologia di trasmissione

televisiva digitale terrestre di seconda generazione, svolgeranno l’attività

di operatore di rete locale;

b) Società consortili per lo svolgimento dell’attività di operatore di rete

per la radiofonia digitale terrestre in ambito locale;

c) Imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale operanti in tecnica

analogica in virtù di concessione ministeriale (con riferimento alle quali

trovano applicazione, ai sensi dell’art. 28, comma 8 dell’attuale TUSMAR e dell’art. 28, comma 7 dello schema di decreto legislativo

relativo al nuovo TUSMAR le norme del Codice delle comunicazioni

(3)

elettroniche ai fini della realizzazione degli impianti di diffusione e di

collegamento e delle relative infrastrutture);

d) Fornitori di servizi di media audiovisivi e fornitori di servizi di media

radiofonici, in ambito locale, che eserciscono impianti di collegamento

tra i propri studi di trasmissione e i multiplex degli operatori di rete.

In questo contesto, evidenziamo l’importanza che i diritti amministrativi

di cui all’art.1 dell’allegato n. 10 dello schema di decreto legislativo e i

contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze previsti

dall’art. 42, comma 6 dello schema di decreto legislativo, dovuti dalle imprese che svolgeranno l’attività di operatore di rete locale, sia per la

televisione digitale terrestre (con trasmissioni in tecnologia MPEG4 o

DVB-T2), sia per la radiofonia digitale terrestre (con trasmissioni in

tecnologia Dab+), non costituiscano una barriera per lo svolgimento di

(4)

Occorre, infatti, considerare che laddove costituissero, invece, una

barriera di accesso, i fornitori di servizi di media audiovisivi e i fornitori di

servizi di media radiofonici, in ambito locale, non potrebbero disporre di

reti per diffondere i propri contenuti, con evidenti conseguenze sul

pluralismo e sulla concorrenza.

Chiediamo, pertanto, che i diritti amministrativi di cui all’art. 1, dell’allegato n.10 e i contributi di cui all’art. 42, comma 6 dovuti dagli

operatori di rete locali per le trasmissioni digitali terrestri televisive e

radiofoniche vengano ridotti significativamente.

Proponiamo, inoltre, che, stante il riassetto del settore televisivo

attualmente in corso, gli operatori di rete televisivi locali vengano

esentati, per i primi dieci anni di attività, dal pagamento dei diritti

amministrativi e dei contributi per l’uso delle frequenze.

(5)

Al riguardo, evidenziamo che la delibera Agcom n.664/09/CONS e

successive modificazioni prevede (art.12, comma 9) che, in applicazione

dell’art. 3, comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per i primi dieci

anni di attività, gli operatori di rete radiofonici nazionali o locali siano

esentati dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per l’uso

delle frequenze.

Per quanto riguarda, infine, le procedure di realizzazione degli impianti

di diffusione e di collegamento degli operatori di rete televisivi e

radiofonici e dei concessionari radiofonici analogici, nonché degli

impianti di collegamento dei fornitori di servizi di media audiovisivi e

radiofonici utilizzati per trasferire il segnale di trasmissione ai multiplex

degli operatori di rete, chiediamo che trovino applicazione le procedure

semplificate di cui all’art. 45 dello schema di provvedimento.

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