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Deliberazione n.37 7.2.2007

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DELIBERAZIONE N. 37 DEL 7 FEBBRAIO 2007

Con riguardo ad incarichi di importo stimato superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, la scelta operata dalla Stazione appaltante di escludere le società di ingegneria dal novero dei soggetti legittimati a partecipare alla gara si ritiene non giustificata dalla normativa vigente e inammissibile, in quanto viola i principi comunitari di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi nonché il principio di irrilevanza delle forme, sottolineato dalla giurisprudenza. (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2002, n. 505).

Le giustificazioni addotte dalla Stazione appaltante, consistenti nel fatto che gli incarichi riguardano esclusivamente la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, appaiono quanto meno infondate, atteso che la stessa normativa (art. 17, comma 7, nel testo vigente nella Regione Siciliana) ha confermato il principio della personalità dell’incarico, assicurato dalla sottoscrizione dei progetti da parte di soggetti iscritti all’albo professionale, ed esteso l’obbligo di indicazione nominativa alla persona fisica incaricata della integrazione delle varie prestazioni specialistiche.

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