REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO Nota informativa n. 7
CONVERSIONI DEL CAPITALE SOCIALE
Da un attento esame della normativa relativa alle conversioni del capitale sociale si evince quanto segue:
• ai sensi dell´art. 17 del D.lgs. n. 213/98 le società di capitale possono avvalersi del procedimento semplificato di conversione in euro
• ai sensi del c. 5 dello stesso articolo i verbali delle predette deliberazioni vengono depositati ed iscritti a norma dell´articolo 2436 del codice civile considerando le stesse come delle vere e proprie modifiche dell´atto costitutivo
• ai sensi dell´articolo 2411 del codice civile obbligato a richiedere l´iscrizione delle deliberazioni dell´assemblea è il notaio che ha verbalizzato.Pertanto la conversione del capitale sociale in euro con procedimento semplificato configurerebbe uno dei tanti adempimenti obbligatori previsti dalla legge non soggetto ad alcun termine.Termine che, invece, sussiste in capo al notaio nel caso di conversione con procedimento
ordinario.Naturalmente il termine non può sussistere per i soggetti giuridici, società di persone,consorzi e società cooperative, non tenuti all´obbligo dell´iscrizione.