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Legge 46/1990 - Dichiarazione di conformità - Termine per la presentazione alla Camera di commercio - n.7/2003

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Area Anagrafe Economica – Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel. 011 571 6261/12 Fax 011 571 6265 Email registroimprese@to.camcom.it Web http://www.to.camcom.it/noteinformative

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AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ATTIVITA’ CONNESSE REGISTRO IMPRESE E SETTORE RELAZIONI CON L’ARTIGIANATO

Oggetto: Legge 46/1990 – Dichiarazione di conformita’ – termine per la presentazione alla Camera di commercio

Nota informativa n. 7/2003

La fattispecie concernente la dichiarazione di conformità viene disciplinata dall’art. 9 della L. 46/1990. Gli aspetti inerenti la presentazione della stessa alla Camera di commercio erano disciplinati dal DPR 392/1994, successivamente abrogato dal D.P.R.

558/1999. Quest’ultima disposizione ha sancito che la dichiarazione dovesse essere presentata alla CCIAA entro il termine di sei mesi dalla data del suo rilascio.

L. 46/1990, all’art. 16, dispone che “[…] Alla violazione delle altre norme della presente legge (cioè diverse dall’art. 10 della stessa) consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni”

In considerazione del fatto che la presentazione della dichiarazione alla Camera di commercio era prevista da normativa diversa dalla L. 46/1990 si è fino ad oggi ritenuto che la Camera di Commercio non potesse procedere ad accertare la violazione del ritardo nella presentazione della stessa (successivamente allo scadere dei sei mesi) e ad avviare la procedura sanzionatoria.

Si è sempre considerato d’ostacolo il principio di legalità sancito in tema di sanzioni amministrative (art. 1 L. 689/1981) secondo cui le sanzioni amministrative devono essere previste e disciplinate dalla legge.

Sul punto è intervenuto il Ministero delle Attività Produttive il quale, con lettera circolare del 5 maggio 2003 (Prot. n. 551967), a seguito di chiarimenti richiesti dalle Camere di commercio, ha affermato quanto segue

“L’articolo 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ponendo per le sanzioni amministrative una riserva di legge analoga a quella dell’art. 25 Cost., indubbiamente impedisce che dette sanzioni possano essere comminate sulla scorta di disposizioni contenute in fonti normative subordinate. Si ritiene peraltro, che i precetti sufficientemente individuati dalla legge possano essere eterointegrati da norme regolamentari delegate "in virtù del peculiare tecnicismo della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (così Cass. 7 aprile 1999, n. 3351; id. 15 febbraio 1999, n. 1242).

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Pagina 2 di 2 Ciò significa che la sanzione amministrativa può anche conseguire a seguito della

integrazione del precetto legale ad opera di una fonte regolamentare, se il precetto (e la sanzione) sono configurati in termini sufficientemente definiti dalla legge […]

Nel caso in esame, il comportamento la cui omissione si vorrebbe sanzionare, vale a dire la comunicazione alla camera di commercio di copia della dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 del DPR 558/1999, appare strumentale all’accertamento di quanto previsto da tale norma nonché dall’articolo 9 della legge 46/90 […] pertanto, può sostenersi che il precetto sancito dall’art. 9 del DPR 558/1999 costituisce una integrazione ai comportamenti previsti dalla legge 46/90 la quale permette alle camere di commercio di svolgere più efficacemente la loro attività di vigilanza a tutela sia del committente, sia delle imprese che si attengono alle prescrizioni inerenti alla sicurezza degli impianti.”

Alla luce di questa direttiva, si è deciso – unitamente alle altre camere di commercio del Piemonte- di procedere all’attività di accertamento delle violazioni in questione ed alla conseguente attività sanzionatoria delle dichiarazioni di conformità che a partire dal 01/07/2003 siano presentate a questa Camera di commercio nel mancato rispetto del termine di sei mesi dal rilascio.

Torino, 26 maggio 2003

IL CAPO SETTORE ATTIVITA’ CONNESSE Anna NICOLA

IL CAPO SETTORE RELAZIONI CON L’ARTIGIANATO Orietta REOLFI

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