VERSO UN MODELLO MULTIPILASTRO DI SOSTEGNO ALLE VITTIME E ALLE LORO FAMIGLIE LA CORRETTA INTEGRAZIONE PUBBLICO PRIVATO:
LIQUIDAZIONE DEL DANNO, PRESA IN CARICO E ASSISTENZA
Avv. Gianmarco Cesari
Consulente AIFVS (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada) Presidente dell'Osservatorio Vittime
Avvocato del Foro di Roma
DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GA
Articolo 9
“Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale.
In qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale.
Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta... dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero.”
Articolo 21
“… i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa competenti dovrebbero fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima”
Articolo 46
“I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria.”
Articolo 61
“È opportuno che i funzionari che possono entrare in contatto personale con le vittime abbiano accesso e ricevano un'adeguata formazione sia iniziale che
continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio.
Gli Stati membri dovrebbero garantire tale formazione per i servizi di polizia e il personale giudiziario. Parimenti, si dovrebbe promuovere una formazione per gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici e per gli operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa.
Tale obbligo dovrebbe comprendere la formazione sugli specifici servizi di sostegno cui indirizzare le vittime o una specializzazione qualora debbano occuparsi di vittime con esigenze particolari e una formazione specifica in campo psicologico, se del caso.”
Articolo 62
“ … il bisogno di ricevere informazioni, assistenza, sostegno e risarcimento”
Disposizioni Generali
Articolo 8: Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime
1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il
procedimento penale.
I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima
Articolo 9: Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime 1. I servizi di assistenza alle vittime forniscono almeno:
a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;
b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;
c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;
d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;
e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di
intimidazione e di ritorsioni.
2. Gli Stati membri incoraggiano i servizi di assistenza alle vittime a prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze delle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato.
Il supporto dato a una vittima deve essere adeguato alla sua condizione emozionale.
La risposta all'evento traumatico è soggettiva.
La vittima della strada può sperimentare:
• rabbia
• modificazione del sistema, della struttura e del ciclo di vita della famiglia
• sconvolgimento di vita
• sofferenza esistenziale
• disperazione e depressione
• solitudine
• desiderio di giustizia, di condanna dell'autore delle lesioni o dell'omicidio
• desiderio di risarcimento come compensazione della sofferenza e della ingiustizia subita
• desiderio di risarcimento come rivalsa per la gravità del reato
• perdita di significato del lavoro, della famiglia, della vita sociale e ludica
La vittima deve innanzitutto elaborare la perdita di valore umano ed in base alle proprie risorse personali, della famiglia e sociali comprendere queste emozioni, accettarle ed imparare a gestirle trattandosi di reazioni del tutto normali di fronte ad avvenimenti di questo tipo.
Gli obiettivi del supporto e del sostegno alle vittime sono:
• La comprensione del fenomeno
Nell’ambito di interventi psicoeducativi è necessario spiegare e analizzare il fenomeno della vittimizzazione stradale con parole semplici e comprensibili, in base all’età e al livello cognitivo. Le informazioni date aiutano a far acquisire sicurezza. Per mancanza di informazione la vittima della strada, il familiare superstite è facile vittima dei predatori del risarcimento del danno che orbitano intorno al sinistro stradale.
• La diffusione del fenomeno
Nell’ambito della psicoeducazione la vittima comprende che altri sono vittime della strada, cosa che lo aiuta a gestire meglio le sue emozioni.
• l bisogno di condividere con qualcuno di cui si fidano
Di solito la vittima è confusa e disorientata. Deve capire l’importanza di ciò che accade e la necessità di parlarne e ricevere aiuto.
• L’offerta di aiuto
La conclusione è che la vittima deve accettare di aver bisogno di aiuto e si deve fidare di chi la può sostenere, meglio se con la stessa esperienza da condividere.
Il servizio offerto a disposizione può essere utilizzato in base alle capacità relazionali della vittima della strada.
Assistenza Integrata Pubblico - Privato
La costituzione di servizi di assistenza e protezione per le vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall’ordinamento italiano, senza distinzioni di genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione socio-economica e sanitaria, o comunque fondate sulla qualità soggettiva della vittima, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali o oggettive, va realizzata in coerenza con quanto disposto dal D.L. n. 212 del 15 dicembre 2015 recante “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012” e dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”- Legge Europea 2015-2016.
Rapporto del Consigliera Speciale Joëlle Milquet al Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker
11 Marzo 2019
Strengthening victims' rights: from compensation to reparation - For a new EU Victims’ rights strategy 2020-2025
Rafforzamento dei diritti delle vittime: dall'indennizzo al risarcimento - Per una nuova strategia dell'UE per i diritti delle vittime 2020-2025)
“You are not a victim. No matter what you have been through, you're still here.
You may have been challenged, hurt, betrayed, beaten, and discouraged, but nothing has defeated you. You are still here!
You have been delayed but not denied.
You are not a victim, you are a victor.
You have a history of victory.”
"Non sei una vittima. Non importa quello che hai passato, tu sei ancora qui.
Potresti essere stato sfidato, ferito, tradito, picchiato e scoraggiato, ma nulla ti ha sconfitto. Sei ancora qui!
Sei stato ritardato ma non negato.
Non sei una vittima, sei un vincitore.
Hai una storia di vittoria."
In molti Stati dell’Unione, l'accesso delle vittime alla giustizia e al risarcimento del danno risulta ancora difficile ed esse sono spesso esposte a rischi di “vittimizzazione secondaria”.
In tale contesto, il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude
Juncker, ha nominato (ottobre 2017) un Consulente Speciale nella
persona di Joëlle Milquet (ex vicepremier belga), per le problematiche
legate ai risarcimenti dovuti alle vittime di reato. Il mandato
comprendeva, tra l’altro, la realizzazione di un report contenente
proposte finalizzate a migliorare e facilitare l'accesso delle vittime agli
indennizzi nell'ambito dell’Unione.
Il “Rapporto Milquet”, recentemente pubblicato l'11 marzo 2019, evidenzia che le difficoltà delle vittime nell'accedere alla giustizia e al risarcimento sono spesso dovute a mancanza di informazioni, a insufficiente sostegno, a criteri di ammissibilità eccessivamente restrittivi, a ostacoli di natura procedurale. Secondo il report, inoltre, per le persone che subiscono le conseguenze di reati mentre si trovano in un altro paese dell'UE può risultare ancora più difficile ottenere il risarcimento del danno, soprattutto nel caso in cui non siano residenti e non conoscano il Paese.
Aspetti assicurativi
Viene sottolineato
l’importante ruolo dell’assicurazione, soprattutto con riguardo agli aspetti di risarcimento del danno. I principali problemiaperti sono connessi alla legislazione non armonizzata tra gli Stati membri, a sistemi complessi e rigidi, a disparità in materia di competenze sul piano nazionale, alla copertura del rischio terrorismo, a duplicazioni e formalità aggiuntive.
Il report - che include capitoli specifici dedicati alle vittime di atti terroristici, della tratta di esseri umani e della violenza di genere - propone 41 “Raccomandazioni”, suddivise in blocchi tematici (rafforzamento della cooperazione, accesso alle informazioni, formazione, compensazione del danno e risarcimento da parte dello Stato, accesso ai servizi di supporto).
Nel documento si sottolinea anche l’opportunità di realizzare una nuova “EU Victims’ Rights Strategy” per il periodo 2020-2025, che preveda – tra altre iniziative – una nuova proposta legislativa in materia di risarcimento delle vittime (con aggiornamenti della normativa in vigore).
In particolare, si raccomanda la realizzazione di:
•
nuove regole per coordinare il settore assicurativo e le Autorità
(Governi/“Compensation Authorities”) che intervengono nei risarcimenti
(Raccomandazione 4);
•
una migliore armonizzazione del settore assicurativo europeo e cooperazione con le “Compensation Authorities” (Raccomandazione 9);
•
nuova disposizione/raccomandazione, di natura vincolante, riguardante i pagamenti anticipati e la surroga dello Stato nei diritti delle vittime (Raccomandazione 25);
•
nell’ambito dei fondi di compensazione, l'UE dovrebbe emanare linee guida relative all’istituzione di fondi di garanzia nazionali (ad esempio, secondo i principi del Fondo di garanzia francese per le vittime del terrorismo) e dovrebbe pubblicare raccomandazioni affinchè finanziamenti aggiuntivi possano essere eventualmente fatti confluire verso i servizi di supporto e assistenza alle vittime di reato. Tali finanziamenti dovrebbero provenire da risorse esterne (ad esempio:
sistemi di assicurazione obbligatoria, proventi delle multe stradali, monopolio del gioco d'azzardo) (Raccomandazione 26).
Le compagnie di assicurazione sono attori di compensazione importanti
che non possiamo ignorare. I problemi principali affrontati dalle vittime
sono, tra l'altro, la mancanza di una procedura amichevole per le vittime
e un trattamento rispettoso, termini di pagamento, complessi e rigidi
sistemi di competenza, legislazione non armonizzata tra gli Stati membri
Stati, disparità nazionali in materia di competenze, procedure, copertura
del terrorismo, mancanza di sufficiente cooperazione con le autorità di
compensazione e formalità supplementari e di duplicazione.
Raccomandazione 4: nuove regole di coordinamento tra il settore assicurativo e autorità di compensazione statali o governi
Quando esiste un sistema assicurativo, è necessario che gli Stati membri pongano in essere leggi per creare meccanismi di coordinamento delle azioni pubbliche/private.
In particolare, per rendere le assicurazioni attori responsabili, garantendo nel contempo la partecipazione finanziaria pubblica in caso di perdite eccessive e definire più precisamente i loro doveri nei confronti delle vittime e obbligarle a garantire l'emergenza e pagamenti anticipati, occorre semplificare le procedure e decidere un sistema comune di esperienza e requisiti probatori.
Migliore coordinamento a livello dell'UE
L'analisi approfondita dei problemi di accesso alla compensazione mostra come i diritti delle vittime e le compensazioni riguardano questioni trasversali e
coinvolgono soggetti e attori diversi a livello di UE e livello nazionale. Qualsiasi politica che migliori la situazione dei diritti delle vittime o dei risarcimenti delle vittime deve passare attraverso la cooperazione rafforzata tra gli attori dell'UE e un coordinamento politico dell'UE molto più stretto. C'è anche un' importante
necessità di migliorare sotto il controllo attivo dell'UE il coordinamento tra gli Stati membri
Stati e autorità nazionali per affrontare efficacemente i casi transfrontalieri.
Raccomandazione n. 9: migliore armonizzazione del settore assicurativo europeo e cooperazione con l'autorità di compensazione
La Commissione dovrebbe lanciare un bando di gara per studiare come migliorare l'armonizzazione tra i settori assicurativi dell'UE e le leggi nazionali relative alla criminalità, il bisogno di un modello privato / pubblico, dei modi per semplificare la procedura (competenze ecc.), di essere di più solidale con le vittime, per collaborare con i fondi nazionali di compensazione o con le autorità pubbliche.
Raccomandazione n.25: nuova disposizione vincolante o
raccomandazione riguardante pagamenti anticipati, surrogazione dello
stato nei diritti delle vittime di reclamare risarcimento all'autore del
reato e di abbandonare l'obbligo di cercare il trasgressore, risarcimento
prima o per far valere un ordine per risarcimento del trasgressore prima
di chiedere un risarcimento statale (modifica legislativa o
raccomandazione).
Nell'introduzione di questo rapporto, una delle raccomandazioni più importanti è quella di facilitare l'accesso delle vittime al risarcimento assicurando legalmente un pagamento anticipato da parte dello Stato.
Gli Stati membri, come la Francia e i Paesi Bassi, hanno sviluppato la possibilità di procedere in anticipo pagamenti in modi diversi. Evitare ulteriori danni alla vittima è stato un argomento importante per questi sistemi.
1 ° Suggerisco quindi di aggiungere nella direttiva sul risarcimento del 2004 una nuova disposizione vincolante in anticipo, Questa proposta pone la responsabilità per l'esecuzione della compensazione dell'autore del reato stato. Questa proposta è uno dei sistemi più efficienti per raggiungere gli obiettivi politici perché lo farebbe fornire un risarcimento anticipato alle vittime indipendentemente dal fatto che l'autore del reato abbia i mezzi per compensare le vittime. Garantirebbe alle vittime il risarcimento loro concesso, la parità di trattamento e la certezza del diritto vittime di reati in casi transfrontalieri.
2 ° In questo caso, l'autorità di compensazione dovrebbe avere la possibilità, tramite nuove regole dell'UE, di essere surrogata nei diritti delle vittime e di chiedere il risarcimento al trasgressore a proprie spese per il importo assegnato. Se l'ammontare dell'indennizzo dell'autore del reato è inferiore al precedente pagamento, lo stato è rimborsato per l'importo risarcito. Se l'importo concesso è più alto, la differenza viene restituita alla vittima. Negli Stati membri con un forte settore assicurativo, possiamo persino immaginare che in caso di ritardi nell'assicurazione sui pagamenti assegnati, potrebbero esserci pagamenti anticipati concessi con una surroga delle autorità di risarcimento statale ai diritti delle vittime.
Sarebbe anche dare una posizione più forte per difendere gli interessi delle vittime.
3 ° In questo caso, qualsiasi disposizione nazionale che consenta la concessione di una compensazione statale condizionale a diversi passi da compiere nel procedimento penale sarebbero vietati
Posizione della AIFVS Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada
Di fronte a gravissime difficili situazioni umane, legate non solo al centrale e fondamentale danno alla dignità umana, alla integrità psichica e fisica, alla salute, ma anche alle speculazioni operate sulle vittime, preme evidenziare particolarmente l’importanza di “concretizzare iter normativi” volti a garantire migliori condizioni a tutti coloro che riportano gravi danni alla salute, senza operare indebite decurtazioni risarcitorie o quant’altro possa configurarsi come pregiudizievole agli stessi, e soprattutto “lasciando a loro la libertà di scegliere”, sia se fruire o meno della ipotizzata presa in carico e assistenza integrata tra pubblico e privato, indicato nel programma congressuale come “modello multipilastro”, affinché le vittime, ricevuta la liquidazione del danno, possano poi rivolgersi a luoghi di cura qualificati (pubblici o privati) di loro fiducia, sia di aderire o meno a proposte di erogazione di rendite vitalizie o altro per il danno patrimoniale.
Peraltro, poiché il DDL concorrenza (legge 4 agosto 2017 n. 124) ha riconosciuto all’assicurato danneggiato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento pure per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato, avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, parimenti, ed a maggior ragione, pare proprio che il medesimo suddetto diritto – di libertà di scelta dei luoghi di cura, pubblici o privati, e d’accettare tipologie risarcitorie alternative alla corresponsione in unica soluzione – debba essere salvaguardato, assicurato e garantito a tutte le persone danneggiate senza operare indebite decurtazioni risarcitorie; le istituzioni infatti sono poi precipuamente preposte all’applicazione delle leggi che garantiscono tali diritti e la loro debita rigorosa osservanza.