CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PHILIPPE LÉGER
presentate il 20 settembre 2001 1
1. Le questioni pregiudiziali sottoposte all'esame della Corte sono volte all'inter- pretazione della normativa comunitaria relativa al settore del latte e dei prodotti lattiero caseari e, più specificamente, delle disposizioni vertenti sui quantitativi di riferimento 2 istituiti nel 1984 allo scopo di lottare contro la produzione eccedentaria di latte nella Comunità europea.
2. La controversia nella causa a qua è sorta dal disaccordo che oppone le parti con- traenti circa l'attribuzione del quantitativo di riferimento dopo la scadenza del con- tratto di affitto e la restituzione ai proprie- tari dell'azienda agricola affittata.
3. Il conduttore, il sig. Thomsen 3, vuole oggi conservare il quantitativo di riferi- mento mentre i concedenti in affitto, gli eredi Henningsen 4, ne rivendicano il tra- sferimento a loro profitto.
4. Ricordiamo i fatti che sono all'origine di tale controversia.
I — Fatti della controversia principale
5. Il sig. Thomsen gestiva un'azienda lat- tiero-casearia dal 1982, in un primo momento assieme al padre, sotto forma di una società di diritto civile, e successiva- mente, dopo lo scioglimento di quest'ulti- ma, come unico titolare dell'azienda. Il padre del sig. Thomsen, con contratto 30 aprile 1981 stipulato con il sig. Hennin- gsen, aveva preso in affitto terreni agricoli per un periodo che scadeva il 30 settembre 1993. il sig. Henningsen decedeva nel 1991 e gli eredi, con lettera 20 agosto 1993, davano disdetta del contratto di affitto senza concedere termini. In seguito ad un compromesso che prevedeva una proroga del contratto di affitto, il sig. Thomsen e il padre restituivano i terreni condotti in affitto agli eredi H e n n i n g s e n il 30 settembre 1995.
6. Su domanda presentata da questi ultimi il 24 novembre 1995, l'autorità convenuta, l'Amt für ländliche Räume Husum, atte-
1 — Lingua originale: il francese.
2 — Tale espressione indica le quote di cui dispongono e alle quali sono tenuti i produttori o gli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari, salvo dover pagare un deter- minato importo di denaro o «prelievo», nel caso di superamento dei quantitativi assegnati.
3 — Denominato anche: il «ricorrente nella causa a qua».
4 — Denominati anche: le «parti intervenienti nella causa a qua».
stava, con decisione 16 gennaio 1996, che un quantitativo di riferimento era stato trasferito agli eredi Henningsen come con- cedenti di una parte dell'azienda, con decorrenza 1° ottobre 1995. Essa aveva adottato tale decisione sul fondamento dell'art. 7, nn. 2 e 4, della Milchgarantie- mengenverordnung (regolamento tedesco sui quantitativi di latte garantiti), del 21 marzo 1994 5.
7. A seguito di un reclamo infruttuoso dinanzi all'amministrazione convenuta, il sig. Thomsen presentava ricorso diretto a l l ' a n n u l l a m e n t o della d e c i s i o n e 16 gennaio 1996, nella versione risultante dalla decisione del 14 febbraio 1996 che statuiva sul suo reclamo. Il sig. Thomsen faceva valere che, conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto comuni- tario, un quantitativo di riferimento poteva essere trasferito solo ad un produttore di latte. A suo parere, gli eredi Henningsen non avevano mai prodotto latte e né prevedevano di farlo in futuro.
8. Con sentenza 23 marzo 1998, il Verwal- tungsgericht (Germania) competente respingeva il ricorso in quanto, tenuto conto delle altre disposizioni del regola- mento (CEE) n. 3950/92 6, la nozione di produttore di cui all'art. 7, n. 2, di detto regolamento deve essere interpretata in
modo ampio, nel senso che abbraccerebbe ex-produttori come pure potenziali produt- tori. A suo parere, come produttore di latte potrebbe intendersi chiunque abbia un quantitativo di riferimento a disposizione, anche se non vende né effettua consegne di latte.
9. Il ricorrente nella causa a qua presentava ricorso contro la sentenza del Verwaltun- gsgericht dinanzi allo Schleswig-Holsteini- sches Oberverwaltungsgericht (Corte d'ap- pello amministrativa, Germania).
I — Contesto normativo
II diritto comunitario
10. Nel 1984, a causa della persistenza di uno squilibrio tra l'offerta e la domanda nel settore lattiero-caseario, veniva introdotto un regime di prelievi supplementari con il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 7. Ai sensi dell'art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 8, come modificato dal regolamento
5 — BGBl. 1994 I, pag. 586; regolamento modificato dalla 31a Änderungsverordnung,.. 3 agosto 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2050) e dalla 32a Änderungsverordnung, 26 settembre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2575), in prosieguo: la «MGV».
6 — Regolamento del Consiglio 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).
7 — GU L 90, pag. 10.
8 — GU L 148, pag. 13.
n. 856/84, un prelievo supplementare è dovuto per quantitativi di latte che supe- rano un quantitativo di riferimento da determinarsi.
11. Le norme generali per l'applicazione del prelievo supplementare sono state defi- nite dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 9.
12. Il regolamento n. 857/84 è stato abro- gato dal regolamento n. 3950/92, che ha prorogato tale regime di prelievo supple- mentare, previsto inizialmente sino al 1° aprile 1993, al 1° aprile 2000.
13. Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del regolamento n. 3950/92:
«(...) i quantitativi di riferimento di cui dispongono i produttori che non abbiano commercializzato latte o altri prodotti lattieri in un periodo di dodici mesi entrano a far parte della riserva nazionale e possono venire riassegnati in conformità del primo comma. Allorché il produttore ripristina la
produzione di latte o di altri prodotti lattieri entro un termine che stabilisce lo Stato membro, gli è accordato un quanti- tativo di riferimento in conformità dell'ar- ticolo 4, paragrafo 1, non oltre il 1° aprile successivo alla data della richiesta».
14. L'art. 7 del regolamento n. 3950/92 dispone quanto segue:
«1. Il quantitativo di riferimento disponi- bile in un'azienda viene trasferito con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici impiegate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, even- tualmente, di un accordo tra le parti. La parte del quantitativo di riferimento even- tualmente non trasferita con l'azienda viene aggiunta alla riserva nazionale.
(...)
2. Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, i quantitativi di riferimento dispo- nibili nelle aziende di cui trattasi sono
9 — GU L 90, pag. 13.
trasferiti tutti o in parte ai produttori che li riprendono, secondo le disposizioni che gli Stati membri hanno adottato o adotteran- no, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti».
15. L'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regola- mento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1993, n. 1560 10, definisce la nozione di produt- tore nei seguenti termini:
«Ai sensi del presente regolamento si intende per:
(...)
e) "produttore", l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associa- zione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico di uno Stato membro,
— che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore;
— e/o che effettua consegne all'acqui- rente;
(...)».
Il diritto tedesco
16. La Repubblica federale di Germania ha fissato le modalità di organizzazione del trasferimento dei quantitativi di riferimento nella MGV.
17. In forza dell'art. 7, n. 2, della MGV, al momento del trasferimento di una parte di un'azienda sulla base di un contratto di affitto, un quantitativo di riferimento corri- spondente viene trasferito al conduttore.
Tale parte corrisponde al rapporto tra i terreni della parte dell'azienda trasferita che sono utilizzati per la produzione di latte e la totalità dei terreni dell'azienda.
18. Ai sensi dell'art. 7, n. 4, della MGV, se il conduttore non può rinnovare il con- tratto e se vuole proseguire la produzione
10 — GU L 154, pag. 30.
di latte, la metà dei quantitativi di riferi- mento corrispondenti, con un massimo di 2 500 kg per ettaro, è trasferita al conce- dente. Tale limite della metà, vale a dire di 2 500 kg per ettaro, non si applica qualora il concedente abbia bisogno dei quantitativi di riferimento per produrre latte per sé stesso, la moglie o i figli.
19. In forza dell'art. 9 della MGV, il produttore di latte deve presentare all'ac- quirente un attestato redatto dalle autorità competenti del Land, nella fattispecie l'Amt für ländliche Räume, nel quale sono indi- cati il quantitativo di riferimento che gli è stato trasferito nonché la data corrispon- dente, il produttore di latte all'origine del trasferimento e il tenore in materie grasse della produzione.
20. Nell'ipotesi in cui il concedente ceda immediatamente i terreni restituiti ad un altro conduttore, il trasferimento dei quan- titativi di riferimento dal precedente con- duttore al concedente costituisce anzitutto oggetto di un primo attestato e, successi- vamente, l'autorità competente redige un secondo attestato relativo al trasferimento dei quantitativi di riferimento dal conce- dente al nuovo conduttore.
III — Questioni pregiudiziali
21. Il giudice a quo rileva anzitutto che, secondo l'interpretazione data dal Verwal- tungsgericht, la nozione di «produttore», ai
sensi dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92, abbraccerebbe ex-produttori di latte come pure «produttori» futuri, vale a dire potenziali.
22. Egli si chiede se occorra condividere tale interpretazione. Quest'ultimo ritiene che il testo dell'art. 9, lett. c), del regola- mento n. 3950/92 sia chiaro e che un'inter- pretazione letterale avrebbe per conse- guenza che vi potrebbe essere trasferimento di quantitativi di riferimento, in applica- zione d e l l ' a r t . 7 del regolamento n. 3950/92, solo se l'avente diritto che riprende l'azienda fosse un produttore alla data del trasferimento, o se, in ogni caso, diventasse produttore a tale data.
23. Per contro, i criteri dell'art. 7 del regolamento n. 3950/92 non sarebbero soddisfatti qualora le parti di un'azienda, alle quali sono assegnati quantitativi di riferimento, fossero trasferite, mediante acquisto, locazione o restituzione dei ter- reni affittati, ad una persona che non è produttore e che non prevede di riprendere una produzione di latte o di cedere a terzi i terreni a tal fine.
24. Ritenendo che la soluzione della con- troversia nella causa a qua richieda un'in- terpretazione del diritto comunitario, lo
Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltun- gsgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, debba essere inteso nel senso che, nel caso di affitti rurali giunti a scadenza, i quan- titativi di riferimento disponibili nelle aziende di cui trattasi possano essere trasferiti, totalmente o parzialmente, secondo le disposizioni che gli Stati membri hanno adottato o adotteranno tenendo conto dei legittimi interessi delle parti, soltanto se i concedenti in affitto siano produttori ai sensi dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92, al momento della restitu- zione dei terreni.
2) Qualora il concetto di produttore di cui all'art. 7, n. 2, debba intendersi in senso più lato: se in tali ipotesi un siffatto trasferimento sia possibile anche se i concedenti in affitto non prevedano di rilevare la commercializ- zazione del latte, bensì intendano cedere a terzi i quantitativi di riferi- mento assieme ai terreni.
3) In caso di soluzione affermativa: se i terzi, ai quali debbono essere trasferiti i quantitativi di riferimento, debbano
comunque essere produttori secondo l'accezione dell'art. 9, lett. c)».
IV — Sulle questioni pregiudiziali
25. Con le tre questioni sottoposte alla Corte, e che conviene esaminare congiun- tamente, il giudice a quo chiede, in sostan- za, se l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 debba essere interpretato nel senso che il trasferimento di un quantita- tivo di riferimento disponibile in conse- guenza della scadenza di un affitto rurale possa essere effettuato a favore del conce- dente solo se quest'ultimo ha la qualità di
«produttore» 11 oppure cede il quantitativo di riferimento disponibile ad un terzo che ha tale stessa qualità.
26. Come ha rilevato lo stesso giudice a quo, il testo degli artt. 7, n. 2, e 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92 è privo di ambiguità 12.
27. In forza dell'art. 7, n. 2, del regola- mento n. 3950/92, i quantitativi di riferi- mento disponibili nelle aziende di cui trattasi vengono trasferiti tutti o in parte
11 — Designata anche, nelle presenti conclusioni, con: «la condizione controversa».
12 — Pag. 14 della traduzione in italiano dell'ordinanza di rinvio.
ai produttori che li riprendono. Come risulta dall'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92, ai sensi di detto regolamento s'intende per «produttore» l'imprenditore agricolo che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consuma- tore e/o che consegna questi stessi prodotti all'acquirente.
28. Ne consegue che un concedente che non eserciti attività di vendita né di conse- gna di latte nel momento in cui l'affitto scade non può pretendere di ricevere il quantitativo di riferimento disponibile di cui disponeva il conduttore.
29. Inoltre, dall'economia generale della normativa in materia di prelievo supple- mentare sul latte discende che un quantita- tivo di riferimento può essere attribuito ad un imprenditore agricolo solo nei limiti in cui quest'ultimo abbia la qualità di produt- tore 13. Nel caso di trasferimento, mediante locazione, di un quantitativo di riferimento con il terreno a cui detto quantitativo è connesso, quest'ultimo può effettuarsi con- formemente all'art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3950/92 solo se il conduttore ha la qualità di produttore 14.
30. Vero è che, come ha indicato il governo tedesco, il quantitativo di riferimento di cui
si trattava nella sentenza EARL de Kerlast, citata, era trasferito al conduttore e non al concedente.
31. Ma se l'art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3950/92, che è la disposi- zione interpretata dalla Corte in tale sen- tenza, non è in discussione nella causa a qua, esso stabilisce tuttavia una condizione identica. Di conseguenza, la citata sentenza EARL de Kerlast può essere trasposta nella fattispecie.
32. L'art. 7, n. 1, primo comma, prevede infatti il trasferimento simultaneo del quan- titativo di riferimento e dell'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione di quest'ultima ai produttori che la riprendono. Sebbene non si tratti di una restituzione al concedente dopo la scadenza dell'affitto, la situazione è tutta- via paragonabile poiché il trasferimento del quantitativo di riferimento avviene a van- taggio di un operatore che può essere, come il concedente, il proprietario dell'azienda.
Secondo tale articolo, il quantitativo di riferimento disponibile in un'azienda viene trasferito con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono. Il trasferi- mento, effettuato a vantaggio di un acqui- rente o di un erede, è soggetto alla condi- zione che questi ultimi esercitino l'attività di produttore.
33. La sentenza EARL de Kerlast, citata, conferma l'esistenza di tale previa condi- zione. In tale sentenza, la Corte ha ricor-
13 — Sentenza 15 gennaio 1991, causa C-341/89, Ballmann (Racc. pag. I-25, punto 9).
14 — Sentenza 17 aprile 1997, causa C-15/95, EARL de Kerlast (Racc. pag. I-1961, punto 24).
dato i termini della sentenza Ballmann, citata, secondo la quale dall'economia generale della normativa in materia di prelievo supplementare sul latte discende che un quantitativo di riferimento non può essere attribuito ad un imprenditore agri- colo che non sia un produttore.
34. Non vedo motivi per non concludere nello stesso senso.
35. Nella fattispecie, tanto l'art. 7, n. 1, primo comma, quanto l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 si riferiscono pro- prio ai trasferimenti di quantitativi di riferimento disponibili «ai produttori che li riprendono». Non mi sembra opportuno dare interpretazioni divergenti di due norme redatte in maniera rigorosamente identica, salvo auspicare un'interpretazione che non tenga conto del principio di certezza del diritto.
L'interpretazione comune dei due paragrafi dell'art. 7 è peraltro suggerita da quella data, nell'ambito stesso dell'art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3950/92, delle tre ipotesi previste da tale disposizio- ne. La qualità di produttore, richiesta nella sentenza EARL de Kerlast, citata, in caso di trasferimento di un quantitativo di riferi- mento mediante locazione, deve necessa- riamente valere in caso di vendita o suc- cessione, a meno di interpretare in modi diversi i termini «produttori che la ripren- dono», collocati tuttavia in tale frase come fattore comune.
36. Il principio così desunto dall'economia generale della normativa applicabile non è contraddetto da altre considerazioni che autorizzino a distinguere, nell'applicare la condizione attinente alla qualità di produt- tore, tra un locatario, un acquirente o un erede, da un lato, e un concedente che recupera la sua azienda, dall'altro. Come l'acquirente o l'erede, il concedente è proprietario dell'azienda. Pertanto, è natu- rale che la qualità di produttore prescritta ai primi venga applicata anche ad esso.
37. Le parti intervenienti nella causa prin- cipale ricordano che l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84 prevedeva che, in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria, il trasferimento era effettuato nei confronti dell'acquirente, del locatario o dell'erede, senza menzionare la condizione controversa. Tale regola- mento è stato abrogato dal regolamento n. 3950/92, ma risulta, a loro parere, dal quindicesimo 'considerando' di quest'ulti- mo, che non sarebbe opportuno modificare la scelta iniziale, vale a dire «il principio che il quantitativo di riferimento corrispon- dente ad una azienda è trasferito all'acqui- rente, al locatario o all'erede in caso di vendita, locazione o trasmissione per suc- cessione dell'azienda». Le parti interve- nienti nella causa principale traggono da tale 'considerando' l'idea che la sostitu- zione del termine «produttore» a quelli di
«acquirente», «locatario» o «erede», non imporrebbe condizioni connesse all'eserci- zio dell'attività di produzione.
38. Tale interpretazione trascura il fatto che un testo della Commissione, il regola-
mento (CEE) n. 1371/84, fissava le moda- lità di applicazione del prelievo supplemen- tare da poco istituito 15, il che ha indotto la Commissione a precisare, in particolare, le modalità di applicazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84. Ora, l'art. 5, primo comma, punto 1, del regolamento n. 1371/84 prevedeva che, in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria, il quantitativo di riferimento veniva trasferito al produttore che rilevava l'azienda. Di conseguenza, l'intento mani- festato dal legislatore comunitario, nel preambolo del regolamento n. 3950/92, di non modificare il dispositivo iniziale non deve solamente essere interpretato come quello di mantenere il principio del tra- sferimento all'acquirente, al locatario o all'erede. Esso rispecchia anche la volontà di conservare la condizione controversa. Se così non fosse stato, si può supporre che il legislatore comunitario lo avrebbe specifi- cato menzionandolo nel preambolo e togliendo tale ultima condizione dall'art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3950/92. Orbene, quest'ultima, iscritta nel regolamento n. 1371/84, che è un regolamento della Commissione, è ormai ripresa nel regolamento n. 3950/92, che è un regolamento del Consiglio.
39. Non è quindi provato che, con il regolamento n. 3950/92, il Consiglio abbia inteso modificare l'economia generale della normativa applicabile in materia di pre- lievo supplementare, come descritta dalla Corte nella sentenza EARL de Kerlast, citata.
40. La sentenza St. Martinus Elten 16, di cui governo tedesco sostiene che conferma che la restituzione dell'azienda al concedente comprende i quantitativi di riferimento corrispondenti, non può essere interpretata come il riconoscimento da parte della Corte della mancanza della qualità di produttore in capo al concedente.
41. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che «alla scadenza del contratto di affitto, il quantitativo di riferimento ritorna al loca- tore quando l'ex affittuario non intende continuare la produzione di latte» 17. Effet- tivamente, non vi si rinviene alcuna men- zione della condizione di esercizio di un'at- tività di produzione da parte del conceden- te. Secondo il governo tedesco, il conce- dente, in tale causa, era una parrocchia cattolica e non intendeva essa stessa pro- durre del latte.
42. Vero è che la sentenza St. Martinus Elten, citata, non fa nessun riferimento alla condizione controversa, sebbene quest'ul- tima figurasse già all'art. 5, primo comma, punto 3, del regolamento n. 1371/84, applicabile all'epoca dei fatti della causa principale 18.
43. Tuttavia, non traggo da tale sentenza gli stessi insegnamenti sui quali fa leva il governo tedesco nelle sue osservazioni scritte.
15 — Regolamento 16 maggio 1984, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11).
16 —Sentenza 23 gennaio 1997, causa C-463/93 (Racc.
pag. I-255, punto 30).
17 — Punto 35.
18 — Punto 31.
44. Se, nella sentenza St. Martinus Elten, citata, la Corte ha voluto precisare il regime applicabile al quantitativo di riferimento in caso di cessazione dell'affitto, è in conside- razione della circostanza che l'affittuario non intendeva continuare la produzione di latte 19. In nessun momento è stata discussa la questione della qualità o della mancanza della qualità di produttore della parrocchia di cui trattasi. Ritengo, di conseguenza, che l'attribuzione del quantitativo di riferi- mento sia stata determinata dalla Corte in considerazione del solo dato di fatto di cui disponeva, vale a dire l'abbandono da parte dell'affittuario della produzione di latte.
Non essendo più produttore, quest'ultimo, comunque, non aveva il diritto di conser- vare il quantitativo di riferimento contro- verso.
45. Tale constatazione è rafforzata dalla circostanza che la Corte ha fatto riferi- mento agli artt. 7 dei regolamenti nn. 857/84 e 1546/88 20, quando, da un lato, il primo non fa riferimento alla condizione attinente alla qualità di produt- tore e, dall'altro, il secondo vi fa riferimen- to, senza esporre le ragioni per cui la Corte privilegerebbe una di queste due norme.
Ora, mi sembra che la Corte non avrebbe potuto risparmiarsi una motivazione pre- cisa su tale punto se avesse ritenuto che l'art. 7 del regolamento n. 1546/88, adot- tato peraltro in applicazione dell'art. 7 del regolamento n. 857/84, avesse aggiunto a quest'ultimo la condizione controversa in modo non regolare.
46. La mancata menzione della condizione attinente alla qualità di produttore del concedente può quindi spiegarsi solo con l'esame della questione pregiudiziale rela- tiva al regime giuridico applicabile in caso di cessazione del contratto d'affitto tenuto conto dell'attività del conduttore.
47. Devo esaminare ora l'effetto sulla solu- zione delle presenti questioni pregiudiziali del principio secondo il quale il quantita- tivo di riferimento si trasferisce con i terreni per i quali è assegnato 21. Secondo la giuri- sprudenza della Corte, il legislatore comu- nitario ha inteso che, in linea di principio, alla scadenza del contratto il quantitativo di riferimento ritorni al locatore che rientra nel godimento dell'azienda 22. Facendo ciò, la Corte ha formalizzato il principio secondo il quale il quantitativo di riferi- mento deve restare vincolato al terreno al fine di impedire che si instauri una specu- lazione sulle quote latte e si assista ad una concentrazione di tali quote a beneficio di produttori propensi a praticare uno sfrut- tamento intensivo 23.
48. L'applicazione, nella fattispecie, del principio del trasferimento concomitante dei terreni e dei quantitativi di riferimento
19 — Punto 35.
20 — Regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, che fissa le modalità di applicazione del prelievo sup- plementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
21 — Sentenza 27 gennaio 1994, causa C-98/91, Herbrink (Racc. pag. I-223, punto 13).
22 — Sentenze 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc.
pag. 2609, punto 13) e St. Martinus Elten, citata, punto 30.
23 — V. paragrafo 31 delle conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa EARL de Kerlast, citata.
non sarebbe senza conseguenze. Essa imporrebbe di riconoscere che la qualità di produttore del concedente la cui azienda agricola non è più soggetta ad un contratto d'affitto non è una condizione per il trasferimento, a suo favore, del quantita- tivo di riferimento in precedenza detenuto dal conduttore.
49. Siffatta soluzione non è quella che auspico nella fattispecie.
50. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, tale principio non è privo di ecce- zioni.
51. Le sentenze Ballmann e EARL de Kerlast, citate, lo confermano, subordi- nando l'attribuzione e il trasferimento di un quantitativo di riferimento alla condi- zione che l'imprenditore agricolo sia un produttore.
52. Analogamente, nelle sentenze Wachauf e St. Martinus Elten, citate, la Corte ha formulato tale principio precisando che esso è valido solo fatta salva la facoltà degli Stati membri di attribuire il quantita- tivo di riferimento, per intero o parzial- mente, all'affittuario uscente. Tale deroga è l'espressione della disposizione allora appli- cabile, in forza della quale «nel caso di contratti agrari che stanno per scadere,
qualora l'affittuario non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli Stati membri possono preve- dere che la totalità o una parte del quan- titativo di riferimento corrispondente all'azienda o alla parte dell'azienda che è oggetto del contratto sia messa a disposi- zione dell'affittuario uscente, se intende continuare la produzione lattiera» 24.
53. La Corte ha così logicamente tratto le conseguenze di una legislazione che limita il principio di cui trattasi a beneficio, se del caso, del conduttore.
54. Non occorre ragionare in modo diverso nella fattispecie, in quanto la nozione di
«produttore» deve essere interpretata nel senso che esprime l'intento del legislatore comunitario di subordinare il diritto da parte del concedente di riprendere il quan- titativo di riferimento alla prova della sua qualità di imprenditore agricolo che effet- tua vendite o consegne di latte, vale a dire della qualità di «produttore», ai sensi dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92.
55. Si tratta né più né meno di applicare al proprietario stesso la regola di prevenzione delle manovre speculative alle quali potreb- bero far ricorso gli agricoltori che abban- donano o non intendono riprendere la
24 — Art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1, rettifica in GU L 81, pag. 41).
produzione di latte. Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte in materia di attribuzione dei quantitativi di riferimento, «è giustificato il diniego di attribuire una quota latte ad un produttore che ne faccia domanda allo scopo non già di riprendere lo smercio del latte in modo duraturo, ma di trarre da questa attribu- zione un vantaggio meramente finanziario, avvalendosi del valore commerciale nel frattempo acquisito dalla quota latte» 25.
56. La condizione controversa s'impone anche ai terzi ai quali un concedente decide di affidare la sua azienda agricola. Là dove l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 si riferisce ai produttori, esso non limita il trasferimento dei quantitativi di riferimento ai soli concedenti. Esso consente a questi ultimi, nel momento in cui riprendono possesso della loro azienda, di contrattare con un nuovo conduttore. Quest'ultimo, di conseguenza, può essere il destinatario del quantitativo di riferimento solo se è «pro- duttore», ai sensi dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92.
57. La Commissione ha raccomandato l'in- terpretazione dell'art. 7, n. 2, del regola- mento n. 3950/92 che propongo alla Corte di accogliere. All'udienza, essa ha tuttavia riconosciuto che una siffatta soluzione non consente al concedente di recuperare il quantitativo di riferimento per riprendere un'attività di produttore qualora abbia interrotto tale attività, in particolare a causa della locazione della sua azienda.
58. Infatti, l'interpretazione proposta, per quanto sia giuridica, non consente al con- cedente che si trovi in tale situazione di ottenere il trasferimento del quantitativo di riferimento. Vi è in questo caso un difetto del dispositivo esistente che giustifica che si effettui un'interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 tale da conci- liare il senso letterale e l'economia generale della normativa con l'intento di consentire al proprietario che lo desidera di ottenere il trasferimento del quantitativo di riferi- mento per riprendere la produzione.
59. Secondo il governo tedesco, occorre- rebbe interpretare la nozione di «produtto- re» alla luce dell'art. 5, secondo comma, del regolamento n. 3950/92.
60. Ricordo che, ai sensi di tale disposizio- ne, i quantitativi di riferimento di cui dispongono i produttori che non abbiano commercializzato latte in un periodo di dodici mesi entrano a far parte della riserva nazionale per essere assegnati nuovamente.
Viene anche stabilito che il produttore riceve un quantitativo di riferimento allor- ché ripristina la produzione entro un deter- minato termine.
61. Il governo tedesco sostiene che, secondo tali disposizioni, un'interruzione temporanea della produzione di latte non fa
25 — Sentenza 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson e a.
(Racc. pag. I-2737, punto 57).
venire meno la qualità di produttore.
L'agricoltore che abbandoni la produzione e la consegna di latte per un periodo di dodici mesi è considerato come produttore durante tale periodo.
62. La soluzione auspicata dal governo tedesco non mi sembra compatibile con l'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92.
63. Sappiamo che la definizione di «pro- duttore» è data da quest'ultima norma «ai sensi del regolamento». Ciò implica che, in mancanza di una definizione diversa even- tualmente prevista da un articolo di detto regolamento ai fini di una norma specifica e derogatoria, qualsiasi riferimento al ter- mine «produttore» deve essere interpretato come diretto all'attuazione della nozione definita dall'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92.
64. Produttore, ai sensi di tale testo, è quindi l'imprenditore agricolo che vende al consumatore o che consegna all'acqui- rente latte o altri prodotti lattiero-caseari, e non quello che ha cessato di farlo. Quali- ficare quest'ultimo come produttore equi- varrebbe a ritenere tale qualsiasi imprendi- tore agricolo che abbia nel passato pro- dotto latte, anche nell'ipotesi in cui non avesse l'intenzione di riprendere tale pro- duzione, violando gli artt. 7 e 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92. Analogamente, qualsiasi imprenditore agricolo che abbia l'intenzione, anche incerta, di riprendere la
produzione beneficerebbe del trasferimento dei quantitativi di riferimento, qualora sia il concedente dell'azienda.
65. Il difetto menzionato in precedenza mi sembra tuttavia poter essere mitigato. A tal fine, invito la Corte ad effettuare un'inter- pretazione delle norme applicabili più rispettosa del loro contenuto e dell'econo- mia generale della normativa.
66. Ad esempio, essa può qualificare come produttore, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92, non solamente il concedente, imprenditore agricolo, che vende direttamente al consumatore o che consegna all'acquirente latte o altri pro- dotti lattiero-caseari, ma anche colui che si impegna a farlo alla scadenza del contratto d'affitto.
67. Non esiste, a mio parere, motivo per distinguere un concedente che produce latte da colui che si appresta sicuramente a produrne.
68. Il rispetto di tale impegno può essere garantito dagli Stati membri sulla base delle condizioni che essi determinano.
Conclusione
69. Alla luce di tali considerazioni, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele dallo Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht nel seguente modo:
«L'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento di un quantitativo di riferimento disponibile a seguito della scadenza dell'affitto rurale può essere effettuato a beneficio del concedente solo se quest'ultimo ha la qualità di "produttore", ai sensi dell'art. 9, lett. c), di detto regolamento, oppure cede, alla scadenza del contratto d'affitto, il quantitativo di riferimento disponibile ad un terzo che ha tale qualità. La nozione di "produttore", ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92, comprende anche il concedente che si impegna ad esercitare l'attività di "produttore", ai sensi dell'art. 9, lett. c), di detto regolamento, alla scadenza del contratto d'affitto».
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