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MASTER CASA. Contratto di Assicurazione per la Copertura dei Rischi dell Abitazione e della Vita Privata

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Academic year: 2022

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PB59B300.114 - 10307845

Contratto di Assicurazione per la Copertura dei Rischi dell’Abitazione e della Vita Privata

MASTER CASA

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

Nota Informativa e Glossario Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

Nota Informativa e Glossario Condizioni di Assicurazione Informativa Privacy

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente

la Nota Informativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente

la Nota Informativa.

Contratto di Assicurazione di Tutela Legale

per la Copertura dei Rischi di Assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito Vita Privata

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14,

Per informazioni: tel. +39 011 0029.111 - fax +39 011 83 75 54

www.toro.generali.it - email: info@toro.generali.com www.das.it

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo “Tutela Legale”

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Contratto di Assicurazione per la Copertura dei Rischi dell’Abitazione e della Vita Privata

MASTER CASA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

Nota Informativa e Glossario Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

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PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE

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MASTER CASA

Nota Informativa e Glossario

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014

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Indice

pag. NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO 3 GLOSSARIO

8 A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 8 1. Informazioni generali

8 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione 8 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

10 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità 10 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

10 6. Premi 11 7. Rivalse

11 8. Diritto di recesso

11 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 11 10. Legge applicabile al contratto

11 11. Regime fi scale

11 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11 12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

12 13. Reclami

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Nota Informativa e Glossario

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELL’ABITAZIONE E DELLA VITA PRIVATA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

› Abitazione

Locali adibiti a civile abitazione che si trovano nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza. “Va- lida per la sezione assistenza”

› Apparecchi fonici e televisivi

Radio, autoradio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici, registratori, DVD, etc.

› Apparecchi ottici

Macchine fotografi che, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi, etc.

› Apparecchi elettronici

Computer, stampanti, scanner, masterizzatori, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili e non, etc.

› Armadio forte

Mobile metallico dotato almeno delle seguenti caratteristiche: pareti e battenti in acciaio dello spessore minimo di 3 millimetri con sagomatura antistrappo dal lato cerniere e protezione antitra- pano almeno delle serrature; catenacci mobili ad espansione su tre lati di ciascun battente; serra- tura di sicurezza (a chiave od a combinazione) per la riferma dei catenacci; peso minimo 200 Kg.

› Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

› Assicurazione

Il contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verifi carsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del Codice Civile).

› Bed & Breakfast

Servizio di alloggio con colazione svolto in case private, dove i proprietari mettono a disposizione dei clienti alcuni locali dell’abitazione che si trovano nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza.

› Cassaforte

Contenitore non smontabile dotato almeno delle seguenti caratteristiche: pareti e battente carat- terizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici)

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cui devono opporsi; chiusure con catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione); peso minimo 200 Kg (tranne per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore a muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso).

› Centrale operativa

La struttura di Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Generali Italia S.p.A., le prestazioni di assistenza previste in polizza.

› Collezione

Una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.

› Contaminazione

Inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

› Contenuto

Il mobilio e l’arredamento, gli oggetti pregiati, i preziosi e i valori anche se di proprietà di terzi, gli impianti di prevenzione e di allarme.

› Contraente

Il soggetto che stipula l’assicurazione.

› Cose nelle dipendenze

Provviste di famiglia (anche se di proprietà di terzi) e quant’altro inerente l’abitazione o in uso all’Assicurato, compresi i ciclomotori, esclusi: apparecchi fonici e televisivi, ottici, elettronici, vei- coli targati, oggetti pregiati, preziosi e valori, armi da fuoco, strumenti musicali, orologi.

› Dimora abituale

Abitazione nella quale l’Assicurato o i suoi familiari dimorano in modo continuativo ed in cui l’As- sicurato ha stabilito la sua residenza anagrafi ca.

› Dipendenze

Locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (quali cantine, soffi tte, box etc.) non co- municanti con i locali dell’abitazione, aventi caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato di cui l’abitazione fa parte.

› Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto- propaga con elevata velocità.

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› Fabbricato

I locali costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione (esclusa l’area e comprese le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune) adibiti a civile abitazione, uffi ci o studi professio- nali se comunicanti con l’abitazione stessa, compresi:

› fi ssi ed infi ssi;

› impianti elettrici fi ssi, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti fi ssi di condizionamento dell’aria, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e con- siderati immobili per natura o per destinazione, comprese le antenne radiotelevisive ma esclusi impianti di prevenzione e di allarme;

› tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, moquettes, affreschi e statue non aventi valore artistico, escluso quanto indicato alla voce contenuto;

› dipendenze;

› piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, muri di cinta, recinzioni fi sse, cancellate.

› Franchigia

L’importo prestabilito che, in caso di danno, l’Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene detratto dall’indennizzo.

› Furto

Il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fi ne di trarne profi tto per sé o per altri (Art. 624 Codice Penale).

› Impianti fi ssi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento

Insieme di tubazioni, condutture e apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, desti- nate alla distribuzione dell’acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque piovane.

› Impianto di allarme antifurto

Impianto di allarme automatico antifurto conforme alle Norme CEI 79-1 “Impianti antintrusione, antifurto e antiaggressione e relative apparecchiature”, installato da ditta qualifi cata.

› Implosione

Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fl uidi.

› Incendio

Combustione con fi amma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può auto esten- dersi e propagarsi.

› Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750C° non danno luogo a manifestazioni di fi amma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.

› Limite di indennizzo

L’importo massimo, espresso in quota percentuale della somma assicurata o in cifra fi ssa, che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano per ciascun periodo di assicurazione.

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› Massimali

Le somme, contrattualmente stabilite, che rappresentano il limite massimo dell’indennizzo.

› Mobilio e Arredamento

Mobilio e arredamento in genere per abitazione e per uffi ci e studi professionali se comunicanti con l’abitazione stessa, apparecchi fonici e televisivi, apparecchi ottici, apparecchi elettronici, impianti di prevenzione e allarme e tutto quanto serve per uso domestico e personale, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori (vedi defi nizione). Gli oggetti pregiati sono compresi con i limiti di indennizzo indicati.

› Oggetti Pregiati

Quadri e tappeti di valore singolo superiore a Euro 250,00, arazzi, sculture, oggetti d’arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria, il tutto per uso domestico e personale.

› Polizza

Il documento che prova l’assicurazione.

› Portoncino blindato

Porta con battente rinforzato da lamina metallica e serratura di sicurezza con chiavistelli su tre lati.

› Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

› Preziosi

Gioielli e preziosi: oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artifi ciali o sintetiche se montate su metallo prezioso, per uso domestico o personale.

› Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di un de- terminato massimale senza applicazione della regola proporzionale.

› Rapina

È colpevole del reato di rapina chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profi tto, median- te violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (articolo 628 del Codice Penale).

› Regola proporzionale

Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (articolo 1907 del Codice Civile).

› Rischio

La probabilità che si verifi chi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.

› Rottura d’impianto

Danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto alla menomazione dell’integrità dello stesso.

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› Scippo

Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i capi di vestiario, pellicce ed og- getti personali, compresi preziosi e valori.

› Scoperto

La quota del danno liquidato a termini di polizza espressa in percentuale sull’ammontare del dan- no stesso che rimane a carico dell’Assicurato.

› Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fl uidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

› Sinistro

Il verifi carsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

› Società

Generali Italia S.p.A.

› Solai

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffi ttature.

› Terrorismo

Atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qual- siasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di infl uenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

› Tetto

Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

› Valore intero

Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato, l’Assicurato sopporta una parte proporzionale del danno.

› Valori

Denaro, francobolli, carte valori e titoli di credito in genere.

› Vetro antisfondamento

Vetro stratifi cato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l’attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fi ni della presente defi nizione sono considerati equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratifi cato composito (vetro più policar- bonato) purché dotati di pari resistenza.

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A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

1. INFORMAZIONI GENERALI

a) Generali Italia S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni appartenente al Grup- po Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.

b) La sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia

c) Recapito telefonico: 011.0029.111; sito internet: www.toro.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info@toro.generali.com

d) Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all’esercizio dell’attività assicu- rativa con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2 dicembre 1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione.

Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ

Patrimonio netto Euro 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale ri- serve patrimoniali Euro 1.238.144.508,00. L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 - l’indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’am- montare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Avvertenza: In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata spe- dita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di assicurazione è stabilito nella du- rata di un anno; se l’assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. In caso di durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni come previsto all’art. 52 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione delle Norme che regolano l’assicura- zione in generale delle Condizioni di Assicurazione.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi dell’abitazione e della vita privata.

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all’interno di quelle previste dalle seguenti sezioni:

SEZIONE I INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI SEZIONE II FURTO, RAPINA E SCIPPO

SEZIONE III ALTRI DANNI AI BENI (tale sezione può essere prestata solo in abbinamento ad almeno una delle somme – Fabbricato o Contenuto o Contenuto PRA di cui alla SEZIONE I)

SEZIONE IV RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

SEZIONE V ASSISTENZA (tale sezione può essere prestata solo in abbinamento ad alme- no una delle garanzie di cui alle SEZIONI I, II, IV)

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Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell’assicurazione, si rinvia agli ap- positi articoli delle Condizioni di Assicurazione:

› Incendio ed elementi naturali da artt. 2.1 a 2.6 della Sezione I

› Furto, Rapina e Scippo artt. 7.1 a 7.11 della Sezione II

› Acqua Condotta da artt. 11.1.1 a 11.1.4 della Sezione III Altri danni ai beni

› Fenomeno elettrico art. 12 della Sezione III Altri danni ai beni

› Vetri, cristalli art. 14 della Sezione III Altri danni ai beni

› Responsabilità civile verso terzi da artt 28.1 a 28.3 della Sezione IV

› Assistenza da artt 35 a 44

Avvertenza: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurati- ve che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’inden- nizzo.

Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato

“esclusioni” :

› Sezione I Incendio ed elementi naturali art.3

› Sezione II Furto, Rapina e Scippo art. 10

› Sezione III Altri danni ai beni garanzia Acqua Condotta artt. 11.2 e 15

› Sezione III Altri danni ai beni garanzia Fenomeno elettrico e Vetri, cristalli art.15

› Sezione IV Responsabilità civile verso terzi artt. da 29 a 31

› Sezione V Assistenza art. 45

Avvertenza: Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi:franchigie, scoperti, massimali.

Si rinvia pertanto ai singoli artt.:

Sezione I Incendio ed elementi naturali:

1 Cose assicurate

2 Garanzie ed eventi assicurati 4 Condizioni particolari

Sezione II Furto, Rapina e Scippo:

6 Cose assicurate

7 Garanzie ed eventi assicurati 8 Condizioni particolari

Sezione III Altri danni ai beni 11 Acqua condotta 12 Fenomeno elettrico 14 Vetri e cristalli

Sezione IV Responsabilità civile verso terzi 28 Garanzie ed eventi assicurati Sezione V Assistenza

Da 35 a 44

Esempio numerico di scoperto:

Ammontare del danno liquidabile = Euro 10.000,00

Scoperto previsto nella garanzia: 10% minimo Euro 500,00 = Euro 1.000,00 L’indennizzo sarà pari a Euro 9.000,00

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Esempio numerico di franchigia:

Ammontare del danno liquidabile = Euro 1.000,00.

Franchigia prevista nella garanzia: Euro 300,00 L’indennizzo sarà pari a Euro 700,00

Avvertenza: Relativamente ad alcune partite della sezione Incendio il contratto può pre- vedere l’applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all’art. 20 Regola proporzio- nale delle Norme sulla liquidazione del danno delle Condizioni di Assicurazione.

4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che infl uiscono nella valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Si rinvia all’art. 47 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede delle Norme che regolano l’assicurazione in generale delle Condizioni di Assi- curazione.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminu- zione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 51 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modifi cazione del rischio è, a titolo esem- plifi cativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d’uso.

6. PREMI

Il premio viene determinato su base annuale.

Sono ammessi i seguenti frazionamenti: annuale o semestrale (per questa seconda ipotesi è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale).

Mezzi di pagamento accettati:

Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:

› assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all’impresa o intermedia- rio, espressamente in tale qualità

› ordine di bonifi co o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l’intermediario)

› denaro contante per importi fi no a Euro 750, limite annuo per contratto.

(*) Nota: In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Avvertenza: È prevista l’applicazione di sconti di premio in presenza di determinate con- dizioni, espressamente indicate nella tariffa di prodotto e in allegati specifi ci.

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7. RIVALSE

Avvertenza: La rivalsa è un diritto dell’assicuratore in base al quale il medesimo è surro- gato, fi no alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità che ha pagato, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.

8. DIRITTO DI RECESSO

Avvertenza: La polizza prevede, sia per il contraente sia per l’assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto, tramite comunicazione scritta, nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro preceduto da altro sinistro, indennizzabili a termini di polizza e avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, e fi no al 60°

giorno dal pagamento o dal rifi uto dell’indennizzo/risarcimento. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure se la relativa comunicazione è stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva.

Si rinvia all’art. 55 Recesso in caso di sinistro delle Norme che regolano l’assi- curazione in generale.

In caso di durata pluriennale il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni sca- denza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

Avvertenza: Qualora sia stata resa operativa l’opzione “Sconto per contratti pluriennali” il Contraente, trascorso il quinquennio ex art. 1899 Codice Civile o il minore ter- mine contrattuale pattuito indicato nell’allegato specifi co “Gestione contratti pluriennali”, avrà facoltà di recesso senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verifi cato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il ri- sarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

Avvertenza: Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l’as- sicurato dolosamente non adempie l’obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all’indennizzo/risarcimento, mentre se l’assicurato omette colposa- mente di adempiere tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. REGIME FISCALE

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modifi cazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO

Avvertenza: Per la Sezione I Incendio ed elementi naturali con esclusione della garanzia Ricorso terzi, Sezione II Furto, rapina e scippo, Sezione III Altri danni ai beni con esclusione della garanzia Acqua condotta - Danni a terzi, la denuncia di

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sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 16 Obblighi in caso di sinistro delle Norme sulla liquidazione del danno delle Condizioni di Assicurazione (cinque giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro) e con i contenuti indicati nell’articolo stesso (specifi care le circostanze e l’im- porto del danno, fare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, for- nire una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o sottratte).

Per le garanzie Ricorso terzi della Sezione I Incendio ed elementi naturali, Acqua condotta – Danni a terzi della Sezione III Altri danni ai beni e per la Sezione IV Responsabilità civile verso terzi la denuncia di sinistro deve es- sere fatta per iscritto nei termini dell’art 32 Cosa fare in caso di sinistro delle Norme sulla liquidazione del danno delle Condizioni di Assicurazione.

Per la sezione Assistenza, si precisa che la gestione dei sinistri è affi data alla società Europ Assistance Service S.p.A. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle disposizioni dell’art 46 Istruzioni per la richiesta di assistenza del- la Sezione V Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.

13. RECLAMI

Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto con- trattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. “Reclami Generali-Toro”

Via Mazzini, 53 - 10123 Torino - Italia Fax: 011.0029.893;

e-mail: reclami@toro.generali.com

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.

I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

c) breve descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro for- nito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/internal market/fi nservices-retail/fi nnet/index en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle no- tizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Generali Italia S.p.A.

Amministratore Delegato e Direttore Generale Philippe Donnet

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MASTER CASA

Condizioni di Assicurazione

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014

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Indice

pag. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

4 Benvenuti tra gli Assicurati di Master Casa

5 Premessa

6 LE GARANZIE ASSICURATIVE

Sezione I - Incendio ed Elementi Naturali 6 Art. 1 › Cose assicurate

6 Art. 2 › Garanzie ed eventi assicurati 10 Art. 3 › Esclusioni

10 Art. 4 › Condizioni particolari 11 Art. 5 › Forma di Assicurazione

Sezione II - Furto, Rapina e Scippo 12 Art. 6 › Cose assicurate

12 Art. 7 › Garanzie ed eventi assicurati 14 Art. 8 › Condizioni particolari

16 Art. 9 › Forma di Assicurazione 16 Art. 10 › Esclusioni

Sezione III - Altri danni ai beni 17 Art. 11 › Acqua condotta 18 Art. 12 › Fenomeno elettrico

19 Art. 13 › Riduzione delle somme assicurate 19 Art. 14 › Vetri, cristalli

19 Art. 15 › Esclusioni comuni alla presente sezione Norme sulla liquidazione del danno

20 Art. 16 › Obblighi in caso di sinistri

20 Art. 17 Come si procede per la valutazione del danno - Nomina dei periti 21 Art. 18 › Il mandato dei periti

21 Art. 19 › Come si determina il valore delle cose assicurate Come si determina l'ammontare del danno 22 Art. 20 › Regola proporzionale

23 Art. 21 › Limite massimo d'indennizzo

23 Art. 22 › Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 23 Art. 23 › Pagamento dell'indennizzo

24 Art. 24 › Anticipo dell'indennizzo 24 Art. 25 › Recupero delle cose rubate

24 Art. 26 › Assicurazioni presso diversi assicuratori

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34 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 34 Art. 47 › Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede 34 Art. 48 › Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

34 Art. 49 › Modifi che dell'Assicurazione 34 Art. 50 › Aggravamento del rischio 34 Art. 51 › Diminuzione del rischio

35 Art. 52 › Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione 35 Art. 53 › Oneri fi scali

35 Art. 54 › Adeguamento automatico 35 Art. 55 › Recesso in caso di sinistro 36 Art. 56 › Rinvio alle norme di legge

Sezione IV - Responsabilità Civile verso Terzi 25 Art. 27 › Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) 25 Art. 28 › Garanzie ed eventi assicurati

26 Art. 29 › Delimitazione territoriale 27 Art. 30 › Soggetti non considerati terzi 27 Art. 31 › Esclusioni

Norme sulla liquidazione del danno 28 Art. 32 › Cosa fare in caso di sinistro

28 Art. 33 Assicurazione presso diversi assicuratori

28 Art. 34 › La gestione delle vertenze di danno - Spese legali Sezione V - Assistenza

29 Art. 35 › Invio di un idraulico per interventi di emergenza 29 Art. 36 › Interventi di emergenza per danni da acqua 30 Art. 37 › Invio di un fabbro per interventi di emergenza 30 Art. 38 › Invio di un elettricista per interventi di emergenza 30 Art. 39 › Spese d’albergo

30 Art. 40 › Rientro anticipato 31 Art. 41 › Invio di un sorvegliante

31 Art. 42 › Pensione per gli animali domestici 31 Art. 43 › Trasferimento di mobili

32 Art. 44 › Trasloco

32 Art. 45 › Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni 33 Art. 46 › Istruzioni per la richiesta di assistenza

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Benvenuti tra gli assicurati di Master casa

› BENVENUTI TRA GLI ASSICURATI DI MASTER CASA

Siamo orgogliosi che ci abbiate affi dato la sicurezza di casa vostra e delle cose che più vi sono care; ne avremo la massima cura.

› COS’È

È un’assicurazione che rifonde i danni materiali e diretti derivanti dai diversi rischi assicurati della vita privata. Si applica all’abitazione, al suo contenuto e agli altri beni e valori dell’Assicurato e della sua famiglia. È per chiunque abbia una casa, in proprietà o in affi tto, e intenda assicurarsi contro incendio, furto e tanti altri rischi.

› COSA ASSICURA

L’indennizzo delle spese e perdite subite dall’Assicurato e quelle che egli può dover risarcire ad al- tri, per gli eventi coperti dall’assicurazione e secondo i termini e gli importi stabiliti nel contratto.

› COM’È COMPOSTA

Master Casa si compone di cinque sezioni principali:

› Incendio ed elementi naturali

› Furto, rapina e scippo

› Altri danni ai beni

› Responsabilità civile verso terzi

› Assistenza

Ciascuna sezione comprende garanzie di base e altre che l’Assicurato può scegliere.

È un sistema fl essibile che permette di scegliere per quali importi e per quali garanzie assicurarsi.

› COME SI STIPULA

Il Cliente espone all’Agente le sue necessità e i rischi contro i quali desidera tutelarsi. L’Agente prepara per lui un preventivo dettagliato e personalizzato. Inoltre fornisce al Cliente materiale informativo utile a conoscere e a comprendere chiaramente la polizza, in particolare le presenti

“Condizioni di Assicurazione”.

Se quanto proposto è di gradimento del Cliente, l’Agente compila la polizza nella quale specifi ca i dati del Contraente, i locali da assicurare, le garanzie scelte, ciascuna con la relativa somma assicurata e quelle escluse, scrivendo le opportune indicazioni nelle diverse caselle.

Il Contraente fi rma la polizza e versa il relativo premio.

Il contratto è ora impegnativo per le parti; dalle ore 24 dello stesso giorno saranno operanti le garanzie richieste.

(20)

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione, riportate nelle pagine che seguono, formano parte integrante della polizza Master Casa stipulata dal Contraente su mod. PA59B300.

Resta pertanto inteso che:

› si intendono richiamate, a tutti gli effetti contrattuali, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza.

› l’assicurazione è prestata per le somme assicurate e massimali indicati sul modulo di polizza , fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie previsti nelle presenti Condizioni di Assi- curazione.

In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni.

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Le Garanzie Assicurative

Sezione I - Incendio ed Elementi Naturali

ART. 1 › COSE ASSICURATE

L’assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate ivi riportate.

La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l’assi- curazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

La Società assicura:

1.1 Fabbricato

1.2 Contenuto dell’abitazione

Ciascun oggetto pregiato o prezioso sarà indennizzato con il limite del 20% della somma assicurata e con il massimo di Euro 50.000,00; il denaro con il massimo di Euro 1.500,00.

Sono comprese le raccolte e le collezioni. Qualora la raccolta o la collezione assicurata ven- ga danneggiata parzialmente, la Società indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi dan- neggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

In alternativa al punto 1.2

1.3 Contenuto dell’abitazione a primo rischio assoluto

Ciascun oggetto pregiato o prezioso sarà indennizzato con il limite del 20% della somma assicurata e con il massimo di Euro 20.000,00; il denaro con il massimo di Euro 500,00.

Sono comprese le raccolte e le collezioni. Qualora la raccolta o la collezione assicurata ven- ga danneggiata parzialmente, la Società indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi dan- neggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

ART. 2 › GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI 2.1 Incendio

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

1. incendio;

2. fulmine con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;

3. esplosione, implosione e scoppio;

4 caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche;

5. caduta di aeromobili e satelliti artifi ciali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti;

6. bang sonico determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

7. caduta di alberi non appartenenti al Contraente o all’Assicurato;

8. urto di veicoli o di natanti, non appartenenti e/o in uso al Contraente o all’Assicurato;

9. fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale degli impianti per la produzione del calore, pur- ché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;

10. sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettri- che e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad eventi in garanzia, che abbiano colpito le cose assicura- te oppure altre cose non assicurate poste nell’ambito di 20 metri da esse;

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11. atti dolosi, compresi quelli vandalici, non verifi catisi in conseguenza degli eventi previsti all’art. 2.2 – Eventi sociopolitici e dolosi, anche se avvenuti in occasione di furto o rapina;

relativamente ai danni causati da atti vandalici ai locali ed agli infi ssi in occasione di furto o rapina, la garanzia è prestata con il limite di Euro 500,00.

La Società indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:

12. le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire in idonea discarica i re- sidui del sinistro. L’importo non potrà essere superiore al 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza;

13. la perdita dei canoni di locazione non percepiti dall’Assicurato locatore relativamente all’abi- tazione dichiarata totalmente inagibile da ente competente a seguito di sinistro indennizza- bile a termini di polizza, o i canoni che l’Assicurato in qualità di locatario abbia dovuto ver- sare, successivamente al sinistro, al locatore. I canoni di locazione saranno rimborsati per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati, con il limite di un anno, e l’importo non potrà essere superiore al 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

Tale garanzia è operante solo se è assicurata la somma Fabbricato;

14. il mancato godimento dell’abitazione dell’Assicurato proprietario dichiarata totalmente ina- gibile da ente competente a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il mancato godimento dei locali, rappresentato, a scelta dell’Assicurato, dall’affi tto fi gurativo degli stes- si, da quello reale di un’altra abitazione, dalle spese di soggiorno in albergo situato nell’am- bito del comune ove è ubicata l’abitazione o dalle rate del mutuo ancora in corso, sarà rimborsato per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati, con il limite di un anno, e l’importo non potrà essere superiore al 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

Tale garanzia è operante solo se è assicurata la somma Fabbricato;

15. le spese di trasloco e deposito del contenuto presente nei locali resi inagibili da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Le spese saranno rimborsate per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati, con il limite di un anno, e l’importo non potrà essere superiore al 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

Tale garanzia è operante solo se sono assicurate le somme Fabbricato e Contenuto;

16. le spese di perizia entro il limite del 2% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa, sempreché l’ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 25.000,00.

La Società non indennizzerà per le garanzie di cui ai punti da 13 a 16 importo complessivo superiore ad Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

2.2 Eventi sociopolitici e dolosi

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate verifi catisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo e sabotaggio, compresi gli atti vandalici e dolosi avvenuti in relazione a tali eventi.

Sono compresi i danni causati dall’intervento delle Forze dell’Ordine a seguito di tali eventi.

La Società non indennizza i danni:

1. di imbrattamento dei muri esterni;

2. se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche.

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Agli effetti della presente garanzia:

il pagamento dell' indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00.

2.3 Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;

2. bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant'al- tro trasportato dal vento, verifi catosi all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

› intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;

› fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artifi ciali;

› mareggiata, penetrazione di acqua marina;

› formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

› gelo;

› sovraccarico neve salvo quanto previsto al successivo punto 2.5;

› umidità, stillicidio, trasudamento, infi ltrazione;

› franamento, cedimento o smottamento del terreno;

› ancorché verifi catisi a seguito degli eventi di cui sopra;

b) subiti da:

› alberi, cespugli, coltivazioni fl oreali ed agricole in genere;

› cavi aerei, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne;

› cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fi ssi per natura e destinazione;

› fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro - (salvo che si tratti di porticato formato dal prolungamento della soletta e della copertura del fabbricato stesso), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

› tende esterne,

› vetrate e lucernari in genere, lastre in fi brocemento e manufatti in plastica salvo quanto previsto al successivo punto 2.4 relativamente ai danni da grandine;

› serramenti, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti e salvo quanto previsto al successivo punto 2.4 relativamente ai danni da grandine;

Agli effetti della presente garanzia:

il pagamento dell' indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00.

2.4 Grandine

La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.3 - Eventi atmosferici, comma b, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:

› serramenti, vetrate e lucernari in genere;

› lastre di fi brocemento e manufatti in plastica;

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anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 300,00.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma supe- riore a Euro 2.500,00.

2.5 Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di ba- gnamento alle cose medesime.

La Società non indennizza i danni causati:

a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro conte- nuto;

b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia inin- fl uente ai fi ni della presente garanzia) e al loro contenuto;

c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plasti- ca e quanto in essi contenuto;

d) a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamen- to sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve;

e) da valanghe e slavine;

f) da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra.

Agli effetti della presente garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro 25.000,00.

Le garanzie riportate ai punti 2.2 Eventi sociopolitici e dolosi, 2.3 Eventi atmosferici, 2.4 Gran- dine e 2.5 Sovraccarico neve sono operanti soltanto se è stato risposto NO alla dichiarazione 1 riportata sul modulo di polizza.

2.6 Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fi no alla concorrenza del massimale Ricor- so terzi, degli importi per capitale, interessi e spese che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto ad incendio, esplosione o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; per tale estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro , somma superiore a Euro 25.000,00.

Agli effetti della garanzia Ricorso terzi la Società non risarcisce i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli targati di terzi;

(25)

2. di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi, se conviventi:

Il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i fi gli dell’Assicurato compresi minori in affi damento, parenti o affi ni.

ART. 3 › ESCLUSIONI Sempre operanti

La Società non indennizza i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;

b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artifi ciale di particelle atomiche;

c) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato e dei componenti dei loro nuclei familiari;

d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti e frane;

e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;

f) di fenomeno elettrico a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, e relative componenti elettro- niche, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;

g) indiretti quali: impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quanto indennizzato ai punti 13), 14), 15) e 16) dell’art. 2.1;

h) ai veicoli targati (esclusi i ciclomotori), salvo quelli di proprietà di terzi indennizzabili in base alla garanzia Ricorso terzi;

Operanti se è stato risposto SI alla dichiarazione 1 riportata sul modulo di polizza La Società non indennizza i danni:

i) verifi catisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo e sabotaggio, compresi gli atti vandalici e dolosi, avvenuti in relazione a tali eventi.

ART. 4 › CONDIZIONI PARTICOLARI 4.1 Colpa grave

La Società indennizza i danni derivanti dagli eventi assicurati con la presente Sezione anche se causati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, nonché dei componenti dei loro nuclei familiari.

4.2 Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato

L’assicurazione è prestata in base alla condizione che i locali assicurati o contenenti le cose assicurate siano adibiti ad abitazione e che il fabbricato di cui i locali stessi fanno parte:

› sia adibito per almeno 2/3 della superfi cie complessiva dei piani (compresi quelli sotterranei) ad abitazioni civili, uffi ci e studi professionali;

› sia costruito totalmente in materiali incombustibili;

è tollerata l’esistenza:

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› di materiali combustibili per non oltre il 10% delle strutture portanti verticali, delle strutture portanti del tetto, delle pareti esterne, della copertura e dei solai;

› di materiali combustibili purché rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da ma- teriali incombustibili;

› di materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili.

Nei fabbricati a più piani è tollerata l’esistenza di strutture portanti del tetto e di solai in materiali combustibili; è considerato piano, a questi effetti, il solaio immediatamente sottostante il tetto.

4.3 Locali di villeggiatura ed alberghi

Per gli oggetti di uso personale dell’Assicurato o dei familiari conviventi, quali capi di vestiario, pellicce, preziosi e valori, la garanzia rimane operante con il massimo del 10% della somma assicurata Contenuto, anche se gli oggetti stessi sono portati in fabbricati destinati a locali di villeggiatura o alberghi ovunque ubicati, purché il sinistro avvenga durante il temporaneo periodo di permanenza dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi.

4.4 Trasloco

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione, a deroga dell’art. 1 – Cose assicurate il contratto, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.

Durante il trasloco e per un periodo massimo di dieci giorni, l’assicurazione vale, nei limiti delle rispettive somme assicurate, su entrambe le abitazioni. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

ART. 5 › FORMA DI ASSICURAZIONE L’assicurazione è prestata:

› per il Fabbricato e il Contenuto a valore intero;

› per il Contenuto a Primo rischio assoluto (P.R.A.) a Primo rischio assoluto;

› sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza per il Ricorso terzi.

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Le Garanzie Assicurative

Sezione II - Furto, Rapina e Scippo

ART. 6 › COSE ASSICURATE 1) All’interno dei locali

L’assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell’ubicazione indicata sul mo- dulo di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate ivi riportate.

La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l’as- sicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

La Società assicura:

6.1 Mobilio ed arredamento

Sono compresi anche gli oggetti pregiati che saranno indennizzati con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata Mobilio ed arredamento e con il massimo complessivo di Euro 1.500,00.

6.2 Oggetti pregiati in aumento a quanto già assicurato nell’ambito della somma mobilio ed arredamento

Ciascun oggetto pregiato sarà indennizzato con il limite del 50% della somma assicurata con il massimo di Euro 30.000,00.

6.3 Preziosi e valori

6.4 Cassaforte e/o armadio forte

Relativamente alle somme Preziosi e Valori e Cassaforte e/o armadio forte, il limite d’in- dennizzo per il denaro è pari al 50% delle rispettive somme assicurate con il massimo complessivo di Euro 2.000,00.

6.5 Dipendenze 2) All’esterno dei locali

L’assicurazione è operante esclusivamente per i capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso perso- nale o domestico, compresi preziosi e valori, gli uni e gli altri per uso personale e quindi esclusi quelli attinenti ad attività professionali esercitate dall’Assicurato per conto proprio o di terzi, commessi sulla persona dell’Assicurato o dei componenti il nucleo familiare con lui conviventi ed è prestata nei limiti della somma assicurata riportati sul modulo di polizza.

L’assicurazione è operante in tutto il mondo.

La Società assicura:

6.6 Scippo

ART. 7 › GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI

La Società indennizza i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate:

all’interno dei locali causati da:

7.1 furto

anche se commesso o agevolato dal personale domestico, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

› violando le difese esterne mediante:

› rottura, scasso;

› uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

› per via, diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli mediante impiego di mezzi artifi ciosi o con particolare agilità personale;

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› in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbli- gata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi soprain- dicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso;

7.2 rapina

avvenuta all’interno dei locali contenenti le cose assicurate anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

7.3 infedeltà del personale domestico

intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita commessi dal personale domestico nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti con l’intenzione di arrecare a sè o ad altri un illecito profi tto e a condizione che:

› tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano av- venuti durante la validità dell’assicurazione;

› il reato sia stato accertato dall’Assicurato entro il termine di sei mesi dalla consumazione.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l’attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell’assicurazione.

Qualora, nel periodo intercorrente tra dette azioni, l’assicurazione sia venuta a cessare, la So- cietà risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell’assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano state considerate agli effetti penali, come costituenti un unico reato.

L’assicurazione non è operante se il Contraente o l’Assicurato:

1. non aderisce all’invito della Società di denunciare il domestico infedele all’autorità giudiziaria e di costituirsi parte civile con l’obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società;

2. addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il domestico infedele o con chi per esso.

La garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 6 riportata sul modulo di polizza.

La Società indennizza nei limiti delle somme assicurate:

7.4 i danni alle cose assicurate causati dall’autore del furto, della rapina o dello scippo (consumati o tentati) compresi gli atti vandalici;

7.5 i danni causati ai locali ed agli infi ssi dall’autore del furto o della rapina (consumati o tentati) com- presi gli atti vandalici, con il limite del 20% della somma assicurata Mobilio ed arredamento;

7.6 le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali od equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’As- sicurato, ai componenti del suo nucleo familiare, al personale domestico o agli eventuali ospiti oppure in seguito ad un furto commesso con uso fraudolento di chiavi, con il limite del 5%

della somma assicurata Mobilio ed arredamento e con il massimo di Euro 1.000,00;

7.7 le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare;

all’esterno dei locali causati da:

7.8 scippo - rapina - furto a seguito di infortunio o improvviso malore, all’esterno dei locali contenenti le cose assicurate.

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In caso di sinistro il denaro sarà indennizzato con il limite del 50% della somma assicurata con il massimo complessivo di Euro 1.000,00.

La Società indennizza nei limiti della somma assicurata:

7.9 le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall’Assicu- rato e dai componenti del suo nucleo familiare con lui conviventi a seguito di scippo o rapina (con- sumati o tentati) indennizzabile a termini della presente Sezione, con il limite di Euro 1.000,00;

7.10 le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali od equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’As- sicurato, ai componenti del suo nucleo familiare, al personale domestico o agli eventuali ospiti con il limite del 5% della somma Assicurata Mobilio ed arredamento e con il massimo di Euro 1.000,00;

7.11 le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare con lui conviventi in conseguenza di scippo, rapina e furto a seguito di infortunio o improvviso malore.

ART. 8 › CONDIZIONI PARTICOLARI

8.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L’assicurazione furto è prestata in base alla condizione che i locali contenenti le cose assi- curate abbiano pareti perimetrali, solai e coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non.

Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente artico- lo, si applica lo scoperto del 20%.

Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfl uente ai fi ni dell’introdu- zione dei ladri nei locali.

8.2 Mezzi di protezione e chiusura dei locali

La garanzia furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali con- tenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfi ci acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè, di mezzi artifi ciosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, almeno da uno dei seguenti mezzi: serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfon- damento, metallo o lega metallica totalmente fi ssi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fi ssate al muro.

Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

Qualora, in caso di sinistro, si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non siano conformi a quanto sopra riportato, si applica lo scoperto del 20%.

Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

Inoltre, in presenza di persone all’interno dei locali, la garanzia è operante anche se non vengo- no posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle fi nestre o porte fi nestre, ma in questa evenienza, si applica lo scoperto del 20%.

(30)

8.3 Impianto di allarme antifurto e/o portoncino blindato

(risposta SI alla dichiarazione 5 riportata sul modulo di polizza)

In caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate verrà applicato lo scoperto del 10% qualora:

› siano presenti nell’abitazione l’impianto di allarme antifurto e il portoncino blindato ed entrambi non abbiano le caratteristiche dichiarate;

› siano presenti nell’abitazione l’impianto di allarme antifurto e il portoncino blindato e l’impianto d’allarme antifurto non sia stato regolarmente attivato ed il portoncino blindato non abbia le caratteristiche dichiarate;

› l’abitazione sia provvista di solo impianto d’allarme antifurto conforme alle caratteristiche di- chiarate e non sia stato regolarmente attivato;

› l’abitazione sia provvista di solo impianto d’allarme antifurto e questo non abbia le caratteri- stiche dichiarate;

› l’abitazione sia provvista di solo portoncino blindato e questo non abbia le caratteristiche dichiarate.

Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfl uente ai fi ni dell’introdu- zione dei ladri nei locali.

8.4 Locali di villeggiatura ed alberghi

Per gli oggetti di uso personale dell’Assicurato o dei familiari conviventi quali capi di vestiario, pellicce, preziosi e valori la garanzia furto e rapina rimane operante, con il limite di indennizzo del 10% delle rispettive somme assicurate e con il massimo di Euro 2.500,00 per singolo oggetto, anche se gli oggetti stessi sono portati in fabbricati destinati a locali di villeggiatura o alberghi ovunque ubicati, purché il sinistro avvenga durante il temporaneo periodo di perma- nenza dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi.

8.5 Raccolte e collezioni

Le raccolte e le collezioni sono comprese nell’ambito e con i limiti previsti in ciascuna somma assicurata.

Qualora la raccolta o la collezione assicurata venga asportata parzialmente, la Società inden- nizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

8.6 Trasloco

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione, a deroga dell’art. 6 – Cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.

Durante il trasloco e per un periodo massimo di dieci giorni, l’assicurazione vale, nei limiti delle rispettive somme assicurate, su entrambe le abitazioni. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

8.7 Ponteggi

Qualora, in caso di sinistro, venga accertato che l’introduzione nei locali sia avvenuta attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione, si applica lo scoperto del 20%.

8.8 Riduzione delle somme assicurate

Dopo ogni sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno inden- nizzabile al netto di eventuali scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

(31)

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate: in tal caso sia le somme assicu- rate sia i limiti di indennizzo saranno reintegrati nei valori originari, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo.

L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 60 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.

8.9 Dimora non abituale

In caso di dimora non abituale (risposta NO alla dichiarazione 3 riportata sul modulo di polizza) l’assicurazione vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei valori e dei preziosi per i quali la garanzia è limitata al temporaneo periodo di permanenza nell’abitazione da parte dell’Assicurato o dei componenti il nucleo familiare con lui conviventi. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20%.

8.10 Concomitanza di più scoperti

Nel caso di concomitanza di più scoperti, verrà applicato un unico scoperto del 30%.

ART. 9 › FORMA DI ASSICURAZIONE

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. La determinazione del danno è effettuata sulla base del valore a nuovo secondo i criteri e con i limiti indicati al successivo art. 19 del capitolo

“Norme sulla liquidazione del danno”.

ART. 10 › ESCLUSIONI Sono esclusi i danni:

a) verifi catisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) verifi catisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, pur- ché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

c) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei loro familiari conviventi;

d) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assi- curate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, non riposti in armadio forte o cassaforte, l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.

e) indiretti quali i profi tti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

f) ai veicoli targati e relativi apparecchi fonici (esclusi ciclomotori).

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Le Garanzie Assicurative

Sezione III - Altri danni ai beni

ART. 11 › ACQUA CONDOTTA

È possibile sottoscrivere la presente garanzia solo è stata sottoscritta la Sezione I – Incendio ed elementi naturali.

11.1 Garanzie ed eventi assicurati 11.1.1 Danni alle cose assicurate

Con riferimento alla Sezione I Incendio ed elementi naturali ed alle condizioni tutte per la stessa previste, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto, da fuoriuscita d'acqua a seguito di gelo, di occlusione e/o di rottura accidentale di condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamen- to pertinenti il fabbricato stesso inclusi quelli interrati e compreso il rigurgito dei sistemi di scarico.

Relativamente ai danni provocati da gelo, in caso di uno o più sinistri avvenuti nel me- desimo periodo assicurativo annuo, l’indennizzo complessivo non potrà superare la somma di Euro 1.500,00 con il massimo per singolo sinistro di Euro 1.000,00.

11.1.2 Danni a terzi

Con riferimento alla Sezione IV Responsabilità Civile verso terzi ed alle condizioni tutte per la stessa previste la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino ad un massimo di Euro 250.000,00, di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un fatto accidentale verifi catosi in relazione ai rischi di cui al punto 11.1.1.

In caso di sinistro che interessi i punti 11.1.1 e/o 11.1.2 verrà applicata una franchigia di Euro 100,00.

Rischi compresi nell'assicurazione e soggetti a particolari limitazioni Con riferimento ai Danni alle cose assicurate ed ai Danni a terzi:

1. relativamente ai danni a cose in locali interrati o semi interrati in caso di sinistro il massimo in- dennizzo/risarcimento non potrà superare la somma di Euro 30.000,00 ad eccezione degli autoveicoli per i quali sarà operante l'intero massimale. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 100,00.

2. relativamente a condutture ed impianti fi ssi ed interrati del fabbricato, il massimo indennizzo non potrà superare per sinistro e per anno la somma di Euro 3.000,00.

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 100,00.

Qualora i danni derivino da un’unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata e il numero dei danneggiati.

11.1.3 Rimborso consumo acqua

La Società rimborsa il costo del consumo dell’acqua derivante da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Tale importo sarà determinato sull’eccedenza del fatturato, riferito al periodo in cui si è verifi cata la rottura, calcolato sulla media delle bollette dell’anno precedente.

In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore ad Euro 500,00 nei limiti della somma assicurata; verrà inoltre applicata una franchigia di Euro 50,00.

Le garanzie soprariportate sono operanti soltanto se è stato risposto SI alla di- chiarazione 7 riportata sul modulo di polizza.

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