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DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità UO Famiglia, Pari Opportunità e programmazione territoriale.

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Academic year: 2022

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Opportunità

UO Famiglia, Pari Opportunità e programmazione territoriale

7 aprile 2021

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Obiettivo: sostegno alle famiglie con figli minori in situazione di particolare criticità a seguito dell’emergenza COVID-19

Dotazione finanziaria: euro 32.400.000,00

Caratteristiche del contributo: concessione un contributo economico pari a 500 euro, quale contributo una tantum a fondo perduto a sostegno del nucleo famigliare del richiedente.

Il contributo concesso è inoltre incrementato di una quota ulteriore sulla base del valore assunto dal Fattore Famiglia Lombardo (FFL) sulla base dei criteri specificati nell’allegato B della d.g.r. 4081/2020

Soggetti attuatori : enti capofila degli Ambiti territoriali (o, in alternativa, altro Comune di ambito delegato o altro ente strumentale, ad esempio le aziende speciali consortili).

Le ATS hanno il compito di coordinamento e supporto agli Ambiti, di trasferimento delle risorse agli stessi e di monitoraggio dell’avanzamento della misura.

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Requisiti per presentare la domanda:

Destinatari dell’agevolazione sono i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, alla data della presentazione della domanda:

- residenza in Lombardia;

- essere genitore di almeno un minore di 18 anni (17 anni e 364 giorni) a carico e residente nel proprio nucleo familiare (compresi eventuali minori in affidamento se facenti parte del nucleo familiare);

- certificazione ISEE in corso di validità 2021 del nucleo familiare di appartenenza disponibile alla data della presentazione della domanda minore o uguale a 30.000,00 euro (in caso di genitori non coniugati e non conviventi, la certificazione ISEE deve essere presentata dal genitore/tutore che presenta la domanda ove si evincono i dati del minore convivente);

- riduzione dell’intensità lavorativa comprovata, in alternativa, da una delle seguenti situazioni:

a) dalla fruizione di forme di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali) in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente a partire dal 31 gennaio 2020, data della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (a titolo esemplificativo: Cassa integrazione guadagni, Cassa Integrazione in Deroga, Fondo di Integrazione Salariale, Patti di Solidarietà Locale);

b) dalla condizione di disoccupazione intervenuta a partire dal 31 gennaio 2020, data della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, comprovata dalla presentazione di DID - Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e PSP – Patto di servizio personalizzato;

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d) dalla titolarità di una partita IVA individuale attiva (libero professionista o ditta individuale), quale attività prevalente e avere subito un calo di fatturato/corrispettivi pari ad almeno 1/3 nel periodo 1° marzo - 31 ottobre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019. In alternativa, aver attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (per tali soggetti, infatti, non è richiesto il requisito del calo del fatturato/corrispettivi).

SARA’ ACCETTATA UNA SOLA DOMANDA PER NUCLEO FAMILIARE

Sottoscrizione della domanda: la domanda può essere presentata solo tramite strumenti di identità digitale (SPID; CNS oppure CIE), pertanto non sarà necessario firmare la domanda, né provvedere ad un controllo in tal senso.

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Quando possono presentare domanda:

La domanda potrà essere presentata in 5 diverse finestre temporali a partire dal 12 aprile alle ore 10, individuate sulla base della provincia di residenza del richiedente:

Dal 12 aprile ore 10:00 al 19 aprile ore 12:00 Provincia di Lecco e Monza e Brianza Dal 13 aprile ore 10:00 al 20 aprile ore 12:00

Provincia di Bergamo

Dal 14 aprile ore 10:00 al 21 aprile ore 12:00 Provincia di Milano e Lodi

Dal 15 aprile ore 10:00 al 22 aprile ore 12:00

Provincia di Brescia, Como, Sondrio e Varese Dal 16 aprile ore 10:00 al 23 aprile ore 12:00

Provincia di Cremona, Mantova e Pavia

In caso di presentazione della domanda nell’ambito di una finestra non corrispondente alla propria residenza, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

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6 MODALITA’ E TEMPI DELL’ISTRUTTORIA:

A chiusura della finestra di adesione di competenza, Regione Lombardia effettua una preistruttoria sulle domande.

Terminata tale fase, che dovrà avere una durata massima di 10 giorni, le domande sono trasmesse telematicamente all’ente competente responsabile dell’istruttoria (comune capofila dell’Ambito Territoriale o altro ente delegato) in base alla residenza anagrafica del soggetto richiedente.

L’ente comunica attraverso il sistema Bandi Online al soggetto richiedente gli esiti dell’istruttoria, a seguito della verifica dei requisiti e dei documenti a corredo della domanda presentata, che deve svolgersi entro 20 giorni dal momento in cui Regione Lombardia, espletati controlli preliminari, rilascia la domanda per il completamento dell’istruttoria.

Entro 15 giorni dalla data di validazione della domanda l’Ambito competente liquida il contributo al beneficiario in un’unica soluzione attraverso bonifico al conto corrente indicato in fase di presentazione della domanda.

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Cosa fa Regione Lombardia?

Regione Lombardia effettua una preistruttoria con l’ausilio di controlli automatizzati, per la verifica dei seguenti requisiti, attraverso l’interrogazione della banca dati INPS:

- residenza del richiedente: nel caso in cui il richiedente abbia presentato domanda in una finestra non corrispondente a quella della sua provincia di residenza, sarà dichiarata non ammessa. Nel caso in cui il Comune di residenza sia difforme rispetto a quanto rilevato dall’attestazione ISEE, ma la provincia di residenza corrisponda alla finestra all’interno della quale la domanda è stata presentata, la domanda verrà contrassegnata come soggetta ad un secondo controllo come più avanti specificato;

- presenza nel nucleo familiare del minore a carico e residente nel nucleo del richiedente;

- presenza dell’ISEE 2021 in corso di validità, con valore minore o uguale a euro 30.000: nel caso in cui l’attestazione ISEE rilevata abbia un valore superiore alla soglia massima prevista, la domanda sarà dichiarata non ammessa. Nel caso in cui dall’interrogazione della banca dati INPS non si rilevi un’attestazione ISEE corrispondente al numero di protocollo indicato dal richiedente, la domanda verrà contrassegnata come soggetta ad un secondo controllo come più avanti specificato;

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- controlli sui requisiti professionali: verranno controllate le domande i cui richiedenti hanno dichiarato il requisito professionale di cui ai punti a) e b) indicati in precedenza; con riguardo alle situazione autocertificate ai sensi del punto c), i controlli relativi al calo del fatturato saranno necessariamente ex post, quando saranno disponibili le dichiarazioni dei redditi 2020. Sarà controllata inoltre, l’esistenza della partita IVA attiva per tutti coloro che hanno dichiarato di essere titolari di una Partita Iva attiva.

Terminata questa fase di preistruttoria gli ambiti provvederanno alla verifica:

- Residenza: nel caso in cui il Comune di residenza sia difforme rispetto a quanto rilevato dall’attestazione ISEE. Gli istruttori avranno la possibilità di operare in autonomia la riassegnazione all’ambito corretto, senza l’intervento dell’assistenza tecnica;

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- ISEE 2021: nel caso in cui dall’interrogazione della banca dati INPS non si rilevi un’attestazione ISEE corrispondente al numero di protocollo indicato dal richiedente, la domanda verrà contrassegnata come soggetta ad un secondo controllo: sarà necessario provvedere, tramite apposito pulsante che richiama l’interrogazione alla banca dati INPS, ad acquisire l’attestazione ISEE; qualora per ragioni tecniche, il controllo non andasse a buon fine, sarà possibile provvedere, tramite integrazione documentale, a reperire l’attestazione direttamente dal richiedente;

- controlli relativi ai requisiti previsti per l’assegnazione del contributo aggiuntivo FFL, acquisendo l’attestazione ISEE, tramite apposito pulsante che richiama l’interrogazione alla banca dati INPS, per quei parametri che è possibile controllare direttamente dall’ISEE;

- controlli relativi ai requisiti previsti per l’assegnazione del contributo aggiuntivo FFL, che non sono ricavabili dall’attestazione ISEE (ad esempio gravidanza).

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Integrazione documentale:

Il responsabile dell’istruttoria si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti, attraverso il sistema informativo Bandi Online, i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni solari dalla data della richiesta. La risposta dovrà essere resa attraverso il sistema informativo Bandi Online.

Dopo 10 giorni solari dall’invio dell’integrazione documentale senza che il richiedente vi abbia risposto, la domanda sarà automaticamente riportata in istruttoria, senza l’intervento dell’assistenza tecnica.

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ISTRUTTORIA DOMANDE

Rinuncia: Sarà possibile presentare una nuova domanda, in sostituzione di quella precedentemente presentata, esclusivamente all’interno dei termini previsti dalla propria finestra di residenza. Tale sostituzione comporterà la perdita di priorità acquisita con la prima domanda. Pertanto, prima di inserire una nuova domanda, il richiedente potrà rinunciare formalmente alla domanda precedentemente presentata tramite apposito pulsante, visibile a conclusione della procedura di adesione. Dopo la chiusura delle singole finestre, il richiedente potrà rinunciare ad una domanda già presentata, inviando comunicazione ai contatti dell’ambito indicati nella mail di notifica ricevuta dopo la protocollazione della domanda

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Per informazioni sui contenuti dell’Avviso, gli ambiti possono rivolgersi ai seguenti contatti:

Mail [email protected] Tel. 02.6765.0259/3570/2013

Riferimenti

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