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ha pronunciato la presente SENTENZA

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(1)

Pubblicato il 01/03/2017

N. 00957/2017REG.PROV.COLL.

N. 09810/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9810 del 2010, proposto dalla dott.ssa XXXXXXXXX, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittore Davini e Marcello Bazzoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Cervone in Roma, via Giacomo Caneva n. 19;

contro

Azienda per la Tutela della Salute (Azienda USL n.1 di Sassari), rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Brundu, Antonello Rossi e Andrea Manzi in Roma, con domicilio eletto, ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, Piazza Capo di Ferro n. 13;

per la riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna, sezione I, n. 2174/2009, resa tra le parti, concernente l’accertamento del diritto di retribuzione per mansioni superiori;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

(2)

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda per la Tutela della Salute (Azienda USL n.1 di Sassari);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il Pres. Franco Frattini e uditi per le parti gli avvocati Vittore Davini e Mauro Barberio, su delega dell’avvocato Maria Luisa Brundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La dott.ssa XXXXXXXXX ha impugnato la sentenza n. 2174/2009 con cui il T.A.R. Sardegna ha respinto la sua richiesta di riconoscimento del superiore trattamento economico per le funzioni primariali presso il II Laboratorio analisi dell’ospedale civile di Sassari.

Il primo giudice ha respinto la pretesa dell’odierna appellante perché mancherebbe un formale incarico della ASL allo svolgimento delle finzioni primariali.

L’appello è fondato.

E’ pacifico in fatto che il 1 aprile 1995 il posto primariale presso il Laboratorio dell’ospedale civile di Sassari si rendeva vacante per collocamento in pensione della titolare.

E’ altresì pacifico in fatto che dal 1 giugno al 30 novembre 1995 la ASL ha riconosciuto e liquidato alla odierna appellante il trattamento per le funzioni di primario, svolte in quanto aiuto anziano.

Da tale data e fino al 31 dicembre 1997 (data di assunzione del nuovo primario),

l’odierna appellante ha continuato a svolgere le funzioni primariali senza il

riconoscimento relativo sotto il profilo stipendiale.

(3)

E’ ormai consolidato in giurisprudenza il principio per cui, qualora l’aiuto anziano svolga funzioni primariali su un posto vacante, non occorre alcun atto organizzativo o di conferimento (che, peraltro, nella fattispecie vi era stato, seppure per un periodo limitato di tempo).

Infatti, come questo Consiglio ha di recente più volte ribadito (cfr. III Sez. n.

4580/2013; n. 2942/2015) non è ammissibile che, ove esista un posto apicale in una struttura sanitaria, le relative funzioni di guida e responsabilità non vengano esercitate dal medico ospedaliero titolare del posto di responsabilità immediatamente inferiore (nel caso l’aiuto anziano).

Ciò infatti contrasterebbe con basilari principi di buon andamento del sistema di sanità pubblica, e priverebbe la comunità degli utenti – pazienti della indispensabile figura, responsabile sotto ogni aspetto, della guida della struttura sanitaria.

Non potrebbe, infatti, l’Amministrazione mantenere vacante un posto apicale e al tempo stesso sottrarre al sistema – a sé dovendo imputare la lunghezza del periodo di vacanza (nel caso, due anni e mezzo) – la figura apicale, profittando, senza alcun onere, della prestazione doverosa del primario, come si è detto, verso gli utenti – pazienti.

In conclusione, si deve riconoscere, in accoglimento dell’appello, il diritto dell’appellante al trattamento differenziale stipendiale corrispondente al trattamento complessivo del primario per i periodi:

- dicembre 1995

- dieci mesi nell’anno 1996 - dieci mesi nell’anno 1997

Oltre interessi legali e rivalutazione fino al pagamento effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in s.g., sezione Terza, accoglie l’appello.

(4)

Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, riconosce il diritto dell’appellante alle differenze retributive rispetto al trattamento complessivo del primario, per i periodi indicati in motivazione oltre interessi.

Dalla data della presente sentenza, che ha riconosciuto il diritto negato in primo grado, decorre la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta.

Condanna l’ASL n. 1 di Sassari a rifondere all’appellante, per spese e onorari, la complessiva somma di euro 5.000 (cinquemila).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente, Estensore Francesco Bellomo, Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere Sergio Fina, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Franco Frattini

IL SEGRETARIO

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