• Non ci sono risultati.

LE COLLABORAZIONI IN AMBITO SPORTIVO DILETTANTISTICO TRA IL DECRETO DIGNITÀ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LE COLLABORAZIONI IN AMBITO SPORTIVO DILETTANTISTICO TRA IL DECRETO DIGNITÀ"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

LE COLLABORAZIONI IN AMBITO SPORTIVO DILETTANTISTICO TRA IL “DECRETO DIGNITÀ” E IL “JOBS ACT DEGLI AUTONOMI”:

VECCHIE CRITICITÀ E NUOVI PROBLEMI APPLICATIVI

* Giorgio Giannini1

Abstract: Il saggio analizza l’impatto sui rapporti di lavoro all’interno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) della novella introdotta dal c.d. Decreto Dignità (Decreto n. 87 del 12 luglio 2018 convertito nella Legge n. 96 del 9 agosto 2018), con il quale il Legislatore ha abrogato le previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (l. n. 205 del 27 dicembre 2017) che, solo pochi mesi addietro, aveva introdotto la possibilità di esercitare “le attività sportive dilettantistiche (…) con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile”. Evidenziate le novità introdotte dalla recente riforma, viene quindi analizzato il regime contrattuale applicabile ai rapporti di collaborazione in essere all’interno delle ASD e SSD e le criticità connesse all’applicazione del c.d. Jobs Act degli autonomi (d. lgs. n. 81 del 13 giugno 2017).

The essay analyzes the reform recently introduced by the so-called “Dignity Act” (Law Decree no.

87, 12 July 2018 (converted into Law no. 96, 9 August 2018) with regard to the employment relationships within Amateur Sports Associations (ASD) and Amateur Sports Companies (ASC); in particular, the essay focuses on the impact caused by the abrogation of the Budget Bill 2018 (Law no. 205, 27 December 2017) which, just few months ago, introduced the new institution of Amateur Sport Companies with profit purposes. Once highlighted the innovations, the essay explores the contractual frame applicable to the collaborations with Amateur Sports Association (ASD) and Amateur Sports Companies (ASC), as well as the issues arising from the application to those type of relationships of the so-called Self-employment Jobs Act (Legislative Decree no. 81, 13 June 2017).

Keywords: Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) - Società Sportive Dilettantistiche (SSD) - Decreto Dignità - Collaborazioni coordinate e continuative - Jobs Act autonomi - Abuso dipendenza economica

Amateur Sports Associations (ASD) - Amateur Sports Companies (SSD) - Dignity Decree - Coordinated and continuous collaborations - Self-employment Jobs Act - Abuse of economic dependence

* Contributo sottoposto a procedura di referaggio double blind.

1 Avvocato esperto in diritto del lavoro, diritto sindacale e di relazioni industriali. Ha redatto il presente contributo con la collaborazione del dott. Enrico Romano dello Studio Legale Associato Chiello & Pozzoli.

(2)

***

Summary: 1. La “novità” introdotta dal c.d. Decreto Dignità - 2. Da “mero adeguamento tecnico”

a “incongruenza del sistema” - 3. Ritorno al passato - 4. Problemi nuovi: la compatibilità con il c.d. Jobs Act degli autonomi - 5. Considerazioni conclusive

1. La “novità” introdotta dal c.d. Decreto Dignità

Il Decreto n. 87 del 12 luglio 2018, convertito nella l. n. 96 del 9 agosto 2018 (il c.d. Decreto Dignità), ha introdotto significative novità in materia giuslavoristica, specialmente nella disciplina dei contratti di lavoro e di somministrazione a tempo determinato e nella determinazione dell’indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 4 marzo 2015.

Con lo stesso Decreto, il Legislatore ha anche abrogato le previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (l. n. 205 del 27 dicembre 2017) con la quale, solo pochi mesi addietro, era stata introdotta la possibilità di esercitare “le attività sportive dilettantistiche …. con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile”.

Si tratta di una netta inversione di tendenza che ha sorpreso – tantopiù gli interpreti – per il suo carattere repentino e per il porsi in diametrale contrasto con il precedente orientamento legislativo.

Se da un lato, infatti, gli estensori della Legge di Bilancio 2018 avevano introdotto, nel mese di dicembre 2017, la possibilità di istituire società sportive dilettantistiche a scopo di lucro anche al fine di rafforzare le tutele, sia di tipo contrattuale che previdenziale ai collaboratori “a fini istituzionali” di quelle stesse società nel dichiarato intento di “favorire il processo di ammodernamento del settore”2, dall’altro, gli estensori del c.d. Decreto Dignità, hanno visto proprio nelle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro un ulteriore fonte di precariato da eliminare dall’Ordinamento (pur non avendo esse trovato applicazione pratica in mancanza dei decreti attuativi delle norme introdotte dalla stesse Legge di Bilancio 2018).

Ciò è specificato, a chiare lettere, nella “Relazione tecnica al Disegno di Legge per la conversione in legge del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”3.

Qui, infatti, si chiarisce che “le previsioni inerenti le società sportive dilettantistiche lucrative sono state affiancate da disposizioni agevolative che hanno introdotto vantaggi eccessivamente selettivi e poco coordinati con il resto del sistema, in primis (…) la parziale decontribuzione previdenziale;

dal punto di vista lavoristico, poi, la possibilità di beneficiare dell’utilizzo di collaborazioni coordinate e continuative rappresentava una ulteriore incongruenza del sistema”.

La decisione che trae il Legislatore è quindi quella di abrogare “le disposizioni che (...) avevano disciplinato lo statuto (comma 354), il regime fiscale agevolato (comma 355), i rapporti giuslavoristici (commi 357 e 358), la consequenziale qualificazione dei redditi (comma 359) e la

2 Si veda Relazione Tecnica alla Legge di Bilancio 2018, atto parlamentare n. 2960, pp. 25 e ss., https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/333285.pdf

3 Si veda Relazione Tecnica al disegno di legge per la conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 81, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, pp. 33, 34, in https://www.giurdanella.it/2018/07/16/decreto-dignita-il-testo-della-relazione-tecnica-del-dl-87-2018/

(3)

In particolare, gli estensori del c.d. Decreto Dignità, nel motivare il ricorso alla decretazione d’urgenza, osservano che “l’urgenza della misura deriva dalla necessità di procedere all’abrogazione delle pregresse disposizioni antecedentemente all’adozione degli atti applicativi che condizionano l’effettiva utilizzabilità del nuovo modello di società sportiva dilettantistica a carattere lucrativo. Inoltre, la norma permette di escludere il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative in un ambito prettamente lucrativo, in coerenza con la ratio alla base del presente Decreto”.

2. Da “mero adeguamento tecnico” a “incongruenza del sistema”

Sia consentita una brevissima digressione, utile al fine di comprendere le ragioni sottese alla

“novità” introdotta dal c.d. Decreto Dignità.

Non può infatti sfuggire all’interprete che, come chiarito dallo stesso Legislatore del Decreto Dignità nella citata Relazione tecnica di corredo al d.d.l. di conversione, la scelta di abrogare le disposizioni relative alle SSD a scopo di lucro, si fonda sulla rilevata esigenza di eliminare una

“incongruenza del sistema”, rappresentata proprio dalla possibilità per le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro di instaurare, in forza di espressa previsione di Legge, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in deroga alla disciplina prevista dall’art. 1 dello stesso Decreto Legislativo. In sostanza, le collaborazioni coordinate e continuative, instaurate nell’ambito delle Società Sportive Dilettantistiche a scopo di lucro, non sarebbero state soggette alla regola per cui ai “rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Ma ciò che il Legislatore del Decreto Dignità considera una “incongruenza del sistema” tale da giustificare l’urgenza dell’intervento abrogativo “in coerenza con la ratio alla base del presente Decreto”, il Legislatore della Legge di Bilancio 2018 la riteneva un “un mero adeguamento tecnico conseguente alla creazione del nuovo soggetto”.

A ben vedere, l’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 81 15 giugno 2015, già prevedeva che per le

“collaborazioni coordinate e continuative “a fini istituzionali” rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”4, non trovava applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato in ipotesi di etero-direzione da parte del committente.

Dunque, l’utilizzo di rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato (che dir si voglia) era già consentito in forza di un’espressa previsione di Legge e consolidato all’interno del settore sportivo- dilettantistico, il che esclude che possa parlarsi di una “incongruenza di sistema”.

4 La stessa previsione si applica anche al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate e agli Enti di promozione sportiva (cfr. Interpello del Ministero del Lavoro, n. 6 del 27 gennaio 2016).

(4)

3. Ritorno al passato

Fermo quanto precede, l’abrogazione delle norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, nel far venir meno la possibilità di istituire società sportive dilettantistiche a scopo di lucro, ha fatto venire meno anche le previsioni che introducevano una forma di tutela pensionistica ed assistenziale per i collaboratori coordinati e continuativi delle società sportive dilettantistiche a scopo di lucro (comma 360) ed il riconoscimento del regime fiscale di cui all’art. 50 del Testo Unico Imposte sui Redditi (comma 359).

Ritornano quindi le criticità già note, dal punto di vista lavoristico e previdenziale/assistenziale, di tali tipi di collaborazione. In sintesi, si pone nuovamente il problema della compatibilità di siffatte collaborazioni con il regime previsto dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015: si tratta, infatti, di capire se è lecito che la Legge sancisca, a priori, la impossibilità di una riconduzione, anche per via giudiziale o ispettiva, delle collaborazioni “a fini istituzionali” rese in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato, anche laddove le stesse collaborazioni “si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”5.

Si tratta inoltre di valutare se sia lecito che siffatte collaborazioni siano provviste di qualunque tutela sotto il profilo previdenziale e assistenziale e se ciò sia compatibile con gli art. 3 e 38 della Costituzione6, nonché se la prevista soglia di esenzione tributaria di 10.000 euro di cui al comma 367, lett. b, della l. n. 205/2017 sia compatibile con l’eventuale obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.

4. Problemi nuovi: la compatibilità con il c.d. Jobs Act degli autonomi

Alle criticità poc’anzi richiamate se ne aggiungo poi di nuove, alla luce delle normative recentemente introdotte dal Legislatore nell’ottica di ampliare le tutele in capo ai collaboratori

“coordinati e continuativi” e, più in generale, ai lavoratori autonomi.

Se infatti è pacifico che le collaborazioni “a fini istituzionali” rese in favore delle società o associazioni sportive dilettantistiche (e degli enti previsti alla lett. d) dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n.

81/2015) sono qualificabili come rapporti di lavoro autonomo7, è altrettanto pacifico che a

5 Secondo la Corte Costituzionale “non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai riditti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato” (Corte Cost., 29 marzo 1993, n. 121).

6 Sul punto si richiama quanto osservato nella Circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In dottrina, cfr. C. SANTORO, Il lavoro nelle società sportive dilettantistiche, in Lavoro nella Giur., 2018, 5, pp. 447 e ss..

7 È principio recetto della Suprema Corte quello secondo cui “il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall’art.

61 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, (“ratione temporis” applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f), l. n. 92/2012), prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale e determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione”.

(Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2018, n. 4337, in Diritto e Giustizia 2018, 23 febbraio, nota di R. DULIO).

(5)

degli autonomi” con la conseguenza, che, secondo quanto previsto all’art. 3): (i) “si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento”; (ii) “si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta”; (iii) “nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati”; (iv) “ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica”. Si aggiunga poi che, ai sensi del novellato art. 409, comma 3, c.p.c. “la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.

Dunque, un’associazione o società sportiva dilettantistica, nell’avviare una collaborazione esulante dall’esercizio diretto di un’attività sportiva dilettantistica8, si dovrà porre il problema di stipulare un contratto conforme alle previsioni del richiamato art. 3 del c.d. Jobs Act degli autonomi e quindi, ad esempio, di definire per iscritto, all’interno del contratto, le modalità di coordinamento con il collaboratore (e, dunque, in che termini poter fornire a quest’ultimo direttive nel rispetto della sua autonomia professionale), nonché le modalità di collegamento di quest’ultimo con la struttura organizzativa. Si tratta di un adempimento affatto semplice: si pensi che, se è ammesso che il collaboratore utilizzi i locali e le attrezzature del committente (Cass. n. 13884 del 23 luglio 2004), è invece da escludersi che il coordinamento tra committente e collaboratore possa arrivare a consentire al primo di inserire strutturalmente il secondo nell’organizzazione gerarchica dell’impresa.

In assenza di una definizione concordata per iscritto delle modalità di coordinamento, potrebbe risultare più marcato il richiamato rischio di una riconduzione, per via giudiziale o ispettiva, dei rapporti di lavoro de quo nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato: in mancanza di regole di

“coordinamento” concordate tra le parti, anche la deroga prevista dalla lettera d) dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 potrebbe infatti non trovare applicazione, non potendosi parlare, a ben vedere, di “rapporti di collaborazione” nel senso chiarito al comma 1 del predetto articolo (ovvero di “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”), ma piuttosto di prestazioni d’opera disciplinate dagli artt. 2222 e ss. c.c.. Senonché, anche la qualificazione delle “collaborazioni” in questione come prestazioni d’opera sarebbe una forzatura non essendo sempre chiaro definire “l’opera o il servizio” prestato dal lavoratore né potendosi dire che “l’opera ed il servizio” è prestato dal lavoratore “con lavoro prevalentemente proprio e senza

8 Come ha chiarito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Circolare n. 1/2016), rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67 del TUIR (con la conseguenza che si considerano redditi “diversi”), “non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell’accezione più ampia del termine attività sportiva”, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni delle singole federazioni.

(6)

vincolo di subordinazione”, essendo inoltre il committente tenuto ad effettuare le comunicazioni al Centro per l’impiego9, le registrazioni sul Libro Unico del Lavoro (con le medesime modalità previste per i dipendenti, fatta eccezione per il mantenimento del calendario presenze) e ad elaborare un cedolino paga.

Si aggiunga poi che, sotto il profilo del diritto processuale, l’assenza di una definizione pattizia delle modalità di coordinamento committente-collaboratore e, dunque, la eventuale impossibilità di qualificare i rapporti de quo quali collaborazioni coordinate e continuative, farebbe venire meno la riconducibilità delle controversie instaurate dai predetti collaboratori nell’alveo del rito del lavoro, con possibili ripercussioni per le associazioni o società sportive dilettantistiche committenti nonché per gli stessi collaboratori, anche in chiave di durata dei relativi giudizi10.

L’applicazione, per espressa previsione di Legge, dell’art. 9, l. n. 192 del 18 giugno 1998, impone inoltre al committente di adottare una serie di cautele connesse alla sussistenza di uno stato di

“dipendenza economica” del collaboratore nei confronti del committente. Come ha infatti chiarito la giurisprudenza di merito “non è possibile stabilire in astratto quali possano essere le valide clausole di recesso nei contratti delle imprese in condizioni di dipendenza economica; tuttavia, bisogna verificare che, in concreto, la sua previsione nel contratto e l’esercizio del recesso siano collegati o meno ad un interesse meritevole di tutela o costituiscano il mero estrinsecarsi del rapporto di dominanza economica…. ciò che in sostanza risulta determinante è che l'interruzione del rapporto commerciale o il rifiuto di instaurazione non sia arbitrario o finalizzato a danneggiare commercialmente l’impresa in condizioni di dipendenza economica”11. Da tale principio consegue che, ad esempio, il committente potrà recedere dal rapporto di collaborazione non solo dando al lavoratore un “congruo preavviso”, ma anche e solo in presenza di un motivo non “arbitrario o finalizzato a danneggiare commercialmente l’impresa [nel caso di specie, il collaboratore] in condizioni di dipendenza economica”12.

Stando alla giurisprudenza formatasi in materia di abuso di dipendenza economica, si potrebbe dunque recedere in “ipotesi di mutamento delle strategie di espansione commerciale, per la

9 Sul punto, cfr. Circolare del Ministero del Lavoro, prot. nr. 13/SEGR70004746 del 14 febbraio 2007.

10 C. ZOLI e F. MARTELLONI, Le collaborazioni sportive nel prisma della Legge di Bilancio 2018, in Lavoro e Previdenza, Associazioni e sport, n. 6/2018. Gli autori ricordano che il richiamo all’art. 409, n. 3, c.p.c. non implica

“che ogni controversia che insorga tra atleti o tecnici dilettanti e società sportive debba necessariamente trovare la propria soluzione in un processo innanzi a un giudice togato, precludendo ai collegi arbitrali federali di statuire in materia. Significa, più semplicemente, che, qualora il collaboratore intenda rivolgersi a un giudice, egli ha diritto di inoltrare ricorso al giudice del lavoro competente a dirimere la controversia in base all’articolo 409, n. 3, c.p.c., seguendo le regole che presiedono al rito del lavoro, caratterizzato dai principi chiovendiani di oralità, immediatezza e concentrazione, i quali dovrebbero consentire al processo di svolgersi in modo più spedito e agile rispetto al giudizio civile, e al giudice di fruire di particolari mezzi istruttori assicurati in virtù della specialità del rito.”

11 Tribunale Torre Annunziata, 30 marzo 2007, in Giur. merito 2008, 2, p. 341.

12 In considerazione delle norme introdotte dal c.d. Jobs Act degli autonomi non sembrerebbe dunque più applicabile l’art. 2237 c.c., che consente al committente il diritto a “recedere dal contratto rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso e l’opera svolta” e ciò “a prescindere dalla presenza di giusti e documentati motivi e, nel caso della loro ricorrenza a prescindere dall’esatta, tempestiva e rituale contestazione... in considerazione del preponderante rilievo che nel contratto in oggetto è assegnato all’intuitus fiduciae” (cfr. sul punto, G. MARTINELLI e M. ROGOLINO, Le prestazioni sportive sono collaborazioni a carattere intellettuale, in Euroconference News, ed. 11.5.2017).

(7)

però di dinamiche analogicamente inapplicabili ai rapporti di collaborazione instaurati dalle associazioni o dalle società sportive dilettantistiche; resta quindi dubbio quale potrebbe essere un motivo “non arbitrario” di recesso da una collaborazione in ambito di sport dilettantistico.

Le norme introdotte dal c.d. Jobs Act degli autonomi fanno sorgere poi una serie di quesiti anche in merito alle tutele previdenziali ed assistenziali accessibili ai collaboratori delle associazioni/società sportive dilettantistiche: se è vero infatti che essi possono in ogni caso fruire della tutela ivi prevista in caso di gravidanza, malattia e infortunio (art. 14), in assenza di iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS13 resta invece loro precluso il trattamento economico per congedo parentale (art. 8) e l’indennità di maternità (art. 13).

5. Considerazioni conclusive

In conclusione, l’abrogazione delle norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in materia di società sportive dilettantistiche a scopo di lucro ripropone vecchie criticità e ne presenta di nuove, di difficile soluzione. Ritorna, dunque, di stretta attualità la necessità di un intervento legislativo di armonizzazione dei rapporti di lavoro resi nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche con la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro sportivo professionistico ex l. n.

91/81 e con le tutele generali previste per i lavoratori subordinati. Che si tratti infatti di un “mero adeguamento” alla normativa già esistente o di eliminare “un’incongruenza di sistema”, non può che auspicarsi un intervento del Legislatore che, in un’ottica di generale “ammodernamento del sistema”, dia certezze alle committenti rispetto alla disciplina contrattuale applicabile alle predette collaborazioni e, al contempo, consenta ai collaboratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di accedere a forme di tutela previdenziale ed assistenziale oggi precluse.

13 La possibilità di iscrizione alla Gestione Separata dei predetti collaboratori resta ancora oggi dibattuta. Cfr. C.

SANTORO, Il lavoro nelle società sportive dilettantistiche, in Lavoro nella Giur., 2018, 5, pp. 447 e ss..

Riferimenti

Documenti correlati

Tale orientamento è conforme all’indirizzo assunto da ultimo in materia dall’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS). Detto

Roberto Pretini dell’incarico di collaborazione per lo svolgimento della selezione, della formazione generale e del corso BLSD per i volontari del progetto di Servizio

• con la creazione del PdA la procedura si conclude generando un Indice del Pacchetto di archiviazione (UNISINCRO 11386:2010), l’apposizione della firma digitale da parte del

Produttore Persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il documento, che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del

f. non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, né di avere

In considerazione delle peculiarità che contraddistinguono il settore dello sport dilettantistico non lucrativo, il legislatore ha inteso conservare per gli enti operanti in

633 del 1972 si applica per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali” (v. L’applicazione del regime agevolativo di

Cosa verificare nei casi di custodia di attrezzature o animali – Ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso del contenuto degli accordi