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OGGETTO: RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI DAGLI OPERATORI ECOMOMICI AGGIORNAMENTO DEL 13 NOVEMBRE 2020

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BRIGATA ALPINA “TAURINENSE”

DIREZIONE DI INTENDENZA Ufficio Amministrazione

Cod. Fisc. 80092500018

Corso IV Novembre, 3 - 10136 TORINO Tel. e Fax 011/56032246

brigamiles_taurinense@postacert.difesa

Procedura aperta ex art. 60 del D. LGS 50/2016 e s.m.i. – in modalità Application Service Provider (ASP) di Consip S.p.a. – per la conclusione di un Accordo Quadro – mono-operatore a condizioni fisse – finalizzato a garantire i servizi quadriennali di manutenzione/riparazione e revisione veicolare degli automezzi commerciali, tattici/tattico-logistici, pesanti e specifici del Genio Militare, per gli Enti della Brigata Alpina Taurinense, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 – c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

OGGETTO: RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI DAGLI OPERATORI ECOMOMICI AGGIORNAMENTO DEL 13 NOVEMBRE 2020

Domanda n. 1:

“Per l’offerta economica sulla manodopera, chiarire quale sia la base d’asta su cui applicare lo sconto richiesto al punto c) art. 15 del disciplinare di gara”.

Risposta della Stazione Appaltante:

La domanda è stata già posta da altri Operatori Economici e la Stazione Appaltante ha fornito i chiarimenti con la pubblicazione delle FAQ del 02 Novembre 2020. A titolo di collaborazione si riporta nuovamente la risposta già fornita. Come esplicato con Allegato 3 “Esplicazione dei fattori giuridici e matematici del quadro economico” al Disciplinare di Gara, la Stazione Appaltante, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla Corte di Giustizia Europea – con la sentenza del 19 dicembre 2018 – nella causa C-216/17, AGCM Coopservice, ha costituito un quadro economico, ove vi è l’incidenza che ciascun autoveicolo, oggetto di accordo quadro, esercita nel contesto generale di gara, sia in termini quantitativi in forma percentuale, che in termini finanziari, anche riferiti al costo della manodopera. Utilizzando le frequenze cumulate percentuali, i tempi di ripristino assegnati, i tempi di lavoro diretto, i tempi di lavoro indiretto, i gradi di difficoltà, contestualizzati in formula con coefficienti di correzione di cui all’art. 2.1.3 del citato Allegato 3, la Stazione Appaltante ha calcolato un costo della manodopera pari al 34% dell’importo di ciascun Lotto (Iva escl.), prendendo come riferimento i costi minimali e massimali di manodopera – tra € 39,70 e € 65,70 oltre Iva – che sono riferiti ai prezzi esposti alla clientela, senza applicazione di convenzioni (cfr. art. 2.1.3 – Allegato 3) – così come definiti da Confartigianato Torino (Direzione Generale). Come si evince, infatti, dalle Tabelle in Allegato 2 al Disciplinare di Gara, la Stazione Appaltante, al fine di favorire un’offerta consapevole da

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parte degli accorrenti, ha determinato l’incidenza della manodopera che ciascun Reparto esercita sull’appalto. Come esplicato all’art. 15 del Disciplinare di Gara, gli Operatori Economici accorrenti dovranno proporre una scontistica sulla componente manodopera oggetto di appalto, di cui agli importi esplicati nelle tabelle in Allegato 2 e relativi ad ogni Lotto, nella considerazione che con Relazione Economica (cfr. art. 15 – punto d) del Disciplinare di Gara) dovrà essere esplicitato anche il costo dell’ora lavorata utilizzato nella predisposizione dello sconto da applicare alla manodopera. Il costo dell’ora lavorata, dunque, oltre ad essere oggetto di controllo da parte della Stazione Appaltante, in termini di congruenza e sostenibilità dell’offerta, anche ex artt. 97, co. 6, art. 95, co. 10 e 23 co. 16 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà quello che verrà conteggiato e pagato in fattura durante la fase di esecuzione (cfr. art. 15 – punto d) co. b.

del Disciplinare di Gara).

Domanda n. 2:

“In qualità di appaltatore uscente, chiarire se vi sono dei reparti che possono richiedere assistenza per caserme al di fuori della zona prevista dalla gara come nell’area milanese (Reggimento Logistico Taurinense e Comando reparto supporti tattici e Nizza cavalleria) e nel caso chiarire la distanza chilometrica delle officine da indicare come esecutrici”.

Risposta della Stazione Appaltante:

No. Come noto, la Legge di Gara prevede quali siano i Reparti aderenti all’accordo quadro, sulla base di una suddivisione territoriale e funzionale, individuando esclusivamente le zone geografiche delle Province di Novara, Torino e Cuneo. Orbene, come evidenziato con recente sentenza TAR Milano, 24.01.2020 n. 174, il contratto contenente la clausola di adesione viene configurato come “contratto ad oggetto multiplo” avente ad oggetto servizi “identici o analoghi” che possono estendersi ad Amministrazioni diverse da quelle che indicono la procedura di gara qualora individuate o individuabili in base a criteri enunciati dalla lex specialis.

Opzione condivisa anche da altre parte della giurisprudenza secondo cui è “nella disciplina degli accordi quadro che le fonti comunitarie stabiliscono a quali condizioni il contratto stipulato fra un’amministrazione aggiudicatrice (sia essa o meno una centrale di committenza) ed un operatore economico all’esito di una gara possa essere utilizzato da amministrazioni aggiudicatrici diverse, prevedendo che queste debbano essere chiaramente individuate nell’avviso di indizione di gara (art. 33 comma 2 direttiva 24/2014) anche quando la stessa venga bandita da una centrale di committenza […]” [rif. art. 54 d.lgs. n. 50/2016] (T.A.R. per la Toscana, Sez. III, 8 giugno 2017, n. 783). Mentre l’accordo–quadro, dunque, detta una disciplina sostanziale del rapporto contrattuale con la/e impresa/e stipulante/i ontologicamente non esaustiva, in quanto destinata ad essere completata in sede di conclusione degli accordi esecutivi, la clausola di adesione afferisce ad un rapporto contrattuale contenutisticamente completo, sebbene estensibile in chiave soggettiva” (Consiglio di Stato, Sez. III, 15 febbraio 2018, n. 982). Per quanto sopra, si conferma che i servizi saranno richiesti dai soli Reparti aderenti all’accordo quadro, non essendo, nel caso de quo, in gioco la facoltà della stazione appaltante di ricorrere alla modifica del contratto originario (cfr. art. 106 comma 1, lettera b), del D. Lgs. n.

50/2016) a causa dell’effetto che simile operazione produrrebbe, in caso di estensione del contratto, sui principi che tutelano il confronto concorrenziale. Diverso, invece, è il caso di cui alla let. i) della Premessa al

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Capitolato Tecnico, ove si stabilisce che tra i servizi in gara, rientri il “soccorso e recupero 24h su 24h, 7 giorni su 7, per i mezzi in avaria entro il raggio di distanza di 150 km rispetto alla sede del Reparto, entro 120 minuti dalla chiamata” e, diverso ancora, è il caso del sub-criterio tecnico j.18 A.5.2 (Cfr. Allegato 4_Tabella di valutazione dell’offerta tecnica) ove viene premiato l’Operatore che fornisce la propria disponibilità all'effettuazione del soccorso stradale su tutto il territorio nazionale, avendo cura di indicare le zone di competenza su tutto il territorio in parola.

Domanda n. 3:

“Ai fini di RTI Verticale, si chiede di confermare che la prestazione principale sia la fornitura dei ricambi e la secondaria la manodopera alla luce del fatto che l’incidenza per la fornitura ricambi è pari al 55% negli atti di progettazione economica della gara”.

Risposta della Stazione Appaltante:

Si. Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie. L’art. 15 del Disciplinare di Gara e le tabelle di cui all’Allegato 2, recanti la progettazione economica, stabiliscono chiaramente, in termini economici, che la Stazione Appaltante abbia inteso effettuare una distinzione tra prestazione principale e secondaria, al fine di favorire un’offerta consapevole da parte degli accorrenti ed in un ottica pro-concorrenziale, cercando di eliminare le cd. barriere all’entrata. Si partecipa, in proposito, che l’art. 48 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. Si coglie anche l’occasione per estendere la fattispecie del quesito ai RTI di tipo “misto”. Come evidenziato dal Consiglio di Stato sez. III 7/8/2018 n. 4860, sebbene l’art. 48, comma 6, secondo periodo, D. Lgs. n.

50/2016, nel delineare la figura del R.T.I. di tipo “misto”, faccia espresso riferimento agli appalti di lavori (“i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale”), non è mai stata messa in discussione, anche dalla giurisprudenza, l’esercitabilità della suddetta facoltà nell’ambito degli appalti di servizi o forniture (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3769 del 1: agosto 2015: “ricorre invece l’ipotesi del raggruppamento di tipo misto allorquando, in presenza di prestazioni complesse, le opere o i servizi della categoria prevalente o principale, o come nel caso di specie le i servizi secondari siano assunti in tutto o in parte orizzontalmente dalle imprese mandanti, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 6, cod. contratti pubblici, ferma restando l’assunzione dei servizi principali da parte della mandataria, almeno in parte”). Sul punto, il TAR Cagliari, con sentenza del 10.03.2020, n. 150, ha evidenziato che nelle associazioni miste la mandataria è identificata esclusivamente con l’impresa che esegue le lavorazioni di cui alla categoria prevalente; e che nel caso in cui quest’ultima sia assunta da più imprese (dando luogo ad una sub-

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associazione orizzontale) è la mandataria di tale sub-raggruppamento che deve eseguire le lavorazioni e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese mandanti. In entrambi i casi, cioè, quel che assume rilevanza ai fini della corretta costituzione del raggruppamento è l’aspetto qualitativo del possesso in capo alla mandataria della qualificazione e dell’esecuzione maggioritaria delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente. Quanto sopra viene enunciato nel rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento, al fine di dirimere qualsiasi dubbio sull’applicabilità giuridica degli istituti in esame.

Domanda n. 4:

Tenuto conto anche degli ultimi chiarimenti pervenuti, chiarire se il consorzio tra imprese artigiane possa partecipare ed aggiudicare il lotto 1 e 3 partecipando (ovviamente tenuto conto della diversa territorialità delle officine) con officine esecutrici diverse e quindi confermare che in caso di consorzio tra imprese artigiane non vi sia il divieto di partecipare in forme diverse nel caso di partecipazione ai lotti 1 e 3.

Risposta della Stazione Appaltante:

Come reso noto con FAQ del 09 Novembre 2020, il Consorzio costituito tra imprese artigiane (cfr. art. 45 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i), viene ritenuto dalla giurisprudenza (T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 14-02-2011, n. 317; Cons. Stato Sez. VI Sent., 08-02-2008, n. 416) sul piano sostanziale al pari dei consorzi stabili e dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro, aventi una comune struttura di impresa, essendo la designazione delle consorziate un atto meramente interno al consorzio che non vale ad instaurare un rapporto contrattuale tra la consorziata e la stazione appaltante, e che la qualità di appaltatore, e la relativa responsabilità, è propria del solo consorzio. Per tali motivazioni, essendo stato imposto, ai sensi dell’art. 17 del Disciplinare di Gara, il vincolo di aggiudicazione tra i soli Lotti 1 e 2, è chiaro che tutti gli Operatori Economici accorrenti potranno presentare offerta per tutti i Lotti, ma ciascuno di essi potrà aggiudicarsi solo uno tra i Lotti 1 e 2, in aggiunta al Lotto 3. Ciò, per quanto sopra esposto in riferimento ai Consorzi costituiti tra imprese artigiane, vale a prescindere dalle consorziate da designare quali esecutrici, essendo la designazione delle consorziate un atto meramente interno al consorzio che non vale ad instaurare un rapporto contrattuale tra la consorziata e la stazione appaltante, ed essendo il Consorzio l’unico organo giuridico considerato appaltatore.

Domanda n. 5:

“Con riferimento al lotto 3 di chiarie se l’appalto ha ad oggetto anche la manutenzione degli allestimenti (Ad es. se si rompesse il rullo dell’auto costipatore se l’appaltatore sia tenuto a ripararlo o meno perché legata all’allestitore del mezzo)”.

Risposta della Stazione Appaltante:

Si. La Premessa del Capitolato Tecnico stabilisce che, i servizi ivi elencati sono da intendersi per tutti i mezzi riepilogati nelle tabelle di calcolo del Quadro Economico oggetto di appalto e, dunque, non solo per quelli riferiti al Lotto 3. Ne deriva che, essendo stati previsti interventi di manutenzione straordinaria correttiva (riparazioni), finalizzati a ripristinare l’efficienza e sicurezza dei veicoli affetti da avarie di

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funzionamento/rotture, anche derivanti da incidenti stradali e le riparazioni di carrozzeria, anche gli allestimenti non possono che rientrare nelle menzionate manutenzioni straordinarie correttive.

Domanda n. 6:

Spett.le Brigata Alpina Taurinense, con la presente si chiede di chiarire in caso di partecipazione in RTI verticale, che la prestazione principale sia data dalla fornitura dei ricambi in quanto nella relazione economica viene stimata al 55%. Inoltre, si chiede di chiarire la legittimità delle norme di cui all'art. 6.4 del disciplinare inerenti i requisiti di partecipazione in caso di raggruppamenti temporanei di imprese verticali ad esempio nel caso in cui partecipino un ricambista e un'officina meccanica.

Risposta della Stazione Appaltante:

In riferimento alla prima componente del quesito, circa la prestazione principale, vedasi la risposta al quesito n. 3, sopra riportato. In riferimento alla legittimità dei requisiti di partecipazione, nel ribadire che la stazione appaltante è titolare di un margine di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto della proporzionalità e della ragionevolezza e nel limite della continenza e della non estraneità rispetto all’oggetto della gara (cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. I, 23 ottobre 2017, n. 1267), ritenuto compatibile con i principi della massima partecipazione, concorrenza, trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e servizi (ex multis, Cons. St., sez. V, 8 settembre 2008 n. 3083; T.A.R. Lazio, sez. II, 8 febbraio 2017, n. 2115), e che l’art. 45 comma 5 del D. Lgs.

50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possano richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive, si ritiene opportuno dirimere qualsiasi dubbio, esplicando il quadro normativo di riferimento.

La disciplina dell’attività di autoriparazione è regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122, la quale, all’art.

1, comma 1, stabilisce che “al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione”, la presente legge “disciplina l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose”, di seguito denominata “attività di autoriparazione”. A seguito della soppressione del RIA (Registro degli esercenti attività di autoriparazione) l’attività di autoriparazione può essere svolta solo dalle imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio nella cui provincia ha sede l’unità operativa dell’impresa. La legge n. 224/2012 – entrata in vigore il 5 gennaio 2013 – ha introdotto la modifica del comma 3 dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per cui le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto vengono accorpate nella nuova attività definita “meccatronica”.

L’attività di autoriparazione, pertanto, si distingue nelle attività di meccatronica, carrozzeria e gommista.

Con il comma 1132, alla lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018) vengono apportate nuove modifiche alla normativa vigente in materia di autoriparazione. In particolare, la norma apporta modifiche agli articoli 2 e 3 della legge n. 224 dell’11 dicembre 2012

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introducendo quattro rilevanti novità. Entro il 1° luglio 2018, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono aver attivato i corsi regionali teorico-pratici di qualificazione per le attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria e gommista); per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività previste alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), la frequentazione, con esito positivo, dei suddetti corsi regionali teorico-pratici di qualificazione consentirà l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta, senza dover dimostrare di aver anche prestato attività lavorativa per almeno un anno come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni; alle imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, prima della data di entrata in vigore della menzionata legge, è consentito proseguire le rispettive attività per i 10 anni (anziché 5) successivi alla data di entrata in vigore della legge in questione, e quindi fino al 4 gennaio 2023. Pertanto, il titolare o legale rappresentante dell’impresa che, in precedenza, era tenuto a dichiarare l’ampliamento dell’attività alla

“meccatronica” presentando la domanda per l’adeguamento dei requisiti richiesti entro il 4 gennaio 2018, avrà la possibilità di proseguire le rispettive attività fino al 4 gennaio 2023; analoga proroga di cinque anni (5 gennaio 2013 – 4 gennaio 2023) si applica anche per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge in questione, nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria, gommista), che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività in questione, a condizione che, entro tale termine, siano sostenuti i corsi di qualificazione . Per potere esercitare l’attività di autoriparatore è necessario disporre di spazi e locali per i quali siano state ottenute le autorizzazioni amministrative idonee a contenere i veicoli oggetto di intervento e le strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività.

A seguito dell’excursus normativo sopra riportato, è chiaro che la Stazione Appaltante, nel prevedere all’art.

6.4 del Disciplinare di Gara che, i requisiti di cui al punto 6.3 – n. 1), 4), 5) e 6) devono essere posseduti da ogni Impresa facente parte del Raggruppamento o dell’Associazione o GEIE, abbia sottinteso che il Raggruppamento fosse di natura orizzontale. Ciò è palese, in quanto in un raggruppamento di natura verticale, determinato da un Operatore Economico abilitato alla sola vendita di ricambistica ed un Operatore Economico abilitato a tutte le attività definite da Capitolato Tecnico (riparazioni di meccatronica, carrozzeria e gommista), il ricambista non potrà possedere i requisiti e le abilitazioni del riparatore. Si specifica, dunque, che in caso di raggruppamento verticale creato da un autoriparatore ed un ricambista, quest’ultimo dovrà essere in possesso della sola abilitazione alla vendita dei ricambi, così come definiti dal Capitolato Tecnico all’art. 5.2, e non delle abilitazioni alla riparazione menzionate all’art. 6.3 – n. 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del Disciplinare di Gara.

Domanda n. 7:

Spett.le Brigata Alpina Taurinense, con riferimento al requisito di cui all'art. 6.3 punto 7 del disciplinare "

Impegno alla costituzione di idonea polizza assicurativa con le seguenti coperture: Incendio e furto;

combinazione EXTENDER COVER (comprendente vandalismo, terremoto, sommosse popolari, terrorismo e sabotaggio), danni derivanti da trasporto all’esterno delle infrastrutture dell’Operatore Economico per un

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massimale minimo di 3.000.000,00" si chiede di confermare che in caso di esecuzione del servizio da parte di più officine consorziate esecutrici il requisito possa essere soddisfatto cumulando i massimali delle polizze assicurative delle diverse Ditte, ai sensi dell'art. 47 comma 1 d.lgs. 50/2016.

Risposta della Stazione Appaltante:

Si. Come già stabilito dall’art. 6.5 del Disciplinare di Gara, recante “Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi Stabili”, i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionali – di cui al punto 6.2 ed al punto 6.3 – ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 50/2016, devono essere posseduti per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. L’operatività dell’istituto del cd. “cumulo alla rinfusa” è stata affermata dal TAR Campania, sent. 28/06/2017, n. 3507. Anche I’ANAC, con delibera 08/02/20 17, n. 98, ha ribadito l’operatività dell’istituto.

Domanda n. 8:

“Ho riscontrato che, partecipando come RTI costituendo, il sistema mi permette di caricare per ciascun partecipante l'allegato 11 e il DGUE, mentre per l'allegato 8 mi da' la possibilità di allegare un solo file a firma congiunta di tutti i partecipanti. A me pare un errore di sistema, perché ogni partecipante al RTI dovrebbe allegare la sua dichiarazione a corredo del DGUE. Come mi devo comportare? Stesso problema sull'allegato 5 patto di integrità”.

Risposta della Stazione Appaltante:

Si informa che, nel caso dell’Allegato 8 ”dichiarazione a corredo DGUE” ed Allegato 5 “patto di integrità”, qualora il Sistema non permetta il caricamento separato del documento per ciascun partecipante, il documento firmato dal secondo componente del RTI potrà essere caricato nello slot “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”, in cui è ammesso il caricamento di più documenti con firma disgiunta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Cap. com. spe RN Davide BUONOMO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

DAVIDE BUONOMO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Affidamento)

In Data/On Date:

venerdì 13 novembre 2020 12:56:20

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