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Intervento chirurgico: ultime sentenze

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Intervento chirurgico: ultime sentenze

written by Redazione | 03/11/2021

Il risarcimento del danno è escluso se non è provato il nesso causale tra l’operazione e la malattia. Le ultime sentenze sui danni da inesatta esecuzione di intervento e sulla responsabilità di medici e paramedici.

Responsabilità medica: il giudizio controfattuale

In tema di responsabilità medica per omissione, l’accertamento del nesso causale, ed in particolare il giudizio controfattuale necessario per stabilire l’effetto salvifico delle cure omesse, deve essere effettuato secondo un giudizio di alta probabilità logica, tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche ma anche delle contingenze significative del caso concreto, ed in particolare, della condizione specifica del paziente.

(In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza

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d’appello che, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, aveva condannato, per il reato di omicidio colposo, un medico di pronto soccorso e un pediatra per la tardiva diagnosi di occlusione intestinale di un bambino, riconoscendo il nesso causale sulla base di una legge statistica relativa alle possibilità di sopravvivenza all’intervento chirurgico che avrebbe potuto essere eseguito in caso di diagnosi tempestiva, riferita al caso di intervento in fase iniziale di shock, senza tener conto della specifica condizione del paziente che, al momento dell’accesso al pronto soccorso, presentava indicatori della seconda fase dello shock ipovolemico, incidente sul rischio di mortalità connesso all’intervento chirurgico).

Cassazione penale sez. IV, 06/07/2021, n.28182

Responsabilità del chirurgo estetico

Il chirurgo specializzato in medicina estetica è soggetto all’obbligazione non di fornire le cure al paziente, quanto piuttosto di migliorarne le imperfezioni fisiche e meramente estetiche; ciò comporta che questa disciplina chirurgica si presta ad essere considerata più come fonte di un’obbligazione di risultato, che di mezzi, poiché, nel momento in cui il paziente si sottopone ad un intervento chirurgico, lo fa in vista di un determinato risultato estetico e non certo per ottenere dal medico solo la rassicurazione che farà il possibile per raggiungerlo.

Tribunale Pistoia sez. I, 30/06/2021, n.595

Rapporto di spedalità e responsabilità contrattuale

L’accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero comporta la conclusione tra le parti di un contratto cd. ‘atipico di spedalità’, per effetto del quale la struttura sanitaria si obbliga verso corrispettivo, nei confronti del paziente, ad eseguire l’intervento chirurgico attraverso l’operato di propri sanitari ed a fornire ulteriori servizi di carattere accessorio, quali ad esempio la messa a disposizione del personale infermieristico, del personale paramedico e l’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie anche in vista di possibili complicazioni, nonché ulteriori prestazioni di carattere più prettamente ‘alberghiero’ come vitto, alloggio ecc..

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La responsabilità della struttura sanitaria ha quindi natura contrattuale e può scaturire tanto ex art. 1218 c.c. dall’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, quanto ex art. 1228 c.c. dall’inadempimento della prestazione medico -professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l’organizzazione aziendale della struttura, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il medico sia stato scelto in quanto ‘di fiducia’ del paziente.

Tribunale Rieti sez. I, 28/06/2021, n.365

Risoluzione per inadempimento e valutazione da parte del giudice

In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di errato intervento chirurgico di riduzione del seno, aveva omesso di valutare l’importanza dell’inadempimento con riguardo al risultato estetico, limitandosi ad affermare che l’operazione non poteva reputarsi del tutto inutile perché aveva effettivamente prodotto, secondo le indicazioni della paziente, la riduzione della massa mammaria).

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, n.8220

Errore nell’esecuzione di intervento chirurgico e inadempimento del dovere di informazione

Nel caso in cui l’attore abbia chiesto con l’atto di citazione il risarcimento del danno da colpa medica per errore nell’esecuzione di un intervento chirurgico (e, quindi, per la lesione del diritto alla salute), e domandi poi in corso di causa anche il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato (inerente al diverso diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento

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terapeutico), si verifica una mutatio libelli e non una mera emendatio, in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza.

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, n.5875

Responsabilità medica per conseguenze intervento chirurgico

In tema di responsabilità medica relativa alle conseguenze di un intervento chirurgico, il giudice deve valutare, anche ai fini del giudizio sul rispetto o meno delle linee guida o delle buone pratiche, la complessiva condotta del medico correlata all’intervento oggetto di addebito, comprese le attività di controllo post operatorio. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato non punibile, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, il reato di lesioni colpose in relazione ad un intervento di interruzione della gravidanza, in quanto il giudice di merito aveva valutato l’aderenza del comportamento dell’imputato alle linee guida soltanto con riguardo alla stretta fase dell’intervento e non anche a quelle del cd. “curettage” della cavità intrauterina e della successiva visita di controllo).

Cassazione penale sez. IV, 04/03/2021, n.11719

Omicidio colposo di un paziente

Il medico in posizione apicale risponde dell’evento lesivo conseguente alla condotta colposa del medico di livello funzionale inferiore a cui abbia trasferito la cura del singolo paziente, ove non abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, volti a prevenire ogni possibile danno ai pazienti. (La Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità penale del primario di una divisione di anestesia di un ospedale per l’omicidio colposo di un paziente, deceduto in conseguenza di un difetto di ventilazione durante un intervento chirurgico, per non avere vietato l’utilizzo per l’anestesia di un apparecchio obsoleto e privo di allarme acustico in caso di interruzione nell’erogazione di ossigeno, da parte di un anestesista inesperto, in quanto privo di

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specializzazione e di limitatissima esperienza).

Cassazione penale sez. IV, 02/03/2021, n.10152

Colpa professionale: cosa deve controllare l’anestesista?

In tema di colpa professionale, l’anestesista è tenuto a controllare, prima dell’inizio dell’intervento chirurgico, l’apparecchio di anestesia e le sue componenti, e a monitorare costantemente le funzioni vitali del paziente, mantenendo una continua e scrupolosa osservanza clinica dello stesso, della sua connessione al circuito di anestesia, e dell’erogazione dell’ossigeno al rotametro.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il reato di omicidio colposo, dell’anestesista che, avendo omesso di controllare l’apparecchiatura, prima dell’induzione dell’anestesia e durante la stessa, sottovalutando l’allarme del saturimetro e omettendo di sottoporre a continua osservazione il paziente, verificandone i parametri vitali, non si era avveduto del distacco del tubo erogatore dell’ossigeno dalla presa a muro cui era conseguito il decesso del paziente per difetto di ventilazione).

Cassazione penale sez. IV, 02/03/2021, n.10152

Riconoscibilità del danno morale

In materia di risarcimento danni per l’errata esecuzione di un intervento chirurgico, accertata la responsabilità della struttura sanitaria, non trova riconoscimento il danno morale in considerazione del fatto che la sofferenza fisica e psichica patiti siano stati conseguenza funzionale del sinistro e come tali assorbiti nel ristoro riconosciuto per la mancata corretta esecuzione.

Tribunale Nocera Inferiore sez. II, 20/01/2021, n.169

Colpa professionale e intervento in

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équipe

In tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in «équipe», il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell’attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori, che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi dell’intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell’affidamento per cui può rispondere dell’errore o dell’omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell’intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui.

Corte appello Milano sez. II, 17/07/2020, n.1877

Omesse informazioni sull’intervento chirurgico

In tema di errore medico, la prova della circostanza che il paziente non si sarebbe mai sottoposto ad alcun intervento chirurgico se fosse stato correttamente informato sulle possibili conseguenze, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessità dell’operazione.

Corte appello Trento, 20/06/2020, n.82

L’intervento chirurgico di normoconformazione

Per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l’acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità,

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purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.

Tribunale Milano sez. I, 27/02/2020, n.1888

Impugnazione della cartella clinica sanitaria

La pubblica fede che caratterizza la cartella clinica sanitaria può essere messa in discussione solo con il procedimento di querela di falso, volta ad accertare la non corrispondenza al vero di quanto riportato in cartella clinica rispetto all’intervento chirurgico effettivamente eseguito.

Tribunale Milano sez. I, 14/02/2020, n.1462

Ambito e limiti della responsabilità medica

In tema di colpa professionale a seguito di intervento chirurgico svoltosi “in equipe“ risponde dell’errore o dell’omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell’intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui; ne consegue che il sanitario che si è occupato solo di effettuare la prima visita e di predisporre il piano di trattamento (nella specie: trattasi di prestazioni del tutto immuni da censure) è esente da colpa professionale nel caso in cui il danno è stato provocato al paziente da tutte le successive fasi relative all’esecuzione delle terapie effettuate da altri medici (nella specie: si trattava di diverse prestazioni odontoiatriche eseguite su di un paziente e che sono risultate incongrue, inefficaci e da rieseguire).

Tribunale Milano sez. I, 12/02/2020, n.1350

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Risarcimento del danno non patrimoniale

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale la eventuale personalizzazione del danno morale rispetto ai valori tabellari, deve essere provata con circostanze specifiche ed eccezionali. (Nel caso di specie, si trattava di un intervento chirurgico che non doveva essere eseguito e la specifica domanda di personalizzazione non era stata richiesta né erano state allegate circostanze suscettibili di essere valutate a tal fine).

Corte appello Milano sez. II, 05/02/2020, n.381

Intervento chirurgico in assenza di consenso informato

E’ responsabile una struttura sanitaria in relazione ai pregiudizi subiti da una paziente per effetto di un intervento chirurgico eseguito in assenza di consenso informato e lesivo dell’ integrità psico-fisica della stessa (nella specie: una paziente doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico per una “gonalgia al ginocchio destro” e dopo il risveglio dall’anestesia era venuta a conoscenza dell’intervento di artroscopia chirurgica e meniscectomia esterna riguardante anche il ginocchio sinistro in assenza di alcuna autorizzazione).

Tribunale Latina sez. II, 04/02/2020, n.250

Ritardato intervento chirurgico

In tema di responsabilità sanitaria da ritardo nella prestazione, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità materiale, il principio di prevalenza probabilistica, ovvero del “più probabile che non” (da applicare con apprezzamento non isolato, bensì complessivo ed organico di tutti gli elementi indiziari o presuntivi a disposizione), implica l’esclusione di circostanze alternative incompatibili con quella che si intende riconoscere come fattore causale esclusivo dell’evento dannoso (nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che non aveva risolto il dubbio circa l’esistenza di una “causa naturale esclusiva incompatibile” oppure “concorrente con il ritardato intervento chirurgico”).

Cassazione civile sez. III, 08/01/2020, n.122

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Inesatta esecuzione dell’intervento chirurgico

In ipotesi di colpa medica e di intervento chirurgico non correttamente eseguito, sì che le conseguenze pregiudizievoli subite dal paziente siano il risultato di una condotta professionalmente erronea, qualora l’attore non abbia allegato né provato che, in caso di informazione più completa o meno generica, avrebbe scelto di non operarsi, non sono ravvisabili i presupposti per il risarcimento del danno da mancato “consenso informato”.

Tribunale Forli’, 12/06/2020, n.424

Intervento chirurgico e complicanze

Integra un’ipotesi di causa di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., il solo stato di malattia che sia di tale gravità da incidere sulla capacità di intendere e volere dell’interessato, impedendogli per tutta la sua durata qualsiasi attività. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di restituzione in termini per richiedere un rito alternativo che il ricorrente aveva avanzato adducendo le complicanze di un intervento chirurgico, peraltro eseguito in procinto della scadenza del termine per formulare la richiesta, che aveva determinato stato febbrile associato ad una risalente sindrome ansioso depressiva, curata con farmaci inducenti stato confusionale).

Cassazione penale sez. VI, 03/12/2019, n.51912

Responsabilità per attività medico- chirurgica: il giudizio risarcitorio

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, nel giudizio risarcitorio promosso dal paziente per inesatta esecuzione di intervento chirurgico, grava sulla struttura sanitaria la quale agisca nei confronti del chirurgo in regresso e in garanzia impropria per essere tenuta indenne dalle conseguenze della eventuale condanna, l’onere di provare che la causazione del danno sia ascrivibile, in via esclusiva, alla imperizia dell’operatore medico, non competendo a

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quest’ultimo la individuazione di precise cause di responsabilità della clinica tali da condurre al rigetto dell’azione di regresso.

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, n.24167

Epatite C dopo l’intervento chirurgico

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell’attore, paziente danneggiato, provare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento, onere che va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno, con la conseguenza che, se, al termine dell’istruttoria, non risulti provato il suddetto nesso tra condotta ed evento, la domanda dev’essere rigettata (escluso, nella specie, il risarcimento in favore di una donna che aveva contratto l’epatite C in seguito ad un intervento chirurgico, atteso che le altre operazioni subite in passato dalla stessa avevano messo in discussione il nesso causale tra operazione e malattia).

Cassazione civile sez. VI, 02/09/2019, n.21939

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