• Non ci sono risultati.

Ordinanza concernente l amministrazione del Fondo di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Ordinanza concernente l amministrazione del Fondo di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

concernente l’amministrazione del Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

del 2 dicembre 1996 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 109 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),

ordina:

Capitolo 1: Organi

Sezione 1: Consiglio d’amministrazione

Art. 1 Nomina

1 Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell’assicu- razione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il Consiglio di amministrazione del Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) per la durata di quattro anni.

2 Il Consiglio di amministrazione consta di 11 membri.2 Il Consiglio federale desi- gna il presidente e il vicepresidente.

3 Un rappresentante dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e un rappresen- tante dell’Amministrazione federale delle finanze prendono parte con voto consul- tivo alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 2 Compiti

1 L’attività del Consiglio di amministrazione si estende:

a. al Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti (art. 107 LAVS) compreso il conto dell’assicurazione per l’invalidità (art. 79 della LF del 19 giu. 19593 su l’assicurazione per l’invalidità);

b. al Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (art. 28 della LF del 25 set. 19524 sulle indennità di perdita di gua- dagno per chi presta servizio e in caso di maternità);

RU 1996 3442

1 RS 831.10

2 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell’O del 12 set. 2007 concernente l’abrogazione e l’adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento delle commissioni extra- parlamentari, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525).

3 RS 831.20 4 RS 834.1

(2)

c. all’investimento delle parti del patrimonio del fondo designate dalla Com- missione di vigilanza del Fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

2 Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi e i principi, nonché la realiz- zazione e la vigilanza dell’investimento del patrimonio, onde assumere pienamente il suo ruolo di autorità dirigente e soddisfare le esigenze richieste in materia di sicu- rezza, rendimento e liquidità del portafoglio.

3 Il Consiglio di amministrazione:

a. emana le direttive per l’investimento del patrimonio;

b. determina l’organizzazione generale del Fondo di compensazione;

bbis.5 approva i posti in organico dell’ufficio esecutivo;

c. assicura la solvibilità del Fondo;

d. designa i membri del comitato direttivo;

e. dà al comitato direttivo e al segretario esecutivo le istruzioni necessarie;

f. vigila sugli investimenti;

fbis.6 approva il bilancio per le spese amministrative del Fondo di compensazione;

g. allestisce i conti e il rapporto annui;

h. informa, di concerto con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, l’opi- nione pubblica circa la situazione finanziaria delle opere sociali.

Art. 3 Procedura

1 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta lo esi- gono gli affari o se tre membri ne fanno domanda.

2 Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare se almeno sette dei suoi membri sono presenti.7 Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. Il presidente vota; in caso di parità, il suo voto prevale.

3 Nei casi urgenti, il presidente può far votare per corrispondenza o per telefono. Le decisioni così prese saranno inserite nel processo verbale della seduta successiva. Il capoverso 2 si applica per analogia.

5 Introdotta dal n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1580).

6 Introdotta dal n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1580).

7 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell’O del 12 set. 2007 concernente l’abrogazione e l’adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento delle commissioni extra- parlamentari, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525).

(3)

Sezione 2: Comitato direttivo

Art. 4 Nomina

1 Il comitato direttivo è composto del presidente, del vicepresidente e di cinque altri membri del Consiglio di amministrazione.

2 Un rappresentante dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e un rappresen- tante dell’Amministrazione federale delle finanze prendono parte con voto consul- tivo alle deliberazioni del comitato direttivo.

Art. 5 Compiti

1 Il comitato direttivo prepara tutti gli affari del Consiglio di amministrazione.

2 Esso prende le decisioni necessarie alla gestione degli affari correnti.

3 I suoi compiti e competenze sono stabiliti particolareggiatamente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6 Procedura

1 Il comitato direttivo è convocato dal presidente.

2 Il comitato direttivo può validamente deliberare se la maggioranza dei membri è presente.

3 Esso prende le decisioni secondo la procedura del Consiglio di amministrazione.

Sezione 3: Ufficio esecutivo

Art. 78 Subordinazione

L’Ufficio esecutivo è subordinato al Consiglio di amministrazione.

Art. 7a9 Personale

1 Il Consiglio d’amministrazione nomina il segretario esecutivo.

2 Il segretario esecutivo assume il rimanente personale d’intesa con il comitato direttivo. È competente per costituire o sciogliere i rapporti di servizio del personale.

3 Il rapporto di servizio è disciplinato dalle disposizioni del diritto del personale della Confederazione.

4 Allo scopo di accattivarsi e mantenere personale altamente qualificato il Consiglio d’amministrazione, col consenso del Dipartimento federale delle finanze, può dero- gare in singoli casi alla classificazione di un posto e stabilire liberamente la promo-

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1580).

9 Introdotto dal n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1580).

(4)

zione nonché lo stipendio iniziale, sempreché le condizioni sul mercato del lavoro lo richiedano.

Art. 8 Compiti

1 Il segretario esecutivo:

a. dirige la segreteria del Consiglio di amministrazione secondo un capitolato di oneri stabilito dal Consiglio di amministrazione;

b. prepara con il presidente gli affari del Consiglio di amministrazione e del comitato direttivo;

bbis.10 d’intesa con il presidente allestisce il preventivo per le spese amministra- tive del Fondo di compensazione;

c. è responsabile per l’esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministra- zione e del comitato direttivo;

d. cura, d’intesa con il presidente, le relazioni esterne del fondo di compensa- zione dell’AVS.

1bis Il segretario esecutivo sbriga gli affari conformemente alle istruzioni del Consi- glio di amministrazione e del Comitato direttivo.11

2 Nelle sedute del Consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, il segretario esecutivo ha voto consultivo.

Sezione 4: Organo di controllo

Art. 9

1 L’organo di controllo è il Controllo federale delle finanze. Esso può incaricare l’ispettorato interno della Centrale di compensazione di effettuare alcune revisioni.

2 Presenta un rapporto al Consiglio federale e al Consiglio di amministrazione in merito alle sue constatazioni.

Sezione 5: Commissioni peritali

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione può costituire commissioni peritali a far parte delle quali può chiamare anche specialisti esterni.

10 Introdotta dal n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1580).

11 Introdotto dal n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1580).

(5)

Capitolo 2: Contabilità

Art. 11 Tenuta dei conti

1 I fondi di compensazione sono amministrati in comune.

2 I conti devono contenere tutti i dati indispensabili per la vigilanza da parte della Confederazione e per lo svolgimento dell’attività degli organi del Fondo.

3 I conti di esercizio e i conti di capitale dell’AVS, dell’AI e dell’IPG vanno tenuti separatamente. Gli investimenti, le disponibilità, i conti correnti e i conti di stabiliz- zazione vanno contabilizzati in comune.

4 I contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, come anche i proventi degli inve- stimenti, sono iscritti complessivamente nel conto d’esercizio dell’AVS. Le aliquote dell’AI e dell’ordinamento delle IPG sono riportate sui singoli conti d’esercizio una volta al mese. I proventi dei capitali investiti sono ripartiti secondo la situazione media dei conti di capitale. I crediti del fondo di compensazione verso singole opere sociali sono rimunerati alle condizioni di mercato.12

5 Il Consiglio di amministrazione determina la struttura del bilancio d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e la Centrale di compensazione.

6 I conti annui informano sul valore nominale e venale degli investimenti.

7 Il Consiglio di amministrazione può creare un fondo di valutazione.

Art. 1213 Traffico dei pagamenti

Il traffico dei pagamenti avviene in Svizzera per il tramite della Banca nazionale svizzera, dei centri di elaborazione del campo d’attività Postfinance della Posta svizzera, del Servizio federale finanze e contabilità e delle banche con sede in Sviz- zera designate dal consiglio di amministrazione.

Art. 13 Estratti mensili

Per l’AVS, l’AI e le IPG vengono allestiti, alla fine di ogni mese, un conto d’eserci- zio e un bilancio.

Art. 14 Conti annui

1 I conti d’esercizio sono chiusi alla fine dell’anno.

2 Il rapporto del Consiglio di amministrazione comprende:

a. il bilancio e i conti d’esercizio;

b. lo stato degli investimenti e il rapporto sull’evoluzione degli investimenti;

12 Per. introdotto dal n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1580).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1580).

(6)

c. informazioni sullo stato di un eventuale fondo di valutazione;

d. il rapporto dell’organo di controllo.

Capitolo 3: Disposizioni amministrative

Art. 15 Centrale di compensazione

La Centrale di compensazione tiene la contabilità del Fondo di compensazione secondo le direttive del Consiglio di amministrazione.

Art. 16 Firma

1 Il presidente e il segretario esecutivo e, in caso di impedimento, i loro sostituti, firmano collettivamente per il Consiglio di amministrazione e il comitato direttivo.

2 Il Consiglio di amministrazione determina i casi in cui firma soltanto il segretario esecutivo.

3 ...14

Art. 17 Banca nazionale svizzera

La convenzione relativa alle relazioni d’affari tra la Confederazione e la Banca nazionale è applicabile alla collaborazione tra detta Banca e l’amministrazione dei fondi di compensazione.

Art. 18 Indennità

1 Il Dipartimento federale delle finanze fissa le indennità dei membri del Consiglio di amministrazione e del comitato direttivo.

2 Il Consiglio di amministrazione decide sulle indennità dei membri delle commis- sioni peritali e degli specialisti esterni.15

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione

L’ordinanza del 27 settembre 198216 concernente l’amministrazione del Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è abrogata.

14 Abrogato dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2001 1580).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1580).

16 [RU 1982 1888]

(7)

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

(8)

Riferimenti

Documenti correlati

1 Per i progetti concernenti Vernier (costruzione di nuovi alloggi di servizio) e Mittelhäusern (risanamento dell’impianto di alta sicurezza nel settore veterinario) come pure per

2 Nei casi in cui l’ordinanza del 3 luglio 2001 15 sul personale federale (Opers) subordini una decisione in materia di personale all’accordo o all’informazione del

2 Gli impegni urgenti che il Consiglio federale ha assunto di moto proprio o con il consenso della Delegazione delle finanze sono poi sottoposti per approvazione

2 Le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza possono stabilire, in dero- ga al capoverso 1, che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla

1 Per le persone che vivono a casa e che beneficiano già di prestazioni complemen- tari al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, le spese di locazione ai

1 L’affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l’assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto. 2 Se il

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 6 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione

R0019 Prescrizioni tecniche relative all’interfaccia degli im- pianti di radiocomunicazione a bassa portata, destinati alla trasmissione di dati o della parola e che operano nella