• Non ci sono risultati.

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 45 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL’EMILIA-ROMAGNA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 45 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL’EMILIA-ROMAGNA"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 45

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL’EMILIA-ROMAGNA BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 dell’ 11 novembre 1994

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1 Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle finalità statutarie in materia di promozione del patrimonio storico e culturale del proprio territorio, tutela e valorizza i dialetti di origine locale nella loro espressione orale e nel loro utilizzo letterario, presenti e riconoscibili in porzioni del territorio regionale, coincidenti o no con circoscrizioni amministrative e subregionali.

Art. 2 Gestione

1. Per l’attuazione della presente legge la Regione si avvale dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), di cui alla L.R. 26 agosto 1974, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, il quale opera in collaborazione con le università dell’Emilia-Romagna.

Art. 3 Iniziative

1. La Regione sostiene le attività rivolte alla tutela e alla valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna e del patrimonio letterario dialettale (narrativa, teatro, poesia, canto).

2. Le attività comprendono i seguenti settori:

a) studi e ricerche;

b) realizzazione di sussidi all’attività didattica;

c) iniziative scolastiche tese a valorizzare i dialetti della regione nelle loro varie possibilità espressive;

(2)

d) corsi di formazione e di aggiornamento, seminari e convegni;

e) iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive;

f) costruzioni e incremento di fondi bibliografici e/ o archivi sonori;

g) manifestazioni, spettacoli, trasmissioni radiofoniche e televisive, produzioni artistiche che trattino dei dialetti della regione;

h) ricerche e studi sulla toponomastica.

Art. 4

Convenzioni

1. Per l’attuazione delle iniziative di cui all’articolo 3, l’IBACN può:

a) in collaborazione con Province, Comunità Montane, Comuni, stipulare convenzioni con istituti universitari, centri di documentazione e di ricerca pubblici e privati enti ed associazioni culturali non aventi fini di lucro, organi collegiali scolastici;

b) assegnare borse di studio e di ricerca e premi per tesi di laurea riguardanti i dialetti della regione.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. L’attività dell’IBACN, di sostegno e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia- Romagna, si realizza sulla base di un programma predisposto, sentiti gli Enti locali competenti per territorio in ordine alle singole iniziative, entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge la Regione Emilia- Romagna fa fronte con l’assegnazione di specifico contributo a favore dell’IBACN mediante l’istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità con legge annuale di bilancio a norma del comma primo dell’art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

(3)

Bologna, 7 novembre 1994

Riferimenti

Documenti correlati

La Regione Emilia-Romagna, al fine di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonché agli articoli 33 e 34 della Car-

- che il Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza alla luce di quanto sopra esposto, ha predisposto il documento allegato A) alla presente deliberazione,

2. Per la conservazione della fauna minore di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, ed in forma coordinata con le misure e le azioni di tutela della biodiversità, di

342 Aggiornamento del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018... Aggiornamento del bilancio finanziario gestionale di previ-

Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE REGIONALE.. ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag.. ASSESTAMENTO

Rendita catastale 622,61 Consistenza catastale 13,5 vani Valore catastale 104598,40 Condizione giuridica DEMANIALE. 6 Comune BAGNO

Rendita catastale 576,50 Consistenza catastale 12,5 vani Valore catastale 60.533,00 Condizione giuridica DEMANIALE. 6 Comune BAGNO

40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. Agli oneri di cui al comma 1 la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico