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Originaledideliberazionedi. ConsiglioComunale 17/3/2020N.18).

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(1)

COMUNE di BOVI LLE ERNI CA

PROVINCIA DIFROSINONE

Or i gi nal e di del i ber azi one di

Consi gl i o Comunal e

N.

3

delReg.

Data :

13-07-2020 O

GGETTO

TARI FFA SERVI ZI O RI FI UTI .

CONFERMA PER L' ANNO 2020 DELLA TARI FFA ANNO 2019 (

ART

. 107

C

. 5

D

.

L

.

17/3/2020

N

. 18) .

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di luglio alle ore 19:25 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSI GLI ERI

Presenti-Assenti

CONSI GLI ERI

Presenti-Assenti

PERCIBALLIENZO P ONORATILUIGI P

IOZZIGIACOMO P PALOMBIELISA P

FABRIZIBENVENUTO P DICOSIMO DOMENICO P

FRATARCANGELIANNA MARIA P VENDITTISTEFANIA P

VERRELLIANNA P GENOVESIRENATO P

PICARAZZIROCCO P DIANA MARTA P

BOCCONIMARTINA P

Assegnatin.11In carica n.13 Presentin.

13

Assentin.

0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor GIACOMO IOZZI nella sua qualità di Presidente del Consiglio - Assiste il SEGRETARIO GENERALE Brunella Iannettone, la seduta è Pubblica.

- Nominati scrutatori i Signori

il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

(2)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l’art.1,comma639,dellaLegge27 dicembre2013,n.147 haistituito,dal1°gennaio 2014,la

tassasuirifiuti(TARI),destinataafinanziareicostidelservizio diraccoltaesmaltimento dei rifiuti,qualecomponentedell’ImpostaUnicaComunale(IUC);

l’art.1,comma738,dellaLegge27 dicembre2019,n.160 haabolito,con decorrenzadel

2020,l’ImpostaUnicaComunale,ad eccezionedellaTassasuiRifiuti(TARI);

l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di

RegolazioneperEnergia,RetieAmbiente(ARERA),tral’altro,lefunzionidiregolazionein materiadipredisposizioneed aggiornamento delmetodo tariffario perladeterminazionedei corrispettividelservizio integrato deirifiutiedeisingoliservizichecostituiscono attivitàdi gestione,acoperturadeicostidiesercizio ediinvestimento,compresalaremunerazionedei capitali,sullabasedellavalutazionedeicostiefficientiedelprincipio « chiinquinapaga»;

ladeliberazionedell’ARERA n.443 del31/10/2019 hadefinito icriteridiriconoscimento dei

costiefficientidiesercizio ediinvestimento delservizio integrato deirifiuti,perilperiodo 2018-2021;

l’art.8 delD.P.R.27 aprile1999,n.158 disciplinailpiano finanziario delservizio digestione

deirifiuti;

il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre1997,n.446;

Richiamato in particolarel’art.6 delladeliberazioneARERA n.443/2019,ilqualedisciplinala proceduradiapprovazionedelPiano Finanziario delservizio digestionedeirifiuti,prevedendo in particolarecheilpiano deveesserevalidato dall’Enteterritorialmentecompetenteo daun soggetto dotato diadeguatiprofiliditerzietàrispetto gestoredelservizio rifiutierimetteall’ARERA il compito diapprovareilpredetto Piano Finanziario,dopo chel’Enteterritorialmentecompetenteha assunto lepertinentideterminazioni;

Tenuto conto delleconseguenzedell’emergenzaepidemiologicain atto acausadelladiffusionedel virusCOVID-19 edeiprovvedimentiemergenzialiemanatidalGoverno edalleAutoritàlocali, visto l’eccezionalemomento didifficoltàdell’intero paesevenutosiacrearedalmesedifebbraio e ilsusseguirsideiprovvedimentiemergenzialiemanatidalGoverno edalleAutoritàlocalicon varie tipologiedimisurerestrittiveperfronteggiareicontagi,sospendendo lemanifestazioniod iniziative diqualsiasinatura,siain luoghichiusicheapertialpubblico,anchedinaturaculturale,ludica, sportiva,ereligiosa,iservizieducatividellescuolediogniordineegrado,chiusuraalpubblico dei museiod altriluoghidicultura,oltreamisuredichiusuradelleattivitànon essenziali,chehanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo lavorativo pubblico e privato e di conseguenzaun rallentamento dell’iterperladidefinizioneevalidazionedelpiano finanziario del servizio integrato digestionedeirifiuti,giàreso complesso dall’introduzionecon decorrenza2020 dellenuoveregolefissatedall’ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell’ambito ilpiano finanziario delservizio integrato deirifiutiperl’anno 2020;

Richiamato l’art.107,comma5,delDecreto Legge17 marzo 2020,n.18,convertito dallaLegge 24 aprile2020,n.27,ilqualerecitache:“icomunipossono,in deroga all'articolo 1,commi654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa

(3)

corrispettiva adottateperl'anno 2019,ancheperl'anno 2020,provvedendo entro il31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF)peril2020.L'eventualeconguaglio tra icostirisultantidalPEF peril2020 ed icosti determinatiperl'anno 2019 può essereripartito in treanni,a decorreredal2021”;

Tenuto conto che:

l’art.1,comma654,dellaLegge27 dicembre2013,n.147,prescriveche,in ognicaso,deve

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,ricomprendendo ancheicostidicuiall‘articolo 15 deldecreto legislativo 13 gennaio 2003,n.36,ad esclusionedeicostirelativiairifiutispecialialcuismaltimento provvedono a propriespeseirelativiproduttoricomprovandonel'avvenuto trattamento in conformitàalla normativavigente,disposizionederogabiletuttaviaperl’anno 2020 in baseaquanto disposto dalsoprarichiamato art.107,comma5,delDecreto Legge17 marzo 2020,n.18;

l’art.1,comma683,dellaLegge27 dicembre2013,n.147,prevedel’approvazionedaparte

delConsiglio comunaledelletariffedeltributo daapplicarealleutenzedomesticheenon domesticheperciascun anno solare,definitenellecomponentidellaquotafissaedellequota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio perl’anno medesimo,disposizioneancheessaderogabileperl’anno 2020;

Considerato chelanormadell’art.107,comma5,delD.L.17 marzo 2020,n.18,soprarichiamata, permettediconfermareperil2020 letariffe2019,in derogaall’obbligo dicoperturaintegraledei costidelservizio,dettato dalsopracitato comma654 dell’art.1 dellaLegge27 dicembre2013,n.

147 eall’obbligo dideterminareletariffein conformitàdelpiano finanziario,contenuto nelcomma 683 delmedesimo articolo;

Ritenuto,perquanto sopra,diapprovareperl’anno 2020 letariffedellatassasuirifiutiapprovate perl’anno 2019 con deliberazionedelConsiglio comunalen.5 del28/03/2019;

Dato atto cheilpiano finanziario delservizio integrato digestionedeirifiutiperl’anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio delladifferenzatraicostidelpiano finanziario 2020 eicostideterminatiperl’anno 2019 medianteripartizionefino atreannineipianifinanziaridall’anno 2021;

Visto che, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenirecon ladeliberazionen.158 del5.5.2020,stabilendo che,aifinidel“Calcolo dellaparte variabiledellatariffaperleutenzenon domestiche”-perl’anno 2020,in considerazionedelle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19”, venga applicataunariduzioneconnessaalladuratadelperiodo dichiusuradelleattivitàdeterminatosiin relazioneaiprovvedimentigovernativigiàrichiamatineltesto dellapresentedeliberazione;

Visto l'art.1,comma660 dellalegge27 dicembre2013 n.147,chetestualmenterecita:

«Ilcomunepuò deliberare,con regolamento dicuiall'articolo 52 delcitato decreto legislativo n.

446 del1997,ulterioririduzionied esenzionirispetto aquelleprevistedalleletteredaa)ae)del comma659.Larelativacoperturapuò esseredispostaattraverso appositeautorizzazionidispesae deveessereassicurataattraverso ilricorso arisorsederivantidallafiscalitàgeneraledelcomune.» Preso atto chein data24 aprile2020,con notadichiarimento,IFEL – FondazioneANCIaveva risposto aiquesitipostidanumerosiComunicon riferimento allapossibilitàdiintrodurreriduzioni ditariffeperquellecategoriediutenzenon domestichecheavevano dovuto sospenderel'attivitào esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenzasanitariadeterminatadalvirusCOVID-19;

(4)

Preso atto ancorachecon notadiapprofondimento del31.5.2020 IFEL – FondazioneANCIha chiarito alcuniaspettiapplicatividelladeliberazioneARERA n.158 ;

Dato atto chelaspesaperilservizio integrato digestionedeirifiutitrovacomunquecoperturanei competentistanziamentidelbilancio diprevisione2020/2022,anno 2020,ancheperquanto attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazione normative intervenuteadecorreredalmedesimo anno edellevariazionidelleutenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n._______ del ______________, e in particolareledisposizioniin esso previsterelativealleriduzioni/agevolazioniprevistedallaleggeo introdottedalComune;

Ritenuto diprevedere,perl'anno 2020,perleutenzenon domestiche,comedadeliberazioneArera n. 158 del 05.05.2020, che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporaneadaiprovvedimentiemanatidaAutoritàStatalieRegionalil’esenzionedalpagamento dellatariffaperigiorniin cuil’esercizio dell’attivitàèstato sospeso.

Atteso che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall’ufficio,ammontaad € 12.000,00 echetalesommatrovacoperturanello stanziamento del Bilancio 2020/2022;

Visto l’art.36,comma2,delregolamento comunaledellaTari,ilqualestabilisce,solo perl’anno 2020,leseguentiscadenzeperilversamento dellatassa:

primarata: 30 agosto

-

secondarata: 30 settembre

-

terzarata: 30 novembre

-

Considerato che:

l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali

-

deliberano letariffeelealiquoterelativeaitributidiloro competenzaentro ladata fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni,ancheseapprovatesuccessivamenteall'inizio dell'esercizio purchéentro il termineinnanziindicato,hanno effetto dal1°gennaio dell'anno diriferimento.In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogatedianno in anno;

ilcomma683 delsuddetto articolo chetestualmenterecita:

-

«683.Ilconsiglio comunale deve approvare,entroiltermine fissato da norme statali perl’approvazionedelbilancio diprevisione,le tariffe della TARIin conformità alpiano finanziario delservizio digestione deirifiuti urbani,redatto dalsoggetto che svolge il servizio stesso ed approvatodalconsiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggivigenti in materia,e le aliquote della TASI,in conformità con iservizi e icosti individuati aisensidella lettera b),numero 2),delcomma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degliimmobili.»

l'art.1,comma683-bisdellalegge27 dicembre2013 n.147,inserito dall’art.57 bisdel

-

decreto legge26 ottobre2019,n.124,chetestualmenterecita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1,comma 169,della legge 27 dicembre 2006,n.296,

(5)

approvano le tariffe e iregolamenti della TARIe della tariffa corrispettiva entro il30 aprile.Le disposizionidicuialperiodo precedente siapplicano anche in caso diesigenze dimodifica a provvedimenti già deliberati.»

l'art.107,comma4 deldecreto legge17 marzo 2020,n.18,chetestualmenterecita:

-

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147,è differito al31 luglio 2020.»

anormadell’art.13,comma15,delD.L.6 dicembre2011,n.201,convertito dalla

-

Legge22 dicembre2011,n.214,comemodificato dall’art.15-bisdelD.L.30 aprile 2019,n.34,convertito dallaLegge28 giugno 2019,n.58:“A decorreredall'anno di imposta 2020,tutteledelibereregolamentarietariffarierelativealleentratetributarie deicomunisono inviatealMinistero dell'economia edellefinanze-Dipartimento delle finanze,esclusivamentepervia telematica,medianteinserimento deltesto dellestesse nell'apposita sezionedelportaledelfederalismo fiscale,perla pubblicazionenelsito informatico dicuiall'articolo 1,comma 3,deldecreto legislativo 28 settembre1998,n.

360”;

anormadell’art.13,comma15-bis,delD.L.6 dicembre2011,n.201,convertito dalla

-

Legge22 dicembre2011,n.214,introdotto dall’art.15-bisdelD.L.30 aprile2019,n.

34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia edellefinanze,diconcerto con ilMinistro dell'interno,sentita l'Agenzia perl'Italia digitale,da adottareentro novanta giornidalla data dientrata in vigore della presentedisposizione,previa intesa in sedediConferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

anormadell’art.13,comma15-ter,delD.L.6 dicembre2011,n.201,convertito dalla

-

Legge22 dicembre2011,n.214,introdotto dall’art.15-bisdelD.L.30 aprile2019,n.

34,convertito dallaLegge28 giugno 2019,n.58,“A decorreredall'anno diimposta 2020,ledelibereeiregolamenticoncernentiitributicomunalidiversidall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),dall'imposta municipalepropria (IMU)edaltributo periserviziindivisibili (TASI)acquistano efficacia dalla data della pubblicazioneeffettuata aisensidelcomma 15,a condizionechedetta pubblicazioneavvenga entro il28 ottobredell'anno a cuila delibera o ilregolamento siriferisce;a talfine,ilcomuneètenuto a effettuarel'invio telematico dicuialcomma 15 entro iltermineperentorio del14 ottobredello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunaleall'IRPEF,dall'IMU edalla TASIla cuiscadenza èfissata dalcomuneprima del1°dicembrediciascun anno devono essereeffettuatisulla basedegliattiapplicabili perl'anno precedente.Iversamentideimedesimitributila cuiscadenza èfissata dal comunein data successiva al1°dicembrediciascun anno devono essereeffettuatisulla basedegliattipubblicatientro il28 ottobre,a saldo dell'imposta dovuta perl'intero anno,con eventualeconguaglio su quanto già versato.In caso dimancata pubblicazione entro ilterminedel28 ottobre,siapplicano gliattiadottatiperl'anno precedente”; l’art.1,comma666,dellaLegge27 dicembre2013,n.147 checonfermal’applicazione

-

del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambientedicuiall’art.19 delD.Lgs.30 dicembre1992,n.504;

l’art.19,comma7,delDecreto Legislativo 30 dicembre1992,n.504,comemodificato

-

dall’art.38-bisdelD.L.26 ottobre2019,n.124,in basealqualelamisuradeltributo provincialedicuialmedesimo articolo èfissata,dal1°gennaio 2020,al5% delprelievo

(6)

collegato alservizio rifiutisolidiurbanistabilito dalcomuneaisensidelleleggivigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalitàdiriversamento deltributo allacompetenteprovincia/cittàmetropolitana; iltributo provincialesoprarichiamato,commisurato allasuperficiedeilocalied aree

-

assoggettabilialtributo,èapplicato nellamisurapercentualedeliberatadallaProvincia sull’importo deltributo,nellamisuradel5%;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL approvato con D.Lgs18/08/2000 n.267,comemodificato dall’art.3,comma2,delD.L.174/2012, rilasciato dalResponsabiledelServizio VI°(ServiziSociali-Tributi):F.to Dott.ssaFedericaPro;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell’AreaContabile:F.to Dott.ssaRominaPironi;

Acquisito ilparerefavorevoledell’Organo direvisionecon prot.n._____ del________;

Richiamati:

ilD.lgs267/2000 ess.mm.ii

ilD.Lgs118/2011 ess.mm.ii

LaLeggedistabilitàn.160/2019

IlRegolamento diContabilità

Lo Statuto Comunale

Con votazioneresanelleformedilegge,dalseguenteesito:

_______

DELIBERA

Didareatto chelepremessesono parteintegranteesostanzialedeldispositivo delpresente 1)provvedimento;

Diconfermareperl’anno 2020 latariffasuirifiuti(TARI)approvataperl’anno 2019 con 2)

deliberazionedelConsiglio comunalen.5 del28/03/2019;

Diapprovareperl'anno 2020,perleutenzenon domesticheche,comedadeliberazioneArera 3)

n. 158 del 05.05.2020, durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea da provvedimenti emanati da Autorità Statali e Regionali, l’esenzione dal pagamento dellatariffaperigiorniin cuil’esercizio dell’attivitàèstato sospeso.

Didareatto cheilpiano finanziario delservizio integrato digestionedeirifiutiperl’anno 2020 4)

sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio delladifferenzatraicostidelpiano finanziario 2020 eicostideterminatiperl’anno 2019 medianteripartizionefino atreannineipianifinanziaridall’anno 2021;

Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque 5)

coperturaneicompetentistanziamentidelbilancio diprevisione2020/2022,anno 2020,anche perquanto attienealdifferenzialerispetto all’accertamento previsto perl’anno 2020 relativo allatassasuirifiuti,determinato sullabasedelletariffedell’anno 2019,tenuto conto delle variazione normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Didareatto cheallaTARIsiapplicailtributo provincialeperl’esercizio dellefunzionidi 6)

tutela,protezioneed igienedell’ambientedicuiall’art.19 delD.Lgs.n.504/1992 nellamisura del5% fissatadallaProvinciadiFrosinone;

Distabilire,comedal’art.36,comma2,delregolamento comunaledellaTari,solo perl’anno 7)

2020,leseguentiscadenzeperilversamento dellatassa:

(7)

primarata: 30 agosto 8)

secondarata: 30 settembre 9)

terzarata: 30 novembre 10)

Diprovvederead inviare,neiterminidilegge,esclusivamenteperviatelematica,lapresente 11)

deliberazionemedianteinserimento deltesto nell'appositasezionedelPortaledelFederalismo Fiscale,perlapubblicazionenelsito informatico dicuiall'articolo 1,comma3,delD.Lgs. 360/98;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stantelanecessitàel’urgenzadiprovvedere,con separatavotazioneresanelleformedilegge,dal seguenteesito:

_________

DELIBERA

didichiararelapresentedeliberazioneimmediatamenteeseguibileaisensidell’art.134 delD.Lg.vo 267/2000

(8)
(9)

IL PRESIDENTE GIACOMO IOZZI _______________________

Il SEGRETARIO GENERALE Brunella Iannettone ___________________________

Prot. n.

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile della pubblicazione Dott.ssa Catallo Lia

_________________________

Il sottoscritto Responsabile di Segreteria, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

• è stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal al , senza reclami

• è divenuta esecutiva il giorno 13-07-2020

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Lia Catallo _______________________________

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