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Trasferimento residenza minori: ultime sentenze

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Trasferimento residenza minori:

ultime sentenze

Autore: Redazione | 09/04/2019

Trasferimento della residenza del minore e genitore collocatario;

criterio della maternal preference; luogo di residenza abituale del minore.

Come assicurare un armonico sviluppo psicofisico del minore? Nell’ipotesi di

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conflitto tra genitori separati, quali sono gli elementi di cui il giudice deve tener conto per la scelta del luogo in cui fissare la residenza dei minori? Quando si configura la sottrazione internazionale di minori? In questo articolo, puoi leggere le ultime sentenze sul trasferimento della residenza dei minori e trovare le risposte a queste e a tante altre domande.

Trasferimento del figlio minore in altra città di residenza

Il trasferimento del figlio minore in altra città può essere disposto a condizione che la madre, presso cui il figlio abbia residenza prevalente, stipuli un contratto di locazione di appartamento che il padre potrà e dovrà occupare nei periodi in cui starà con il figlio.

Corte appello Venezia sez. III, 28/07/2018, n.147

Coniugi separati e scelte di residenza

A seguito di scelte insindacabili in ordine alla propria residenza compiute da coniugi separati, che non comportano – per il solo fatto di trasferire la residenza lontano dall’altro coniuge – la perdita dell’idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse dei minori il collocamento presso l’uno o l’altro genitore, a prescindere dalla conseguente e inevitabile incidenza negativa sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (nella specie, rilevata la necessaria presenza della madre rispetto al padre e la capacità di adattamento dei bambini alle novità, la Corte ha confermato l’affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, autorizzandola al trasferimento della residenza).

Corte appello Ancona sez. II, 27/12/2016

Conflitto genitoriale: come stabilire la residenza dei minori?

Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi

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conto del tempo trascorso dall’eventuale avvenuto trasferimento, dell’acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall’uno dei genitori con cui sia pregressa la convivenza stabile.

Tribunale Milano sez. IX, 19/10/2016

Sottrazione internazionale di minore da parte di un genitore

In tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, la nozione di residenza abituale posta dalla Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con la legge n. 64 del 1994, consiste nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza ha consolidato, consolida, ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico. Essa, pertanto, integra una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.

(Nella specie la Corte, confermando al pronuncia di merito, ha escluso che potesse ritenersi residenza abituale del minore il luogo (Londra) dove i genitori avevano programmato di vivere, senza, tuttavia, dare mai attuazione a tale intendimento, essendo sopravvenute circostanze che avevano portato il minore al trasferimento in Italia in forma stabile e senza soluzione di continuità).

Cassazione civile sez. I, 14/12/2017, n.30123

Residenza abituale del minore

Il procedimento ex art. 709 ter c.p.c. si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo e

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stabile centro d’interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell’altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale.

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2017, n.27358

Trasferimento nella nuova dimora e centro di interessi del minore

Il procedimento ex 337 ter c.c si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, da identificarsi in quello in cui costui ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico, sicché, nei casi di recente trasferimento, occorre una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore e che il cambiamento della sede non rappresenti un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell’altro genitore o alla disciplina generale sulla competenza territoriale.

(Nella specie, la Corte ha escluso che la minore, di pochi mesi, avesse consolidato una rete di affetti nella città in cui aveva vissuto con la madre dalla nascita e ha dichiarato la competenza territoriale del tribunale della città in cui si trovava la nuova sede lavorativa della madre e dove quest’ultima aveva iscritto la figlia in un asilo, così dimostrando la chiara intenzione di un definitivo trasferimento suo e della minore).

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2017, n.27153

Soggiorno di genitori di un minore in uno Stato membro

L’art. 11, par.1, del regolamento (Ce) 2201/2003 del consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (Ce) 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, in cui un minore è nato ed ha soggiornato ininterrottamente con sua madre per diversi mesi,

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conformemente alla volontà comune dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello in cui questi ultimi avevano la loro residenza abituale prima della sua nascita, l’intenzione iniziale dei genitori in merito al ritorno della madre, in compagnia del minore, in quest’ultimo Stato membro non può consentire di ritenere che detto minore abbia ivi la sua “residenza abituale”, ai sensi di detto regolamento; di conseguenza, in una situazione siffatta, il diniego della madre di far ritorno in questo stesso Stato membro in compagnia del minore non può essere considerato come un “illecito trasferimento o mancato ritorno” del minore, ai sensi di citato art. 11, par. 1.

Corte giustizia UE sez. V, 08/06/2017, n.111

Esigenze lavorative della madre collocataria e trasferimento della figlia

Il trasferimento della minore sarebbe giustificato laddove la madre non potesse altrimenti svolgere la propria attività professionale (ciò che deve escludersi alla luce delle dichiarazioni da lei rese all’udienza presidenziale) e la sua assenza creasse seri e concreti problemi nella gestione della figlia (mentre è pacifico che sia il padre che i nonni paterni possono compiere un’attività di supplenza). Allo stato, invece, a fronte delle rilevate circostanze fattuali, non si ravvisano motivi, nell’interesse della figlia minorenne, per disporre una cambiamento nelle sue attuali abitudini di vita e, perciò, del luogo di residenza.

Corte appello Bologna sez. I, 01/02/2017, n.276

Allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore

Il giudice, ai fini dell’accertamento della sussistenza delle condizioni oggettive richieste per la configurazione della sottrazione internazionale di minori (l’oggettivo allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore al trasferimento o al mancato rientro e la titolarità ed esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante l’avvenuta sottrazione),

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come anche delle circostanze ostative al rientro, deve svolgere, ove necessario, una propria istruzione probatoria, anche mediante indagine tecnica, pur se compatibilmente con le esigenze di urgenza della decisione, tenuto anche conto delle risultanze probatorie provenienti dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato estero, senza però esserne vincolato, dovendo anzi egli procedere ad una autonoma e concreta verifica della fondatezza e dell’attualità di quelle risultanze e delle relative valutazioni (nella specie, la Suprema corte ha cassato la decisione di merito, che aveva disposto il rientro negli Stati uniti di una minore, nonostante l’opposizione di quest’ultima, senza però svolgere alcuna autonoma verifica prognostica del rischio per il suo sviluppo psico-fisico, derivante dal rientro e dall’esercizio del diritto di custodia in forma prevalente da parte del padre, anche se, dalla documentazione proveniente dalle autorità di quel paese, l’uomo risultava affetto da patologie e problematiche comportamentali non risolte, da quelle autorità ritenute sotto controllo: l’alcoolismo, la parafilia, il feticismo, la frequentazione di prostitute, ma anche la circostanza che egli avesse ingiustamente accusato la figlia di aver provocato lesioni gravissime alla sorella minore e inoltre l’avesse fotografata nuda).

Cassazione civile sez. I, 26/09/2016, n.18846

Criterio della maternal preference

Il trasferimento della residenza costituisce oggetto di libera e non coercibile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde perciò l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, sicchè il giudice, ove il primo aspetto non sia in discussione, deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario. Ai fini della decisione il giudice può fare riferimento al criterio della c.d. maternal preference, specie in mancanza di contestazioni sulla valenza scientifica di esso.

Cassazione civile sez. I, 14/09/2016, n.18087

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Trasferimento dipendenti per garantire l’unità familiare

In tema di trasferimenti per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., l’art.

42 bis D.lgs. 151/2001, al solo fine di garantire l’unità familiare, consente l’assegnazione temporanea al genitore con figli minori fino a tre anni di età presso la sede dell’altro genitore, purché la residenza venga effettivamente stabilita presso l’abitazione dell’altro genitore. In assenza di tale requisito, il trasferimento non può essere concesso.

TAR Salerno, (Campania) sez. II, 23/08/2016, n.1974

Note

Autore immagine: trasferimento residenza minori di Maria Symchych

Riferimenti

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