• Non ci sono risultati.

Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 6350 Roma, 6 maggio 2009

D.G. per il personale scolastico Uff. III

Agli Uffici Scolastici. Regionali Loro Sedi

Oggetto: Tabella di valutazione dello strumento musicale - Allegato 3 al D.M.

n. 42 dell’8 aprile 2009 - Graduatorie ad esaurimento.

In riferimento ai quesiti pervenuti sui titoli valutabili per l’inserimento nella graduatoria di strumento musicale cl. 77/A, premesso che non si è ritenuto opportuno, d’intesa con tutte le OOSS, cambiare la Tabella di valutazione. di cui all’Allegato 3 del D.M. n. 42/09, per non incidere pesantemente sulle posizioni in graduatoria finora acquisite dai docenti, già inseriti da tempo nelle graduatorie medesime, si forniscono chiarimenti sui punteggi da attribuire agli interessati, in possesso di titoli non previsti in detta Tabella, in quanto conseguiti a seguito della modifica di ordinamento dei Conservatori di Musica.

1) Viene valutato con il punteggio previsto alla lettera a) della Tabella il diploma di Conservatorio del pregresso ordinamento, attinente alla graduatoria prescelta e con punti 3,lett.

b) se è di altro strumento.

2) In assenza del diploma di Conservatorio, il diploma di II livello in discipline musicali, non abilitante all’insegnamento di strumento musicale, equiparato alla laurea specialistica, viene valutato ai sensi della lettera a) della Tabella.

3) Qualora il candidato possieda il Diploma di Conservatorio, il diploma di II livello di cui al punto 2, è valutabile con 4 punti.(lett. e della Tabella,). Non è valutabile, invece, il diploma di I livello, che ha dato accesso alla specializzazione corrispondente.

4) Il diploma di II livello abilitante in strumento musicale, di cui al D.M. n. 137/07, è valutato con punti 6 (lett. h)

5) Il diploma di II livello di educazione musicale, di cui al D.M. n.137/07, è valutato con punti 3 (lett. i )

6) Il diploma di Didattica della Musica abilitante all’insegnamento di educazione musicale è valutato con punti 3 (lett. b)

Si evidenzia che per ogni lettera della Tabella si può valutare un solo titolo.

Per i titoli didattici si applicano i punteggi previsti al punto II della Tabella, con l’avvertenza che lo stesso punteggio deve essere attribuito sia al servizio prestato nelle scuole statali che a quelle paritarie, mentre per le scuole legalmente riconosciute il punteggio è ridotto della metà.

Si invitano codesti Uffici a dare tempestiva diffusione della presente nota al personale interessato.

per IL DIRETTORE GENERALE f.to IL DIRIGENTE UFF. I

GIAMPAOLO PILO

Riferimenti

Documenti correlati

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale

per l’anno scolastico 2021/2022, si rende altresì noto agli Spett.li Uffici in indirizzo che, nel periodo compreso tra il 10 agosto 2021 e il 16 agosto 2021, saranno rese

E’ fatta salva la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria ai docenti che si trovino nelle situazioni di cui agli art.42-bis decreto legislativo 26 marzo

reclutato a seguito delle procedure di internalizzazione e assunto nel profilo professionale del collaboratore scolastico a decorrere dal 1° marzo 2020. 178, ha disposto

• Accordo su integrazione e modificazioni dell’accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle

A seguito di interlocuzioni avute con il Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del MIUR e la CRUI, al fine di contemperare sia la posizione di quei candidati che

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale

Gli elementi di valutazione (6), (7) e (8) dovranno essere trattati esclusivamente nella “Relazione descrittiva delle caratteristiche del servizio e della gestione” perché