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Prelevamento dal fondo di riserva n. 1/ Esercizio Provvisorio 2021.

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(1)

Protocollo RC n. 2483/2021

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 28 GENNAIO 2021)

L’anno duemilaventuno, il giorno di giovedì ventotto del mese di gennaio, alle ore 12,28 la Giunta Capitolina di Roma così composta:

1 RAGGI VIRGINIA……….…….. Sindaca 8 LEMMETTI GIANNI……….……... Assessore 2 CALABRESE PIETRO……….……… Vice Sindaco 9 MAMMI VERONICA….…………... Assessora 3 COIA ANDREA……….…….……… Assessore 10 MELEO LINDA………...…... Assessora 4 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 11 MONTUORI LUCA……….……… Assessore 5 FIORINI LAURA……….…… Assessora 12 VIVARELLI VALENTINA.…….…… Assessora 6 FRONGIA DANIELE………….………….. Assessore 13 ZIANTONI KATIA………….……. Assessora 7 FRUCI LORENZA……….………….. Assessora

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 del 30 dicembre 2020, nella Sala Commissioni del Segretariato Generale, in Campidoglio.

Intervengono in modalità telematica il Vice Sindaco, che assume la presidenza dell’Assemblea, e gli Assessori Coia, De Santis, Fiorini, Fruci, Meleo e Vivarelli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.

(O M I S S I S)

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessore Lemmetti.

(O M I S S I S)

Intervengono alla seduta in modalità telematica gli Assessori Mammì e Ziantoni.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 15

Prelevamento dal fondo di riserva n. 1/2021 - Esercizio Provvisorio 2021.

Premesso che:

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 23 -24 dicembre 2019, n. 100 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 ove è iscritto, nell’anno 2021, il fondo di riserva per un importo di Euro 22.384.005,14 (di cui Euro 11.192.002,57 per spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione);

l’art. 106 del D.L. 18 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 ha rinviato al 31 gennaio 2021, per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

in considerazione delle esigenze connesse con l’emergenza epidemiologica in corso, il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021, ha disposto l’ulteriore differimento del termine di che trattasi al 31 marzo 2021;

Rilevato che la Giunta Capitolina con Decisione n. 185 del 21-22 dicembre 2020 ha approvato il “Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023” e che ad oggi non è intervenuta

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l’approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina per cui Roma Capitale si trova in esercizio provvisorio;

Visto l'art. 163, commi 1 e 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio che di seguito si riporta:

 Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

 L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222;

Preso atto che, ai sensi dell’Allegato 4/2 – Principio contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria del Decreto Legislativo 118/2011 punto 8.12, “Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.

A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio”;

Visto l’art. 166, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che:

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

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2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Visto l’art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone:

1. I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Vista la nota dell’Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati prot. n. AR 48 dell’11 gennaio 2021, con la quale si comunica che il Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento n. 280 del 17/12/2020, ha ordinato e ingiunto a Roma Capitale di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500.000,00 per l’accertata l’illiceità del trattamento di dati personali, di utenti e dipendenti, effettuato mediante il sistema “Tu Passi” per la prenotazione dei servizi allo sportello, per violazione degli articoli 5, 13, 14, 28 e 32 del Regolamento UE 2016/679. La predetta sanzione amministrativa può essere ridotta del 50% qualora si provveda al pagamento entro 30 gg dalla notifica del citato provvedimento, avvenuta in data 4/1/2021.

Rilevato che lo stanziamento relativo al capitolo 1000001/173 “Fondo di riserva ordinario” (Missione 20 Programma 01) attualmente presente nell’annualità 2021 del bilancio 2020-2022 risulta essere pari ad Euro 11.192.002,57 e che pertanto la somma di Euro 250.000,00 può essere prelevata al fine di finanziare il capitolo 1001808/500 (Missione 01, Programma 11) Posizione finanziaria U1100501001GPDP - Sanzioni pecuniarie da parte del garante per la protezione dei dati personali – Centro di Responsabilità 0PD- Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD);

Richiamato l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2), D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’Organismo di Revisione Economico Finanziaria rilascia pareri sulle variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta;

Rilevato che:

in data 25 gennaio 2021 il Direttore della 1^ Direzione Bilancio e gestione del debito della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Direttore F.to: Dott.ssa Maria Iosé Castrignanò”;

in data 25 gennaio 2021 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: Dott.ssa Anna Guiducci

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in data 25 gennaio 2021 il Ragioniere Generale, come da dichiarazioni in atti, ha attestato, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte rilevanti in ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione della Ragioneria e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Ragioniere Generale F.to: Dott.ssa Anna Guiducci

Atteso che sul testo della proposta è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legislativo n.267/2000;

Visto il Decreto legislativo n. 118/2011;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il Regolamento di contabilità;

LA GIUNTA CAPITOLINA DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa,

 di effettuare, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e del punto 8.12 dell’allegato 4/2 – Principio contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria del Decreto Legislativo n. 118/2011, il prelevamento dal fondo di riserva ordinario (capitolo 1000001/173 - Missione 20 Programma 01) del bilancio 2020-2022, annualità 2021, per un importo complessivo pari ad Euro 250.000,00 al fine di finanziare il capitolo 1001808/500 (Missione 01, Programma 11) Posizione finanziaria U1100501001GPDP - Sanzioni pecuniarie da parte del garante per la protezione dei dati personali – Centro di Responsabilità 0PD- Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD);

 di approvare il prospetto Allegato “A” (Delibera di variazione al bilancio) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 di demandare alle Strutture competenti la verifica di eventuali responsabilità al fine di procedere al recupero della citata somma a favore di Roma Capitale;

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.

134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE P. Calabrese

IL SEGRETARIO GENERALE P.P. Mileti

(10)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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