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SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 4 marzo 2021 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

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(1)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I

GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Giovedì, 4 marzo 2021

Anno 162° - Numero 54

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata:

gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:

gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 23.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunita- ri del Ministero della salute ai sensi dell’artico- lo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre

2019, n. 117. (21G00026) . . . Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2021.

Nomina del professor Roberto CINGOLA- NI a Ministro della transizione ecologica, del professor Enrico GIOVANNINI a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell’onorevole Dario FRANCESCHINI a Mini- stro della cultura e dell’onorevole Massimo GA-

RAVAGLIA a Ministro del turismo. (21A01371) Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell’economia e delle finanze

DECRETO 23 dicembre 2020.

Ripartizione del Fondo preordinato alla pro- mozione di misure di sviluppo economico e all’at- tivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi

liquidi e gassosi nell’anno 2019. (21A01268) . . . Pag. 5

Ministero dell’università e della ricerca

DECRETO 8 febbraio 2021.

Ammissione alle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «BIO-NRG-STO- RE» relativo al bando «EN SGplusRegSys Mission Innovation 2019 Joint Call on Energy Storage»,

Call 2019. (Decreto n. 354/2021). (21A01269) . . . Pag. 6

(2)

DECRETO 12 febbraio 2021.

Ammissione alle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «DEVISE» rela- tivo al bando «EN SGplusRegSys Mission Inno- vation 2019 Joint Call on Energy Storage», Call

2019. (Decreto n. 378/2021). (21A01270) . . . Pag. 11

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 25 febbraio 2021.

Pesca sperimentale del rossetto (Aphia mi- nuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura nelle acque della Regione Sicilia,

ricadenti nella GSA 19. (21A01266) . . . Pag. 15

DECRETO 25 febbraio 2021.

Pesca sperimentale del rossetto (Aphia mi- nuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura nelle acque della Regione Sicilia,

ricadenti nella GSA 16. (21A01267) . . . Pag. 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xara-

tor» (21A01203) . . . Pag. 20 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in

commercio del medicinale per uso umano «Zolmi-

triptan Aurobindo Pharma Italia». (21A01204) . . . Pag. 21 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in

commercio del medicinale per uso umano «Zolmi-

triptan Aurobindo» (21A01205) . . . Pag. 21 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in

commercio del medicinale per uso umano «Regal-

bax». (21A01206) . . . Pag. 22 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in

commercio del medicinale per uso umano «Mi-

clast» (21A01207) . . . Pag. 22 Modifica dell’autorizzazione all’immissione

in commercio del medicinale per uso umano «Ek-

zem». (21A01208) . . . Pag. 23 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in

commercio del medicinale per uso umano «Voltaren

Emulgel». (21A01209) . . . Pag. 23

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Merci-

lon» e «Practil». (21A01210) . . . Pag. 23 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in

commercio del medicinale per uso umano «Finaste-

ride Mylan Generics Italia». (21A01211) . . . Pag. 24 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in

commercio del medicinale per uso umano «Doceta-

xel Aurobindo». (21A01212) . . . Pag. 24 Autorizzazione all’immissione in commer-

cio del medicinale per uso umano «Cetrorelix

Sun» (21A01213) . . . Pag. 24

Ministero dello sviluppo economico Fusione per incorporazione nella società «PKB Servizi fiduciari S.p.a.» di «Professional Auditing S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», e relativa decadenza allo svolgimento dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende della «Professional Auditing S.p.a. - Società fidu-

ciaria e di revisione». (21A01236) . . . Pag. 25 Fusione per incorporazione nella società «PKB

Servizi fiduciari S.p.a.» della «Società italiana or- ganizzazioni revisioni aziendali S.I.O.R.A. s.r.l.», e relativa decadenza allo svolgimento dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende della «Società italiana organizzazioni re-

visioni aziendali S.I.O.R.A. s.r.l.». (21A01237) . . Pag. 25 Autorizzazione all’esercizio dell’attività fidu-

ciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «Refid Wealth s.r.l. - Società fiduciaria e di revisione contabile», in San Giovanni

Teatino. (21A01238) . . . Pag. 26 Modifica dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisio- ne contabile di aziende rilasciata alla società «Fidi-

revisa Italia S.p.a.», in Milano. (21A01239) . . . Pag. 26

Presidenza del Consiglio dei ministri Comunicato relativo al decreto del Presiden- te del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazio- ni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Mi- sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio- logica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla leg- ge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi- ca da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19»». (21A01409) . . . Pag. 26

(3)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 23 .

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli uf- ficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffi- ci veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unio- ne europea;

Vista la legge del 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l’articolo 12, comma 3, lettere f) e i) ;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui pro- dotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/

CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/

CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/

CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consi- glio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga ta- luni atti in materia di sanità animale («normativa in mate- ria di sanità animale»);

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, re- cante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicura- re la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/

CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, come modificato in attua- zione dell’articolo 56 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997);

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di orga- nizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica italiana - Serie generale - n. 133 dell’11 giugno 2015;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza perma- nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 3 di- cembre 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot- tata nella riunione del 29 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gen- naio 2021, recante accettazione delle dimissioni della se- natrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell’incarico di reggere, ad interim , il medesimo dicaste- ro al Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim , della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione interna- zionale, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E MANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Ministero della salute, tramite gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, organizza e coordina i controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625, per verifi- care, secondo modalità a campione e non discriminatorie, la conformità alla normativa dell’Unione europea degli animali, ivi comprese le disposizioni in materia di benes- sere animale, del materiale germinale, dei prodotti di ori- gine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale provenienti da altri Stati membri.

(4)

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizio- ni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625.

3. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, il Ministero della salute, avvalendosi degli uffici veteri- nari per gli adempimenti comunitari, svolge il compito di organo di collegamento responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri relativamente alle materie disciplinate dal presente decreto, in conformità alle norme sull’assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 1 evidenzino che gli animali o le merci non sono conformi alle normative dell’Unione europea al punto da costituire, ai sensi dell’articolo 106 del regola- mento (UE) 2017/625, un rischio sanitario per l’uomo, gli animali o per il benessere degli animali o una violazione ripetuta o possibile grave violazione di tali normative, il Ministero della salute informa senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato al fine di consentire a tali autorità competenti di intraprendere opportune indagini.

Art. 2.

Organizzazione dei controlli

1. Al fine di consentire l’organizzazione e il coordina- mento dei controlli di cui all’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori che ricevono da altri Stati membri, come primi destinatari materiali, gli animali e le merci di cui all’articolo 1, comma 1:

a) effettuano la registrazione presso gli uffici vete- rinari per gli adempimenti comunitari, utilizzando la de- scrizione delle informazioni e le procedure previste dal sistema informativo del Ministero della salute e da altri sistemi informativi correlati o altre modalità di trasmis- sione telematica, stabiliti con apposito decreto del Mini- stro della salute;

b) segnalano ogni partita all’ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari e al servizio veterinario dell’azienda sanitaria competente per materia e territorio, utilizzando la descrizione delle informazioni e le proce- dure previste alla lettera a) .

2. La segnalazione di cui al comma 1, lettera b) , è ef- fettuata al servizio veterinario dell’azienda sanitaria com- petente per materia e territorio e all’ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari competente per territorio nelle ventiquattro ore precedenti l’arrivo per le partite di animali e con almeno un giorno feriale di anticipo per l’arrivo delle partite di merci.

Art. 3.

Controlli nel luogo di destinazione

1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei servizi vete- rinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari program- mano, di concerto con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i controlli sugli animali e sulle merci di cui all’articolo 1, comma 1, avvalendosi, per la loro esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio.

2. Gli uffici veterinari per gli adempimenti comuni- tari, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto viene rilevata la non conformità della partita alla normativa dell’Unio- ne europea nel settore relativo agli animali e alle merci di cui all’articolo 1, comma 1, provenienti da altri Sta- ti membri, adottano le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625, in quanto applicabili, avvalendosi, per la loro applicazione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio.

3. Nel caso di campionamenti, analisi, prove o dia- gnosi su animali e merci di cui all’articolo 1, comma 1, provenienti da altri Stati membri, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio, ap- plicano quanto disposto dall’articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.

4. Qualora il controllo effettuato nel luogo di destina- zione o durante il trasporto degli animali e delle merci di cui all’articolo 1, comma 1, provenienti dagli altri Stati membri, evidenzi una non conformità concernente erro- ri meramente formali del certificato o dei documenti che non incidono sullo stato sanitario della partita, prima di ricorrere alla sua rispedizione, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari possono consentire all’opera- tore dello Stato membro che ha spedito gli animali o le merci un periodo di tempo per la regolarizzazione non inferiore a trenta giorni.

5. L’Ufficio veterinario per gli adempimenti comunita- ri, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto degli animali e delle merci di cui all’articolo 1, comma 1 provenienti dagli altri Stati membri viene rilevata la presenza di agenti genera- tori di una malattia contemplata dall’articolo 5 e dall’alle- gato II del regolamento (UE) 2016/429, nonché di quelle individuate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento, di una zoonosi o altre malattie, di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l’uomo, ovvero la provenienza della partita da una regione contaminata da una malattia epizootica, dispone, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625:

a) la quarantena e l’abbattimento e la distruzione dell’animale o della partita di animali;

b) il sequestro e la distruzione del materiale germi- nale o dei prodotti di origine animale o dei sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale;

c) ogni altra misura ritenuta appropriata a prevenire i gravi rischi per gli animali o per l’uomo.

6. Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, se a seguito dei controlli su animali e merci di cui all’ar- ticolo 1, comma 1, effettuati ai sensi del presente decreto, viene rilevato un rischio per la salute pubblica o per la sa- nità animale o un sospetto di non conformità, dispongono

(5)

l’applicazione, da parte dei servizi veterinari dell’azienda sanitaria competente per territorio, delle disposizioni di cui agli articoli 137, paragrafo 3, lettere a) e b) , e 138 del regolamento (UE) 2017/625, in quanto applicabili.

7. I costi sostenuti in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 138 del regolamento 2017/625, sono a carico dell’operatore di cui all’articolo 2, com- ma 1, primo destinatario materiale degli animali e delle merci.

Art. 4.

Sanzioni

1. L’operatore che non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) , è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 726 euro a 2.178 euro per ogni singolo ob- bligo violato.

2. L’operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimen- ti comunitari o dall’azienda sanitaria competente per territorio, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2 del re- golamento (UE) 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pe- cuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro per ogni singolo obbligo violato.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente de- creto sono abrogati il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, e il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministro della salute possono essere definite procedure tecniche per l’attuazione dei controlli di cui all’articolo 3.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2021

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Mi- nistro delle politiche agricole alimentari e forestali

AMENDOLA, Ministro per gli affari europei

SPERANZA, Ministro della salute BONAFEDE, Ministro della giu-

stizia

DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

GUALTIERI, Ministro dell’eco- nomia e della finanze

PATUANELLI, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra- zione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana- zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun- zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter- minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 14 (Decreti legislativi) . — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Pre- sidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo”

e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

(6)

2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il ter- mine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di ogget- ti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In rela- zione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizza- zione dell’esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere del- le Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia en- tro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Com- missioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme genera- li sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.

— Il testo dell’art. 12, comma 3, lettere f) ed i) , della legge 4 otto- bre 2019, n. 117, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - leg- ge di delegazione europea 2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, così recita:

«Art. 12. — ( Omissis ).

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1. Il Governo è tenu- to a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

( omissis );

f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sul- le merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull’assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;

( omissis );

i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle di- sposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.».

— Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle al- tre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legi- slazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodot- ti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/

CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Par- lamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/

CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95.

— Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31.

— Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normati- va in materia di sanità animale»), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.

— Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «Attua- zione delladirettiva 2004/41/CErelativa ai controlli in materia di sicu- rezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel mede- simo settore», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28, S.O., abrogato dall’art. 5 del presente decreto, recava «Attuazione della direttiva 89/608/

CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica».

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, pubblicato nel- la Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28, S.O., abrogato dall’art. 5 del presente decreto, recava «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbra- io 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministe- ro della salute», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82.

— Il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante «Indi- viduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2015, n. 133.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Note all’art. 1:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 2:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 3:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 4:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 5:

— Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

21G00026

(7)

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2021 .

Nomina del professor Roberto CINGOLANI a Ministro della transizione ecologica, del professor Enrico GIOVAN- NINI a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sosteni- bili, dell’onorevole Dario FRANCESCHINI a Ministro della cultura e dell’onorevole Massimo GARAVAGLIA a Mini- stro del turismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’art. 92 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 feb- braio 2021, recante nomina dei Ministri;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante di- sposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono nominati Ministri:

della transizione ecologica, il professor Roberto CINGOLANI;

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il professor Enrico GIOVANNINI;

della cultura, l’onorevole Dario FRANCESCHINI;

del turismo, l’onorevole Massimo GARAVAGLIA.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2021

MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Con- siglio dei ministri

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registra- zione n. 506

21A01371

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2020 .

Ripartizione del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una s ocial card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nell’anno 2019.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DICONCERTOCON

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e successive integrazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver- tito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizio- ni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle impre- se, nonché in materia di energia e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 45 della citata legge, modificato dall’art. 36, comma 2 -bis , lettera a) , del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i resi- denti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocar- buri liquidi e gassosi (di seguito «Fondo»);

Visto il comma 4 del citato art. 45 secondo cui con de- creto del Ministro dell’economia e delle finanze, di con- certo con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con i Presidenti delle regioni interessate, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti dei benefici previsti e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all’equilibrio finanziario del fondo;

Visto il comma 5 del citato art. 45 secondo cui con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi- co 12 luglio 2007 recante modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giaci- menti di gas naturale dovute allo Stato;

(8)

Visto il decreto del Ministero dell’economia e finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, 12 novembre 2010 di attuazione delle disposizioni previ- ste dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e il suc- cessivo decreto del Ministero dell’economia e finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, 7 agosto 2014;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo eco- nomico 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 101 del 2 maggio 2016, di attuazione dell’art. 45, comma 4 della legge n. 99 del 2009, recante le «Modalità procedurali di utilizzo del fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi»;

Considerato il comunicato della Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitivi- tà energetica del 4 marzo 2020 che, ai sensi dell’art. 19, comma 5 -bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fissa il valore dell’indice QE 2019 - quota ener- getica del costo della materia prima gas per l’anno 2019 – pari a 6,493836 euro/GJ;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nell’anno 2019

Le risorse del fondo costituito per le produzioni del 2019, ammontano a 51.529.611 euro e sono ripartite fra le regioni secondo le quote indicate nell’allegato 1 al pre- sente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribu- nale amministrativo regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di impugnazione, decorrenti dalla data di pubblicazione nel- la Gazzetta Ufficiale del provvedimento medesimo, sono di giorni sessanta per il ricorso al Tribunale amministrati- vo regionale e di giorni centoventi per il ricorso straordi- nario al Presidente della Repubblica.

Roma, 23 dicembre 2020

Il Ministro dell’economia e delle finanze

GUALTIERI Il Ministro

dello sviluppo economico PATUANELLI

Allegato 1 al decreto interministeriale di cui all’art. 45, comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, modificato dall’art. 36, comma 2 -bis , lettera a) , del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i residenti nelle regio- ni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi

L’importo del fondo costituito sulle produzioni 2019 ammonta ad euro 51.529.611.

Il suddetto importo è ripartito nel modo seguente:

Regione Importo

[Euro]

Quota del Fondo [%]

1. Abruzzo 103.697 0,20

2. Basilicata 44.450.249 86,26 3. Calabria 3.039.171 5,90 4. Emilia Romagna 1.415.791 2,75

5. Lombardia 122.485 0,24

6. Marche 961.898 1,87

7. Molise 669.093 1,30

8. Piemonte 233.949 0,45

9. Puglia 515.191 1,00

10. Toscana 17.303 0,03

11. Veneto 784 0,002

Totale complessivo 51.529.611 100,00

21A01268

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 febbraio 2021 .

Ammissione alle agevolazioni per il progetto di coopera- zione internazionale «BIO-NRG-STORE» relativo al bando

«EN SGplusRegSys Mission Innovation 2019 Joint Call on Energy Storage», Call 2019. (Decreto n. 354/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

DELLARICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversio- ne, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamen- to delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l’altro, è stato pre- visto che le funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

(9)

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministe- ro dell’istruzione, dell’università e della ricerca», regi- strato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorga- nizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento con- cernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, con- vertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante

«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte rela- tiva agli interventi sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri n. 140 del 21 ottobre 2019 ( Gazzetta Ufficiale n. 290 dell’11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recan- te disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ri- cerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 ( Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia- na n. 61 del 9 marzo 2020);

Letto l’art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all’acquisizione dell’ef- ficacia del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decre- to interministeriale dei Ministri dell’istruzione, nonché dell’università e della ricerca. A decorrere dall’acqui- sizione dell’efficacia del predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell’art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell’asse- gnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spe- se a carattere strumentale di cui all’art. 4 del decreto legi- slativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell’8 settem- bre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell’istruzione e dal Ministro dell’università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanzia- rie iscritte, per l’anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l’anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di con- tenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l’art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 otto- bre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la ge- stione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l’esercizio dei poteri di spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 30 settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella Gaz- zetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il

«Regolamento concernente l’organizzazione del Ministe- ro dell’università e della ricerca»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1, comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli inve- stimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di program- mi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis- sione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mer- cato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (regola- mento generale di esenzione per categoria) e in particola- re l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1º luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazio- ni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei pro- getti internazionali;

(10)

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al de- creto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 – Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell’art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot.

n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle diret- tive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Pro- cedure operative» per il finanziamento dei progetti inter- nazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di pre- sentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca indu- striale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipa- zione, valutazione e selezione dei suddetti progetti inter- nazionali che prevedono, tra l’altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in parti- colare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi- nanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di conta- bilità speciali di Tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofi- nanziati dall’Unione europea e degli interventi comple- mentari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale – IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fon- te di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all’iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l’avvenuta creazione della con- tabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI- UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti del- la Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Considerato che le procedure operative per il finanzia- mento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto mini- steriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell’esperto tecnico scientifico per la verifica della con- gruità dei costi del programma d’investimento e, all’esito

dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’art. 12, com- ma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l’appro- vazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l’art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all’art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell’università e della ricerca può disporre l’ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle gra- duatorie adottate in sede internazionale, per la realizza- zione dei progetti internazionali di cui all’art. 18 del de- creto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno con- testualmente attivate, ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina ETS e per l’incarico delle valutazioni economico-finan- ziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclu- sione delle suddette istruttorie, ai sensi dell’art. 238, com- ma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all’ammissione al fi- nanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell’atto d’obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazio- ne all’esame degli esperti tecnico scientifici e dell’esperto economico finanziario.

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 240 e successi- ve modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricer- ca, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, registrazione n. 1-3275, che definisce la ripartizio- ne delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l’anno 2019;

Visto l’impegno a valere sulle risorse FIRST 2019, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di co- operazione internazionale, adottato con il decreto diret- toriale n. 466 del 28 dicembre 2020 reg. UCB n. 92 del 13 gennaio 2021;

Visto il contratto ( Grant Agreement ) n. 775970 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all’Eranet EN SGplusRegSys che ha pubblicato il bando Mission Innovation 2019 Joint Call on Energy Storage e il Memorandum of Understanding fra tutti i partner partecipanti al bando, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti;

(11)

Vista la nota prot. n. 16865 del 16 settembre 2019, con la quale il MIUR si è impegnato a finanziare il bando Mis- sion Innovation 2019 con un budget di euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il bando internazionale « Mission Innovation 2019 on Energy Storage », comprensivo delle National/

Regional requirements , pubblicato dall’Eranet Cofund EN SGplusRegSys il 18 settembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l’accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano pro- ponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per il bando Mission Innovation 2019, di cui trattasi è stato emanato l’avviso integrativo in data 25 settembre 2019, prot. n. 1789;

Vista la decisione finale del Call Steering Committee del 4 maggio 2020, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del proget- to dal titolo «BIO-NRG-STORE» avente come obiet- tivo «Studiare e sviluppare l’integrazione funzionale di bio-molecole nelle fibre di lignocellulosa quali legno e prodotti a base di legno (pannelli OSB, pannelli di com- pensato, pannelli a strati incrociati denominati CLT) allo scopo di aumentare lo stoccaggio e la conduzione del ca- lore mantenendone la resistenza meccanica, le proprie- tà di isolamento termico e migliorando la resistenza agli agenti biologici di degradazione»;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo «BIO-NRG-STORE»;

Vista la nota MUR prot. n. 7654 del 13 maggio 2020, con la quale l’ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell’ambito della Call , indicando i proget- ti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale a valere sul FIRST 2019, cap.

7245;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «BIO-NRG-STORE», di durata tren- tasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a euro 200.000,00 figura il seguente proponente italiano: Istituto per la bioeconomia - Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il Consortium Agreement definito tra i parteci- panti al progetto «BIO-NRG-STORE»;

Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’ef- ficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disci- plina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed inte- grazioni» ( Gazzetta Ufficiale , Serie generale, n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in

particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’esple- tamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA – COR ID n. 4773890 del 3 marzo 2021;

Visto l’art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recan- te la disciplina per il funzionamento del Registro nazio- nale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modi- fiche ed integrazioni» ( Gazzetta Ufficiale , Serie generale, n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deg- gendorf n. 10384390 del 22 gennaio 2021;

Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubri- cato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»

e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposi- zioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, re- cante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive mo- dificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal tito- lo «BIO-NRG-STORE» presentato dall’Istituto per la bioeconomia - Consiglio nazionale delle ricerche, C.F.

80054330586, è ammesso alle agevolazioni previste, se- condo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda alle- gata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decor- renza del progetto è fissata al 14 dicembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all’allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell’allegato capitolato tecnico (allegato 3) ovvero secon- do le modalità e i termini previsti nel capitolato tecni- co che sarà successivamente approvato in via definitiva dall’esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

(12)

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i di- versi soggetti proponenti previsti dal progetto interna- zionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l’effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad atti- vità direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L’agevolazione complessivamente accordata per il progetto «BIO-NRG-STORE» è pari a euro 100.000,00.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all’art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 100.000,00 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Istituto per la bioeconomia - Con- siglio nazionale delle ricerche, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l’anno 2019, cap. 7245, giusta ri- parto con decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’ef- fettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2018, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riasse- gnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodu- lazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussi- stenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico- finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell’esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggrup- pamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l’esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente comples- se. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, po- tranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del proget- to dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte sal- ve eventuali proroghe approvate dallo Eranet cofund EN SGplusRegSys e dallo scrivente Ministero.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta del beneficiario, l’an- ticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1, come pre- visto dalle « National Eligibility Criteria », nella misura dell’80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale. La pre- detta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta

nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessa- to secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Istituto per la bioeconomia - Consi- glio nazionale delle ricerche si impegnerà a fornire det- tagliate rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell’art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell’atto d’obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subi- rà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all’atto della sottoscrizione dell’atto d’obbligo il soggetto benefi- ciario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l’age- volazione stessa, potranno essere soggette a variazione/

risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l’erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse ri- chiesta all’atto della sottoscrizione dell’atto d’obbligo, l’eventuale maggiore importo dell’anticipo erogato cal- colato sulle somme concesse e, successivamente, rettifi- cate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla con- correnza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull’erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l’importo dell’anticipo erogato non trovasse capienza di compensazio- ne nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell’erogazio- ne a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza com- plessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All’atto della sottoscrizione dell’atto d’obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato de- finitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i con- trolli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall’esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà proce- dere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle age- volazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell’eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazio- ni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva for- male accettazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto mini- steriale n. 593/2016.

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