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presidente di sezione del Tribunale di

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Impossibilità di delega delle funzioni di coordinamento dei Giudici di Pace al Presidente di sezione.

(Risposta a quesito del 5 aprile 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 aprile 2017, ha adottato la seguente delibera:

"- vista la nota pervenuta in data 7 ottobre 2016 (prot. CSM n. 54812-54797/2016) dal Tribunale di

…, avente ad oggetto: «Quesito su delega al Presidente di sezione delle funzioni di coordinamento dei Giudici di Pace avanzato dalla dott.ssa … in data 5 ottobre 2016»;

- considerato che con tale nota la dott.ssa …, presidente di sezione del Tribunale di …, chiede se

“alla luce della normativa di legge e delle delibere del CSM in materia di Coordinamento dell’Ufficio del Giudice di pace, permanga … al Capo dell’Ufficio il potere di delegare la funzione di coordinatore ai sensi dell’art. 47 quater ord. giud. e par. 33 e 35 della vigente circolare sulle tabelle e, in caso di risposta negativa, se debba procedersi ad una revisione della modifica tabellare adottata il 30 maggio 2016 e approvata dal CSM il 21 settembre 2016”;

- visto l’art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57, rubricato «Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace», che prevede che «L’ufficio del giudice di pace è coordinato del presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo»;

- vista la delibera consiliare adottata nella seduta del 18 maggio 2016, con la quale sono state fornite indicazioni al fine di rendere in concreto operativa la norma di cui all’art. 5 citato, disponendo in particolare che «5.- Lo stesso presidente ha facoltà di individuare uno o più magistrati professionali cui attribuire compiti di ausilio nell’organizzazione – compiti che non fanno venire meno la titolarità delle sue funzioni –, che sceglierà previo interpello tra i giudici ordinari, ivi compresi i presidenti di sezione, del suo circondario; potrà altresì prevedere la possibilità di individuare uno o più magistrati professionali, previo interpello, per un singolo o più uffici del circondario.»;

- vista altresì la delibera adottata in data 21 settembre 2016 dall’Ottava Commissione con la quale si è precisato che «Al fine di meglio individuare l’ambito oggettivo della facoltà di “avvalersi dell’ausilio” di uno più giudici professionali prevista dal citato comma, può aggiungersi che essa non consiste in una delega della funzione di coordinatore ma, esclusivamente, nell’attribuzione di singoli e specifici compiti di gestione di personale di magistratura e amministrativi, eventualmente anche con l’indicazione della durata temporale di tale “AUSILIO”. Ne consegue che resta fermo il permanere della titolarità della funzione di coordinatore, con le connesse responsabilità amministrative e contabili, in capo al soggetto cui la norma primaria ha ritenuto unicamente di conferirla, ovvero il Presidente del Tribunale.»;

- ritenuto che la norma di cui al citato art. 5 della legge 57/2016, per il suo contenuto specifico e puntuale, abbia implicitamente derogato alla norma generale di cui all’art. 47-quater dell’Ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12/1941 e successive modifiche), la quale stabilisce che “con le tabelle formate ai sensi dell’art. 7-bis, al Presidente di sezione può essere attribuito l’incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell’ufficio”;

- ritenuto in particolare che il comma 4 di tale art. 5, nella parte in cui dispone che il Presidente del Tribunale, per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore del giudice di pace, “può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali”, escluda logicamente la possibilità di una qualsiasi delega, quand’anche riferita al presidente di sezione;

- che alla stessa conclusione debba condurre l’art. 215 della Circolare sulla formazione delle tabelle relativa al triennio 2017/2019, il quale, ancor più chiaramente, esclude in toto che il Presidente del Tribunale possa delegare le funzioni di coordinatore dei giudici di pace;

- ritenuto quindi, conclusivamente, che il presidente del Tribunale non abbia facoltà di delegare il presidente di sezione per lo svolgimento della funzione di coordinatore del giudice di pace, fermo restando che anche il presidente di sezione può essere individuato tra coloro del cui ausilio il

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presidente del Tribunale può avvalersi (il che potrebbe rivelarsi opportuno soprattutto negli uffici di grandi dimensioni);

- considerato, per l’effetto, che occorre trasmettere copia della presente delibera alla Settima Commissione, affinché valuti se rivedere o meno la modifica tabellare adottata dal Tribunale di … in data 30 maggio 2016 (già approvata dal Consiglio superiore della magistratura), con la quale la dott.ssa …, in qualità di presidente di sezione, è stata delegata dal Presidente del Tribunale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatrice dei giudici di pace:

delibera

di rispondere che il Presidente del Tribunale non ha facoltà di delegare il Presidente di sezione per lo svolgimento della funzione di coordinatore del giudice di pace; dispone altresì trasmettersi copia della presente delibera alla Settima Commissione, per quanto di competenza."

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