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Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo contributi in conto interessi di cui all articolo 14, comma 2, del D.L.

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Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del fondo contributi in conto interessi di cui all’art. 14, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 - Rev. n° 05 del 12/07/2021 | 1

Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo contributi in conto interessi di cui all’articolo 14, comma 2, del D.L. 8

aprile 2020, n. 23

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Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del fondo contributi in conto interessi di cui all’art. 14, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 - Rev. n° 05 del 12/07/2021 | 2

SOMMARIO

Definizioni ……….. 3

Definizioni ... 3

1 Finalità del Regolamento ... 4

1.1 Modello Organizzativo ... 5

2 Requisiti per l’ottenimento del contributo e soggetti beneficiari... 6

3 Procedimento per la concessione del contributo ... 6

3.1 Presentazione richieste ... 7

3.2 Concessione del contributo ... 9

4 Importo del contributo ... 9

5 Erogazione del contributo ... 10

6 Sospensione, decadenza e revoca del contributo ... 10

7 Procedimento di diniego della richiesta e di sospensione e revoca del contributo 11 8 Applicazione della disciplina degli aiuti di Stato ... 11

9 Entrata in vigore e durata ... 12

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Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del fondo contributi in conto interessi di cui all’art. 14, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 - Rev. n° 05 del 12/07/2021 | 3

Definizioni

a. “Banche finanziatrici”: le banche iscritte all’Albo di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, che concedono i Finanziamenti assistiti dai contributi in conto interessi del Fondo (di seguito Banche);

b. “Comitato di Gestione dei Fondi Speciali”: è l’Organo gestore del Fondo e del Comparto competente a deliberare in materia di concessione dei contributi in conto interessi e di gestione del Fondo e del Comparto e dello Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo approvato con D.M. 24 gennaio 2014 (di seguito Comitato);

c. “Finanziamento”: il finanziamento per Interventi ammissibili, concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalle Banche ai Soggetti beneficiari dopo l'approvazione delle misure di cui al presente regolamento da parte della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e che prevede l’inizio del rimborso del capitale dopo 24 (ventiquattro) mesi e ha una durata complessiva fino a 120 (centoventi) mesi se ammesso alle Garanzie al 90% di cui all’articolo 4, comma 2, e fino a 96 (novantasei) mesi se ammesso alle Garanzie all’80% di cui all’articolo 4, comma 5 del Regolamento del Comparto di garanzia per finanziamenti di liquidità.

d. “Fondo Contributi in conto interessi-Comparto liquidità”: è il comparto del Fondo, costituito dall’articolo 14, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità dei Soggetti beneficiari (di seguito Comparto);

e. “Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive”: il fondo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e s.m.i. (di seguito Fondo);

f. “Gestore”: L’Istituto per il Credito Sportivo che gestisce in amministrazione separata il Fondo e il Comparto;

g. “Interventi ammissibili”: le spese per esigenze di liquidità da sostenere da parte dei soggetti beneficiari per l’esercizio della propria attività sportiva o per esigenze di liquidità dei loro comitati territoriali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: debiti verso fornitori, retribuzione verso dipendenti, utenze, affitti o canoni, investimenti ecc. escluse le estinzioni o riduzioni di linee di credito a breve o per estinzione – parziale o totale – di altri finanziamenti a medio lungo termine già erogati al Soggetto beneficiario dalla Banca e/o da altro soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Comparto di garanzia) danneggiata, direttamente o indirettamente, dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Gli Interventi ammissibili devono essere relativi a soggetti beneficiari aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale in relazione ad attività svolte in Italia;

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Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del fondo contributi in conto interessi di cui all’art. 14, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 - Rev. n° 05 del 12/07/2021 | 4

h. “Fatturato”: per Fatturato si intende:

• per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva il Valore della Produzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la somma dei Ricavi per attività centrale e dei Ricavi per Attività della Struttura Territoriale, la somma dei ricavi da tesseramento, contributi da Enti, ricavi attività dirette istituzionali, ricavi commerciali, proventi vari;

• per le Società sportive dilettantistiche la somma dei valori relativi alla voce Valore della Produzione (art. 2425, lettera A del codice civile), a titolo esemplificativo e non esaustivo: la somma dei Ricavi delle vendite e Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio;

• per le Associazioni sportive dilettantistiche il Totale delle entrate, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la somma delle entrate istituzionali [quote associative; contributi vari; altre entrate e i ricavi da attività commerciale (pubblicità e sponsorizzazioni; affitti attivi; bar e ristoro; altri ricavi)];

• per le Società sportive professionistiche i ricavi delle vendite e delle prestazioni contenuti nella voce A.1 del conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile.

i. “Soggetti beneficiari”: sono Soggetti beneficiari le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, gli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico, le Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, i comitati territoriali dei predetti soggetti, le società sportive professionistiche impegnate nei campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o Sezione parallela CIP, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del D.Lgs.

23 luglio 1999 n. 242 ammessi alla garanzia del Comparto di cui all’articolo 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

* * *

Tutte le definizioni riportate nel presente Regolamento assumono la medesima accezione sia per i termini indicati al singolare che al plurale.

1 Finalità del Regolamento

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 presso l’Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva mediante il quale l’Istituto può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali.

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Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del fondo contributi in conto interessi di cui all’art. 14, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 - Rev. n° 05 del 12/07/2021 | 5

L’art.14, comma 2, del D.L. 8/4/2020 n. 23, ha istituito presso l’Istituto per il Credito Sportivo il Comparto per operazioni di liquidità del predetto Fondo per la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale e nel settore dello Sport, in conseguenza delle misure restrittive delle attività e delle manifestazioni sportive, mediante l’adozione di misure di sostegno alla liquidità dei soggetti operanti nel settore.

Il Comparto può concedere contributi in conto interessi (anche i “contributi”) fino al 31 dicembre 2021, come stabilito dall’art. 10, comma 9, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità derivanti dall’emergenza COVID-19 per l’esercizio dell’attività sportiva (i “Finanziamenti” o “Finanziamenti per liquidità”) dei Soggetti beneficiari, con il residuo della dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per l’anno 2020 dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e incrementata di ulteriori 13 milioni di euro per l’anno 2021 dall’articolo 10, comma 9, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e nei limiti e disponibilità della stessa.

Il presente Regolamento, vista la necessità di assicurare il sostegno alla liquidità del settore sportivo definisce i criteri e le modalità di gestione applicati dall’Istituto, in qualità di gestore del Comparto nella gestione delle richieste di concessione dei “contributi” e delle modalità di erogazione dei “contributi” concessi, a valere sul Comparto, su Finanziamenti, individuando ruoli e responsabilità e sistema di reporting.

Il Comparto è amministrato dall’Istituto per il Credito Sportivo (“Istituto” o “ICS”) in gestione separata attraverso il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali (“Comitato”), ai sensi della normativa di riferimento, esterna e interna, allo stesso applicabile.

Nei limiti delle disponibilità del Comparto i “contributi” sui Finanziamenti per liquidità a valere sul Comparto sono concessi, entro il 31/12/2021, salvo proroga del Quadro Temporaneo di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e dell’operatività del Comparto, ai Soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento fino al totale abbattimento degli interessi su tali Finanziamenti nei limiti indicati dal successivo art. 4.1.

1.1 Modello Organizzativo

L’Istituto al fine di gestire il Comparto nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, adotta il seguente modello organizzativo:

OWNER ATTIVITA’

PERIODICITA’ DI ESECUZIONE

DELL’ATTIVITA’

PRINCIPALI PROCESSI DI RIFERIMENTO

Comitato di Gestione dei Fondi Speciali

Stabilisce criteri e modalità di gestione del Comparto In base alle esigenze operative

Pianificazione strategica Gestione Fondi Speciali Approva il Sistema delle deleghe a valere sui Fondi

Speciali per la concessione e sospensione / revoca del contributo

In base alle esigenze operative

Monitora sull’applicazione dei criteri e modalità di

gestione del Comparto Trimestrale

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Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del fondo contributi in conto interessi di cui all’art. 14, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 - Rev. n° 05 del 12/07/2021 | 6

Fornisce un’informativa al Consiglio di

Amministrazione in merito all’attività svolta Semestrale

Direttore Generale

Da’ attuazione ai criteri e modalità di gestione del Comparto stabiliti dal Comitato definendo ruoli e responsabilità delle strutture interne alla Banca

Nel continuo

Sovrintende al processo di delega così come definito nel Sistema delle deleghe per le operazioni a valere sui Fondi Speciali e propone al Comitato eventuali aggiornamenti

In base alle esigenze operative

Rendiconta al Comitato sull’esercizio delle deleghe A fine misura

Servizio Gestione Fondi Speciali

Predispone la rendicontazione periodica sull’utilizzo

del Comparto Trimestrale

Gestione Fondi Speciali Cura gli adempimenti previsti in tema di

“amministrazione trasparente” Mensile

Monitora il corretto utilizzo da parte dei Soggetti

beneficiari degli incentivi assegnati Nel continuo Monitora i limiti di disponibilità del Comparto Nel continuo

Per ogni attività viene assicurata la conservazione degli atti e dei documenti relativi.

2 Requisiti per l’ottenimento del contributo e soggetti beneficiari

2.1 I “contributi” sui Finanziamenti, nei limiti delle disponibilità del Comparto ed a valere su esse, possono essere concessi esclusivamente ai Soggetti beneficiari che sono ammessi alla Garanzia del Comparto.

2.2 I “contributi” non possono essere concessi a Soggetti beneficiari qualificabili come imprese che si trovavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che risultavano in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché, al momento della concessione, non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza.

2.3 Ove prescritto dalla normativa di riferimento, la richiesta di ammissione al “contributo” dovrà essere completata dalla documentazione antimafia riferita al Soggetto beneficiario, che sarà eventualmente acquisita ai sensi e secondo le modalità di cui al D.lgs. 159/2011.

3 Procedimento per la concessione del contributo

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3.1 Presentazione richieste

3.1.1. La richiesta di “contributo” da parte del Soggetto beneficiario al soggetto finanziatore non può essere effettuata oltre la data di concessione del Finanziamento per il quale si richiede. Il Finanziamento è concesso dal soggetto finanziatore sulla base di una istruttoria e attenendosi a principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e secondo la propria autonoma valutazione. Le richieste di “contributo”

relative al Comparto devono essere successivamente formalizzate mediante l’allegato 1 che, unitamente all’allegato 2, viene trasmesso dal soggetto finanziatore al Gestore entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della delibera di concessione del Finanziamento.

3.1.2. Per i “contributi” sui Finanziamenti la verifica sul possesso dei requisiti soggettivi per la concessione dell’agevolazione sarà effettuata del soggetto finanziatore il quale a tal fine dovrà acquisire:

a) l’atto costituivo e lo statuto;

b) per le associazioni e società sportive dilettantistiche: evidenza dell’iscrizione al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o Sezione parallela CIP);

c) questionario compilato dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario per rendere possibile, fra l’altro, la verifica della congruità della misura agevolativa rispetto alla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, finalizzata a comprovare la rilevanza locale dell’attività svolta, potenzialmente non in grado di alterare la concorrenza tra gli Stati Membri e/o il mancato svolgimento di un’attività economica da parte del soggetto beneficiario dell’aiuto, sulla base del fac-simile di cui all’allegato 2;

d) parere tecnico favorevole del competente organo del CONI, completo della distribuzione di spesa, sul progetto definitivo o esecutivo relativo alle opere sportive oggetto del Finanziamento ai sensi della Legge 2 aprile 1968, n. 526 e s.m.i.;

e) Progetto definitivo/esecutivo completo, regolarmente vistato dall’Organo tecnico comunale, con gli estremi del permesso di costruire, (disegni, relazione tecnica, quadro economico di spesa, computo metrico-estimativo) e munito di ogni altra autorizzazione prevista dalla legislazione vigente dell’investimento relativo a impianto sportivo;

f) permesso di costruire o altro provvedimento autorizzativo comunale, ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica (da produrre almeno prima dell’inizio dei lavori);

g) titolo di disponibilità, per tutta la durata del mutuo, dell’impianto o dell’area sulla quale l’impianto sportivo verrà realizzato;

h) dichiarazione autocertificata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sulla base del fac-simile di cui all’allegato 2, da cui risulti:

i. che il Soggetto beneficiario o i propri comitati territoriali hanno subìto danni alla propria attività sportiva, direttamente o indirettamente, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 con quantificazione del relativo fabbisogno di liquidità;

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ii. che il Soggetto beneficiario non utilizzerà il finanziamento per estinguere o ridurre linee di credito a breve o per estinguere – parzialmente o totalmente – altri finanziamenti a medio lungo termine concessi dal soggetto finanziatore o da soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Comparto;

iii. il Fatturato riferito al bilancio/rendiconto 2019, regolarmente approvato, ai fini della quantificazione della quota del 25% del fatturato corrispondente al massimale del Finanziamento concedibile;

iv. per Finanziamento relativo a investimenti descrizione del programma d’investimenti e attestazione relativa ad acquisizione permessi, pareri e ogni altra autorizzazione relativa al progetto di investimento (da produrre prima dell’inizio dei lavori) e disponibilità dell’area/impianto dove viene realizzato l’investimento per tutta la durata del mutuo garantito;

v. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese;

vi. che il Soggetto beneficiario non ha subito sanzioni amministrative ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento di incentivazioni pubbliche, comunque denominate, ai sensi delle relative normative, ove applicabili, fra le quali il D.lgs. 231/2001 (s.m.i.), il D.lgs. 50/2016 (s.m.i.) e il D.lgs. 123/1998 (s.m.i.) e che non sussistono, a carico del Soggetto beneficiario, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 82 e ss. dello stesso decreto, con riferimento alla documentazione antimafia;

vii. che il Soggetto beneficiario non è incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;

viii. le altre agevolazioni pubbliche per liquidità ottenute;

ix. che il Soggetto beneficiario qualificabile come impresa non era in situazione di difficoltà1 al 31/12/2019 come indicato all’art. 2.2 del presente regolamento;

x. (per “contributi” concessi in regime di aiuto di Stato) che il Soggetto beneficiario non ha ottenuto aiuti riferibili alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 finale e s.m.i. che, sommati

1 In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 7 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1

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all’aiuto richiesto, porti al superamento dell’importo di € 1.800.000,00 come indicato all’art. 8.3 del presente regolamento).

3.2 Concessione del contributo

3.2.1. Il Comitato delibera sulle richieste di “contributo” secondo l’ordine cronologico di avvenuto perfezionamento e completamento della documentazione richiesta.

Il Comitato delega con apposito atto al personale del Gestore, tenendo conto delle esigenze organizzative e nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità a essi assegnati, le deliberazioni dei “contributi” a valere sul Comparto.

La concessione del “contributo” è disposta con apposito provvedimento di cui è data comunicazione al Soggetto beneficiario, parimenti è comunicato il mancato accoglimento della richiesta di “contributo”.

La concessione del “contributo”, a valere sulla dotazione del Comparto e nei limiti della dotazione stessa e della sua effettiva disponibilità, deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2021, salvo proroga del Quadro Temporaneo di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e dell’operatività del Comparto, ed avviene nella misura massima consentita e il “contributo” sarà successivamente erogato, entro tale limite, sulla base del tasso d’interesse risultante dal piano definitivo di rimborso del finanziamento ovvero di norma entro 20 (venti) giorni dalla acquisizione della documentazione relativa al tasso di interesse e al piano definitivo di rimborso del finanziamento.

Si applicano gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n.33/2013. L’elenco completo delle istanze di ammissione al “contributo” e dei relativi esiti è pubblicato sul sito del Gestore.

4 Importo del contributo

4.1 Il “contributo” su Finanziamenti è destinato sino al totale abbattimento degli interessi, di preammortamento e di ammortamento, nei limiti della dotazione disponibile del Comparto e del tasso d’interesse praticato dall’Istituto per il Credito Sportivo sui Finanziamenti di liquidità al momento della concessione del Finanziamento e comunque non superiore all’1,95% (unovirgolanovantacinquepercento). Al fine di poter quantificare il “contributo” spettante, il Soggetto beneficiario, per mezzo del soggetto finanziatore, dovrà far pervenire al Comparto, unitamente alla domanda di ammissione al “contributo”, l’indicazione degli estremi della delibera di concessione del Finanziamento e il relativo importo, durata, tasso di interesse ed inoltre, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di erogazione del Finanziamento assistito dal “contributo”, il piano definitivo di rimborso del Finanziamento erogato. Il

“contributo” così quantificato, in caso di piano d’ammortamento c.d. “alla francese”, sarà distribuito, per tutta la durata dell’ammortamento del Finanziamento, in quote annuali di eguale importo. La quota annuale di “contributo” sarà suddivisa per il numero delle rate di Finanziamento scadenti nell’anno e versata in ratei di eguale importo al soggetto finanziatore per il pagamento di ciascuna rata. In caso di piano d’ammortamento c.d. “all’italiana” il “contributo” spettante sarà erogato in ratei di importo pari alla quota interessi di ciascuna rata di ammortamento. Parimenti saranno quantificati ed erogati i ”contributi” relativi al periodo di preammortamento. Per esigenze legate alla corretta quantificazione degli impegni a valere sul Comparto

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in funzione della dotazione assegnata, il “contributo” versato al Soggetto beneficiario non potrà eccedere quello massimo inizialmente deliberato con riferimento al tasso definitivo del Finanziamento e nei limiti sopra evidenziati.

4.2 Il “contributo” non può essere ceduto, salvo espressa autorizzazione del Comitato nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti.

4.3 La concessione del “contributo” deve risultare da apposito provvedimento e le eventuali spese relative al “contributo” concesso, anche per tasse e imposte, saranno a carico del beneficiario.

5 Erogazione del contributo

5.1 L’erogazione del “contributo” concesso al Soggetto beneficiario avviene secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate in apposita convenzione stabilita dal Gestore, acclusa al presente Regolamento (allegato 4), a cui le Banche e i Soggetti beneficiari interessati dovranno obbligatoriamente aderire.

5.2 Qualora venga ridotto l’importo del mutuo o si accerti una minore spesa, il “contributo” verrà proporzionalmente ridotto. L’erogazione del “contributo” cessa in caso di estinzione anticipata del mutuo sul quale è concesso.

6 Sospensione, decadenza e revoca del contributo

6.1 Il “contributo”, salvo proroghe da parte del Comitato, viene revocato ove non si pervenga alla stipula del Finanziamento entro 120 (centoventi) giorni dalla concessione del “contributo” a valere sul Comparto.

Il Comitato si riserva di compiere in qualunque momento verifiche sul rispetto delle condizioni di concessione mediante richiesta di idonea documentazione o, anche, attraverso ispezioni all’impianto tramite dipendenti di “ICS” o altre persone dallo stesso incaricate.

Il Comitato - qualora il Soggetto beneficiario a seguito di controlli non si trovasse nelle condizioni previste dal provvedimento di concessione dei “contributi” – provvederà a sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto “contributo”.

Il “contributo” concesso può essere sospeso o revocato, eventualmente con effetto retroattivo, anche qualora il Soggetto beneficiario perda i requisiti per l’ottenimento del “contributo”, non rinnovi l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o Sezione parallela CIP, in caso di dichiarazioni mendaci del soggetto beneficiario di cui all’articolo 3.1.2 lett. h) del presente regolamento o in caso di utilizzo del Finanziamento per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso. Tra i requisiti che il mutuatario deve assicurare ci sono la diligente manutenzione dell’impianto, la destinazione dello stesso ad uso sportivo e la disponibilità dell’impianto per tutta la durata della corresponsione delle quote di

“contributo”.

La mancata ultimazione dei lavori finanziati entro 24 (ventiquattro) mesi dall’inizio dell’erogazione del mutuo è motivo di revoca del contributo, con effetto retroattivo, così come il mancato rilascio del parere del CONI sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato entro l’inizio dell’ammortamento del mutuo.

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6.2 In caso di sospensione del “contributo”, gli effetti saranno limitati al periodo di sospensione: l’eventuale ripristino del “contributo” stesso comporterà l’erogazione al Soggetto beneficiario delle quote contributive maturate dalla data di sospensione fino a quella di ripristino.

In ogni caso di revoca del “contributo” con effetto retroattivo, il Soggetto beneficiario dovrà provvedere alla immediata restituzione delle quote del “contributo” maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura prevista per legge, calcolati sino al giorno della restituzione.

6.3 Nel caso in cui il Finanziamento, al quale è connesso il “contributo”, sia collocato in sofferenza, si avrà la contestuale automatica decadenza del “contributo” concesso.

7 Procedimento di diniego della richiesta e di sospensione e revoca del contributo

7.1 Rilevati i motivi per non accogliere la richiesta di “contributo” o la circostanza che potrebbe dar luogo alla sospensione o alla revoca del “contributo” il Comitato comunica ai Soggetti richiedenti o beneficiari l’avvio del procedimento di diniego o sospensione o revoca del “contributo” assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L’Istituto, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

Entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di diniego, sospensione o revoca del

“contributo”, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato delibera, con provvedimento motivato, il diniego della richiesta ovvero la sospensione o la revoca del “contributo” ovvero l’archiviazione del procedimento, qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all’avvio dello stesso.

L’Istituto comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

8 Applicazione della disciplina degli aiuti di Stato

8.1 Qualora i “contributi” di cui al presente Regolamento siano suscettibili di costituire aiuti di Stato (siano cioè concessi a soggetti che svolgono attività economica e l’aiuto sia idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri) essi potranno essere concessi ai sensi e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato e in particolare della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e s.m.i.” cui si rinvia per tutto quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni. In ogni caso nulla di quanto previsto nelle disposizioni che seguono può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti della citata Comunicazione.

La presenza delle circostanze che possono determinare la natura di aiuto di Stato del “contributo”, sarà valuta caso per caso sulla base delle informazioni trasmesse dal richiedente, in conformità alle “Politiche sugli aiuti di Stato” emanate dal “Comitato” in linea con i princìpi enunciati nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01) del 19/7/2016.

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Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del fondo contributi in conto interessi di cui all’art. 14, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 - Rev. n° 05 del 12/07/2021 | 12

Gli aiuti non sono subordinati alla delocalizzazione dell’attività del beneficiario da un altro paese situato all'interno dello SEE verso il territorio italiano.

8.2 Ai sensi della Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) della Comunicazione C(2020) 1863 final e s.m.i. i

“contributi” sui Finanziamenti, quantificati secondo le metodologie di cui all’art. 4 del presente regolamento, saranno concessi subordinatamente all’autorizzazione del presente regime da parte della Commissione europea a seguito di notifica ai sensi dell’articolo 108 del TFUE.

8.3 L’importo complessivo degli aiuti che un’impresa può ricevere ai sensi della Sezione 3.1 non potrà superare 1.800.000 euro.

8.4 Gli aiuti di cui al presente regolamento, qualora concessi alle condizioni previste dal corrente punto 8, possono essere cumulati con gli altri aiuti di Stato alle condizioni stabilite dalle disposizioni europee pertinenti. previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final e s.m.i.

8.5 Qualora i “contributi” costituiscano aiuto di Stato, non possono essere concessi ai Soggetti beneficiari, che si trovavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n.

651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che risultavano in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (o in tal caso abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell’aiuto ai sensi della Comunicazione C(2020) 1863 final sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato) o aiuti per la ristrutturazione (o in tal caso non siano più soggette ad un piano ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti ai sensi della predetta Comunicazione).

8.6 Sono a carico dell'Istituto per il credito sportivo gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente regolamento.

9 Entrata in vigore e durata

Il presente regolamento entra in vigore il 12/07/2021 e sarà operativo fino al 31/12/2021 salvo proroga del Quadro Temporaneo di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e dell’operatività del Comparto.

ALLEGATI:

• Allegato 1: Modulo di richiesta del contributo da parte del soggetto finanziatore (finanziamento per liquidità)

• Allegato 2: Modulo di richiesta di agevolazione da parte del beneficiario finale (finanziamento per liquidità)

• Allegato 3: Politiche sugli aiuti di Stato: criteri di esclusione e regimi di esenzione

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Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del fondo contributi in conto interessi di cui all’art. 14, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 - Rev. n° 05 del 12/07/2021 | 13

• Allegato 4: Convenzione sulle modalità operative per l’erogazione dei contributi in conto interessi di cui al Comparto costituito sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23

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