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Azienda ULSS 9 - Scaligera

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Academic year: 2022

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Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236

UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO e GESTIONE LOGISTICA

ALLEGATO 1A - CAPITOLATO TECNICO

Il presente capitolato tecnico disciplina l'affidamento di un Servizio “GESTIONE ATTI GIUDIZIARI” comprendente la gestione documentale con elaborazione, stampa, imbustamento, postalizzazione, spedizione e ricevimento degli atti giudiziari e degli avvisi di ricevimento e rendicontazione all’Ulss 9 Scaligera come di seguito dettagliato:

Art. 1 – Quantità e caratteristiche tecnico qualitative obbligatorie La quantità complessiva stimata è di n. 7.000 atti giudiziari.

Le buste dovranno essere in f.to 23x11 a 3 finestre per atti giudiziari.

I tempi di lavorazione massimi, dalla data di invio dei file alla Ditta aggiudicatrice, fino alla data di consegna alle Poste Italiane delle comunicazioni da recapitare, vengono stabiliti in tre giorni lavorativi.

Il plico forfettario comprende:

- busta verde con una media di n. 3 fogli fronte retro A4 per busta;

- cartolina verde di avviso di ricevimento;

Tutto il materiale dovrà essere conforme alla Direttiva in materia e alle norme di sicurezza ed effettuato con prodotti omologati da Poste Italiane e pertanto dovrà essere indicato l’apposito codice di omologazione su ogni singola busta.

La base d'asta per il servizio di cui sopra è di € 110.000,00= (centodiecimila) oltre IVA.

Art. 2 – Modalità di esecuzione del servizio

Il Servizio di gestione atti giudiziari di cui sopra dovrà essere svolto con le seguenti modalità:

 acquisizione telematica da parte dell’appaltatore dei file contenenti i documenti da spedire in formato elettronico PDF, prodotti dalla Azienda Ulss 9 Scaligera;

 acquisizione dei destinatari e degli indirizzi trasmessi dall’Ulss 9 Scaligera su file Excel a tracciato fisso;

 elaborazione da parte dell’affidatario dei file per la predisposizione layout concordato con l’Azienda Ulss 9 Scaligera, contenente indirizzo di destinazione, logo dell’Ulss 9 e gli estremi della raccomandata;

 stampa, piega e imbustamento dell’atto giudiziario e del relativo avviso di ricevuta;

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Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236

 consegna a Poste Italiane per la spedizione di buste ed avvisi di ricevuta;

 consegna alla Azienda Ulss 9 Scaligera della ricevuta di Poste Italiane di presa in carico delle buste e degli avvisi di ritorno per permettere la verifica da parte della stazione appaltante del rispetto dei tempi del servizio concordati;

 consegna Azienda Ulss 9 Scaligera, dei file in PDF con immagini dei documenti stampati ed inviati ai destinatari;

 predisposizione da parte dell’affidatario di un file report in formato Excel contenente i dati di rintracciabilità di ogni singolo atto giudiziario, compreso il numero dell’atto, dell’avviso di ritorno, la distinta postale ed i risultati di recapito;

 predisposizione da parte dell’affidatario della scansione cartoline (Scansione CAD e CAN);

 consegna materiale degli avvisi di ricevimento cartacei di ritorno, ordinati in modo da poterli rintracciare per singola posizione.

Art. 3 – Durata del servizio

Il servizio di cui sopra dovrà essere svolto nell'arco di 2 (due) anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Art. 4 – Aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio, sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore della ditta che avrà presentato il servizio rispondente alle caratteristiche tecniche previste all'art. 1.

Art. 5 – Stipula del contratto

Il contratto relativo al servizio di cui all’oggetto, costituito dagli elaborati di gara, dall’offerta della ditta aggiudicataria e dall’atto di affidamento si considererà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, a seguito dell’invio da parte della ditta aggiudicataria, di documentazione così come previsto dall’art. 32 e 33 del D. Lgs. n.

50/2016 e s.m.i..

La ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, dovrà costituire a favore dell'Azienda Ulss n. 9, entro 15 giorni dalla richiesta, un deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% e nei modi previsti dall'art.

103 del D. Lgs 50/2016.

In caso di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria queste dovranno avere una validità superiore di almeno due mesi rispetto alla data fissata per la scadenza di garanzia delle apparecchiature fornite ed essere esigibile a semplice richiesta dell'Azienda Ulss. Tale condizione dovrà essere espressamente indicata.

L'importo della garanzia può essere ridotto nelle corrispondenti percentuali previste all'art.

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93 c. 7, nel qual caso la ditta dovrà produrre copia conforme delle relative certificazioni.

Art. 6 – Corrispettivo e pagamento

Il corrispettivo del contratto di affidamento del servizio di gestione degli atti giudiziari dell'Ulss è determinato dal valore dell'aggiudicazione definitiva oltre a IVA se in quanto dovuta.

Il prezzo si intende comprensivo di tutte le obbligazioni e gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal presente capitolato.

La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire a completamento delle attività previste per ogni stock di spedizione.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di regolare accertamento della prestazione da parte del direttore dell’esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura. Il pagamento sarà subordinato all’accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC), nonché del parere favorevole da parte del Responsabile della Direzione Amministrativa Territoriale o suo delegato.

Questa Azienda Sanitaria potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Questa Azienda Sanitaria si riserva di fornire alla ditta aggiudicataria indicazioni relative alla corretta fatturazione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. 7 – Penali e risoluzione del contratto

Il ritardato invio della spedizione, rispetto al numero o parte dei destinatari comunicati dalla Ulss 9 Scaligera, comporterà una trattenuta pari al costo unitario del servizio non effettuato o effettuato in ritardo, fatte salve situazioni particolari concordate con la stazione appaltante.

Per il mancato invio la penale viene stabilita pari al doppio del costo unitario del servizio non effettuato.

L’Ulss potrà procedere all’immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti:

- nel caso che le penali applicate superino il valore il 10% del contratto.

- in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti il servizio non conforme;

- per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;

- nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;

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- per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Azienda Sanitaria, - per motivi di pubblico interesse,

- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

Art. 8 – Trattamento dati personali

I servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, ancorché gestiti dalla Società Aggiudicataria per conto dell’Azienda Ulss n. 9 Scaligera, sono servizi la cui titolarità resta in capo all’Azienda Ulss n. 9 Scaligera.

La divulgazione pubblica di informazioni, di dati e relativa alle attività svolte è riservata, nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., all’Azienda ULSS n. 9 Scaligera.

Art. 9 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’esecuzione del contratto, foro competente sarà quello di Verona.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di accedere ai pagamenti relativi al presente appalto l’appaltatore dovrà impegnarsi ad indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i..

L’appaltatore dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., in particolare quelli di cui all’articolo 3 della suddetta Legge n. 136/2010.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della propria Provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.

L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere oltre ai contratti di subappalto anche i subcontratti per le verifiche di cui all’art. 3, comma 9 della legge 13/8/2010 n. 136.

Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto conseguente al presente appalto si intenderà risolto ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

Il CIG relativo al presente appalto è 8250441F48.

Art. 11 – Norme finali

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti e/o quesiti sulle norme della presente lettera

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d’invito saranno riscontrati tramite il Portale SINTEL

Il termine per sottoporre le richieste di chiarimenti e/o quesiti è fissato sul portale SINTEL.

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