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Via XXIV Maggio, Roma - Tel Fax

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D.L. 137/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” (Ristori)

TITOLO I

Sostegno alle imprese e all'economia Art. 1 (Contributo a fondo

perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

Si riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA “attiva” e svolgono come attività “prevalente” una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:

49.32.10 - Trasporto con taxi (100,00%)

49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (100,00%)

49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano (200,00%)

55.10.00 - Alberghi (150,00%) 55.20.10 - Villaggi turistici (150,00%) 55.20.20 - Ostelli della gioventù (150,00%) 55.20.30 - Rifugi di montagna (150,00%)

55.20.40 - Colonie marine e montane (150,00%)

55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (150,00%)

55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (150,00%) 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (150,00%)

55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (150,00%)

56.10.11 - Ristorazione con somministrazione (200,00%)

56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (200,00%) 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie (150,00%)

56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti (150,00%) 56.10.42 - Ristorazione ambulante (200,00%)

56.10.50 - Ristorazione su treni e navi (200,00%) 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting (200,00%) 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina (150,00%)

59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (200,00%)

59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica (200,00%)

74.90.94 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport (200,00%)

77.39.94 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (200,00%)

79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento (200,00%)

79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca (200,00%)

79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (200,00%) 82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere (200,00%)

85.52.09 - Altra formazione culturale (200,00%)

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90.01.01 - Attività nel campo della recitazione (200,00%) 90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche (200,00%)

90.02.01 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (200,00%)

90.02.09 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (200,00%)

90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie (200,00%)

90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (200%)

92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse(200,00%) 93.11.10 - Gestione di stadi (200,00%)

93.11.20 - Gestione di piscine (200,00%)

93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti (200,00%) 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca (200,00%) 93.12.00 - Attività di club sportivi (200,00%)

93.13.00 - Gestione di palestre (200,00%)

93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi (200,00%)

93.19.99 - Altre attività sportive nca (200,00%)

93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici (200,00%) 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili (400,00%) 93.29.30 - Sale giochi e biliardi (200,00%)

93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (200,00%) 94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (200,00%)

94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca (200,00%) 96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (200,00%)

96.04.20 - Stabilimenti termali (200,00%)

96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie (200,00%)

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).

Spetta altresì in assenza dei requisiti di fatturato ai medesimi soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°

gennaio 2019.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 e ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Per i soggetti che hanno già beneficiato dell’analogo contributo di cui all'art.

25 del D.L. 34/2020 (Rilancio) il contributo è corrisposto in automatico dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non ne hanno già beneficiato, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza mediante la procedura web e il

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Entrate del 10 giugno 2020 nei termini e secondo le modalità stabiliti con successivo provvedimento direttoriale.

L'ammontare del contributo è determinato, a seconda dei casi:

a) come quota del contributo già erogato;

b) come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 25 del D.L. 34/2020.

Le predette quote sono differenziate per settore economico secondo le percentuali indicate a fianco di ciascun codice ATECO.

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00, con un minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Art. 5 (Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)

Si dispone:

- l’incremento del “Fondo” di cui all’art. 89 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) destinato a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo;

- l’incremento del Fondo di cui agli artt. 182 e 281 del D.L. 34/2020 (Rilancio) rispettivamente destinati a sostenere; agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici; librerie, filiera dell'editoria, musei e altri istituti e luoghi della cultura.

Si estendono per i soli titoli relativi agli spettacoli dal vivo le disposizioni in materia di rimborso di cui all'art. 88, co. 1 e 2 del D.L. 18/2020 a decorrere dal 25 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021.

Si estende la possibilità di richiedere il “Bonus Vacanze” (una tantum) per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast di cui all’art. 176 del D.L. 34/2020 (Rilancio), prevedendone l’utilizzabilità fino al 30 giugno 2021 per domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

Art. 7 (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

Si riconoscono contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

La platea dei beneficiari e i criteri di accesso saranno definiti con successivo Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L’attuazione della misura è comunque demandata all'Agenzia delle Entrate.

Art. 8 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

Si riconosce alle imprese operanti nei medesimi settori ATECO presi in considerazione per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 - indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta 2019 - il credito d'imposta di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020 (Rilancio) con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Art. 9 (Cancellazione della seconda rata IMU)

In relazione agli immobili (e alle relative pertinenze) in cui si esercitano le attività ATECO prese in considerazione dall’art. 1 e a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, si dispone l’abolizione del versamento anche della seconda rata dell’IMU, in scadenza il 16 dicembre 2020, in aggiunta a quella già stabilita per la prima rata dall’art. 78 del D.L. 104/2020.

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Art. 10 (Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

Si dispone la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per la presentazione del Modello 770 da parte dei sostituti d'imposta relativa all'anno 2019.

TITOLO II

Disposizioni in materia di lavoro Art. 12 (Nuovi trattamenti di

Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.

Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

Ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 si riconosce la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020) per una durata massima di 6 settimane.

Si chiarisce che i periodi di integrazione già richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del D.L. 104/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati alle predette 6 settimane.

Le 6 settimane sono riconosciute:

- ai datori di lavoro ai quali sia stato già “interamente autorizzato” l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'art. 1, co. 2, del D.L. 104/2020, decorso il periodo autorizzato;

- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020;

Si richiede comunque il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Non si richiede il contributo addizionale ai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, ai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 e ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

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In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre 2020.

Ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedono i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per le 6 settimane (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Ai datori di lavoro privati che richiedono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 3, del D.L. 104/2020, si riconosce comunque la possibilità di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

Si preclude, fino al 31 gennaio 2021, l'avvio delle procedure di mobilità, di licenziamento per esigenze tecnico-produttive ed organizzative, nonché di riduzione del personale (artt. 4, 5 e 24, Legge 223/1991) con conseguente sospensione, fino alla stessa data, delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e fatte comunque salve le ipotesi in cui il personale interessato sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto.

Sempre fino al 31 gennaio 2021 e indipendentemente dal numero dei dipendenti, si preclude al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e, conseguentemente, si dispone la sospensione delle procedure in corso.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano:

- ai licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa o conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;

- ai casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a cui è comunque riconosciuta la NASpI);

- ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione (nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso).

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Art. 13 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori

economici interessati dalle nuove misure restrittive)

Ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO contemplati per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I dati identificativi dei beneficiari verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentirne il riconoscimento ai fini della sospensione.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dovranno comunque essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Art. 15 (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, già beneficiari dell'indennità di 1000 euro di cui all'art. 9 del D.L. 104/2020 si riconosce l’erogazione di una ulteriore indennità “una tantum”.

Si riconosce la medesima indennità di 1000 euro:

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo (sempre che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente o NASPI al 29 ottobre 2020);

- ad altre categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e rispettino le condizioni previste dalla norma (lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti;

lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali; Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello

spettacolo);

Le nuove indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il REM, non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda da presentare entro il 30 novembre 2020.

Decorsi 15 giorni dal 29 ottobre 2020 si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'art. 9 del D.L. 104/2020.

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Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461 Art. 16 (Esonero contributivo

a favore delle filiere agricole, della pesca e

dell'acquacoltura)

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione quindi dei premi e contributi dovuti all'INAIL) per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

TITOLO III

Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti Art. 21 (Misure per la

didattica digitale integrata)

Si incrementa la dotazione del “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” (art. 1, co. 62, Legge 107/2015) per consentire l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete, consentendo alle istituzioni scolastiche di provvedere agli acquisti tramite convenzioni-quadro o al MePA e, ove non possibile, anche in deroga al Codice dei contratti pubblici.

Art. 22 (Scuole e misure per la famiglia)

Si modifica il comma 1 dell’art. 21-bis (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici) del D.L. 104/2020 al fine di estendere:

- il “Lavoro Agile”, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di anni “sedici”, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico;

- il congedo straordinario indennizzato all’ipotesi della “sospensione dell'attività didattica” in presenza del figlio convivente minore di anni 14 (in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, ai genitori non si riconosce alcuna indennità o contribuzione figurativa, fermo restando il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro).

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