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DELIBERAZIONE N. 2/36 DEL

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Academic year: 2022

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Oggetto: Impianto fotovoltaico costituito da due campi “Carbonia_AGR1” e

“Carbonia_AGR2” della potenza complessiva di 15,94 MWp. Proponente: Green City Italia S.r.l. Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Green City Italia s.r.l. (di seguito proponente) ha presentato in data 19.5.2020 (Prot. D.G.A. n. 9984, 9985, 9986 e 9987 di pari data), presso il Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (Servizio V.I.A.), l'istanza di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per l'intervento “Impianto Fotovoltaico costituito da due campi

“Carbonia_AGR1” e “Carbonia_AGR2” della potenza complessiva di 15,94 MWp”, ascrivibile alla categoria di cui al punto 2, lettera b) “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza superiore a 1 MW” dell'Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017.

La proposta progettuale, il cui costo è di euro 11.248.235,44, è relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra del tipo grid-connected, avente potenza complessiva di 15,94 MWp in località “Su Campu sa Domu”, in comune di Carbonia. L'area è classificata nel P.U.C. del comune zona agricola E5 (Aree marginali per le attività agricole circa 14 ettari) e marginalmente E2ab (Aree di primaria importanza agr.produttiva circa 0,8 ettari), confinante con la zona D1 (Piano insediamenti produttivi a carattere industriale). Il progetto prevede l'installazione di 38.880 moduli in silicio monocristallino con tecnologia PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) da 410 Wp collocati su strutture modulari di supporto fisse che non prevedono spazi tra le file (sistema PEG). L'impianto sarà allacciato alla rete elettrica nazionale tramite realizzazione di un cavidotto MT a 15 kV in parte aereo (1.707 metri) ed in parte interrato (1.150 metri) che collegherà in antenna la cabina di consegna ubicata in sito alla Cabina Primaria AT/MT “CP SERBARIU” di E-Distribuzione S.p.A.

L'Assessore prosegue riferendo che durante l'iter del procedimento sono pervenuti i pareri/contributi istruttori sotto illustrati:

1. il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, con la nota prot. n. 8650 del 9.7.2020 (prot. D.G.A. n. 13665 del 13.7.2020), ha comunicato che “dall'analisi della documentazione si è constatato che le opere previste in progetto non rientrano nel perimetro del comprensorio

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irriguo di bonifica e non risultano interferenti in alcun modo con manufatti o aree di competenza di questo Ente”;

2. la Direzione Territoriale Produzione Cagliari di R.F.I. S.p.A., con la nota prot. n. 1051 del 17.7.2020 (prot. D.G.A. n. 14281 del 21.7.2020), ha comunicato che “esprime un preventivo parere favorevole all'intervento in oggetto, subordinato alla eventuale successiva e definitiva autorizzazione, una volta acquisito il progetto esecutivo dell'opera, nel rispetto delle vigenti normative e procedure interne di R.F.I. S.p.A.

Si precisa inoltre, per maggiore informazione, che l'area individuata catastalmente al foglio 23 particella 408 presso il catasto terreni del Comune di Carbonia, interessata dall'attraversamento dell'impianto in parola e di proprietà di questa scrivente società, è stata concessa in comodato d'uso gratuito al Comune di Carbonia (rep. n. 3/2007 del 6.2.2007 rubrica atti privati di R.F.I. S.p.A.)”;

3. il Servizio dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias del C.F.V.A., con la nota prot. n. 46057 del 9.7.2020 (prot. D.G.A. n. 13494 di pari data) ha comunicato che “l'area interessata dalle opere ed infrastrutture connesse non è sottoposta a vincoli di competenza del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Qualora nell'esecuzione dei lavori, se assentiti, si presentasse la necessità di procedere al taglio e/o eradicazione di piante di sughera, ancorché isolate e in qualsiasi fase di sviluppo, tutelate dalla L.R. n. 4/1994, sarà cura della società inoltrare apposita richiesta a questo Servizio”;

4. l'Ente Acque della Sardegna con la nota n. 13939 del 31.7.2020 (prot. D.G.A. n. 15375 del 3.8.2020) ha comunicato che “l'intervento in oggetto non interseca opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale gestito dall'Enas”;

5. la Soprintendenza A.B.A.P. per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con la nota prot. n. 22229 del 5.8.2020 (prot. D.G.A. n. 15693 di pari data), dopo aver comunicato la presenza, nell'intorno dell'area di intervento, dei seguenti beni archeologici:

5.1 area archeologica di Monte Sirai, dichiarata di particolare interesse culturale ai sensi degli artt. 1, 3 e 21 della legge n. 1089/1939, con D.M. del 15.9.1979 e del 27.6.1992;

5.2 il nuraghe Sirai, dichiarato di particolare interesse culturale ai sensi degli artt. 1, 3 e 21 della legge n. 1089/1939, con D.M. del 16.4.1984;

5.3 l'insediamento punico-romano di Sa Lindiri Durci (area P.I.P.), dichiarato di interesse

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archeologico ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004, con D.D.R. n. 4 del 12.1.2012;

5.4 il santuario di Su Campu e Sa Domu, dichiarato di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004, con D.D.R. n. 6 del 15.1.2015;

5.5 la strada romana di Su Campu e Sa Domu, dichiarata di interesse archeologico con D.

D.R. n. 17 del 11.2.2015;

e dei seguenti “vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi all'individuazione di beni archeologici”:

5.6 è all'interno di una zona classificata a potenziale interesse archeologico del P.U.C. di Carbonia;

5.7 è in stretta prossimità dal perimetro a tutela integrale e condizionata denominato

“Comprensorio di Monte Sirai” del P.U.C. di Carbonia (rispettivamente a circa 20 metri dal primo e tangente al secondo), interessato da ricerche scientifiche e da notevoli interventi di valorizzazione, al cui interno sono compresi i nuraghi Piliu, Terra Niedda, Nuraxeddu, l'insediamento di Monte Sirai, il complesso insediativo del Nuraghe Sirai e la strada romana di Su Campu e Sa Domu;

5.8 è a circa 1.200 metri dall'insediamento punico-romano di Sa Lindiri Durci (area P.I.P.);

5.9 è a circa 340 metri dal santuario di Su Campu e Sa Domu;

5.10 la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio di Tutela del Paesaggio delle Province di Cagliari e Oristano, con la nota prot. n. 6615 del 21.11.2001, ha dichiarato la sussistenza di vincolo paesistico come loc. Nuraxeddu, seppure non ha provveduto alla delimitazione;

5.11 in questa area è in corso l'iter procedurale per il completamento delle lettere m) che sono state perimetrate e sono state oggetto di validazione da parte del comitato tecnico per la revisione del P.P.R. composto da Mi.B.A.C.T. e Regione;

5.12 l'area in oggetto ricade all'interno del Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna, in prossimità di alcuni medaus, e occupa anche aree agricole di pregio ancora caratterizzate da un elevato tasso di naturalità;

ha comunicato che: "Esaminati gli elaborati progettuali, si evince che l'area

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dell'intervento si colloca all'interno di una zona classificata a potenziale interesse archeologico del P.U.C. di Carbonia sulla base di ricerche di archivio e territoriali che, in sede di copianificazione per l'adeguamento al P.P.R., avevano evidenziato l'incidenza di rinvenimenti di siti e reperti archeologici.

Si evidenzia che la disciplina cautelativa per tutta l'area a potenziale interesse archeologico prevede il preventivo e obbligatorio parere di questa Soprintendenza per gli interventi che abbiano incidenza nel sottosuolo, come nel caso di quelli del progetto in parola.

Si evidenzia che la forte prossimità ai succitati beni archeologici, conduce a qualificare come alto il rischio di esposizione alle conseguenze derivanti dall'art. 28 del D.Lgs. n.

42/2004 e s.m.i., con conseguenti eventuali aggravi dei costi, rallentamenti, eventuali imposizioni di varianti anche sostanziali, impossibilità di realizzare l'opera, ecc.

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, in considerazione del fatto che l'area interessata dal progetto insiste all'interno del su descritto paesaggio archeologico, testimoniante, per quel tratto dell'entroterra sulcitano, l'ininterrotta frequentazione storica dall'età nuragica a quella romana con finalità riconducibile allo sfruttamento delle risorse agricole e minerarie, si ritiene necessario la sottoposizione del progetto alla procedura di V.I.A.";

6. il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna meridionale, con la nota prot. n. 34876 del 10.9.2020 (prot. D.G.A. n. 17671 del 11.9.2020), ha comunicato che: “Relativamente all'area dell'impianto (area in cui si precede la localizzazione dei panelli fotovoltaici), si evidenzia che la stessa ricade al limite della fascia dei 150 metri dal Riu Gutturu Nieddu (vincolo paesaggistico ex art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004). Tale fascia di rispetto è definita dalla Delib.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011, Allegato B, come area potenzialmente non idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra. Pertanto appare opportuno che non si preveda l'installazione di pannelli, o di altre opere collegate all'impianto entro tale fascia di rispetto.

Esclusa la fascia di rispetto dei 150 metri dal Riu Gutturu Nieddu si rappresenta che l'intervento non ricade in aree paesaggisticamente vincolate ai sensi della seconda parte del D.Lgs. n. 42/2004.

Pertanto, per quanto di competenza di questo servizio, non si evincono particolari elementi ostativi alla realizzazione dell'opera, tuttavia, considerato che in adiacenza all'impianto è

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prevista la localizzazione di un ulteriore campo fotovoltaico, proposto dalla stessa Green City Italia s.r.l. e denominato ZI, si rappresenta la necessità di studiare gli effetti cumulativi dei due impianti e prevedere opportune misure di mitigazione complessive.

Inoltre si rappresenta come la prossimità dell'area a elementi di valore archeologico o storico culturale, benché al momento questi non generino areali vincolati come beni paesaggistici, determini un livello di attenzione nella progettazione e il rispetto di eventuali osservazioni rappresentate dalla competente Sovrintendenza relativamente ai citati valori archeologici.

Relativamente all'area individuata per la realizzazione della cabina primaria e delle relative opere connesse, si fa presente che questa ricade all'interno del perimetro di tutela condizionata del Bene Storico Culturale, copianificato ai sensi dell'art. 49 delle N.T.A. del P.P.

R., individuato con codice univoco BI221 e denominato Grande Miniera. Il P.P.R. classifica l'area, inserita in contesto urbanizzato, come area mineraria dismessa. In sede di autorizzazione paesaggistica l'ufficio tutela valuterà la compatibilità dell'intervento rispetto alla norma citata e l'inserimento della cabina e delle opere connesse nel contesto”.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio V.I.A., esaminata la documentazione agli atti e preso atto dei pareri pervenuti, ha concluso l'istruttoria evidenziando che non è possibile escludere impatti ambientali negativi e significativi per l'intervento in esame, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1. il sito prescelto per l'ubicazione dell'impianto fotovoltaico si trova in prossimità di diversi beni archeologici, e pertanto, come comunicato dalla Soprintendenza con la nota prot. n. 22229 del 5.8.2020 “la forte prossimità ai succitati beni archeologici conduce a qualificare come alto il rischio di esposizione alle conseguenze derivanti dall'art. 28 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con conseguenti eventuali aggravi dei costi, rallentamenti, eventuali imposizioni di varianti anche sostanziali, impossibilità di realizzare l'opera, ecc. in considerazione del fatto che l'area interessata dal progetto insiste all'interno del su descritto paesaggio archeologico, testimoniante, per quel tratto dell'entroterra sulcitano, l'ininterrotta frequentazione storica dall'età nuragica a quella romana con finalità riconducibile allo sfruttamento delle risorse agricole e minerarie, si ritiene necessario la sottoposizione del progetto alla procedura di VIA”;

2. in adiacenza all'impianto è prevista la localizzazione di un altro campo fotovoltaico, proposto dalla stessa Green City Italia s.r.l. e denominato “Carbonia ZI”, e, pertanto, è necessario

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analizzare gli effetti cumulativi dei due impianti, e valutare la necessità di adeguate misure di mitigazione/compensazione predisposte/stimate sulla base degli impatti complessivi;

3. gli interventi relativi alle opere di connessione ricadono all'interno del perimetro di tutela condizionata del Bene Storico Culturale denominato “Grande Miniera”, come comunicato dal Servizio tutela paesaggio per la Sardegna meridionale con la nota prot. n. 34876 del 10.9.2020;

4. l'area di intervento, attualmente classificata nel P.U.C. di Carbonia quale area agricola E5 e in minima parte E2a, interessa un rimboschimento produttivo e nella parte settentrionale copertura arbustiva ascrivibile a macchia mediterranea e a gariga con presenza potenziale di specie endemiche; la realizzazione dell'impianto determinerà la perdita della copertura vegetale attualmente presente, la modificazione dell'attuale uso del suolo, nonché la potenziale perdita di biodiversità;

5. l'installazione dei pannelli fotovoltaici può provocare su suolo e sottosuolo impatti non esaminati nello Studio Preliminare Ambientale sia in fase di cantiere, per la presenza di roccia affiorante nella parte settentrionale dell'area di progetto, sia in fase di esercizio, in quanto il sistema modulare PEG di posizionamento dei pannelli, caratterizzato da grandi superfici continue di pannelli con altezza massima rispetto al suolo di circa 1 metro, impedendo il naturale irraggiamento solare, limitando l'apporto delle acque meteoriche a terra e modificando lo scambio termico, potrebbe a lungo termine alterare le caratteristiche fisico- chimiche del suolo, nonché indurre modificazioni dell'equilibrio idrogeologico dell'area. Impatti di analoga natura sono riscontrabili anche nel progetto di realizzazione dell'impianto “Carbonia ZI“ proposto dalla medesima Società nell'area adiacente, non analizzati in maniera cumulativa;

6. per quanto illustrato nei punti precedenti non è possibile escludere che gli effetti diretti e indiretti e/o cumulativi dell'intervento possano comportare rilevanti impatti negativi in particolare sul patrimonio storico-culturale, nonché sulla componente suolo, sulla vegetazione e sulla biodiversità.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce, quindi, che il Servizio V.I.A., evidenziato quanto sopra, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per la comprensione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'intervento e per l'individuazione dei potenziali impatti, ha concluso l'istruttoria con la proposta di assoggettare alla procedura di V.I.A. l'intervento in questione, in quanto soltanto lo Studio di impatto ambientale (S.I.A.), consente di individuare e valutare più

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approfonditamente l'entità degli impatti potenziali, l'analisi di alternative progettuali orientate alla minimizzazione di tali impatti, nonché indicare le opportune misure di mitigazione e di compensazione di quelli residui.

Lo S.I.A, oltre che esaminare in maniera puntuale e approfondita le criticità sopra rilevate, dovrà:

- essere accompagnato dagli elaborati del progetto, così come definito dall'art. 5, comma 1, lett.

g) del D.Lgs. n. 152/2006;

- contenere l'analisi costi-benefici, sulla base della quale il proponente, tenuto conto delle esigenze/prestazioni da soddisfare/fornire, ha individuato, tra più alternative (tra cui

“l'alternativa zero”), la soluzione proposta;

- contemplare l'esame di soluzioni alternative, compresa l'alternativa 0 (non intervento), localizzative e/o tecnologiche, anche con riferimento alla prevista linea di connessione aerea, tali da escludere o da rendere non significativo l'impatto nei confronti delle componenti suolo, vegetazione, patrimonio storico culturale;

- considerato che in adiacenza all'impianto è prevista la localizzazione di un altro campo fotovoltaico, proposto dalla stessa Green City Italia s.r.l., analizzare gli effetti cumulativi dei due impianti, e valutare la necessità di adeguate misure di mitigazione/compensazione predisposte/stimate sulla base degli impatti complessivi; approfondire la necessità di predisporre adeguate opere di intercettazione, raccolta e allontanamento delle acque meteoriche zenitali;

- approfondire la valutazione degli impatti sulla componente suolo nella fase di esercizio dell'impianto e degli effetti diretti, indiretti, cumulativi, a breve e lungo termine, reversibili e irreversibili potenzialmente indotti sulle componenti floristiche e faunistiche e sugli equilibri naturali degli ecosistemi; individuare opportune misure di mitigazione e/o compensazione;

- approfondire la valutazione dell'impatto sul paesaggio archeologico (cui vanno aggiunti la strada romana e il santuario di Su Campu e Sa Domu) attraverso ulteriori fotosimulazioni effettuate da tutti i siti archeologici elencati, nonché da punti di vista privilegiati ed edificato storico diffuso (vedi nota Soprintendenza);

- includere lo Studio previsionale di impatto acustico, il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo e il Progetto di monitoraggio delle componenti/matrici ambientali (P.M.A.).

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Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio V.I.A.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

di sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A., per le motivazioni esposte in premessa, il progetto denominato “Impianto Fotovoltaico costituito da due campi “Carbonia_AGR1” e “Carbonia_AGR2”

della potenza complessiva di 15,94 MWp”, proposto dalla società Green City Italia s.r.l.

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto Alessandra Zedda

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