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REPUBBLICA ITALIANA UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA. Provincia di Ravenna OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE

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REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Provincia di Ravenna

Rep. n.

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA BASSA ROMAGNA – LOTTO ___ - FORNITURA DI ____________________ - CIG: ___________.

Il giorno _______ del mese di _______ dell'anno duemilaventidue, in Lugo, nella Sede dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, avanti a me Dott. Marco Mordenti, Segretario Generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, autorizzato a rogare contratti nell'esclusivo interesse dell’Unione ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 sono comparsi:

- la Dott.ssa Paola Neri nata a Faenza (RA) il 18/05/1965, la quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente Comandante del Servizio Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, a quanto appresso autorizzata dal Decreto del Presidente dell'Unione n. ____ del ________, in esecuzione della delibera di G.U. n. 2 del 13/01/2022 e della determina dell’Unione n. ______ del ____________ - a nome e per conto del UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (C.F. – P.IVA 02291370399);

E

(2)

- Il Sig. ____________ nato a _________________ il _____________ il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico e

Legale Rappresentante della

__________________________________________________________

con sede a __________________________ (C.F – P.I.

__________________);

PREMESSO:

- che con delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n.

2 del 13/01/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.

50/2016, il progetto relativo alla conclusione dell’accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di vestiario, calzature ed accessori per il personale del Corpo di Polizia Locale della Bassa Romagna, costituito dai seguenti allegati:

- Allegato “1” - Capitolato d’oneri e relativi allegati:

• “A” DGR 1557-2021 Uniformi e gradi P.L. E;

• “B” Schede tecniche accessori;

• “C” Lotto 1 vestiario – prezzi unitari;

• “D” Lotto 2 accessori – prezzi unitari;

• “E” Lotto 3 calzature – prezzi unitari;

- Allegato “2” - Relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento;

per un importo massimo stimato di € 172.131,15 + IVA 22 % per il periodo dal 01/03/2022 al 31/12/2024, così articolato:

• lotto 1 Vestiario per il personale del Corpo di Polizia Locale della Bassa Romagna € 120.000,00 + IVA di legge;

(3)

• lotto 2 Accessori per il personale del Corpo di Polizia Locale della Bassa Romagna € 25.000,00 + IVA di legge;

• lotto 3 Calzature per il personale del Corpo di Polizia Locale della Bassa Romagna € 27.131,15 + IVA di legge;

- che, in esecuzione di quanto sopra, con determina n. ______ del _________ è stato disposto di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, secondo quanto disposto con la suddetta delibera di G.U.

n. 2 del 13/01/2022 mediante gara con procedura aperta telematica finalizzata alla conclusione di accordo quadro con un unico operatore per ogni lotto ai sensi dell’art. 54 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite la piattaforma SATER, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior criterio qualità - prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per un importo massimo a base di gara pari ad € 172.131,15 + IVA di legge, approvando contestualmente il disciplinare di gara e relativi allegati (istanza di partecipazione, schema di contratto);

- che con bando dell’Unione prot. n. ________ del _________ venne indetta per il giorno __________ la prima seduta pubblica virtuale della gara con procedura aperta per l’affidamento delle prestazioni in oggetto;

- che con determina dell’Unione n. ________ del __________è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dell’accordo quadro della fornitura in oggetto come segue:

• Lotto 1 – fornitura di vestiario: ditta

_____________________________, con sede a

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_________________________ che ha offerto un ribasso del ___% da applicare ai prezzi unitari indicati nell’allegato “C” del progetto sopra richiamato;

• Lotto 2 – fornitura di accessori: ditta ________________________________________, con sede a ________________________________ che ha offerto un ribasso del ___% da applicare ai prezzi unitari indicati nell’allegato “D” del progetto sopra richiamato;

• Lotto 3 – fornitura di calzature: ditta_________________________, con sede a _____________________________________ che ha offerto un ribasso del ___% da applicare ai prezzi unitari indicati nell’allegato “E” del progetto sopra richiamato;

- che ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per la fornitura in oggetto non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’affidatario, ne consegue, pertanto, l’inesistenza dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), come previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

- che ai sensi della L. n. 266/2002, del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., nonchè della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n.

230/segr. del 12.7.2005, l’Unione ha verificato - relativamente alla ditta aggiudicataria _____________________________ – la regolarità contributiva, così come risulta dal D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità contributiva con scadenza il __________;

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– che trattandosi di prestazioni di importo inferiore ad € 150.000,00 non è prevista l’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. n.

159/2011;

- che al finanziamento della fornitura si provvederà con entrate proprie dell’Ente;

- che occorre formalizzare l'aggiudicazione dell'accordo quadro con regolare contratto;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte integrante del presente atto, fra le parti come sopra specificate, della cui identità e piena capacità io Segretario Generale dell’Unione sono personalmente certo e che col mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna affida alla Ditta ____________________________________________– che accetta e si impegna - la fornitura di ______________ per il personale del Corpo di Polizia Locale - Lotto ____, alle condizioni tutte previste dal capitolato approvato con delibera di G.U. n. 2 del 13/01/2022 che si conserva controfirmato nel fascicolo del contratto e si intende parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato.

ART. 3 - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI FORNITURA

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L’Accordo quadro ha per oggetto l’affidamento della fornitura di ____________________ (lotto ___ ), per il personale di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

I prodotti oggetto di fornitura devono essere perfettamente conformi al Regolamento Regionale (Regione Emilia Romagna) 06 ottobre 2021 n.1557 recante disposizioni in materia di uniformi, fregi e segni distintivi della Polizia Locale, ai sensi della L.R. 24/2003 e ss.mm.ii.

Tutti i prodotti dovranno essere garantiti da difetti di fabbrica per almeno 24 mesi decorrenti dalla data di consegna e dovranno rispettare i requisiti tecnici di cui all'allegato 3 al D.M. 11/01/2017 “Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili” e di cui al D.M. 17/05/2018 “Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori di pelle” del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ovvero Criteri Ambientali Minimi abbreviati CAM).

La fornitura si intende comprensiva:

• della rilevazione delle taglie degli agenti (anche di eventuale nuova assunzione), da effettuarsi presso la sede del Comando di Polizia Locale, Largo Gramigna n.1 Lugo (RA);

• della consegna presso la medesima sede sopra citata;

• degli interventi sartoriali finalizzati alla perfetta vestibilità del capo e di eventuali aggiustamenti e correzioni.

Tutti i prodotti forniti devono essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate dalla Stazione Appaltante nel Capitolato e nelle Schede Tecniche, nonché garantire la rispondenza ai predetti CAM e alle caratteristiche dettate dal regolamento regionale.

(7)

I capi devono essere realizzati esattamente identici ai campioni presentati in sede di offerta.

ART. 4 – DURATA CONTRATTUALE

L’accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ha una durata di 2 anni e 10 mesi con decorrenza dal 1/03/2022 e scadenza al 31/12/2024, ovvero potrà avere una minor durata determinata dall’esaurimento del relativo valore massimo e precisamente: Lotto ___ - € ___________________

ART. 5–CONTRATTI ATTUATIVI-ORDINATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

I contratti attuativi-ordinativi dell'accordo quadro consisteranno in un ordinativo di fornitura da inviarsi tramite PEC e conterranno l'indicazione dei quantitativi e delle tipologie dei beni secondo le specifiche indicate nei documenti di progetto.

I contratti-ordinativi attuativi, predisposti e sottoscritti digitalmente dal committente, verranno indirizzati a mezzo PEC alla ditta aggiudicataria che, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, dovrà provvedere:

• alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto;

• all'invio dello stesso a mezzo PEC all'indirizzo pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it.

I contratti-ordinativi attuativi si perfezioneranno al momento del ricevimento da parte del committente, del file pdf sottoscritto dall'aggiudicatario per accettazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), ai contratti attuativi dell'accordo

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quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato “a misura”, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice dei Contratti, applicando alle forniture ordinate ed eseguite i prezzi unitari risultanti dall’applicazione del ribasso offerto.

ART. 6 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI L’importo contrattuale massimo stimato è il seguente:

• lotto ___: € _____________ + IVA di legge;

e risulta così articolato :

- Anno 2022: Lotto __ : €___________

- Anno 2023: Lotto __ : €___________

- Anno 2024: Lotto __: €___________

Il numero e la tipologia dei prodotti da fornire non sono prevedibili e pertanto non esistono prestazioni minime garantite che il Committente è tenuto a richiedere alla Ditta.

La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire le forniture prevedibili/ipotizzabili elencate nel capitolato con i relativi costi unitari, cui dovrà essere applicato il ribasso del ______ % offerto in sede di gara.

I prezzi così determinati sono ritenuti convenienti dall’affidatario, indipendentemente dalle eventuali vigenti e nuove disposizioni legislative in materia di disciplina dei prezzi e comprensive di tutti gli oneri in materia fiscale ed ogni altra spesa accessoria. Il corrispettivo è inoltre comprensivo di ogni onere supportato dalla Ditta aggiudicataria per il personale, oneri previdenziali, assicurativi e contributivi. Pertanto nessun costo aggiuntivo

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dovrà essere addebitato all’Unione.

In relazione a ciascun contratto attuativo il pagamento avverrà in una unica soluzione come specificato all’art. 12 del Capitolato.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti, come dettagliato all’art. 13 del Capitolato.

ART. 8 - QUALITÀ E QUANTITÀ DELLA FORNITURA

Le caratteristiche dei singoli beni sono quelle riportate nella “Scheda Tecnica”, nel Regolamento Regionale (Regione Emilia Romagna) del 06/10/2021 n. 1557 e negli elenchi prezzi allegati al Capitolato e possono essere soggette ad eventuali modifiche in virtù di modifiche normative o per esigenze legate alla protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro.

E’ facoltà dell’Amministrazione cambiare e/o sostituire le tipologie dei prodotti in presenza della suddette ipotesi.

Il vestiario, i relativi accessori, ivi compresi i fregi e segni distintivi di ciascun operatore, e le calzature saranno confezionati secondo le indicazioni che saranno fornite direttamente dal Corpo di Polizia Locale, come indicato all’art. 6 del Capitolato.

ART. 9 - TERMINI DI CONSEGNA

La ditta aggiudicataria entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta relativa a ciascun contratto attuativo,

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dovrà procedere alla rilevazione delle misure per tutto il personale di Polizia Locale presso i locali della sede centrale sita a Lugo (RA), Largo Gramigna n. 1, come indicato all’art. 7 del Capitolato.

ART. 10 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E RELATIVO COLLAUDO

I dati risultanti dal rilievo delle misure di cui al precedente art. 9 dovranno essere inoltrati al Comando di Polizia Locale della Bassa Romagna su supporto informatico e dovranno contenere:

- cognome e nome;

- numero di matricola;

- grado;

- taglia riferita a ciascun capo fornito.

Tutti i capi di vestiario dovranno essere confezionati come specificato all’art. 8 del Capitolato.

ART. 11 - ASSISTENZA POST-VENDITA L'aggiudicatario dovrà garantire:

- ogni attività organizzativa per assicurare un ordinato ed efficace espletamento delle prestazioni;

- che le consegne avvengano entro i termini e con le modalità sopra indicate;

- di impegnarsi a fornire assistenza post-vendita per la durata di mesi sei dal completamento della fornitura. Per assistenza si intendono le modifiche sartoriali necessarie ad assicurare la perfetta vestibilità con sostituzione dei capi non modificabili, come specificato all’art. 9 del Capitolato.

ART. 12- CESSIONE E SUBAPPALTI

(11)

In applicazione all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 49 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni, nella L. n. 108/2021 la ditta aggiudicataria dovrà eseguire direttamente almeno il 51% delle prestazioni in oggetto. La restante parte delle prestazioni è subappaltabile, come specificato all’art. 14 del Capitolato.

In sede di gara la ditta ha dichiarato di voler subappaltare:

______________________________

ART. 13 – PENALI

Qualora l’aggiudicatario non dovesse dare regolare esecuzione alla fornitura secondo le modalità, la puntualità e le prescrizioni tecniche indicate nel presente contratto, l'Amministrazione si riserva di applicare, per ogni inadempienza e previa comunicazione scritta, una penale come specificato all’art. 16 del Capitolato da detrarsi dal corrispettivo con prelievo diretto dalla prima fattura utile.

ART.14 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l’impresa affidataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall’esecuzione dei contratti attuativi del presente accordo quadro ovvero non ottemperi immediatamente ai rilievi contestati dall’Amministrazione Comunale, quest’ultima avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l’esecuzione parziale o totale della prestazione rimasta ineseguita, come indicato all’art. 17 del Capitolato.

ART. 15 - INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE

L’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati all'aggiudicatario con le modalità specificate all’art. 18 del Capitolato.

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ART. 16 - RECESSO

L'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità e i termini previsti all'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 e qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni o accordi.

Altresì, l’Amministrazione si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, a suo insindacabile giudizio, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o esigenze finanziarie, con preavviso scritto a mezzo PEC non inferiore a 60 giorni, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere in termini di risarcimento e indennizzo.

ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE

La Ditta ha costituito una garanzia definitiva con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, con le riduzioni previste all'art 93 c. 7 del D.Lgs n. 50/2016: la garanzia è stata prestata sotto forma di fideiussione assicurativa n. ________________________ del _________________ rilasciata da______________________________

per un importo di € _____________. La cauzione è prestata a garanzia della fornitura, dell’adempimento delle obbligazioni assunte e del risarcimento del danno in caso di inadempimento delle obbligazioni medesime.

E’ posta a carico della ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale della fornitura affidata, liberando a pari a titolo

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l'Unione ed impegnandosi ad eseguire la prestazione a regola d’arte nel rispetto delle prescrizioni del capitolato e relativi allegati, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia.

La Ditta è responsabile di ogni danno che derivi all’Unione ed a terzi dall’assolvimento della fornitura assunta.

L’Amministrazione resta del tutto estranea sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dagli aggiudicatari, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

L'aggiudicatario ha presentato polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento della fornitura oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato rilasciata da ______________ n.

____________ del _______________, con gli importi minimi indicati all’art. 11 del Capitolato.

ART. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Operatore Economico si obbliga, nell'esecuzione dell'accordo quadro, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del D.L n.

6/07/2012, n. 95 (coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n.

135) il presente contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di

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disponibilità - nel periodo di vigenza dello stesso - delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di semplice richiesta dell'Amministrazione, previa verifica delle condizioni disponibili all'interno della nuova convenzione.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. In applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 (di seguito anche GDPR) ad oggetto

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati, il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni di

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cui al presente capitolato.

3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione dell’Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della

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Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ART. 21 – RINVII

Per quanto non previsto nel presente atto le parti si rimettono alle vigenti disposizioni stabilite in materia dal Codice Civile.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Le spese del presente contratto sono tutte a carico della Ditta Aggiudicataria. Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo e sarà registrato a tassa fissa a termini del D.P.R. 26.4.86 n. 131.

Richiesto io, Dott. Marco Mordenti, Segretario Generale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, rogante, ho ricevuto il presente atto redatto mediante l’utilizzo degli strumenti informatici da persona di mia fiducia, comprendenti n. ____facciate firmate digitalmente, compresa la presente che letto alle parti è stato da queste approvato perché conforme alla loro volontà ed assieme a me sottoscritto digitalmente, con firme digitali la cui validità è stata da me accertata alla data odierna mediante strumento di verifica Dike.

LA DIRIGENTE COMANDANTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ____________________

LA DITTA

___________________

IL SEGRETARIO GENERALE __________________________

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